IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
  Vista la nota n. 11881/UG/95 in data 15 gennaio 1996 del presidente
della  corte  di  appello  di  Milano,  con  la quale si comunica che
l'ufficio notifiche, esecuzioni e protesti presso detta corte non  e'
stato  in grado di funzionare il giorno 24 ottobre 1995 a causa dello
stato di agitazione del personale dipendente;
  Visti gli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 9 aprile 1948,  n.
437,  concernente  la proroga dei termini di decadenza in conseguenza
del mancato funzionamento degli uffici giudiziari;
                              Decreta:
  In conseguenza del mancato  funzionamento  dell'ufficio  notifiche,
esecuzioni  e protesti presso la corte di appello di Milano il giorno
24 ottobre 1995, i termini di decadenza per  il  compimento  di  atti
presso  il  detto ufficio o a mezzo del personale addettovi, scadenti
nel giorno sopra  indicato  o  nei  cinque  giorni  successivi,  sono
prorogati  di quindici giorni a decorrere dalla data di pubblicazione
del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
   Roma, 29 febbraio 1996
                                            p. Il Ministro: RICCIARDI