IL DIRETTORE GENERALE DEL SERVIZIO PER LA TUTELA DELLE ACQUE, LA DISCIPLINA DEI RIFIUTI, IL RISANAMENTO DEL SUOLO E LA PREVENZIONE DELL'INQUINAMENTO DI NATURA FISICA Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, istitutiva del Ministero dell'ambiente; Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni; Visto il combinato disposto dei commi 3 e 6 dell'art. 14 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, nella legge 29 ottobre 1987, n. 441, recante disposizioni urgenti in materia di smaltimento dei rifiuti il quale prevede la concessione da parte del Ministro dell'ambiente di contributi in conto capitale, nella misura massima del 30% delle spese di investimento, per programmi di investimento delle imprese destinati a realizzare o adeguare impianti per il recupero dai rifiuti di materiali e di fonti energetiche ovvero ad attuare progetti pilota per la gestione e lo smaltimento di qualsiasi tipo di rifiuti; Visto il proprio decreto del 5 luglio 1988, n. 283, integrato con il decreto 8 agosto 1990, con il quale sono state definite procedure, tempi e modalita' per la richiesta e la relativa valutazione delle istanze di finanziamento ai sensi della citata normativa; Visti i propri decreti n. 1640 del 15 giugno 1989, integrato con il decreto n. 131 del 31 ottobre 1991; e n. 130 del 31 ottobre 1991, con i quali - nel procedere alla concessione dei contributi onde trattasi alle societa' ivi indicate e nel fissare le modalita' per l'erogazione dei medesimi contributi - e' stato demandato (articoli 5 e 6) ad apposite commissioni di collaudo e di vigilanza il controllo del perseguimento delle suindicate finalita' poste dal legislatore a fondamento della concessione dei ripetuti contributi; Visti i decreti con i quali sono state costituite le menzionate commissioni e la relativa segreteria, n. 1642 del 15 giugno 1989, n. 317, n. 327 e n. 328 del 21 maggio 1992; Considerato che le commissioni hanno incontrato nell'espletamento del loro mandato oggettive difficolta' sia di ordine procedurale (mancanza del quorum per il loro regolare funzionamento), sia di ordine sostanziale (soprattutto in relazione all'attivita' di collaudo); Considerato che allo stato sono stati completati molti degli interventi come sopra ammessi al contributo e che per gli altri sono in corso le attivita' di realizzazione, per cui occorre assicurare una procedura di verifica improntata ad una maggiore rapidita' ed efficacia; Considerato che in relazione alla natura ed alle finalita' dei contributi statali onde trattasi - i quali non si ricollegano ad un'opera commissionata dall'amministrazione bensi' costituiscono un aiuto finanziario ad iniziative legislativamente giudicate di rilevante interesse pubblico - detta verifica consiste nell'accertamento dell'avvenuta realizzazione dell'opera cofinanziata e della sua rispondenza alle finalita' specifiche per il cui conseguimento il contributo e' stato concesso; Ritenuto opportuno al riguardo dare preminente rilievo alla autocertificazione da parte del soggetto beneficiario attestante lo stato di avanzamento dell'opera e la sua conformita' alle condizioni legislativamente previste in base alle quali e' stato concesso il contributo; Ritenuto altresi' che, per l'entita' ed il numero degli interventi finanziati, debba operare un'apposita commissione, cui e' rimessa la valutazione della corretta realizzazione dell'opera mediante puntuale riscontro dell'autocertificazione rilasciata dal beneficiario; Decreta: Art. 1. I decreti ministeriali n. 1642 del 15 giugno 1989, n. 317, n. 327 e n. 328 del 21 maggio 1992, sono annullati, per cui le relative commissioni e corrispondenti segreterie sono soppresse.