LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216, e le successive modificazioni ed integrazioni; Visto l'art. 40 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, introduttivo del nuovo sistema di finanziamento della Consob, che prevede la corresponsione alla stessa di contribuzioni da parte dei soggetti tenuti in relazione ai servizi da essa resi in base a disposizioni di legge; Vista la propria delibera n. 9423 del 1 settembre 1995, resa esecutiva con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 settembre 1995 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 216 del 15 settembre 1995, con la quale si e' provveduto ad individuare le tipologie delle suddette contribuzioni ("corrispettivo istruttorio", "corrispettivo per la partecipazione ad esami", "contributo di vigilanza", "contributo sulle negoziazioni") ed i soggetti tenuti al relativo pagamento; Vista la propria delibera n. 9424 del 1 settembre 1995, resa esecutiva con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 settembre 1995 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 216 del 15 settembre 1995, con la quale si e' provveduto a stabilire la misura delle suddette contribuzioni; Visto l'art. 3, comma 8, della citata delibera n. 9424/1 settembre 1995, ove e' previsto che il "contributo di vigilanza" dovuto dai soggetti di cui all'art. 3, lettera o), della parimenti citata delibera n. 9423/1 settembre 1995, e' versato annualmente al Consiglio di borsa, per gli emittenti titoli quotati in borsa o ammessi alle negoziazioni nel mercato ristretto, e al comitato di gestione, per gli emittenti titoli ammessi alle negoziazioni in mercati istituiti ai sensi della delibera n. 8469/1994; Ritenuta l'opportunita' di modificare l'art. 3, comma 8, della citata delibera n. 9424, al fine di prevedere il versamento diretto alla Consob del "contributo di vigilanza" dovuto dai soggetti di cui all'art. 3, lettera o), della delibera n. 9423/1 settembre 1995; Delibera: Art. 1. L'art. 3, comma 8, della delibera n. 9424 del 1 settembre 1995 e' cosi' sostituito: "I contributi dovuti dai soggetti di cui all'art. 3, lettera o), della delibera n. 9423 del 1 settembre 1995, sono versati annualmente alla Consob con le modalita' e nei termini stabiliti con successivi provvedimenti".