IL MINISTRO DELLE RISORSE
                  AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n.
930, sulla tutela delle denominazioni di origine dei vini;
  Vista  la  legge  27  dicembre  1977,  n.   984,   concernente   il
coordinamento  degli interventi pubblici nei settori della zootecnia,
della    produzione    ortoflorofrutticola,    della    forestazione,
dell'irrigazione,    delle   grandi   colture   mediterranee,   delle
vitivinicolture e della utilizzazione e  valorizzazione  dei  terreni
collinari e montani;
  Vista  la  deliberazione  del  13  dicembre  1979,  con la quale il
C.I.P.A.A. ha adottato il Piano agricolo  nazionale,  recante  -  fra
l'altro  -  direttive  per  il  riconoscimento  dei  vini di qualita'
prodotti in regioni determinate (V.Q.P.R.D.);
  Visto l'art. 13 del regolamento del Consiglio CEE n. 823/87 del  16
luglio  1987  che stabilisce norme relative agli esami chimico-fisici
ed organolettici cui devono essere  sottoposti  i  vini  che  possono
beneficiare della denominazione V.Q.P.R.D.;
  Vista  la  legge  8  novembre  1986,  n.  752,  riguardante  "legge
pluriennale   per   l'attuazione   di   interventi   programmati   in
agricoltura",  che  ha  favorito,  tra  l'altro,  la promozione di un
regime di interventi diretti a garantire  la  qualita'  dei  prodotti
agricoli  e  alimentari  e  ad  intensificare  la correlata azione di
controllo;
  Vista la legge 10 luglio 1991, n. 201, concernente il  differimento
delle disposizioni di cui alla legge 8 novembre 1986, n. 752;
  Vista  la  legge  10  febbraio  1992, n. 164, concernente la "nuova
disciplina delle denominazioni di origine dei vini";
  Visto l'art. 13, comma 1,  della  citata  legge  n.  164/1992,  che
stabilisce che, ai fini della utilizzazione delle D.O.C. e D.O.C.G. i
vini  devono  essere  sottoposti ad analisi chimico-fisica e ad esame
organolettico, con conseguente certificazione  positiva,  nonche'  il
comma  6  dello  stesso articolo che prevede l'emanazione di apposito
regolamento disciplinante gli esami chimico-fisici  ed  organolettici
ed  i  criteri per la costituzione e l'attivita' delle commissioni di
degustazione dei vini D.O.C. e D.O.C.G.;
  Vista la circolare n. 28 del 26 novembre 1993,  con  la  quale,  ai
sensi  dell'art. 13, comma 1 e 8, della legge n. 164/1992, nelle more
dell'emanazione del regolamento  applicativo,  sono  state  impartite
disposizioni  per  l'effettuazione  degli  esami chimico-fisici ed il
funzionamento  delle  commissioni  di   degustazione   dei   vini   a
denominazione di origine;
  Visto  l'art.  3, comma 10, del decreto-legge 23 settembre 1994, n.
547, convertito in legge 22 novembre 1994, n. 644, recante interventi
urgenti  a  sostegno  dell'economia,   nella   parte   che   concerne
l'emanazione da parte del Ministro delle risorse agricole, alimentari
e  forestali  di  apposito  decreto  con  il  quale devono stabilirsi
annualmente l'ammontare degli importi, e le  modalita'  di  pagamento
delle somme a carico dei soggetti che si avvalgono dell'operato delle
commissioni di degustazione dei vini a D.O.C. e D.O.C.G.;
  Visti  i decreti di istituzione delle centocinquanta commissioni di
degustazione per l'esame  organolettico  dei  vini  a  D.O.C.  e/o  a
D.O.C.G.  di  cui  all'allegato  elenco  che  fa parte integrante del
presente decreto;
  Ritenuto di confermare per l'anno 1996 l'affidamento  dell'incarico
di provvedere al funzionamento delle commissioni di degustazione alle
camere  di commercio, industria, artigianato e agricoltura competenti
per territorio;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Per  l'esercizio  1996  i  soggetti  richiedenti  l'operato   delle
commissioni  di  degustazione  dei  vini  a  denominazione di origine
controllata e/o a denominazione di origine controllata  e  garantita,
sono  tenuti  al  pagamento  preventivo  alla  camera  di  commercio,
industria, artigianato e agricoltura competente  per  territorio,  di
una somma pari a L. 25.000 per ogni campione prelevato e di una somma
pari a L. 200 per ogni ettolitro sottoposto ad esame, per l'operato e
le spese di funzionamento delle commissioni medesime.