IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO
  Visto  il  decreto  ministeriale 28 dicembre 1995 con il quale sono
state fissate le modalita' di emissione dei buoni ordinari del Tesoro
a partire dall'esercizio finanziario 1996;
  Visto l'art. 3, comma 4, della legge 28 dicembre 1995,
n. 551, relativa al bilancio di previsione  dello  Stato  per  l'anno
finanziario  1996, che fissa in miliardi 109.400 l'importo massimo di
emissione dei titoli pubblici in Italia e  all'estero,  al  netto  di
quelli da rimborsare;
  Visto  l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993,
n. 470;
  Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;
  Vista la propria determinazione del 24 giugno 1993, n. 601253;
  Considerato che, sulla base dei flussi di cassa, l'importo relativo
all'emissione netta dei suindicati titoli  pubblici  al  29  febbraio
1996 e' pari a 17.035 miliardi;
                              Decreta:
  Per  il  15 marzo 1996 e' disposta l'emissione, senza l'indicazione
del prezzo base,  dei  buoni  ordinari  del  Tesoro  al  portatore  a
trecentosessantaquattro  giorni con scadenza il 14 marzo 1997 fino al
limite massimo in valore nominale di lire 5.500 miliardi.
  La spesa per interessi gravera' sul capitolo 4677  dello  stato  di
previsione  della  spesa  del  Ministero  del  tesoro  dell'esercizio
finanziario 1997.
  In relazione  alla  attuale  situazione  del  mercato  monetario  e
nell'interesse  dell'erario,  l'assegnazione  e  l'aggiudicazione dei
buoni ordinari del Tesoro avverra' con le  modalita'  indicate  negli
articoli 2, 15, 16, 17 e 18 del decreto 28 dicembre 1995 citato nelle
premesse.  L'offerta  senza indicazione di prezzo di cui alla lettera
a) dell'art. 16 puo' essere  presentata  per  un  importo  pari  a  3
miliardi.
  Il prezzo medio ponderato di aggiudicazione maggiorato nella misura
di 5 centesimi, sara' reso noto con apposito comunicato del Ministero
del tesoro.
  Le  richieste  di  acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia,
esclusivamente tramite la rete nazionale interbancaria, entro  e  non
oltre  le  ore  13  del  giorno 12 marzo 1996, con l'osservanza delle
modalita'  stabilite  negli  articoli  8  e  9  del  citato   decreto
ministeriale 28 dicembre 1995.
  Il  presente  decreto  verra'  inviato per il controllo all'Ufficio
centrale di ragioneria per i servizi  del  debito  pubblico  e  sara'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
   Roma, 7 marzo 1996
                                   p. Il direttore generale: PAOLILLO