IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Visto l'art. 17 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, che prevede
che il Comitato interministeriale prezzi (CIP), nel determinare le
tariffe elettriche, adotti i provvedimenti necessari anche per tener
conto dei minori introiti derivanti all'ENEL dalla riduzione degli
apporti al fondo di dotazione stabilita all'art. 18 della stessa
legge, a tal fine operando sulle agevolazioni a favore delle utenze
domestiche;
Vista la delibera n. 32/1986 assunta dal CIP il 23 maggio 1986 ai
sensi delle norme richiamate e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.
121 del 27 stesso mese;
Viste le delibere n. 45/1990 e n. 15/1993 pubblicate,
rispettivamente, nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.
90 del 29 dicembre 1990 e nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 24
dicembre 1993, con le quali il predetto Comitato ha assunto nuove
determinazioni in materia di tariffe elettriche;
Visto l'art. 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 459, che, al comma
240, demanda a questo Comitato di accertare se si sia verificato il
conseguimento delle finalita' della delibera CIP n. 32/1986;
Vista la delibera del 26 gennaio 1996 con la quale questo Comitato,
al fine di dare attuazione al disposto del citato art. 3, comma 240,
della legge n. 549/1995, ha incaricato il Ministro del bilancio e
della programmazione economica di acquisire il parere del Consiglio
di Stato in ordine ai profili giuridici precisati nella delibera
stessa ed ha demandato specifici accertamenti di ordine
economico-finanziario ad apposito gruppo di lavoro;
Visto il parere n. 93/1996 reso dalla terza sezione del Consiglio
di Stato nella seduta del 20 febbraio 1996 e comunicato con nota n.
639/1996 del 22 stesso mese;
Vista la relazione conclusiva del gruppo di lavoro nominato con
decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica ai
sensi della citata propria delibera;
Considerato che la contestuale attivazione della verifica
economico-finanziaria e degli approfondimenti giuridici (resa
necessaria dall'intendimento di rispettare il termine, pur se
ordinatorio, di cui al citato art. 3, comma 240, della legge n.
549/1995) ha di fatto impedito di includere, nella relazione per il
Consiglio di Stato, elementi sulle risultanze di ordine
economico-finanziario;
Considerato pertanto che, alla luce delle conclusioni cui e'
pervenuto il citato gruppo di lavoro, appare necessario approfondire
specifici aspetti che non risultano del tutto chiariti a causa del
mancato preliminare svolgimento della fase di verifica tecnica;
Considerato in particolare che, secondo il gruppo di lavoro, i
provvedimenti CIP n. 45/1990 e n. 15/1993 hanno ricompreso gli
effetti della delibera CIP n. 32/1986 nell'ambito della gestione
economica corrente dell'ENEL e che la compatibilita' di una tale
linea di azione con la richiamata normativa dovrebbe essere
approfondita alla luce degli elementi istruttori ora disponibili;
Ritenuto sia quindi opportuno richiedere sul punto ulteriori
chiarimenti al Consiglio di Stato, che - in assenza di specifica
richiesta e della disponibilita' di adeguati elementi di valutazione
- non si e' specificatamente soffermato sul punto stesso;
Udita la relazione del Ministro del bilancio e della programmazione
economica;
Delibera:
Il Ministro del bilancio e della programmazione economica,
Presidente delegato di questo Comitato, e' incaricato di acquisire il
parere del Consiglio di Stato per gli ulteriori approfondimenti
giuridici rivelatisi necessari.
Roma, 29 febbraio 1996
Il Presidente delegato: ARCELLI