IL COMITATO INTERMINISTERIALE
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Visto l'art. 17 della legge 28 febbraio 1986, n.  41,  che  prevede
che  il  Comitato  interministeriale prezzi (CIP), nel determinare le
tariffe elettriche, adotti i provvedimenti necessari anche per  tener
conto  dei  minori  introiti derivanti all'ENEL dalla riduzione degli
apporti al fondo di dotazione  stabilita  all'art.  18  della  stessa
legge,  a  tal fine operando sulle agevolazioni a favore delle utenze
domestiche;
  Vista la delibera n. 32/1986 assunta dal CIP il 23 maggio  1986  ai
sensi delle norme richiamate e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.
121 del 27 stesso mese;
  Viste   le   delibere   n.   45/1990   e   n.  15/1993  pubblicate,
rispettivamente, nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.
90 del 29 dicembre 1990 e nella Gazzetta  Ufficiale  n.  301  del  24
dicembre  1993,  con  le  quali il predetto Comitato ha assunto nuove
determinazioni in materia di tariffe elettriche;
  Visto l'art. 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 459, che, al  comma
240,  demanda  a questo Comitato di accertare se si sia verificato il
conseguimento delle finalita' della delibera CIP n. 32/1986;
  Vista la delibera del 26 gennaio 1996 con la quale questo Comitato,
al fine di dare attuazione al disposto del citato art. 3, comma  240,
della  legge  n.  549/1995,  ha incaricato il Ministro del bilancio e
della programmazione economica di acquisire il parere  del  Consiglio
di  Stato  in  ordine  ai  profili giuridici precisati nella delibera
stessa   ed   ha   demandato   specifici   accertamenti   di   ordine
economico-finanziario ad apposito gruppo di lavoro;
  Visto  il  parere n. 93/1996 reso dalla terza sezione del Consiglio
di Stato nella seduta del 20 febbraio 1996 e comunicato con  nota  n.
639/1996 del 22 stesso mese;
  Vista  la  relazione  conclusiva  del gruppo di lavoro nominato con
decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica ai
sensi della citata propria delibera;
  Considerato  che  la   contestuale   attivazione   della   verifica
economico-finanziaria   e   degli   approfondimenti  giuridici  (resa
necessaria  dall'intendimento  di  rispettare  il  termine,  pur   se
ordinatorio,  di  cui  al  citato  art.  3, comma 240, della legge n.
549/1995) ha di fatto impedito di includere, nella relazione  per  il
Consiglio   di   Stato,   elementi   sulle   risultanze   di   ordine
economico-finanziario;
  Considerato pertanto  che,  alla  luce  delle  conclusioni  cui  e'
pervenuto  il citato gruppo di lavoro, appare necessario approfondire
specifici aspetti che non risultano del tutto chiariti  a  causa  del
mancato preliminare svolgimento della fase di verifica tecnica;
  Considerato  in  particolare  che,  secondo  il gruppo di lavoro, i
provvedimenti CIP n.  45/1990  e  n.  15/1993  hanno  ricompreso  gli
effetti  della  delibera  CIP  n.  32/1986 nell'ambito della gestione
economica corrente dell'ENEL e che  la  compatibilita'  di  una  tale
linea   di   azione  con  la  richiamata  normativa  dovrebbe  essere
approfondita alla luce degli elementi istruttori ora disponibili;
  Ritenuto  sia  quindi  opportuno  richiedere  sul  punto  ulteriori
chiarimenti al Consiglio di Stato, che  -  in  assenza  di  specifica
richiesta  e della disponibilita' di adeguati elementi di valutazione
- non si e' specificatamente soffermato sul punto stesso;
  Udita la relazione del Ministro del bilancio e della programmazione
economica;
                              Delibera:
  Il  Ministro  del  bilancio  e  della   programmazione   economica,
Presidente delegato di questo Comitato, e' incaricato di acquisire il
parere  del  Consiglio  di  Stato  per  gli ulteriori approfondimenti
giuridici rivelatisi necessari.
   Roma, 29 febbraio 1996
                                      Il Presidente delegato: ARCELLI