IL MINISTRO DELLE FINANZE DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL TESORO Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 novembre 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 264 dell'11 novembre 1994, concernente la dichiarazione dello stato di emergenza nei comuni delle regioni colpite da avversita' atmosferiche e da eventi alluvionali, nonche' l'individuazione delle regioni colpite dagli stessi eventi calamitosi; Visto l'art. 5-ter, comma 1, del decreto-legge 3 maggio 1995, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 1995, n. 265, che ha previsto l'erogazione fino al 31 dicembre 1996, ai soggetti danneggiati, di un contributo nella misura massima del 19 per cento, commisurato ai corrispettivi, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, pagati per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi destinate al ripristino degli immobili distrutti o danneggiati ubicati nell'ambito del territorio delle regioni individuate con il suddetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri; Visto il comma 2 del citato art. 5-ter, come modificato dall'art. 1-quater del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1995, n. 438, cha ha disposto che il contributo, da erogarsi dal primo gennaio 1996, non compete nell'ipotesi in cui l'imposta addebitata per rivalsa abbia dato luogo a detrazione ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e che le disposizioni per la erogazione del suddetto contributo sono stabilite con il decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro; Decreta: Art. 1. 1. Per l'erogazione del contributo, di cui all'art. 5-ter, comma 1, del decreto-legge 3 maggio 1995, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 1995, n. 265, i soggetti devono produrre alla direzione regionale delle entrate nella cui circoscrizione e' situato il comune la seguente documentazione: a) domanda contenente l'indicazione delle generalita' della residenza e del codice fiscale del richiedente; b) certificazione rilasciata dal comune di competenza che attesti la distruzione o il danneggiamento denunciati dal richiedente e il rapporto di causalita' tra gli eventi calamitosi, ai quali e' riferito il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 novembre 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 264 dell'11 novembre 1994, e la situazione di danno per la quale si chiede il contributo; c) fatture, in originale o in copia autenticata, emesse entro il 31 dicembre 1996 relative agli acquisti di beni e alle prestazioni di servizi per i quali viene richiesta l'erogazione del contributo; d) dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta', di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15, diretta ad attestare che il richiedente non e' soggetto passivo all'imposta sul valore aggiunto, ovvero non e' legittimato ad esercitare il diritto alla detrazione dell'imposta assolta per rivalsa sugli acquisti di beni e servizi di cui alla lettera c). 2. Le domande sono presentate ovvero spedite a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, entro il 30 giugno 1997. 3. Le certificazioni di cui al comma 1, lettera b), devono essere rilasciate entro sessanta giorni dal ricevimento della relativa richiesta.