IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta   la   straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di  emanare
disposizioni  in materia di riutilizzo in un ciclo di produzione o in
un ciclo di combustione dei residui derivanti dai cicli di produzione
e di consumo;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 7 marzo 1996;
  Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro
del  tesoro  e  del  Ministro dei lavori pubblici e dell'ambiente, di
concerto  con  i Ministri di grazia e giustizia, della sanita', delle
finanze,  delle  risorse  agricole,  alimentari  e  forestali, per la
funzione  pubblica  e  gli  affari  regionali  e  dell'industria, del
commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero;
                              E M A N A
                     il seguente decreto-legge:
                               Art. 1.
                        Campo di applicazione
  1. In attesa della completa attuazione delle direttive 91/156/CEE e
91/689/CEE,   ed   in   particolare  in  attesa  che  la  Commissione
dell'Unione  europea  stabilisca  in  maniera  puntuale i criteri che
caratterizzano  la  nozione di rifiuto quale definita all'articolo 2,
comma  1,  lettera  a),  il  presente decreto disciplina le attivita'
finalizzate   al  riutilizzo  dei  residui  derivanti  dai  cicli  di
produzione o di consumo.