IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto l'art.  38  della  legge  30  marzo  1981,  n.  119,  recante
disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio  dello  Stato (legge
finanziaria 1981) come risulta modificato dall'art. 14 della legge 23
dicembre 1992, n. 498, in virtu' del quale il Ministro del tesoro  e'
autorizzato   ad   effettuare   operazioni   di  indebitamento  anche
attraverso l'emissione di prestiti internazionali;
  Visto  l'art.  9  del  decreto-legge  20  maggio  1993,   n.   149,
convertito,  con  modificazioni,  nella legge 19 luglio 1993, n. 237,
con il quale si e'  stabilito,  fra  l'altro,  che  con  decreti  del
Ministro  del tesoro e' determinata, anche in deroga alle norme della
contabilita' di Stato, ogni caratteristica, condizione e modalita' di
emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU, o in altre  valute,
nonche'  il foro competente e la legge applicabile nelle controversie
derivanti dall'indebitamento;
  Vista la legge 28 dicembre 1995, n. 551, recante l'approvazione del
bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1996, ed in
particolare il comma 4 dell'art. 3, con il quale si e'  stabilito  il
limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno in corso;
  Tenuto conto che l'importo delle emissioni effettuate a tutto il 20
febbraio 1996 ammonta, al netto dei rimborsi, a lire 17.479 miliardi;
  Visto  il  decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con
modificazioni,  nella  legge  17  novembre  1986,  n.  759,   recante
modifiche  al  regime delle esenzioni dalle imposte sul reddito degli
interessi ed altri proventi di obbligazioni;
  Visto il decreto-legge 9 settembre 1992, n.  372,  convertito,  con
modificazioni,  nella  legge 5 novembre 1992, n. 429, concernente fra
l'altro modifiche al trattamento  tributario  di  taluni  redditi  di
capitale;
  Attesa  l'opportunita', al fine di avviare il programma di raccolta
sui mercati internazionali per  l'anno  1996,  di  procedere  ad  una
emissione  obbligazionaria sul mercato internazionale per l'ammontare
di 1.500 milioni di dollari  statunitensi,  della  durata  di  sedici
anni, con opzione di rimborso, a tasso fisso;
  Vista  la  proposta  del 14 febbraio 1996 formulata dalla Direzione
generale del tesoro;
  Considerato che l'offerta della JP Morgan,  in  qualita'  di  banca
coordinatrice  del  consorzio  di  collocamento, e' risultata la piu'
conveniente per il Tesoro in termini di riduzione dei costi derivanti
dall'accensione e gestione di tale prestito;
  Considerato che, sul mercato internazionale, e' possibile  emettere
titoli  obbligazionari  a  tasso  fisso e sostituire, secondo gli usi
internazionali  che  regolano  i  contratti  di  "swap",  i  relativi
pagamenti  a  tasso  fisso  con  pagamenti  a tasso variabile - anche
denominati in altra valuta  -  ottenendo  condizioni  di  costo  piu'
favorevoli  di  quelle  che si conseguirebbero attraverso un prestito
contratto direttamente a tasso variabile nella valuta originaria o in
quella di indebitamento finale;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Ai  sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981,
n. 119, e successive  modificazioni,  e'  disposta  un'emissione  sui
mercati  internazionali  di  titoli  del  Tesoro,  alle condizioni di
seguito descritte:
   importo: 1.500 milioni di dollari statunitensi;
   durata: sedici anni, salvo quanto previsto dal successivo art. 3;
   prezzo: 100%;
   tasso di interesse da corrispondere per i primi otto anni:  6,025%
annuo,  pagabile  in  rate  semestrali  posticipate  a  partire dal 5
settembre 1996 fino al 5 marzo 2004;
   tasso di interesse da corrispondere dal nono anno  in  poi:  6,88%
annuo,  pagabile in rate semestrali posticipate a partire dal 5 marzo
2005 fino al 5 marzo 2012;
   commissione di sottoscrizione e collocamento: 0,25%;
   decorrenza: 5 marzo 1996;
   scadenza: 5 marzo 2012;
   netto ricavo: 1.496.250.000 dollari statunitensi.