IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AFFARI CIVILI
E DELLE LIBERE PROFESSIONI
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione
della direttiva n. 89/48 CEE relativa ad un sistema generale di
riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano
formazioni professionali di durata minima di tre anni;
Visto l'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993,
n. 29;
Vista la domanda di riconoscimento di Carmen Aparicio Garcia
presentata ai sensi dell'art. 12 del citato decreto legislativo;
Ritenuto che sussistono tutti i requisiti di legge per il
riconoscimento;
Rilevato che l'interessata e' in possesso di un diploma di laurea
in giurisprudenza conseguito a Madrid;
Rilevato che l'interessata ha documentato con un certificato del
Consiglio generale dell'Avvocatura spagnola di aver svolto piu' di
sei anni di attivita' come abogado (professione corrispondente a
quella di procuratore);
Visti gli articoli 6, comma 2, e 12, comma 6, del citato decreto
legislativo n. 115 del 1992;
Decreta:
Il titolo di Carmen Aparicio Garcia nata il 26 maggio 1956 a San
Lorenzo de El Escorial (Madrid) cittadina spagnola, de licenciado en
Derecho, e' riconosciuto quale titolo abilitante per l'iscrizione in
Italia all'albo degli avvocati.
Il riconoscimento e' subordinato al superamento di una prova
attitudinale eseguita dal Consiglio nazionale forense, davanti alla
commissione costituita con decreto pubblicato nel Bollettino
ufficiale n. 5 del 15 marzo 1994.
La prova consistera' in un esame scritto ed orale da svolgersi in
lingua italiana.
Per essere ammessa all'esame l'interessata presentera' al Consiglio
nazionale forense una domanda, allegando una copia autenticata del
presente decreto di riconoscimento.
La prova scritta consistera' nella redazione di un atto giudiziario
o di un parere in materia stragiudiziale vertenti su non piu' di tre
tra le seguenti materie a scelta della commissione:
diritto civile;
diritto del lavoro;
diritto processuale civile;
diritto amministrativo;
diritto costituzionale;
diritto commerciale;
diritto penale;
diritto processuale penale;
diritto tributario;
ordinamento forense e diritti e doveri dell'avvocato.
Per la valutazione di ciascuna prova ogni componente della
commissione disporra' di dieci punti di merito. L'esame si intendera'
superato se il candidato avra' conseguito un punteggio non inferiore
a trenta punti.
Dell'avvenuto superamento dell'esame la commissione rilascera'
immediata certificazione all'interessato ai fini dell'iscrizione
all'albo.
Roma, 24 febbraio 1996
Il direttore generale: ROVELLO