IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Visto il piano generale dei trasporti, approvato con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 aprile 1986 ed
aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica del 29 agosto
1991;
Vista la legge 8 giugno 1990, n. 142, che, all'art. 17,
reca disposizioni in tema di aree metropolitane;
Vista la legge 26 febbraio 1992, n. 211, relativa ad interventi nel
settore dei sistemi di trasporto rapido di massa;
Vista la legge 23 dicembre 1992, n. 500 (legge finanziaria 1993),
che ha soppresso la prima annualita' del primo limite di impegno
previsto, rispettivamente, all'art. 9 ed all'art. 10 della citata
legge n. 211/1992;
Visti l'art. 1 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, ed il decreto
del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 373, che, in
attuazione della delega contenuta al comma 24 della norma citata, ha
disciplinato le funzioni dei Comitati soppressi ai sensi del comma 21
dello stesso articolo e tra i quali figura incluso il Comitato
interministeriale per la programmazione economica nel trasporto
(CIPET);
Visto l'art. 3 del decreto-legge 1 luglio 1994, n. 428, convertito
dalla legge 8 agosto 1994, n. 505, che ha destinato le disponibilita'
relative al 1994 al parziale finanziamento del collegamento
Saronno-Malpensae che ha disposto un ulteriore finanziamento di detto
intervento a carico delle risorse di cui all'art. 10 della legge n.
211/1992;
Viste le leggi 24 dicembre 1993, n. 538 (legge finanziaria 1994) e
23 dicembre 1994, n. 725 (legge finanziaria 1995), che hanno
ulteriormente rimodulato gli stanziamenti di cui alla citata legge n.
211/1992;
Visto il decreto-legge 1 aprile 1995, n. 98, convertito dalla legge
30 maggio 1995, n. 204, che, all'art. 4, reca disposizioni in materia
di trasporti rapidi di massa;
Viste le direttive emanate, ai sensi della legge n. 211/1992, dal
CIPET con delibera del 31 marzo 1992, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 91 del 17 aprile 1992, e viste le ulteriori
determinazioni assunte dal Comitato con delibera del 18 maggio 1992,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 117 del 21 maggio 1992, e con
delibera 7 giugno 1993, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 217
del 15 settembre 1993 e concernente l'autorizzazione alla contrazione
di mutui per la realizzazione di parcheggi e di sistemi di trasporto
rapido di massa, disposta in relazione alle previsioni dell'art. 1,
comma 2, della legge 23 dicembre 1992, n. 498;
Visto il decreto emanato il 22 dicembre 1993 dal Ministro dei
trasporti e dal Ministro per i problemi delle aree urbane per dettare
disposizioni integrative ai fini dell'attuazione della legge n.
211/1992;
Vista la nota n. 590 del 3 agosto 1995, con la quale il Ministro
dei trasporti e della navigazione ed il Sottosegretario di Stato per
le aree urbane, Roma Capitale e Giubileo 2000 hanno trasmesso una
relazione, nella quale riferiscono a questo Comitato in ordine alle
risultanze dei lavori della commissione di alta vigilanza istituita
ai sensi dell'art. 4 del decreto-legge n. 98/1995, convertito dalla
legge n. 204/1995, e formulano proposte di riparto delle risorse
recate dalla legge n. 211/1992 sulla base della graduatoria redatta
dalla suddetta commissione;
Vista la propria delibera in data 20 novembre 1995, in corso di
registrazione presso la Corte dei conti, con la quale vengono
destinate le disponibilita' recate dall'art. 9 della legge n.
211/1992;
Visto lo schema di decreto-legge approvato in data odierna dal
Consiglio dei Ministri in base al quale, per gli interventi relativi
alle ferrovie concesse, i mutui di cui all'art. 10, comma 2, della
legge n. 211/1992 non possono superare il 50% del costo di
realizzazione dell'investimento;
Vista la nota n. 0101 del 21 dicembre 1995 con la quale il Ministro
dei trasporti e della navigazione ed il Sottosegretario per le aree
urbane, Roma Capitale e Giubileo 2000 propongono di ripartire di
fondi di cui all'art. 10 della legge n. 211/1992 sulla base della
richiamata graduatoria della commissione di alta vigilanza;
Considerato che la legge n. 211/1992 mira a stimolare la
realizzazione di sistemi di trasporto atti a migliorare la mobilita'
in aree urbane e le condizioni ambientali, nella medesima logica che
e' stata adottata dal CIPET nella delibera del 23 dicembre 1992 su
"mobilita' urbana ed ambiente" (Gazzetta Ufficiale n. 28 del 4 marzo
1993) ed alla quale risulta poi improntato il Piano nazionale per lo
sviluppo sostenibile in attuazione dell'Agenda XXI, approvato dal
CIPE con delibera del 28 dicembre 1993 (supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 1994);
Considerato che i fenomeni di congestione e di inquinamento
atmosferico sono presenti particolarmente nelle aree metropolitane;
Ritenuto di confermare, per i motivi sopra esposti, la
finalizzazione di almeno l'85% delle risorse recate dall'art. 10
della legge n. 211/1992 alle aree metropolitane, prevista dal CIPET
nella citata delibera del 31 marzo 1992;
Ritenuto che sia opportuno che gli oneri per la realizzazione di
parcheggi necessari per assicurare maggiore funzionalita' al sistema
di trasporto finanziato ai sensi della legge n. 211/1992 siano
stralciati dal costo dell'opera sul quale computare il contributo di
cui alla legge stessa e vengano invece a gravare su altre risorse,
tra le quali sono da annoverare sia gli stanziamenti recati dalla
legge 24 marzo 1989, n. 122, e confluiti, in base al disposto
dell'art. 12 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, nel fondo per il
finanziamento dei programmi regionali di sviluppo di cui all'art. 3
della legge 14 giugno 1990, n. 158, sia le disponibilita' di cui
all'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1 aprile 1989, n. 121,
convertito dalla legge 29 maggio 1989, n. 205;
Preso atto della graduatoria redatta dalla commissione di alta
vigilanza;
Udita la relazione del Ministro dei trasporti e della navigazione e
del Sottosegretario di Stato per le aree urbane, Roma Capitale e
Giubileo 2000;
Delibera:
1. Sono approvati i programmi di intervento di cui all'allegato
prospetto, che forma parte integrante della presente delibera: a
detti programmi e' concesso, a valere sulle risorse di cui all'art.
10 della legge 26 febbraio 1992, n. 211, un contributo annuo nella
misura massima indicata nella colonna 2 dell'allegato stesso e per il
numero di anni precisato nella successiva colonna 3.
L'approvazione definitiva degli interventi da realizzare nelle
regioni Veneto (linea Padova-Venezia-Mestre), Lazio (metropolitana
linea G, ferrovia Roma-Lido) e Puglia (ripristino linea ferroviaria
Foggia-Lucera) resta subordinata alla trasmissione, da parte del
concessionario, di una documentazione dalla quale risultino le
ulteriori fonti individuate per assicurare la copertura del 50% del
costo relativo; mentre l'approvazione dell'impianto filoviario tra
Pescara e Montesilvano resta subordinata alla trasmissione, da parte
della gestione commissariale, di documentazione dalla quale risultino
le fonti individuate per il finanziamento del residuo costo di
realizzazione dell'opera. La documentazione dovra' pervenire al
Ministero dei trasporti e della navigazione entro trenta giorni dalla
data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della presente delibera.
2. Come specificato al punto precedente le quote di contributo
indicate nell'allegato prospetto sono da intendere come limiti
massimi. Gli importi definitivi saranno quantificati, a seguito
dell'approvazione della progettazione esecutiva, dal Ministero dei
trasporti e della navigazione. Il costo totale dell'intervento dovra'
ricomprendere anche le previsioni di spesa relative agli oneri
accessori, nonche' l'IVA. In sede di approvazione della progettazione
esecutiva il citato Dicastero verifichera' l'effettiva sussistenza
degli eventuali cofinanziamenti dichiarati dal soggetto richiedente:
l'eventuale esito negativo della verifica e comunque la mancata
approvazione del progetto esecutivo comporteranno l'automatica
caducazione del finanziamento statale. Il Ministro dei trasporti e
della navigazione provvedera' a comunicare al CIPE i procedimenti
istruttori conclusisi negativamente ed a trasmettere, nelle altre
ipotesi, i relativi provvedimenti approvativi, con la quantificazione
delle economie eventualmente conseguite anche in relazione allo
scomputo degli oneri per gli interventi relativi ai parcheggi.
3. I beneficiari dei contributi ai sensi dell'art. 10 della legge
n. 211/1992, che in sede di definizione del progetto esecutivo -
anche attraverso gare pubbliche - conseguano una riduzione del costo
totale dell'investimento relativo al sistema di trasporto prescelto a
seguito di mutamenti nella tecnologia e/o dell'adozione di project
financing, possono trattenere il 50% della riduzione della
corrispondente quota di contributo dello Stato gia' destinata, da
portare in detrazione dell'ammontare del cofinanziamento esterno del
progetto. A tal fine i contributi dello Stato vengono indicati, nella
colonna 5 dell'allegato prospetto, in termini percentuali rispetto al
costo dell'investimento.
Resteranno acquisite allo Stato le economie che si dovessero
realizzare nella fase successiva della gara per l'affidamento
dell'esecuzione degli interventi.
4. Eventuali interessi di pre-ammortamento resteranno a carico
delle concessionarie, mentre per gli interventi relativi alle
ferrovie in gestione commissariale governativa la decorrenza della
erogabilita' dei mutui sara' stabilita in sede di determinazione
delle modalita' per la concessione e per l'erogazione dei contributi
effettuata ai sensi dell'art. 10, comma 3, della legge n. 211/1992.
5. Il CIPE, tenuto conto dell'ordine della graduatoria predisposta
dalla commissione di alta vigilanza, provvedera' a destinare ad altri
interventi, finanziabili ai sensi dell'art. 10 della legge n.
211/1992, i fondi resisi disponibili a seguito del verificarsi di
quanto previsto dai punti precedenti. Ai fini della destinazione di
dette risorse, i soggetti che hanno avanzato istanza di ammissione ai
benefici per interventi non inclusi nell'allegato prospetto, ma
ricompresi nella graduatoria della commissione di alta vigilanza,
potranno presentare al Ministero dei trasporti e della navigazione,
entro trenta giorni dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale
della presente delibera, documentazione integrativa anche per
l'individuazione delle fonti di cofinanziamento necessarie alla
copertura del costo dell'investimento, nonche' per la quantificazione
delle spese relative alla eventuale realizzazione dei parcheggi.
Roma, 21 dicembre 1995
Il Presidente delegato: MASERA
Registrata alla Corte dei conti il 22 febbraio 1996
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 54