LA COMMISSIONE NAZIONALE
                     PER LE SOCIETA' E LA BORSA
  Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216;
  Visto l'art. 10, comma 9, della legge 18 febbraio 1992, n. 149, che
impone l'obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto  sulla
totalita'  dei  titoli  a  chi,  direttamente o indirettamente, abbia
acquistato, anche a seguito delle procedure di cui ai commi 1, 3, 7 e
8 del medesimo art. 10, il controllo  di  una  societa'  quotata  nei
mercati  regolamentati  quando  il  flottante sia inferiore al 10 per
cento o al minor limite stabilito dalla Consob;
  Vista la propria delibera n. 6892 del 25 febbraio 1993 nella quale,
tra l'altro, sono stati indicati i criteri di fissazione, ai sensi  e
per  gli  effetti dell'art. 10, comma 9, della legge n. 149 del 1992,
dell'eventuale  minor  limite  di  flottante  per  i  titoli  la  cui
percentuale di flottante risulti inferiore al 10 per cento;
  Visto  che  in  data  31  gennaio  la  Fiat S.p.a. ha comunicato al
pubblico l'intenzione di promuovere un'offerta pubblica  di  acquisto
volontaria  sul  48,23%  delle  azioni ordinarie della societa' Fidis
S.p.a. non ancora in suo possesso, pari a 180.847.260 titoli;
  Visto che la Fiat S.p.a. ha inviato a questa commissione,  in  data
12 febbraio 1996, la relativa comunicazione dovuta ai sensi dell'art.
14 della citata legge n. 149/1992;
  Considerato   che,  a  seguito  della  citata  operazione  potrebbe
verificarsi una riduzione del flottante al di sotto del limite del 10
per cento stabilito dall'art. 10, comma  9,  della  citata  legge  n.
149/92;
  Ritenuto  che  il  valore di mercato, il numero dei titoli ordinari
emessi  dalla  Fidis  S.p.a.  ed   il   controvalore   degli   scambi
giornalmente  effettuati  rendono  opportuno definire un minor limite
percentuale di flottante rispetto al limite  generale  stabilito  dal
ripetuto art. 10, comma 9;
                              Delibera:
  Ai sensi ed ai fini della applicazione dell'art. 10, comma 9, della
legge  18  febbraio  1992, n. 149, alle azioni ordinarie emesse dalla
Fidis S.p.a. e' fissato il  minor  limite  percentuale  di  flottante
nella misura del 5 per cento.
  La  presente  delibera  sara'  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica e nel Bollettino della Consob.
   Milano, 26 febbraio 1996
                                            p. Il presidente: ZURZOLO