IL DIRETTORE GENERALE DEL SERVIZIO PER LA TUTELA DELLE ACQUE, LA DISCIPLINA DEI RIFIUTI, IL RISANAMENTO DEL SUOLO E LA PREVENZIONE DELL'INQUINAMENTO DI NATURA FISICA Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, istitutiva del Ministero dell'ambiente; Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni; Visto il combinato disposto dei commi 5 e 8 dell'art. 14 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, nella legge 29 ottobre 1987, n. 441, recante disposizioni urgenti in materia di smaltimento dei rifiuti il quale prevede che il Ministero dell'ambiente, sulla base di appositi programmi regionali, concorra nella misura massima del 50% al finanziamento degli impianti e servizi per l'utilizzo e la commercializzazione dei materiali recuperati dalla raccolta differenziata delle frazioni merceologiche dei rifiuti solidi urbani e dei rifiuti urbani pericolosi; Visto il proprio decreto del 5 luglio 1988, n. 283, integrato con il decreto 8 agosto 1990, con il quale sono state definite procedure, tempi e modalita' per la richiesta e la relativa valutazione delle istanze di finanziamento ai sensi della citata normativa; Visti i propri decreti n. 7651 del 30 dicembre 1989, e n. 132 del 31 ottobre 1991, con i quali - nel procedere alla concessione dei cofinanziamenti onde trattasi ai soggetti beneficiari ivi indicati e nel fissare le modalita' per l'erogazione dei medesimi cofinanziamenti - e' stato demandato (articoli 4 e 5) ad apposite commissioni di vigilanza e di verifica il controllo del perseguimento delle suindicate finalita' poste dal legislatore a fondamento della concessione dei ripetuti cofinanziamenti; Visti i decreti con i quali sono state costituite le menzionate commissioni e la relativa segreteria, n. 684 dell'11 aprile 1991, n. 319, n. 322, n. 325 e n. 326 del 21 maggio 1992; Considerato che le commissioni hanno incontrato nell'espletamento del loro mandato oggettive difficolta' sia di ordine procedurale (mancanza del quorum per il loro regolare funzionamento), sia di ordine sostanziale (soprattutto in relazione all'attivita' di collaudo); Considerato che allo stato sono stati completati molti degli interventi come sopra ammessi al cofinanziamento e che per gli altri sono in corso le attivita' di realizzazione, per cui occorre assicurare una procedura di verifica improntata ad una maggiore rapidita' ed efficacia; Considerato che in relazione alla natura ed alle finalita' dei cofinanziamenti statali onde trattasi - i quali non si ricollegano ad un'opera commissionata dall'amministrazione bensi' costituiscono un aiuto finanziario ad iniziative legislativamente giudicate di rilevante interesse pubblico - detta verifica consiste nell'accertamento dell'avvenuta realizzazione dell'opera cofinanziata e della sua rispondenza alle finalita' specifiche per il cui conseguimento il cofinanziamento e' stato concesso; Ritenuto opportuno al riguardo dare preminente rilievo alla autocertificazione da parte del soggetto beneficiario attestante lo stato di avanzamento dell'opera e la sua conformita' alle condizioni legislativamente previste in base alle quali e' stato concesso il cofinanziamento; Ritenuto altresi' che la commissione tecnico-scientifica insediata presso questo Ministero ai sensi dell'art. 14, settimo comma, della legge n. 41 del 28 febbraio 1986, e' in possesso delle competenze tecniche necessarie per valutare la corretta realizzazione delle opere mediante puntuale riscontro dell'autocertificazione rilasciata dal beneficiario; Decreta: Art. 1. I decreti ministeriali n. 684 dell'11 aprile 1991, n. 319, n. 322, n. 325 e n. 326 del 21 maggio 1992, sono annullati, per cui le relative commissioni e corrispondenti segreterie sono soppresse.