IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed urgenza di prorogare le
vigenti  disposizioni in materia di avanzamento degli ufficiali delle
Forze  armate  e  dell'Arma dei carabinieri, in attesa della legge di
riordino  organico  del  personale  civile  e  militare della Difesa,
nonche'  di modificare la recente disciplina normativa sulle aliquote
di valutazione degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri, per ovviare
a difficolta' applicative della stessa disciplina;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 26 febbraio 1996;
  Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro
del  tesoro  e  del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri
dell'interno,  di  grazia e giustizia, delle finanze e del bilancio e
della programmazione economica;
                              E M A N A
                     il seguente decreto-legge:
                               Art. 1.
  1.  Le  disposizioni  di  cui  ai commi 2 e 3 dell'articolo 1 della
legge  27  dicembre 1990, n. 404, cosi' come modificate dall'articolo
1, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 290, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 443, sono ulteriormente
prorogate sino al 31 dicembre 1996.
  2.  Le  disposizioni  previste per l'avanzamento al grado superiore
dal  comma 4 dell'articolo 6 della legge 20 settembre 1980, n. 574, e
successive  integrazioni e modificazioni, a decorrere dal 31 dicembre
1995  sono  estese  ai  tenenti  colonnelli  in  servizio  permanente
effettivo dell'Aeronautica militare.