Ai  concessionari  o richiedenti la
                                  concessione,  ai  proprietari,   ai
                                  gestori  delle opere di sbarramento
                                  rientranti  nella  competenza   del
                                  Servizio nazionale dighe
                                  Al magistrato delle acque
                                  Al magistrato per il Po
                                  Ai    provveditorati   alle   opere
                                  pubbliche
                                  Agli uffici  del  genio  civile  di
                                  Bolzano,      Trento,      Gorizia,
                                  Pordenone, Trieste e Udine
                                  All'assessorato ai lavori  pubblici
                                  della regione Sardegna
                                  Alle prefetture
                                  Ai commissari del Governo
                                  Alla   presidenza   del   Consiglio
                                  superiore dei lavori pubblici
                                  Alla   presidenza   della    quarta
                                  sezione del Consiglio superiore dei
                                  lavori pubblici
                                  Al    Ministero   dell'ambiente   -
                                  Gabinetto
                                  Al Ministero dei lavori pubblici  -
                                  Direzione generale della difesa del
                                  suolo
                                  Al    Ministero    delle    risorse
                                  agricole, alimentari e forestali  -
                                  Gabinetto
                                  Al    Ministero    dell'interno   -
                                  Direzione generale della protezione
                                  civile e dei servizi antincendio
                                  Al  Dipartimento  della  protezione
                                  civile
                                  Alle autorita' di bacino
                                  Ai    presidenti    delle    giunte
                                  regionali
                DISPOSIZIONI ATTUATIVE E INTEGRATIVE
                         IN MATERIA DI DIGHE
A) Prescrizioni inerenti la designazione dell'ingegnere  responsabile
   della  sicurezza delle dighe (decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507,
   convertito con legge 21 ottobre 1994, n. 584).
 L'art. 4, comma 7, del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507,  recante
misure  urgenti  in materia di dighe, convertito con legge 21 ottobre
1994, n. 584, di seguito denominato legge, dispone che: "al  fine  di
garantire  l'azione  di  controllo  esercitata  nella  costruzione  e
nell'esercizio delle dighe da parte della  pubblica  amministrazione,
ogni  concessionario  o gestore delle opere e' tenuto ad individuare,
anche all'interno della propria struttura,  un  ingegnere,  designato
responsabile   della   sicurezza   delle   opere   e   dell'esercizio
dell'impianto".
  Al  fine  di  attuare  tale  disposizione,  si  prescrive   che   i
concessionari  o  richiedenti  la  concessione  o, in loro assenza, i
proprietari che gestiscono  direttamente  le  opere  di  sbarramento,
dighe  di  ritenuta  o  traverse, indicate all'art. 1, comma 1, della
legge,  comunichino,  entro trenta giorni dalla data di pubblicazione
della  presente  circolare  nella  Gazzetta  Ufficiale,  al  Servizio
nazionale  dighe  (SND),  ai  competenti  provveditorati  alle  opere
pubbliche, ovvero all'assessorato ai lavori  pubblici  della  regione
Sardegna  per  le opere ricadenti in detta regione ed alle competenti
prefetture, per ogni opera esercitata o in costruzione, il nominativo
ed i recapiti dell'ingegnere responsabile della sicurezza delle opere
e  della  sicurezza  dell'esercizio  dell'impianto  (nonche'  di   un
ingegnere  che  lo  sostituisca  in  caso  di assenza o impedimento -
ingegnere sostituto). Unitamente alla  comunicazione  al  SND  dovra'
essere   trasmessa  copia  dell'atto  formale  di  designazione  allo
svolgimento dell'incarico di ingegnere responsabile e,  nel  caso  di
liberi  professionisti,  anche  la loro dichiarazione di accettazione
dell'incarico. In caso  di  inadempienza  rilevata  a  seguito  degli
accertamenti  periodici  di  controllo,  ricorrono  le condizioni per
l'applicazione della sanzione pecuniaria prevista dal  predetto  art.
4, comma 4, della legge ai concessionari o richiedenti la concessione
o,  in  loro  assenza,  ai proprietari che gestiscono direttamente le
opere di sbarramento.
B) Piene artificiali e fogli  di  condizione  per  l'esercizio  e  la
   manutenzione.
  Nell'ambito  della  propria attivita' di vigilanza e conoscitiva il
SND deve promuovere ed acquisire  gli  studi  sulle  conseguenze  che
hanno  sui territori di valle le manovre normali ed eccezionali degli
organi di scarico della diga e l'ipotetico crollo della  diga  stessa
(art.  24,  comma  6,  lettera  e),  del decreto del Presidente della
Repubblica 24 gennaio 1991, n. 85), ai fini della  definizione  degli
scenari  degli  incidenti  probabili,  sulla  base dei quali dovranno
essere redatti dai prefetti i relativi piani di emergenza. A tal fine
i concessionari o richiedenti la concessione o, in  loro  assenza,  i
proprietari  che  gestiscono  direttamente  le  opere di sbarramento,
dighe di ritenuta o traverse, indicate all'art.  1,  comma  1,  della
legge,   qualora  non  avessero  gia'  provveduto,  devono  redigere,
attenendosi alle allegate "raccomandazioni" elaborate con il concorso
del G.N.D.C.I., e far pervenire al SND entro sei mesi dalla  data  di
pubblicazione della presente circolare, gli studi sugli effetti delle
piene artificiali connesse alle manovre degli organi di scarico e gli
studi teorici tendenti ad individuare il profilo dell'onda di piena e
le  aree soggette ad allagamento in conseguenza di ipotetico collasso
della struttura.
  I sopra indicati  soggetti  devono  altresi'  valutare  la  massima
portata  di  piena  transitabile  in alveo a valle dello sbarramento,
contenuta nella fascia di pertinenza fluviale come  delimitata  dalla
competente  autorita' di bacino o, ove non costituita, dall'autorita'
competente per l'asta fluviale; il dato  deve  essere  comunicato  al
Dipartimento  della  protezione  civile  ed  alle locali autorita' di
protezione civile.
  Al fine di consentire al SND la redazione del foglio di  condizione
per  l'esercizio  e  la  manutenzione  e  del documento contenente le
condizioni che  devono  verificarsi  perche'  si  debba  attivare  il
sistema  di  protezione  civile  e  le  procedure  da  porre  in atto
(definito nella circolare 4 dicembre l987, n. 352,  pubblicato  nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  14  del  19  gennaio  1988),  ove  gia'  non
esistenti, i sopraindicati concessionari o richiedenti la concessione
o,  in  loro  assenza,  i  proprietari che gestiscono direttamente le
opere  di  sbarramento  trasmettono  all'ufficio  periferico,   entro
novanta  giorni  dalla data della richiesta, i dati e le informazioni
ritenuti necessari dal SND.
 In  caso  di  inadempienza  dell'invio  dei  documenti  di  cui   ai
precedenti  commi  (piene  artificiali, informazioni per la redazione
del foglio di  condizioni  e  del  documento  di  protezione  civile)
rilevata   a  seguito  degli  accertamenti  periodici  di  controllo,
ricorrono le condizioni  per  l'applicazione  ai  soggetti  anzidetti
della  sanzione pecuniaria prevista dall'art. 4, comma 4, della legge
nel contempo il SND, previa ordinanza prefettizia disposta  ai  sensi
dell'art.  2  del  testo  unico  delle leggi di pubblica sicurezza 18
giugno 1931,  n.  773,  provvede  alla  raccolta  dei  dati  ed  alla
redazione  degli  elaborati  non  pervenuti  avvalendosi  di soggetti
pubblici  o  privati  di  comprovata  competenza,   a   spese   degli
interessati.
  I  fogli  di  condizione  per  l'esercizio  e  la manutenzione gia'
redatti devono intendersi integrati con la prescrizione che il valore
della massima portata di piena transitabile in alveo  a  valle  degli
sbarramenti  contenuta  nella  fascia  di  pertinenza  fluviale  come
delimitata  dalla  competente  autorita'  di  bacino   o,   ove   non
costituita, dall'autorita' competente per l'asta fluviale, non dovra'
essere  superato  nel  corso  delle manovre ordinarie degli organi di
scarico.
C) Asseverazione dello stato delle dighe in esercizio  e  della  loro
   sicurezza.
  I  concessionari o richiedenti la concessione o, in loro assenza, i
proprietari che gestiscono  direttamente  le  opere  di  sbarramento,
dighe  di  ritenuta  o  traverse, indicate all'art. 1, comma 1, della
legge devono inoltrare al SND, entro centoventi giorni dalla data  di
pubblicazione  della  presente  circolare, e successivamente ogni sei
mesi, una dichiarazione con la quale l'ingegnere responsabile di  cui
al precedente punto A) assevera lo stato delle opere, ivi comprese le
sponde del serbatoio, e delle apparecchiature, per quanto riguarda la
manutenzione,  l'efficienza  e le condizioni di sicurezza, nonche' il
rispetto del foglio di condizioni per l'esercizio e  la  manutenzione
durante  la  gestione  dell'impianto.  La  dichiarazione,  cui devono
essere allegati i diagrammi aggiornati delle misure significative del
comportamento  dell'opera,  deve  altresi'  asseverare  che  non   si
ravvisano  situazioni  di pericolo per le popolazioni ovvero indicare
gli eventuali provvedimenti di urgenza assunti.
  Il  SND  effettua  i  sopralluoghi  e  gli  accertamenti   ritenuti
opportuni, comunicandone i risultati, ove necessario, alla competente
prefettura  per l'eventuale applicazione di provvedimenti cautelativi
e/o sanzionatori.
D) Opere di sbarramento realizzate in assenza di  progetto  approvato
   ovvero  in  difformita'  allo  stesso successivamente alla data di
   entrata in vigore della legge.
  1)  Le  opere  di  sbarramento  (da  identificare   nel   manufatto
costituente  la  diga,  con i relativi interventi di consolidamento e
tenuta in fondazione e nelle spalle, e nelle opere di scarico  con  i
relativi impianti) realizzate successivamente alla data di entrata in
vigore  della  legge  senza  aver previamente ottenuto l'approvazione
tecnica del progetto, ovvero in difformita' del progetto approvato (o
modificate successivamente al completamento degli invasi sperimentali
ed  all'inizio  dell'ordinario  esercizio) in modo tale da ridurre le
loro  originarie  condizioni  di  sicurezza,  fattispecie  sanzionate
dall'art. 4, comma 1, della legge, sono soggette all'applicazione dei
provvedimenti  di  cui  all'art.  18 del decreto del Presidente della
Repubblica 1  novembre  1959,  n.  1363,  fino  alla  loro  eventuale
demolizione,   qualora   non   presentino   condizioni  di  sicurezza
rientranti nei limiti previsti dalla normativa tecnica vigente.
  Nel caso in cui le opere di sbarramento  siano  riconducibili  alle
condizioni  di sicurezza previste dalla normativa tecnica vigente, il
trasgressore, attuati gli anzidetti provvedimenti, potra'  effettuare
i necessari lavori sempreche' il relativo progetto, da presentare SND
entro  sei  mesi dalla rilevata trasgressione, sia stato dallo stesso
approvato,  anche  nella   forma   condizionata   all'osservanza   di
prescrizioni (art. 1, comma 1, della legge). Le opere di sistemazione
dovranno  essere  completate,  nel  rispetto  degli obblighi, oneri e
vincoli di cui all'art. 1, comma 6, della legge entro i tempi tecnici
indicati  nel  progetto  approvato  dal  SND.  Il  definitivo  parere
negativo   sul  progetto  presentato  comporta  per  il  trasgressore
l'immediato obbligo di messa in sicurezza definitiva dei luoghi.
  2)  Sulle  modifiche  apportate  alle  opere  di  sbarramento   (da
identificare  come  al  precedente  punto  1)  che non ne riducano le
originarie condizioni di sicurezza e non incidano in  modo  rilevante
sull'impostazione  progettuale  a  suo  tempo  approvata, ed a quelle
apportate allo stato  dei  luoghi  ovvero  alle  opere  accessorie  o
complementari (interventi di consolidamento dei versanti dell'invaso,
dispositivi  di  tenuta  del  serbatoio,  strumentazione  di misura e
controllo, impianti di sorveglianza, allarme ed  illuminazione,  casa
di  guardia, viabilita' di servizio), ma, per queste ultime, solo nel
caso    di    riduzione    delle    loro    specifiche     condizioni
statico-funzionali,  deve  essere acquisita l'approvazione tecnica da
parte del SND, che puo' essere rilasciata anche a posteriori e  nella
forma  condizionata all'osservanza di prescrizioni. Il richiedente la
concessione  o  concessionario  o,  in   mancanza   di   questo,   il
proprietario  che  gestisce direttamente le opere, puo' pertanto dare
subito inizio ai suddetti lavori di modifica, restando peraltro a suo
carico esclusivo gli oneri conseguenti  alle  eventuali  prescrizioni
del   SND.   In   ogni  caso  la  mancata  approvazione  comporta  la
realizzazione  degli  interventi  come  da  progetto  originariamente
approvato. Nel caso venga accertata, in qualunque fase dei lavori o a
lavori   eseguiti,  l'assenza  dei  presupposti  di  sicurezza  sopra
indicati  per  le  opere  di  sbarramento,  ricorre  la   fattispecie
sanzionatoria   di   cui   all'art.   4,   comma  1,  della  legge  e
l'applicazione delle procedure di cui al precedente punto 1).
  L'invio  al  SND  della   documentazione   tecnico-progettuale   da
sottoporre ad approvazione deve avvenire prima del termine dei lavori
relativi alla modifica. Ove le modifiche siano apportate in occasione
di  lavori di costruzione o di manutenzione di apprezzabile rilevanza
detto invio potra' avvenire prima della ultimazione degli stessi. Nel
caso in cui le modifiche in argomento  siano  gia'  realizzate  o  in
corso  di  realizzazione  alla  data  di pubblicazione della presente
circolare, l'anzidetto invio deve avvenire entro  novanta  giorni  da
detto   termine.   Per  omesso  o  ritardato  invio  degli  elaborati
progettuali   relativi   a   modifiche   rilevate   a  seguito  degli
accertamenti periodici di  controllo,  ricorrono  le  condizioni  per
l'applicazione  della sanzione pecuniaria prevista dall'art. 4, comma
4, della legge, salvo che il fatto non costituisca piu' grave reato.
E)  Applicazione  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  1
   novembre 1959, n. 1363.
  1) L'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio
1991,  n.  85,  modificato  ed  integrato dall'art. 5, comma 2, della
legge stabilisce che, fino all'assegnazione del personale agli uffici
periferici del SND, e comunque non  oltre  il  31  dicembre  1995,  i
provveditorati  regionali  alle  opere  pubbliche  del  Ministero dei
lavori pubblici e l'assessorato  ai  lavori  pubblici  della  regione
Sardegna continuano a svolgere le attivita' espletate in applicazione
degli  articoli 11, 16, 17 e 18 del regolamento approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 1 novembre 1959, n. 1363.
  Cio' premesso, in attesa dell'emanazione del nuovo regolamento  per
la  disciplina  del  procedimento  di approvazione dei progetti e del
controllo sulla costruzione e l'esercizio delle dighe di cui all'art.
2,  comma  1,  della   legge   si   forniscono   alcuni   chiarimenti
indispensabili per un corretto ed uniforme impiego del citato decreto
del Presidente della Repubblica n. 1363 del 1959, emanato in funzione
di una organizzazione statuale oggi profondamente modificata, che non
ne consente la letterale applicazione. Peraltro lo stesso decreto del
Presidente della Repubblica e' stato in passato oggetto, da parte del
Ministero   dei   lavori  pubblici,  di  circolari  interpretative  e
prescrittive  volte  a  consentire  di  adeguare  la  normativa  alla
struttura  amministrativa  modificatasi  a  seguito  del  decreto del
Presidente della Repubblica n. 616 del 1977 e delle  mutate  esigenze
di  sicurezza. Successivi provvedimenti legislativi (legge n. 183 del
1989, decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.  85  del  1991,
decreto-legge n. 507 del 1994) hanno regolamentato in maniera diversa
aspetti  trattati  sia dal decreto del Presidente della Repubblica in
questione che dalle citate circolari che pertanto, per tali  profili,
sono da considerare superati.
  2)  Si  specifica  che,  insediati gli uffici periferici del SND, e
comunque a partire dal 1 gennaio 1996:
    a)  le  funzioni  affidate  dal  decreto  del  Presidente   della
Repubblica  n.  1363 del 1959 agli uffici del genio civile (all'epoca
facenti parte del Ministero dei lavori pubblici), agli articoli 5, 6,
7, comma 2, 8, 10, 11, 12, 13, 14, commi 1 e 2, 15, 16, 17,  18  sono
da intendersi affidate agli uffici periferici del SND;
    b)   le  funzioni  affidate  dal  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 1363 del 1959 al  servizio  dighe  sono  da  intendersi
affidate a:
    ufficio periferico del SND (articoli 1, 7, comma 1, 9, comma 2);
    sede  centrale del SND (articoli 4, 5, 7, comma 2, 8, 10, 11, 12,
13, 14, comma 1, 17, 18);
    sede centrale e ufficio periferico del SND (articoli 9, comma  1,
14, comma 3);
    c)  la disposizione di cui al secondo punto del comma 3 dell'art.
5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1363 del 1959  viene
attuata  dall'ufficio  periferico  del SND inviando la documentazione
ivi indicata alla sede centrale che,  eseguite  le  verifiche  e  gli
accertamenti del caso, le trasmette al Consiglio superiore dei lavori
pubblici  per  l'esame  e parere di cui all'art. 24, comma 3, lettera
b), del decreto del Presidente della Repubblica n. 85 del 1991;
    d) la disposizione di cui all'art. 12, comma 7, del  decreto  del
Presidente   della   Repubblica   n.  1363  del  1959  viene  attuata
dall'ufficio periferico del SND  riferendo  alla  sede  centrale  che
potra'  chiedere  in  merito  il  parere  del Consiglio superiore dei
lavori pubblici;
    e) per le attivita' di competenza dell'amministrazione prescritte
dagli  articoli  16,  17  e  18  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 1363 del 1959, si fa riferimento a quanto indicato alla
precedente lettera c);
    f) i bollettini di cui all'art. 19, ultimo comma, del decreto del
Presidente della Repubblica n. 1363 del 1959 devono essere inviati in
duplice  copia  al  competente  ufficio  periferico  del  SND, che ne
trasmettera' una alla sede centrale;
    g)  i  soggetti  cui  sia  stato  affidato  dai  titolari   della
concessione  di  derivazione,  ovvero  dai  proprietari  delle opere,
l'esercizio dell'impianto, assumono gli  oneri  previsti  per  questi
ultimi  dalla  vigente normativa in materia di dighe solo dopo che il
Ministero dei lavori pubblici abbia concesso esplicita autorizzazione
al subentro nella gestione dell'impianto e  che  detto  subentro  sia
stato  notificato  al  SND  ed  agli  organi competenti in materia di
protezione civile;
    h)  gli  elaborati  del  progetto  di  opere  di  sbarramento  da
sottoporre  all'approvazione del SND, elencati all'art. 2 del decreto
del Presidente della Repubblica n. 1363 del  1959  ed  indicati  come
costituenti  il  progetto  "esecutivo",  devono essere redatti con il
livello di  approfondimento  precisato  all'art.  16,  comma  4,  del
decreto-legge  n. 101 del 1995, convertito con legge n. 216 del 1995,
per il progetto "definitivo".  Quanto  sopra  tenuto  conto  che,  in
conformita'  al  dettato  dell'art.  6,  comma  5, primo periodo, del
medesimo decreto-legge, il Consiglio superiore dei  lavori  pubblici,
cui  vengono  trasmessi  dal  SND  i  progetti per esame e parere, si
esprime sui progetti "definitivi". Analogamente il progetto  indicato
all'art.  1  del  decreto del Presidente della Repubblica n. 1363 del
1959 deve essere equiparato al progetto "preliminare"  come  definito
all'art. 16, comma 3, del citato decreto-legge n. 101 del 1995.
F)  Definizione  di  altezza  di una diga e volume di invaso, ai fini
   dell'attribuzione delle competenze.
   a) Con il termine di "altezza" si intende  la  differenza  tra  la
quota  del  piano  di  coronamento, ovvero del ciglio piu' elevato di
sfioro nel caso di traverse prive di coronamento, e quella del  punto
piu'  depresso dei paramenti da individuare su una delle due linee di
intersezione tra paramenti e piano di campagna.
   b) Con il termine "volume di invaso" si intende la  capacita'  del
serbatoio  compresa  tra la quota piu' elevata delle soglie sfioranti
degli scarichi, o della sommita' delle eventuali paratoie  (quota  di
massima  regolazione),  e  la  quota  del  punto  piu'  depresso  del
paramento di monte da individuare sulla  linea  di  intersezione  tra
detto paramento e piano di campagna.
 G) Elenco delle dighe di competenza del SND.
  Il  SND  pubblica nella Gazzetta Ufficiale l'elenco delle dighe che
rientrano  nella  propria  competenza  per  le   quali   sono   stati
autorizzati gli invasi.
  La  presente  circolare viene inviata alla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana per la relativa pubblicazione.
                                    Il sottosegretario di Stato
                                  per i servizi tecnici nazionali
                                             BARBERI
Registrata alla Corte dei conti il 24 febbraio 1996
Registro n. 1 Presidenza, foglio n. 117