IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita' ed urgenza di rilanciare le
attivita'   economiche  ed  occupazionali  nelle  aree  depresse  del
territorio  nazionale e accelerare l'utilizzazione delle risorse gia'
stanziate;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 22 febbraio 1996;
  Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro
del  tesoro  e  del  Ministro  del  bilancio  e  della programmazione
economica e per il coordinamento delle politiche dell'Unione europea,
di concerto con il Ministro dei lavori pubblici e dell'ambiente;
                              E M A N A
                     il seguente decreto-legge:
                               Art. 1.
              Autorizzazione alla contrazione di mutui

  1.  Al  fine di consentire la realizzazione di iniziative dirette a
favorire  lo  sviluppo  sociale  ed economico delle aree depresse del
territorio  nazionale,  in  linea  con  i principi e nel rispetto dei
criteri di intervento stabiliti dall'Unione europea ed in particolare
per  gli  interventi tra quelli previsti dal decreto-legge 22 ottobre
1992,  n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre
1992,  n.  488,  dal decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito
dalla  legge 7 aprile 1995, n. 104, dall'articolo 9 del decreto-legge
23  febbraio  1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge
22  marzo  1995,  n.  85,  dal  decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244,
convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge 8 agosto 1995, n. 341,
nonche'  per  gli  interventi  di  cui all'articolo 1, commi 78 e 79,
della  legge  28  dicembre  1995,  n.  549, il Ministro del tesoro e'
autorizzato  a  contrarre mutui quindicennali con la Cassa depositi e
prestiti,  con  istituzioni finanziarie comunitarie e con istituti di
credito, il cui ammortamento e' a totale carico dello Stato.
  2.  Le  somme  derivanti dai mutui di cui al comma 1 sono iscritte,
con  decreti  del  Ministro  del tesoro, su proposta del Ministro del
bilancio  e  della  programmazione  economica,  in appositi capitoli,
anche   di   nuova  istituzione,  degli  stati  di  previsione  delle
amministrazioni  statali  interessate,  sulla  base  del riparto allo
scopo  effettuato  dal  CIPE.  A  fronte  di  progetti o programmi di
investimento,  nonche'  per  l'attuazione  di  patti territoriali, le
somme  derivanti  dai  mutui  possono  essere  erogate dagli istituti
finanziatori  direttamente  in  favore  dei  soggetti  titolari degli
interventi,  secondo modalita' stabilite dal Ministro del tesoro, con
proprio decreto.
  3.  Per  l'attuazione del presente articolo e' autorizzata la spesa
di  lire 485 miliardi per l'anno 1997 e di lire 1745 miliardi annui a
decorrere  dal 1998 fino al completo ammortamento dei mutui di cui al
comma  1.  Al  relativo  onere  per  gli anni 1997 e 1998 si provvede
mediante   utilizzo  delle  proiezioni  per  i  medesimi  anni  dello
stanziamento  iscritto,  ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al
capitolo  9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per
l'anno  1996,  parzialmente  utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero  del  tesoro.  Il  Ministro  del  tesoro  e' autorizzato ad
apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.