IL MINISTRO DELLE FINANZE
                           DI CONCERTO CON
                       IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri 10
novembre 1994, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  264  dell'11
novembre  1994, concernente la dichiarazione dello stato di emergenza
nei comuni delle regioni colpite  da  avversita'  atmosferiche  e  da
eventi  alluvionali,  nonche'  l'individuazione delle regioni colpite
dagli stessi eventi calamitosi;
  Visto l'art. 5-ter, comma 1, del decreto-legge 3  maggio  1995,  n.
154,  convertito,  con  modificazioni, dalla legge 30 giugno 1995, n.
265, che ha previsto  l'erogazione  fino  al  31  dicembre  1996,  ai
soggetti  danneggiati,  di  un contributo nella misura massima del 19
per cento, commisurato ai corrispettivi, al netto dell'imposta sul
valore aggiunto, pagati per le cessioni di beni e le  prestazioni  di
servizi   destinate   al   ripristino   degli  immobili  distrutti  o
danneggiati  ubicati  nell'ambito  del   territorio   delle   regioni
individuate  con il suddetto decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
  Visto il comma 2 del citato art. 5-ter, come  modificato  dall'art.
1-quater  del  decreto-legge  28 agosto 1995, n. 364, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1995, n. 438, cha  ha  disposto
che  il  contributo,  da erogarsi dal primo gennaio 1996, non compete
nell'ipotesi in cui l'imposta addebitata per rivalsa abbia dato luogo
a detrazione ai sensi dell'art. 19 del decreto del  Presidente  della
Repubblica  26  ottobre  1972,  n.  633, e che le disposizioni per la
erogazione del suddetto contributo sono stabilite con il decreto  del
Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. Per l'erogazione del contributo, di cui all'art. 5-ter, comma 1,
del   decreto-legge   3   maggio   1995,   n.  154,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 30 giugno 1995, n. 265, i soggetti  devono
produrre   alla   direzione   regionale   delle   entrate  nella  cui
circoscrizione e' situato il comune la seguente documentazione:
    a)  domanda  contenente  l'indicazione  delle  generalita'  della
residenza e del codice fiscale del richiedente;
    b) certificazione rilasciata dal comune di competenza che attesti
la  distruzione  o  il danneggiamento denunciati dal richiedente e il
rapporto di  causalita'  tra  gli  eventi  calamitosi,  ai  quali  e'
riferito  il  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri 10
novembre 1994, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  264  dell'11
novembre  1994,  e  la  situazione di danno per la quale si chiede il
contributo;
    c) fatture, in originale o in copia autenticata, emesse entro  il
31 dicembre 1996 relative agli acquisti di beni e alle prestazioni di
servizi per i quali viene richiesta l'erogazione del contributo;
    d)  dichiarazione  sostitutiva di atto di notorieta', di cui alla
legge 4 gennaio 1968, n. 15, diretta ad attestare che il  richiedente
non  e'  soggetto passivo all'imposta sul valore aggiunto, ovvero non
e' legittimato ad esercitare il diritto alla detrazione  dell'imposta
assolta  per  rivalsa  sugli  acquisti  di beni e servizi di cui alla
lettera c).
  2.  Le  domande  sono  presentate  ovvero  spedite  a mezzo lettera
raccomandata con avviso di ricevimento, entro il 30 giugno 1997.
  3. Le certificazioni di cui al comma 1, lettera b),  devono  essere
rilasciate  entro  sessanta  giorni  dal  ricevimento  della relativa
richiesta.