IL DIRETTORE GENERALE DELLE MINIERE Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e le sue successive integrazioni e modificazioni; Visti gli articoli 297, 298 e 299 del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128: "Norme di polizia nelle miniere e nelle cave" che stabiliscono la necessita' di una attestazione di idoneita' per i prodotti esplodenti da impiegare nelle attivita' estrattive; Visti il decreto ministeriale in data 21 aprile 1979 recante: "Norme per il rilascio dell'idoneita' di prodotti esplodenti ed accessori di tiro all'impiego estrattivo" ai sensi dell'art. 687 del citato decreto del Presidente della Repubblica; Vista l'istanza della societa' Italesplosivi in data 11 luglio 1995 con la quale la stessa, in qualita' di importatrice dei detonatori elettronici denominati Dynatronic prodotti in Germania, ha chiesto all'amministrazione il rilascio, per detti detonatori elettronici, dell'idoneita' all'impiego minerario; Considerato che gli stessi detonatori non possono essere riconosciuti idonei per l'impiego in attivita' estrattiva in quanto dotati di impulso di accensione inferiore a 0,8 mWs/Ohm, limite inferiore previsto, per i detonatori elettrici a bassa intensita', dal comma 4, primo alinea, dell'art. 5 del decreto ministeriale sopra citato; Preso atto delle relazioni tecniche predisposte dalla societa' istante a corredo della domanda di riconoscimento dei prodotti in questione, nelle quali sono descritte le caratteristiche costruttive e le modalita' operative dei detonatori stessi, soprattutto per quello che concerne la sicurezza nel loro impiego; Considerato che su detti detonatori elettronici sono state effettuate, su richiesta della societa' Italesplosivi, delle prove, alla presenza e sotto la direzione di funzionari della Direzione generale delle miniere, presso lo stabilimento della societa' Dynamit Nobel, societa' produttrice dei detonatori Dynatronic, in data 4 luglio 1995; Visti i risultati delle prove suddette che hanno evidenziato l'elevato livello di sicurezza offerto da tali detonatori nei confronti dell'accensione accidentale a causa di correnti vaganti o di disturbi a radiofrequenze; Considerato che detti detonatori consentono, tra l'altro, una distribuzione nel tempo piu' graduale delle volate di mine, con una notevole riduzione dei rischi di fessurazione degli immobili e delle manifestazioni di fastidio connessi con l'esecuzione di volate di mine; Decreta: Art. 1. Al comma 3 dell'art. 1 del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 21 aprile 1979, alla lettera F) il punto e' sostituito dal punto e virgola ed e' aggiunta la seguente lettera: " G) Detonatori elettronici".