IL DIRIGENTE
CAPO DELLA SEGRETERIA DEL COMITATO NAZIONALE PER LA TUTELA E LA
VALORIZZAZIONE DELLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE E DELLE INDICAZIONI
GEOGRAFICHE TIPICHE DEI VINI E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n.
930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine
dei vini;
Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina
delle denominazioni di origine dei vini;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.
348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante disciplina
del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei
vini;
Visto il proprio decreto 21 novembre 1995 con il quale sono state
riconosciute le indicazioni geografiche tipiche "Alto Livenza",
"Colli Trevigiani", "delle Venezie", "Marca Trevigiana", "Provincia
di Verona" o "Veronese", "Vallagarina", "Veneto orientale", "Veneto"
per i vini prodotti nel territorio della regione Veneto, della
regione Friuli-Venezia Giulia, della provincia autonoma di Trento ed
approvati i relativi disciplinari di produzione;
Visto il proprio decreto contenente disposizioni concernenti alcune
modificazioni ai disciplinari di produzione e l'attuazione di
adempimenti conseguenti al riconoscimento delle indicazioni
geografiche tipiche dei vini prodotti nella vendemmia 1995;
Vista l'istanza presentata dagli interessati tendente ad ottenere
l'integrazione dell'art. 2 dei disciplinari di produzione delle
indicazioni geografiche tipiche "Provincia di Verona" o "Veronese" e
"Veneto", mediante la previsione dell'utilizzazione del riferimento
al nome del vitigno "Trebbiano" (da "Trebbiano toscano" e da
"Trebbiano di Soave") unitamente alle predette indicazioni
geografiche tipiche e del riferimento al nome del vitigno
"Teroldego", unitamente alla indicazione geografica tipica "Provincia
di Verona" o "Veronese", tradizionalmente impiegati nella
designazione e presentazione dei vini da tavola da tali vitigni
ottenuti;
Visti i pareri espressi dal Comitato nazionale per la tutela e la
valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni
geografiche tipiche dei vini nella riunione tenutasi nei giorni 15 e
16 gennaio 1996, con i quali si ritiene doversi accogliere la istanza
sopra riferita relativa alla previsione dell'utilizzazione del
riferimento al nome del vitigno "Trebbiano" (da "Trebbiano toscano" e
da "Trebbiano di Soave") unitamente alle indicazioni geografiche
tipiche "Provincia di Verona" o "Veronese" e "Veneto" limitatamente
alle province della regione Veneto per le quali detti vitigni
risultano essere raccomandati e/o autorizzati e di doversi respingere
l'istanza relativa alla previsione dell'utilizzazione del riferimento
al nome del vitigno "Teroldego" unitamente alla indicazione
geografica tipica "Provincia di Verona" o "Veronese" in quanto detto
abbinamento, a giudizio del Comitato, potrebbe generare confusione
con la denominazione di origine controllata "Teroldego Rotaliano"
riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica 18 febbraio
1971 e successive modifiche;
Considerato che nell'art. 2, comma 3, del disciplinare di
produzione dei vini ad indicazione geografica tipica "Alto Livenza"
invece del riferimento al nome del vitigno "Tocai italico" deve
leggersi "Tocai italico" (da "Tocai friulano B.");
Considerato che nell'art. 2, comma 2, prima riga, del disciplinare
di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica "Colli
Trevigiani" e' stata erroneamente inserita la parola "bianchi" e che
nel successivo comma 3 dello stesso articolo e' stato omesso il
riferimento al nome del vitigno "Chardonnay" pur essendo tale nome
riportato nel successivo art. 4 di detto disciplinare;
Considerato che alla riga settima di pag. 26 della Gazzetta
Ufficiale n. 297 del 21 dicembre 1995 relativa al disciplinare di
produzione dei vini ad indicazione geografica tipica "delle Venezie"
invece di "Merlo" deve leggersi "Merlot"; che alla riga
venticinquesima della medesima pagina invece di "composto" deve
leggersi "composti"; che alla riga cinquantesima della medesima
pagina invece di "Raboso piave" deve leggersi "Raboso Piave"; che
all'art. 3, seconda riga della medesima pagina invece di "vini
designati" deve leggersi "vini atti ad essere designati";
Considerato che all'art. 4 del disciplinare di produzione dei vini
ad indicazione geografica tipica "Marca Trevigiana", concernente la
produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura
specializzata, nell'ambito aziendale, e' stato omesso il riferimento
al nome del vitigno "Pinot nero", riportato nell'elencazione di cui
al comma 3 del precedente art. 2 di detto disciplinare di produzione;
Considerato che all'art. 3, seconda riga, del disciplinare di
produzione dei vini ad indicazione geografica tipica "Vallagarina"
invece di "vini designati" deve leggersi "vini atti ad essere
designati";
Considerato che all'art. 2, nona riga, del disciplinare di
produzione dei vini ad indicazione geografica tipica "Veneto
orientale" invece di "autorizzate per le province" deve leggersi
"autorizzati per le rispettive provincie"; che nel medesimo art. 2,
comma 3, e' stato omesso il riferimento al nome del vitigno "Traminer
aromatico" pur essendo tale nome riportato nel successivo art. 4 di
detto disciplinare;
Considerato che all'art. 1, prima riga, del disciplinare di
produzione dei vini ad indicazione geografica tipica "Veneto" invece
di "accompagnata da una" deve leggersi "accompagnata o meno da una
specificazione"; che all'art. 2, comma 3, prima riga e ultimo comma,
prima riga, di detto disciplinare di produzione sono state
erroneamente inserite rispettivamente le parole "bianchi" e "rossi",
estranee a detto contesto; che all'art. 4, decima riga, di detto
disciplinare di produzione invece di "Sauvigno" deve leggersi
"Sauvignon"; che all'art. 5 di detto disciplinare di produzione e'
stato omesso di indicare che la resa massima dell'uva in vino finito,
pronto per il consumo, non deve essere superiore al 50% per la
tipologia passito; che all'art. 6, seconda riga, di detto
disciplinare di produzione invece di "anche con la specificazione del
vitigno" deve leggersi "anche con la specificazione del vitigno ad
eccezione della tipologia passito";
Ritenuto pertanto necessario procedere alle integrazioni predette
in conformita' dei pareri espressi dal citato Comitato e alle
rettifiche sopra indicate riguardanti le omissioni e gli errori
meramente materiali;
Considerato che l'art. 4 del citato regolamento concernente la
procedura per il riconoscimento delle denominazioni di origine e
l'approvazione dei relativi disciplinari di produzione prevede che
per i riconoscimenti e le approvazioni dei disciplinari si provveda
con decreto del dirigente responsabile del procedimento;
Decreta:
Art. 1.
Gli elenchi dei vitigni riportati rispettivamente al comma 3
dell'art. 2 dei disciplinari di produzione dei vini ad indicazione
geografica tipica "Provincia di Verona" o "Veronese" e "Veneto",
approvati con decreto dirigenziale 21 novembre 1995, sono integrati
con il riferimento al nome del vitigno "Trebbiano" (da "Trebbiano
toscano" e "Trebbiano di Soave").