IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, che detta norme in materia di cassa integrazione, mobilita', trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunita' europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro; Visto, in particolare, il comma 6 dell'art. 1 della predetta legge che demanda al CIPI, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Comitato di cui all'art. 19 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, la determinazione dei criteri per l'applicazione dei commi 9 e 10 del medesimo articolo; Visto l'art. 1, comma 21, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, che ha soppresso il CIPI; Visto l'art. 15 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, che ha trasformato in societa' per azioni l'IRI, l'ENI, l'INA e l'ENEL; Visto l'art. 1, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, che ha demandato al CIPE il compito di dettare i criteri generali per la gestione degli interventi di trattamento straordinario di integrazione salariale, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale; Visto, in particolare, il comma 4 dell'art. 1 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, che ha sostituto il comma 3 dell'art. 1 della legge n. 223/1991 prevedendo la possibilita' di concedere proroghe del trattamento di integrazione salariale straordinaria alle imprese i cui programmi di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione presentino particolare complessita' in ragione delle caratteristiche tecniche dei processi produttivi dell'azienda, ovvero in ragione della rilevanza delle conseguenze occupazionali di detti programmi, con riferimento alle dimensioni dell'impresa ed alla sua articolazione sul territorio; Vista la propria deliberazione in data 18 ottobre 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 14 del 18 gennaio 1995, con la quale sono stati fissati i criteri per l'applicazione del comma 9 dell'art. 1 della citata legge n. 223/1991; Vista la direttiva del Ministero del lavoro e della previdenza sociale n. 91 del 19 luglio 1995 in merito alla individuazione del quinquennio di cui all'art. 1, comma 9, della citata legge n. 223/1991; Considerato che il processo di riassetto delle risorse economiche ed umane, nell'ambito del sistema delle imprese e dei gruppi, tanto a prevalente capitale pubblico che privato, si e' svolto nel quinquennio 1991-1995, durante il quale l'economia ha attraversato gravi difficolta'; Ritenuto necessario favorire con opportune misure il tempestivo completamento del predetto processo di riassetto; Rilevato che l'interpretazione formulata con la direttiva del Ministro del lavoro e della previdenza sociale n. 91/1995 consente la prosecuzione, oltre l'11 agosto 1995, del trattamento di Cassa integrazione guadagni straordinaria alle aziende, cui e' gia' stata applicata la deliberazione CIPE del 18 ottobre 1994; Vista la proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, in data 19 gennaio 1996 e la successiva integrazione in data 25 gennaio, di regolamentazione dei casi di prosecuzione dei programmi gia' approvati ai sensi della citata deliberazione del 18 ottobre 1994; Udita la relazione del Sottosegretario al lavoro e alla previdenza sociale in merito all'esigenza di assicurare continuita' nella tutela degli ammortizzatori sociali in favore dei lavoratori delle imprese sopra individuate, impegnate in rilevanti e complesse iniziative societarie, accompagnate da misure tendenti al riassetto occupazionale; Delibera: 1. Nel caso di imprese, anche appartenenti a gruppi a prevalente capitale pubblico - interessate da processi di riordino e che abbiano gia' beneficiato dell'applicazione della delibera CIPE del 18 ottobre 1994 - possono essere presentati a completamento di quelli gia' approvati, programmi predisposti ai sensi dell'art. 1 della sopracitata legge n. 223/1991, anche senza soluzione di continuita' rispetto al termine di scadenza dei precedenti piani quadriennali di ristrutturazione o riorganizzazione o conversione. 2. Oltre ai requisiti previsti dalla vigente normativa, tali programmi dovranno comunque: essere in linea con gli interventi guida di carattere programmatico-strategico e gli obiettivi produttivi e occupazionali gia' fissati nei precedenti piani approvati, anche se non portati a definitivo compimento, per documentate difficolta' di carattere tecnico-organizzativo determinatesi nel quadro delle emergenze economico-produttive attraversate dal Paese; assicurare attraverso la predisposizione di un puntuale progetto di riassetto degli equilibri occupazionali, la sistemazione del restante personale in esubero soprattutto attraverso il passaggio a societa' acquirenti; prevedere tempi certi e contenuti per l'ulteriore ricorso alla CIGS e l'impegno ad accelerare le iniziative dei programmi da realizzare. 3. Gli accordi intervenuti tra le parti sociali, in sede governativa o presso il Ministero del lavoro, terranno conto delle disposizioni contenute nella presente deliberazione. 4. Il Ministro del lavoro, nell'ambito della relazione di cui all'art. 1, comma 2, della legge n. 451/1994, riferira' sullo stato di applicazione della presente deliberazione. Roma, 26 gennaio 1996 Il Presidente delegato: FANTOZZI Registrata alla Corte dei conti il 5 marzo 1996 Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 63