IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di prorogare le vigenti disposizioni in materia di avanzamento degli ufficiali delle Forze armate e dell'Arma dei carabinieri, in attesa della legge di riordino organico del personale civile e militare della Difesa, nonche' di modificare la recente disciplina normativa sulle aliquote di valutazione degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri, per ovviare a difficolta' applicative della stessa disciplina; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 febbraio 1996; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze e del bilancio e della programmazione economica; E M A N A il seguente decreto-legge: Art. 1. 1. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1990, n. 404, cosi' come modificate dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 290, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 443, sono ulteriormente prorogate sino al 31 dicembre 1996. 2. Le disposizioni previste per l'avanzamento al grado superiore dal comma 4 dell'articolo 6 della legge 20 settembre 1980, n. 574, e successive integrazioni e modificazioni, a decorrere dal 31 dicembre 1995 sono estese ai tenenti colonnelli in servizio permanente effettivo dell'Aeronautica militare.