IL DIRETTORE GENERALE
DEL SERVIZIO PER LA TUTELA DELLE ACQUE, LA DISCIPLINA DEI RIFIUTI, IL
RISANAMENTO DEL SUOLO E LA PREVENZIONE DELL'INQUINAMENTO DI NATURA
FISICA
Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, istitutiva del Ministero
dell'ambiente;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive
modificazioni;
Visto il combinato disposto dei commi 5 e 8 dell'art. 14 del
decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni,
nella legge 29 ottobre 1987, n. 441, recante disposizioni urgenti in
materia di smaltimento dei rifiuti il quale prevede che il Ministero
dell'ambiente, sulla base di appositi programmi regionali, concorra
nella misura massima del 50% al finanziamento degli impianti e
servizi per l'utilizzo e la commercializzazione dei materiali
recuperati dalla raccolta differenziata delle frazioni merceologiche
dei rifiuti solidi urbani e dei rifiuti urbani pericolosi;
Visto il proprio decreto del 5 luglio 1988, n. 283, integrato con
il decreto 8 agosto 1990, con il quale sono state definite procedure,
tempi e modalita' per la richiesta e la relativa valutazione delle
istanze di finanziamento ai sensi della citata normativa;
Visti i propri decreti n. 7651 del 30 dicembre 1989, e n. 132 del
31 ottobre 1991, con i quali - nel procedere alla concessione dei
cofinanziamenti onde trattasi ai soggetti beneficiari ivi indicati e
nel fissare le modalita' per l'erogazione dei medesimi
cofinanziamenti - e' stato demandato (articoli 4 e 5) ad apposite
commissioni di vigilanza e di verifica il controllo del perseguimento
delle suindicate finalita' poste dal legislatore a fondamento della
concessione dei ripetuti cofinanziamenti;
Visti i decreti con i quali sono state costituite le menzionate
commissioni e la relativa segreteria, n. 684 dell'11 aprile 1991, n.
319, n. 322, n. 325 e n. 326 del 21 maggio 1992;
Considerato che le commissioni hanno incontrato nell'espletamento
del loro mandato oggettive difficolta' sia di ordine procedurale
(mancanza del quorum per il loro regolare funzionamento), sia di
ordine sostanziale (soprattutto in relazione all'attivita' di
collaudo);
Considerato che allo stato sono stati completati molti degli
interventi come sopra ammessi al cofinanziamento e che per gli altri
sono in corso le attivita' di realizzazione, per cui occorre
assicurare una procedura di verifica improntata ad una maggiore
rapidita' ed efficacia;
Considerato che in relazione alla natura ed alle finalita' dei
cofinanziamenti statali onde trattasi - i quali non si ricollegano ad
un'opera commissionata dall'amministrazione bensi' costituiscono un
aiuto finanziario ad iniziative legislativamente giudicate di
rilevante interesse pubblico - detta verifica consiste
nell'accertamento dell'avvenuta realizzazione dell'opera cofinanziata
e della sua rispondenza alle finalita' specifiche per il cui
conseguimento il cofinanziamento e' stato concesso;
Ritenuto opportuno al riguardo dare preminente rilievo alla
autocertificazione da parte del soggetto beneficiario attestante lo
stato di avanzamento dell'opera e la sua conformita' alle condizioni
legislativamente previste in base alle quali e' stato concesso il
cofinanziamento;
Ritenuto altresi' che la commissione tecnico-scientifica insediata
presso questo Ministero ai sensi dell'art. 14, settimo comma, della
legge n. 41 del 28 febbraio 1986, e' in possesso delle competenze
tecniche necessarie per valutare la corretta realizzazione delle
opere mediante puntuale riscontro dell'autocertificazione rilasciata
dal beneficiario;
Decreta:
Art. 1.
I decreti ministeriali n. 684 dell'11 aprile 1991, n. 319, n. 322,
n. 325 e n. 326 del 21 maggio 1992, sono annullati, per cui le
relative commissioni e corrispondenti segreterie sono soppresse.