IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di prorogare le
vigenti disposizioni in materia di avanzamento degli ufficiali delle
Forze armate e dell'Arma dei carabinieri, in attesa della legge di
riordino organico del personale civile e militare della Difesa,
nonche' di modificare la recente disciplina normativa sulle aliquote
di valutazione degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri, per ovviare
a difficolta' applicative della stessa disciplina;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 26 febbraio 1996;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro
del tesoro e del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri
dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze e del bilancio e
della programmazione economica;
E M A N A
il seguente decreto-legge:
Art. 1.
1. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 1 della
legge 27 dicembre 1990, n. 404, cosi' come modificate dall'articolo
1, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 290, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 443, sono ulteriormente
prorogate sino al 31 dicembre 1996.
2. Le disposizioni previste per l'avanzamento al grado superiore
dal comma 4 dell'articolo 6 della legge 20 settembre 1980, n. 574, e
successive integrazioni e modificazioni, a decorrere dal 31 dicembre
1995 sono estese ai tenenti colonnelli in servizio permanente
effettivo dell'Aeronautica militare.