IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Visto l'art. 17 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, che prevede che il Comitato interministeriale prezzi (CIP), nel determinare le tariffe elettriche, adotti i provvedimenti necessari anche per tener conto dei minori introiti derivanti all'ENEL dalla riduzione degli apporti al fondo di dotazione stabilita all'art. 18 della stessa legge, a tal fine operando sulle agevolazioni a favore delle utenze domestiche; Vista la delibera n. 32/1986 assunta dal CIP il 23 maggio 1986 ai sensi delle norme richiamate e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 121 del 27 stesso mese; Viste le delibere n. 45/1990 e n. 15/1993 pubblicate, rispettivamente, nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 90 del 29 dicembre 1990 e nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 24 dicembre 1993, con le quali il predetto Comitato ha assunto nuove determinazioni in materia di tariffe elettriche; Visto l'art. 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 459, che, al comma 240, demanda a questo Comitato di accertare se si sia verificato il conseguimento delle finalita' della delibera CIP n. 32/1986; Vista la delibera del 26 gennaio 1996 con la quale questo Comitato, al fine di dare attuazione al disposto del citato art. 3, comma 240, della legge n. 549/1995, ha incaricato il Ministro del bilancio e della programmazione economica di acquisire il parere del Consiglio di Stato in ordine ai profili giuridici precisati nella delibera stessa ed ha demandato specifici accertamenti di ordine economico-finanziario ad apposito gruppo di lavoro; Visto il parere n. 93/1996 reso dalla terza sezione del Consiglio di Stato nella seduta del 20 febbraio 1996 e comunicato con nota n. 639/1996 del 22 stesso mese; Vista la relazione conclusiva del gruppo di lavoro nominato con decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica ai sensi della citata propria delibera; Considerato che la contestuale attivazione della verifica economico-finanziaria e degli approfondimenti giuridici (resa necessaria dall'intendimento di rispettare il termine, pur se ordinatorio, di cui al citato art. 3, comma 240, della legge n. 549/1995) ha di fatto impedito di includere, nella relazione per il Consiglio di Stato, elementi sulle risultanze di ordine economico-finanziario; Considerato pertanto che, alla luce delle conclusioni cui e' pervenuto il citato gruppo di lavoro, appare necessario approfondire specifici aspetti che non risultano del tutto chiariti a causa del mancato preliminare svolgimento della fase di verifica tecnica; Considerato in particolare che, secondo il gruppo di lavoro, i provvedimenti CIP n. 45/1990 e n. 15/1993 hanno ricompreso gli effetti della delibera CIP n. 32/1986 nell'ambito della gestione economica corrente dell'ENEL e che la compatibilita' di una tale linea di azione con la richiamata normativa dovrebbe essere approfondita alla luce degli elementi istruttori ora disponibili; Ritenuto sia quindi opportuno richiedere sul punto ulteriori chiarimenti al Consiglio di Stato, che - in assenza di specifica richiesta e della disponibilita' di adeguati elementi di valutazione - non si e' specificatamente soffermato sul punto stesso; Udita la relazione del Ministro del bilancio e della programmazione economica; Delibera: Il Ministro del bilancio e della programmazione economica, Presidente delegato di questo Comitato, e' incaricato di acquisire il parere del Consiglio di Stato per gli ulteriori approfondimenti giuridici rivelatisi necessari. Roma, 29 febbraio 1996 Il Presidente delegato: ARCELLI