IL MINISTRO DEL TESORO Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, recante disposizioni per la formazione del bilancio dello Stato (legge finanziaria 1981) come risulta modificato dall'art. 14 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, in virtu' del quale il Ministro del tesoro e' autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento anche attraverso l'emissione di prestiti internazionali; Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con il quale si e' stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro e' determinata, anche in deroga alle norme della contabilita' di Stato, ogni caratteristica, condizione e modalita' di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU, o in altre valute, nonche' il foro competente e la legge applicabile nelle controversie derivanti dall'indebitamento; Vista la legge 28 dicembre 1995, n. 551, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1996, ed in particolare il comma 4 dell'art. 3, con il quale si e' stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno in corso; Tenuto conto che l'importo delle emissioni effettuate a tutto il 20 febbraio 1996 ammonta, al netto dei rimborsi, a lire 17.479 miliardi; Visto il decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, recante modifiche al regime delle esenzioni dalle imposte sul reddito degli interessi ed altri proventi di obbligazioni; Visto il decreto-legge 9 settembre 1992, n. 372, convertito, con modificazioni, nella legge 5 novembre 1992, n. 429, concernente fra l'altro modifiche al trattamento tributario di taluni redditi di capitale; Attesa l'opportunita', al fine di avviare il programma di raccolta sui mercati internazionali per l'anno 1996, di procedere ad una emissione obbligazionaria sul mercato internazionale per l'ammontare di 1.500 milioni di dollari statunitensi, della durata di sedici anni, con opzione di rimborso, a tasso fisso; Vista la proposta del 14 febbraio 1996 formulata dalla Direzione generale del tesoro; Considerato che l'offerta della JP Morgan, in qualita' di banca coordinatrice del consorzio di collocamento, e' risultata la piu' conveniente per il Tesoro in termini di riduzione dei costi derivanti dall'accensione e gestione di tale prestito; Considerato che, sul mercato internazionale, e' possibile emettere titoli obbligazionari a tasso fisso e sostituire, secondo gli usi internazionali che regolano i contratti di "swap", i relativi pagamenti a tasso fisso con pagamenti a tasso variabile - anche denominati in altra valuta - ottenendo condizioni di costo piu' favorevoli di quelle che si conseguirebbero attraverso un prestito contratto direttamente a tasso variabile nella valuta originaria o in quella di indebitamento finale; Decreta: Art. 1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, e' disposta un'emissione sui mercati internazionali di titoli del Tesoro, alle condizioni di seguito descritte: importo: 1.500 milioni di dollari statunitensi; durata: sedici anni, salvo quanto previsto dal successivo art. 3; prezzo: 100%; tasso di interesse da corrispondere per i primi otto anni: 6,025% annuo, pagabile in rate semestrali posticipate a partire dal 5 settembre 1996 fino al 5 marzo 2004; tasso di interesse da corrispondere dal nono anno in poi: 6,88% annuo, pagabile in rate semestrali posticipate a partire dal 5 marzo 2005 fino al 5 marzo 2012; commissione di sottoscrizione e collocamento: 0,25%; decorrenza: 5 marzo 1996; scadenza: 5 marzo 2012; netto ricavo: 1.496.250.000 dollari statunitensi.