IL MINISTRO DELLA DIFESA
Vista la legge 18 agosto 1978, n. 497, concernente autorizzazione
di spesa per la costruzione di alloggi di servizio per il personale
militare e disciplina delle relative concessioni;
Vista la legge 23 dicembre 1994, n. 724, recante misure di
razionalizzazione della finanza pubblica ed, in particolare, l'art.
43, comma 1, il quale demanda ad un regolamento ministeriale la
definizione delle modalita' per la concessione di proroghe
termporanee al rilascio degli alloggi di servizio delle Forze armate
da parte degli utenti che hanno perso titolo alla concessione;
Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nella adunanza
generale del 28 settembre 1995;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, in
data 30 novembre 1995;
A D O T T A
il seguente regolamento:
Art. 1.
1. Il presente regolamento si applica ai seguenti alloggi di
servizio delle Forze armate di cui all'art. 6, numeri 1, 2 e 3, della
legge 18 agosto 1978, n. 497:
a) alloggi di servizio gratuiti per consegnatari e custodi
(ASGC);
b) alloggi di servizio connessi all'incarico con o senza annessi
locali di rappresentanza (ASIR-ASI);
c) alloggi di servizio di temporanea sistemazione per le famiglie
dei militari (AST).
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Il testo della legge 18 agosto 1978, n. 497, recante
"Autorizzazione di spesa per la costruzione di alloggi di
servizio per il personale militare e disciplina delle
relative concessioni" e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 245 del 1 settembre 1978.
- Il testo del comma 1 dell'art. 43 della legge 23
dicembre 1994, n. 724, recante "Misure di razionalizzazione
della finanza pubblica" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
del 16 gennaio 1995 - suppl. ordinario) e' il seguente:
"Art. 43 (Alloggi militari e delle Forze di polizia) -
1. Ai fini dell'adeguamento dei canoni di concessione degli
alloggi costituenti il patrimonio abitativo della Difesa,
fermo restando la gratuita' degli alloggi di cui al n. 1)
dell'art. 6 della legge 18 agosto 1978, n. 497, e
l'esclusione di quelli di cui al n. 2) del medesimo
articolo, il cui importo sara' determinato dal Ministro
della difesa con proprio decreto da emanare entra sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, si applica un canone determinato su base nazionale
ai sensi dell'art. 13 della legge 18 agosto 1978, n. 497,
ovvero, se piu' favorevole all'utente, un canone pari a
quello derivante dall'applicazione della normativa vigente
in materia di equo canone. Alla data di entrata in vigore
della presente legge, agli utenti non aventi titolo alla
concessione dell'alloggio, fermo restando per l'occupante
l'obbligo di rilascio, viene applicato, anche se in regime
di proroga, un canone pari a quello risultante dalla
normativa sull'equo canone maggiorato del 20 per cento per
un reddito annuo lordo complessivo del nucleo familiare
fino a 60 milioni di lire e del 50 per cento per un reddito
lordo annuo complessivo del nucleo familiare oltre i 60
milioni di lire. L'Amministrazione della difesa ha
facolta' di concedere proroghe temporanee secondo le
modalita' che saranno definite con apposito regolamento da
emanare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, con decreto del Ministro della
difesa. Agli utenti, che si trovano nelle condizioni
previste dal decreto ministeriale, attuativo dell'art. 9,
comma 7, della legge 24 dicembre l993, n. 537, si applica
un canone pari a quello risultante dalla normativa
sull'equo canone senza maggiorazioni".
- Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/l988
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con
decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti
nelle materie di competenza del Ministro o di autorita'
sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente
conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materia di
competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con
decreti interministeriali, ferma restando la necessita di
apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti
ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme
contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo.
Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio
dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello
stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti
debbano recare la denominazione di "regolamento", siano
adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti
al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e
pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
Nota all'art. 1:
- Il testo dell'art. 6 della citata legge 18 agosto
1978, n. 497, e' il seguente:
"Art. 6. - In relazione alle esigenze da soddisfare, gli
alloggi di cui ai precedenti articoli 1 e 5 sono cosi'
classificati:
1) alloggi di servizio gratuito per consegnatari e
custodi (ASGC);
2) alloggi di servizio connessi all'incarico con o
senza annessi locali di rappresentanza (ASIR-ASI);
3) alloggi di servizio di temporanea sistemazione per
le famiglie dei militari (AST);
4) alloggi di servizio per esigenze logistiche del
personale militare in transito (APP) od imbarcato (SLI) e
relativi familiari di passaggio;
5) alloggi collettivi di servizio nell'ambito delle
infrastrutture militari per ufficiali e sottufficiali
destinati nella sede (ASC)".