IL DIRETTORE GENERALE DELLE MINIERE
  Visto  il  decreto  legislativo  3  febbraio  1993, n. 29, e le sue
successive integrazioni e modificazioni;
  Visti gli articoli 297, 298 e 299 del decreto del Presidente  della
Repubblica  9  aprile 1959, n. 128: "Norme di polizia nelle miniere e
nelle cave" che stabiliscono la necessita'  di  una  attestazione  di
idoneita'  per  i  prodotti  esplodenti  da impiegare nelle attivita'
estrattive;
  Visti il decreto ministeriale  in  data  21  aprile  1979  recante:
"Norme  per  il  rilascio  dell'idoneita'  di  prodotti esplodenti ed
accessori di tiro all'impiego estrattivo" ai sensi dell'art. 687  del
citato decreto del Presidente della Repubblica;
  Vista l'istanza della societa' Italesplosivi in data 11 luglio 1995
con  la  quale  la stessa, in qualita' di importatrice dei detonatori
elettronici denominati Dynatronic prodotti in  Germania,  ha  chiesto
all'amministrazione  il  rilascio,  per detti detonatori elettronici,
dell'idoneita' all'impiego minerario;
  Considerato  che  gli  stessi   detonatori   non   possono   essere
riconosciuti  idonei  per l'impiego in attivita' estrattiva in quanto
dotati di impulso di  accensione  inferiore  a  0,8  mWs/Ohm,  limite
inferiore  previsto,  per  i detonatori elettrici a bassa intensita',
dal comma 4, primo alinea, dell'art. 5 del decreto ministeriale sopra
citato;
  Preso atto delle  relazioni  tecniche  predisposte  dalla  societa'
istante  a  corredo  della  domanda di riconoscimento dei prodotti in
questione, nelle quali sono descritte le caratteristiche  costruttive
e  le  modalita'  operative  dei  detonatori  stessi, soprattutto per
quello che concerne la sicurezza nel loro impiego;
  Considerato  che  su  detti  detonatori  elettronici   sono   state
effettuate,  su  richiesta della societa' Italesplosivi, delle prove,
alla presenza e sotto la  direzione  di  funzionari  della  Direzione
generale delle miniere, presso lo stabilimento della societa' Dynamit
Nobel,  societa'  produttrice  dei  detonatori  Dynatronic, in data 4
luglio 1995;
  Visti i  risultati  delle  prove  suddette  che  hanno  evidenziato
l'elevato  livello  di  sicurezza  offerto  da  tali  detonatori  nei
confronti dell'accensione accidentale a causa di correnti  vaganti  o
di disturbi a radiofrequenze;
  Considerato  che  detti  detonatori  consentono,  tra  l'altro, una
distribuzione nel tempo piu' graduale delle volate di mine,  con  una
notevole  riduzione dei rischi di fessurazione degli immobili e delle
manifestazioni di fastidio connessi con  l'esecuzione  di  volate  di
mine;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Al comma 3 dell'art. 1 del decreto del Ministro dell'industria, del
commercio  e dell'artigianato in data 21 aprile 1979, alla lettera F)
il punto e' sostituito dal punto e virgola ed e' aggiunta la seguente
lettera:
   " G) Detonatori elettronici".