IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
  Visto  l'art.  12  del  decreto  del Presidente della Repubblica 17
maggio 1988, n. 175, come modificato dall'art. 7 del decreto-legge  8
gennaio 1996, n. 5, recante "Attuazione della direttiva CEE n. 82/501
relativa  ai  rischi  di incidenti rilevanti connessi con determinate
attivita' industriali, ai sensi della legge 16 aprile 1987, n. 183";
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 marzo
1989, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 21
aprile 1989, n. 93, ed in particolare le disposizioni di cui all'art.
3, relative  alla  esenzione  dall'obbligo  della  dichiarazione,  ed
all'art.  6,  relative alle modalita' di individuazione dei rischi di
incidenti rilevanti attinenti le dichiarazioni;
  Visto il decreto del Ministro dell'ambiente  del  20  maggio  1991,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 31 maggio 1991, n. 126;
  Considerato che gli obblighi di cui agli articoli 4 e 6 del decreto
del  Presidente  della  Repubblica  17  maggio  1988,  n.  175,  come
modificati dagli articoli 1 e 3 del decreto-legge 8 gennaio 1996,  n.
5,  sono  stabiliti  in relazione alla natura ed alle quantita' delle
sostanze pericolose utilizzate;
  Tenuto conto che i  livelli  di  rischio  cui  la  legge  ricollega
l'obbligo della dichiarazione e della notifica di cui agli articoli 4
e  6  del  decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n.
175, devono essere individuati in modo  tale  da  non  sottoporre  ad
adempimenti  diversi  sostanze o quantita' di sostanze che presentano
un analogo livello di rischio;
  Visto il comma 1 dell'art. 13  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  17  maggio  1988, n. 175, come modificato dall'art. 8 del
decreto-legge 8 gennaio 1996, n. 5;
  In conformita' alle proposte della Conferenza  di  servizi  di  cui
all'art.  14  del  citato  decreto del Presidente della Repubblica 17
maggio 1988, n. 175, come modificato dall'art. 9 del decreto-legge  8
gennaio 1996, n. 5, tenutesi rispettivamente in data 10 aprile 1995 e
in data 17 ottobre 1995;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  Al comma 1 dell'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri 31 marzo 1989, dopo la lettera h), inserire le  seguenti
lettere:
   " i) decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277;
    l) decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626.".
  2. All'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
31 marzo 1989, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
  "   1.  Per  la  classificazione  delle  sostanze  ed  i  preparati
pericolosi 'molto tossici',  'tossici',  'infiammabili',  'facilmente
infiammabili', 'capaci di esplodere', 'comburenti' e 'cancerogeni' si
applicano  le  disposizioni del decreto del Ministro della sanita' 16
febbraio 1993, n. 50, e del decreto del  Ministro  della  sanita'  28
gennaio 1992, n. 46, e successive modifiche e integrazioni;
   2.  Per le sostanze e preparati pericolosi non ancora classificati
si provvede con i criteri stabiliti  dall'art.  12  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 24 novembre 1981, n. 927, dal decreto del
Presidente  della  Repubblica  20 febbraio 1988, n. 141 e dal decreto
del Ministro della sanita' 28 gennaio 1992, n. 46.".
  3. L'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio  dei  Ministri
31 marzo 1989, e' sostituito dal seguente:
  "Art. 3 (Esenzione dall'obbligo della dichiarazione). - 1. Fermo il
disposto  dell'art.  3 del decreto del Presidente della Repubblica 17
maggio 1988, n. 175, il fabbricante e'  esentato  dall'obbligo  della
dichiarazione,  di  cui  all'art.  6, comma 1, lettera a), del citato
decreto del Presidente della Repubblica alle seguenti condizioni:
    a) la quantita' di ogni singola sostanza deve essere inferiore ad
un quinto delle rispettive quantita' indicate  nell'allegato  III  al
decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175;
    b)  per  le  altre classi di sostanze o preparati classificati ai
sensi del precedente art. 2, le quantita' devono essere inferiori  ai
limiti  quantitativi indicati nella prima colonna della parte seconda
dell'allegato A al decreto del Ministro dell'ambiente del  20  maggio
1991 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 31 maggio 1991, n. 126;
    c)  la  quantita'  di  ogni  singola  sostanza  o  preparato  che
risultano contemporaneamente classificate come  cancerogene  e  molto
tossiche o cancerogene e tossiche, in relazione alle specifiche frasi
di rischio, deve essere inferiore ad 1 kg".
  4.  All'art.  4,  del  decreto  del  Presidente  del  Consiglio dei
Ministri 31 marzo 1989, commi 1, 2, 3, 4 e 5, alla parola  "sostanze"
sostituire "sostanze o preparati".
  5.  Il comma 2 dell'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri 31 marzo 1989, e' sostituito dal seguente:
  " 2. Il fabbricante e' tenuto ad  effettuare,  nel  rispetto  delle
modalita'  di  cui  al cap. 2 dell'allegato III, le analisi idonee ad
identificare i tipi di incidenti, nonche' a definire le quantita'  di
materia  e  di  energia  che  possono  essere  rilasciate  in caso di
incidente, e  le  conseguenze  immediate  o  differite  degli  eventi
identificati  sui  lavoratori,  sulla  popolazione  e  sull'ambiente,
qualora:
    a) la quantita' di ogni singola sostanza sia piu' del  60%  delle
quantita' di soglia dell'allegato III al decreto del Presidente della
Repubblica  17  maggio  1988,  n.  175,  per  complesso di impianti e
depositi connessi;
    b) le quantita' di sostanze o preparati classificati ai sensi del
precedente  art.  2,  qualora  siano  superiori  al  60%  dei  limiti
quantitativi  indicati  nella  seconda  colonna,  della parte prima o
seconda dell'allegato A al decreto del Ministro dell'ambiente del  20
maggio  1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 31 maggio 1991,
n. 126;
    c)  la  quantita'  di  ogni  singola  sostanza  o  preparato  che
risultano  contemporaneamente  classificate  come  cancerogne e molto
tossiche o cancerogene e tossiche, in relazione alle specifiche frasi
di rischio, sia superiore ad
1 kg".
  6. All'art. 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
31 marzo 1989, al punto b), le  parole:  "sostanze  pericolose"  sono
sostituite con le parole: "sostanze e preparati pericolosi.".
  7.  Al punto 3.2.1.3 dell'allegato II al decreto del Presidente del
Consiglio  dei  Ministri  31  marzo  1989,  sostituire  alla  colonna
"fattore" il valore "0.90" con il valore "0.97".
 8.  All'allegato  A  del  decreto  del Ministro dell'ambiente del 20
maggio 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 31 maggio  1991,
n.  126,  nell'allegato II, parte prima, primo periodo, le parole da:
"Nel caso" a: "indicate nella parte  prima",  sono  sostituite  dalle
parole:  "Nel  caso  in cui una singola sostanza elencata nella parte
prima sia inclusa anche in una  categoria  della  parte  seconda,  si
applicano le quantita' indicate nella parte prima.
  Nel  caso  in cui siano presenti piu' sostanze elencate, in parte o
totalmente, nella parte prima e incluse anche in una categoria  della
parte seconda, si applicano le soglie quantitative piu' basse".
  9. All'allegato A del decreto del Ministro dell'ambiente pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale  del 31 maggio 1991, n. 126, nell'allegato
II, parte seconda, al primo periodo e' aggiunto il seguente  periodo:
"Per  quanto  riguarda  le  sostanze e i preparati che, a causa delle
loro proprieta', rientrano in piu' categorie, ai  fini  del  presente
decreto si applicano le soglie quantitative piu' basse".
  10.  Le  attivita'  esistenti  che  per  effetto  di tali modifiche
rientrano negli obblighi degli articoli 4 e/o 6  devono  espletare  i
necessari  adempimenti entro due anni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto.
  Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte  dei  conti  per  il
controllo  preventivo  di  legittimita'  e  pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
   Roma, 1 febbraio 1996
                                                 Il Ministro: BARATTA
Registrato alla Corte dei conti il 23 febbraio 1996
Registro n. 1 Ambiente, foglio n. 16