Alle capitanerie di porto Al Registro italiano navale e, per conoscenza: Alla Direzione generale demanio marittimo e porti Alla Direzione generale navigazione e traffico Alle Direzioni marittime Con il regolamento CE n. 2978/94 in data 21 novembre 1994 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 2a serie speciale - n. 8 del 26 gennaio 1995), sono state emanate norme sulla applicazione della risoluzione IMO A.747 (18) concernente la misurazione del tonnellaggio relativo agli spazi per la zavorra nelle petroliere a zavorra segregata. In particolare, all'art. 4 del predetto regolamento, viene stabilito che all'atto del rilascio del certificato internazionale di stazza ad una petroliera a zavorra segregata, misurata in conformita' alle norme della Convenzione internazionale di Londra del 1969 sulla stazzatura delle navi mercantili, alla voce "Osservazioni" debba essere riportata una dichiarazione che sia conforme al punto 3, dell'allegato "I" dello stesso regolamento e che precisi il tonnellaggio delle cisterne di zavorra segregata della nave, da calcolarsi secondo il metodo e la procedura stabiliti al punto 4 del richiamato allegato "I", nonche' il tonnellaggio lordo ridotto della nave. Risulta che una nota contenente gli elementi richiesti viene gia' riportata dal R.I.Na. in calce alla "dichiarazione ai fini del rilascio del certificato internazionale di stazza" per le navi cisterne dotate di zavorra segregata (SBT). Si richiama pertanto l'attenzione sulla osservanza delle procedure su illustrate, rese obbligatorie dal regolamento 2978/94 a partire dal 1 gennaio 1996, anche per la connessione della questione con l'applicazione delle tariffe portuali, per la quale si rinvia alle indicazioni che il competente ufficio di questa amministrazione riterra' di fornire al riguardo. Il direttore generale del naviglio: MUCCI