IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare disposizioni in materia di riutilizzo in un ciclo di produzione o in un ciclo di combustione dei residui derivanti dai cicli di produzione e di consumo; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 marzo 1996; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e del Ministro dei lavori pubblici e dell'ambiente, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia, della sanita', delle finanze, delle risorse agricole, alimentari e forestali, per la funzione pubblica e gli affari regionali e dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero; E M A N A il seguente decreto-legge: Art. 1. Campo di applicazione 1. In attesa della completa attuazione delle direttive 91/156/CEE e 91/689/CEE, ed in particolare in attesa che la Commissione dell'Unione europea stabilisca in maniera puntuale i criteri che caratterizzano la nozione di rifiuto quale definita all'articolo 2, comma 1, lettera a), il presente decreto disciplina le attivita' finalizzate al riutilizzo dei residui derivanti dai cicli di produzione o di consumo.