IL DIRETTORE GENERALE
DEL SERVIZIO PER LA TUTELA DELLE ACQUE, LA DISCIPLINA DEI RIFIUTI, IL
   RISANAMENTO DEL SUOLO E LA PREVENZIONE DELL'INQUINAMENTO DI NATURA
   FISICA
  Vista la legge 8 luglio 1986,  n.  349,  istitutiva  del  Ministero
dell'ambiente;
  Visto  il  decreto  legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive
modificazioni;
  Visto il combinato disposto dei  commi  5  e  8  dell'art.  14  del
decreto-legge  31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni,
nella legge 29 ottobre 1987, n. 441, recante disposizioni urgenti  in
materia  di smaltimento dei rifiuti il quale prevede che il Ministero
dell'ambiente, sulla base di appositi programmi  regionali,  concorra
nella  misura  massima  del  50%  al  finanziamento  degli impianti e
servizi  per  l'utilizzo  e  la  commercializzazione  dei   materiali
recuperati  dalla raccolta differenziata delle frazioni merceologiche
dei rifiuti solidi urbani e dei rifiuti urbani pericolosi;
  Visto il proprio decreto del 5 luglio 1988, n. 283,  integrato  con
il decreto 8 agosto 1990, con il quale sono state definite procedure,
tempi  e  modalita'  per la richiesta e la relativa valutazione delle
istanze di finanziamento ai sensi della citata normativa;
  Visti i propri decreti n. 7651 del 30 dicembre 1989, e n.  132  del
31  ottobre  1991,  con  i quali - nel procedere alla concessione dei
cofinanziamenti onde trattasi ai soggetti beneficiari ivi indicati  e
nel    fissare   le   modalita'   per   l'erogazione   dei   medesimi
cofinanziamenti - e' stato demandato (articoli 4  e  5)  ad  apposite
commissioni di vigilanza e di verifica il controllo del perseguimento
delle  suindicate  finalita' poste dal legislatore a fondamento della
concessione dei ripetuti cofinanziamenti;
  Visti i decreti con i quali sono  state  costituite  le  menzionate
commissioni  e la relativa segreteria, n. 684 dell'11 aprile 1991, n.
319, n. 322, n. 325 e n. 326 del 21 maggio 1992;
  Considerato che le commissioni hanno  incontrato  nell'espletamento
del  loro  mandato  oggettive  difficolta'  sia di ordine procedurale
(mancanza del quorum per il  loro  regolare  funzionamento),  sia  di
ordine   sostanziale   (soprattutto  in  relazione  all'attivita'  di
collaudo);
  Considerato che  allo  stato  sono  stati  completati  molti  degli
interventi  come sopra ammessi al cofinanziamento e che per gli altri
sono  in  corso  le  attivita'  di  realizzazione,  per  cui  occorre
assicurare  una  procedura  di  verifica  improntata  ad una maggiore
rapidita' ed efficacia;
  Considerato che in relazione alla  natura  ed  alle  finalita'  dei
cofinanziamenti statali onde trattasi - i quali non si ricollegano ad
un'opera  commissionata  dall'amministrazione bensi' costituiscono un
aiuto  finanziario  ad  iniziative  legislativamente   giudicate   di
rilevante    interesse    pubblico    -   detta   verifica   consiste
nell'accertamento dell'avvenuta realizzazione dell'opera cofinanziata
e  della  sua  rispondenza  alle  finalita'  specifiche  per  il  cui
conseguimento il cofinanziamento e' stato concesso;
  Ritenuto   opportuno  al  riguardo  dare  preminente  rilievo  alla
autocertificazione da parte del soggetto beneficiario  attestante  lo
stato  di avanzamento dell'opera e la sua conformita' alle condizioni
legislativamente previste in base alle quali  e'  stato  concesso  il
cofinanziamento;
  Ritenuto  altresi' che la commissione tecnico-scientifica insediata
presso questo Ministero ai sensi dell'art. 14, settimo  comma,  della
legge  n.  41  del  28 febbraio 1986, e' in possesso delle competenze
tecniche necessarie per  valutare  la  corretta  realizzazione  delle
opere  mediante puntuale riscontro dell'autocertificazione rilasciata
dal beneficiario;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  I decreti ministeriali n. 684 dell'11 aprile 1991, n. 319, n.  322,
n.  325  e  n.  326  del  21  maggio 1992, sono annullati, per cui le
relative commissioni e corrispondenti segreterie sono soppresse.