IL DIRETTORE GENERALE
DEL SERVIZIO PER LA TUTELA DELLE ACQUE, LA DISCIPLINA DEI RIFIUTI, IL
   RISANAMENTO DEL SUOLO E LA PREVENZIONE DELL'INQUINAMENTO DI NATURA
   FISICA
  Vista  la  legge  8  luglio  1986, n. 349, istitutiva del Ministero
dell'ambiente;
  Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,  e  successive
modificazioni;
  Visto  il  combinato  disposto  dei  commi  3  e 6 dell'art. 14 del
decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con  modificazioni,
nella  legge 29 ottobre 1987, n. 441, recante disposizioni urgenti in
materia di smaltimento dei rifiuti il quale prevede la concessione da
parte del Ministro dell'ambiente di  contributi  in  conto  capitale,
nella  misura  massima  del  30%  delle  spese  di  investimento, per
programmi di investimento delle  imprese  destinati  a  realizzare  o
adeguare impianti per il recupero dai rifiuti di materiali e di fonti
energetiche  ovvero  ad  attuare progetti pilota per la gestione e lo
smaltimento di qualsiasi tipo di rifiuti;
  Visto il proprio decreto del 5 luglio 1988, n. 283,  integrato  con
il decreto 8 agosto 1990, con il quale sono state definite procedure,
tempi  e  modalita'  per la richiesta e la relativa valutazione delle
istanze di finanziamento ai sensi della citata normativa;
  Visti i propri decreti n. 1640 del 15 giugno 1989, integrato con il
decreto n. 131 del 31 ottobre 1991; e n. 130 del 31 ottobre 1991, con
i quali - nel procedere alla concessione dei contributi onde trattasi
alle  societa'  ivi  indicate  e  nel  fissare   le   modalita'   per
l'erogazione dei medesimi contributi - e' stato demandato (articoli 5
e  6) ad apposite commissioni di collaudo e di vigilanza il controllo
del perseguimento delle suindicate finalita' poste dal legislatore  a
fondamento della concessione dei ripetuti contributi;
  Visti  i  decreti  con  i quali sono state costituite le menzionate
commissioni e la relativa segreteria, n. 1642 del 15 giugno 1989,  n.
317, n. 327 e n. 328 del 21 maggio 1992;
  Considerato  che  le commissioni hanno incontrato nell'espletamento
del loro mandato oggettive  difficolta'  sia  di  ordine  procedurale
(mancanza  del  quorum  per  il  loro regolare funzionamento), sia di
ordine  sostanziale  (soprattutto  in  relazione   all'attivita'   di
collaudo);
  Considerato  che  allo  stato  sono  stati  completati  molti degli
interventi come sopra ammessi al contributo e che per gli altri  sono
in  corso  le  attivita' di realizzazione, per cui occorre assicurare
una procedura di verifica improntata ad  una  maggiore  rapidita'  ed
efficacia;
  Considerato  che  in  relazione  alla  natura ed alle finalita' dei
contributi statali onde trattasi - i  quali  non  si  ricollegano  ad
un'opera  commissionata  dall'amministrazione bensi' costituiscono un
aiuto  finanziario  ad  iniziative  legislativamente   giudicate   di
rilevante    interesse    pubblico    -   detta   verifica   consiste
nell'accertamento dell'avvenuta realizzazione dell'opera cofinanziata
e  della  sua  rispondenza  alle  finalita'  specifiche  per  il  cui
conseguimento il contributo e' stato concesso;
  Ritenuto   opportuno  al  riguardo  dare  preminente  rilievo  alla
autocertificazione da parte del soggetto beneficiario  attestante  lo
stato  di avanzamento dell'opera e la sua conformita' alle condizioni
legislativamente previste in base alle quali  e'  stato  concesso  il
contributo;
  Ritenuto  altresi' che, per l'entita' ed il numero degli interventi
finanziati, debba operare un'apposita commissione, cui e' rimessa  la
valutazione della corretta realizzazione dell'opera mediante puntuale
riscontro dell'autocertificazione rilasciata dal beneficiario;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  I decreti ministeriali n. 1642 del 15 giugno 1989, n. 317, n. 327 e
n.  328  del  21  maggio  1992,  sono  annullati, per cui le relative
commissioni e corrispondenti segreterie sono soppresse.