IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, sulla tutela delle denominazioni di origine dei vini; Vista la legge 27 dicembre 1977, n. 984, concernente il coordinamento degli interventi pubblici nei settori della zootecnia, della produzione ortoflorofrutticola, della forestazione, dell'irrigazione, delle grandi colture mediterranee, delle vitivinicolture e della utilizzazione e valorizzazione dei terreni collinari e montani; Vista la deliberazione del 13 dicembre 1979, con la quale il C.I.P.A.A. ha adottato il Piano agricolo nazionale, recante - fra l'altro - direttive per il riconoscimento dei vini di qualita' prodotti in regioni determinate (V.Q.P.R.D.); Visto l'art. 13 del regolamento del Consiglio CEE n. 823/87 del 16 luglio 1987 che stabilisce norme relative agli esami chimico-fisici ed organolettici cui devono essere sottoposti i vini che possono beneficiare della denominazione V.Q.P.R.D.; Vista la legge 8 novembre 1986, n. 752, riguardante "legge pluriennale per l'attuazione di interventi programmati in agricoltura", che ha favorito, tra l'altro, la promozione di un regime di interventi diretti a garantire la qualita' dei prodotti agricoli e alimentari e ad intensificare la correlata azione di controllo; Vista la legge 10 luglio 1991, n. 201, concernente il differimento delle disposizioni di cui alla legge 8 novembre 1986, n. 752; Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, concernente la "nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini"; Visto l'art. 13, comma 1, della citata legge n. 164/1992, che stabilisce che, ai fini della utilizzazione delle D.O.C. e D.O.C.G. i vini devono essere sottoposti ad analisi chimico-fisica e ad esame organolettico, con conseguente certificazione positiva, nonche' il comma 6 dello stesso articolo che prevede l'emanazione di apposito regolamento disciplinante gli esami chimico-fisici ed organolettici ed i criteri per la costituzione e l'attivita' delle commissioni di degustazione dei vini D.O.C. e D.O.C.G.; Vista la circolare n. 28 del 26 novembre 1993, con la quale, ai sensi dell'art. 13, comma 1 e 8, della legge n. 164/1992, nelle more dell'emanazione del regolamento applicativo, sono state impartite disposizioni per l'effettuazione degli esami chimico-fisici ed il funzionamento delle commissioni di degustazione dei vini a denominazione di origine; Visto l'art. 3, comma 10, del decreto-legge 23 settembre 1994, n. 547, convertito in legge 22 novembre 1994, n. 644, recante interventi urgenti a sostegno dell'economia, nella parte che concerne l'emanazione da parte del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali di apposito decreto con il quale devono stabilirsi annualmente l'ammontare degli importi, e le modalita' di pagamento delle somme a carico dei soggetti che si avvalgono dell'operato delle commissioni di degustazione dei vini a D.O.C. e D.O.C.G.; Visti i decreti di istituzione delle centocinquanta commissioni di degustazione per l'esame organolettico dei vini a D.O.C. e/o a D.O.C.G. di cui all'allegato elenco che fa parte integrante del presente decreto; Ritenuto di confermare per l'anno 1996 l'affidamento dell'incarico di provvedere al funzionamento delle commissioni di degustazione alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura competenti per territorio; Decreta: Art. 1. Per l'esercizio 1996 i soggetti richiedenti l'operato delle commissioni di degustazione dei vini a denominazione di origine controllata e/o a denominazione di origine controllata e garantita, sono tenuti al pagamento preventivo alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio, di una somma pari a L. 25.000 per ogni campione prelevato e di una somma pari a L. 200 per ogni ettolitro sottoposto ad esame, per l'operato e le spese di funzionamento delle commissioni medesime.