IL COMITATO ISTITUZIONALE Premesso: che il comitato istituzionale con atto deliberativo n. 10 del 10 maggio 1995 approvava le misure temporanee di salvaguardia di cui all'art. 17, comma 6-bis della legge 18 maggio 1989, n. 183 per le aste dei fiumi Po, Ticino, Tanaro, Belbo e Bormida; che le stesse norme prevedevano che la ricostruzione degli immobili e degli impianti distrutti dagli eventi alluvionali doveva avvenire in linea generale al di fuori delle aree soggette a vincolo, con particolare riguardo a non provocare limitazioni della capacita' di invaso delle aree suddette, e dopo opportuna valutazione della compatibilita' con le condizioni di rischio legate ai fenomeni di erosione, esondazione e ristagno. Considerato: che, nello specifico, tali misure riguardavano i seguenti ambiti fisiografici, ricadenti nei territori delle regioni Piemonte, Lombardia ed Emilia-Romagna: 1) l'asta del fiume Po tra Torino e il Ponte sulla s.s. n. 412 che unisce Castel San Giovanni (Piacenza) con Pieve Porto Morone (Pavia), dove il sistema delle arginature e' discontinuo, con la finalita': a) di mantenere, nei tratti non arginati, la massima capacita' di espansione delle piene, in funzione degli interventi di completamento delle arginature, previsti dal Piano in questione; b) di ampliare, nei tratti arginati che sono stati interessati da sormonti o da rotte ad opera della piena, le aree golenali attuali; 2) le aste dei fiumi Tanaro, Belbo e Bormida, dalle rispettive confluenze a significativi punti di esondazione a monte, con la finalita' prevalente di mantenere la naturale funzione di laminazione delle piene e di evidenziare lo stato di rischio per esondazione, erosione e ristagno che caratterizza le aree in questione; 3) l'asta del fiume Ticino dalla confluenza con il fiume Po fino alla confluenza del Canale Gravellone (Pavia) con la finalita' di mantenere nei tratti non arginati la massima capacita' di espansione delle piene in funzione degli interventi di completamento delle arginature previsti dal Piano in questione; che lo stralcio di piano del bacino del fiume Tanaro e lo stralcio di piano di bacino del fiume Po sono in fase avanzata di elaborazione; che sono giunte segnalazioni da parte degli enti locali relative alla ripiantumazione in sito di pioppeti gia' erosi o distrutti dall'evento alluvionale del 4-6 novembre 1994 con possibile pregiudizio delle condizioni di sicurezza in caso di evento di piena od alluvionale; che l'erosione dei pioppeti artificiali ha costituito durante l'evento alluvionale uno dei fattori aggravanti di danno in quanto le piante asportate possono concorrere alla occlusione dei manufatti di attraversamento delle aste fluviali; che si ritiene indispensabile impedire la ripiantumazione dei pioppeti erosi dall'evento di piena in attesa della approvazione definitiva del piano e della regolazione dell'intera materia; Considerato inoltre: che sono state presentate da parte di enti locali e di privati cittadini osservazioni alla perimetrazione delle aree di esondazione da sottoporre a misure temporanee di salvaguardia e richieste di modifiche a seguito di approfondimenti conoscitivi condotti in loco; Visti: l'art. 12, comma 3, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, cosi' come modificato ed integrato dalla legge di conversione 4 dicembre 1993, n. 493, secondo cui "in attesa dell'approvazione del piano di bacino, le autorita' di bacino, tramite il comitato istituzionale, adottano misure di salvaguardia .. (Omissis). Le misure di salvaguardia sono immediatamente vincolanti e restano in vigore fino all'approvazione del piano di bacino e comunque per un periodo non superiore a tre anni. (Omissis) .."; il parere favorevole espresso dal comitato tecnico nella seduta del 12 dicembre 1995 e in ordine all'estensione del vincolo di salvaguardia agli impianti di tipo arboreo; il parere espresso dal comitato tecnico nella seduta del 24 gennaio 1996 che ha ritenuto compatibili con i presupposti del piano e quindi accoglibili le sole richieste di modifica delle perimetrazioni delle aree sottoposte a vincolo relative a: comune di Alessandria; comune di Santo Stefano Belbo; comune di Farigliano; IPAB Fondazione Conte Franco Cella di Rivara, comune di Arena Po; Delibera: Art. 1. di modificare la delibera di comitato istituzionale n. 10 del 10 maggio 1995, all'art. 3 come di seguito: la ricostruzione degli immobili e degli impianti, ivi compresi quelli di carattere arboreo, distrutti dagli eventi alluvionali citati in premessa deve avvenire in linea generale al di fuori delle aree soggette a vincolo, laddove questo non sia fattibile la ricostruzione in situ puo' avvenire a condizione che sia documentata dal proponente, con perizia asseverata, l'assenza di presupposti a costituire significativo ostacolo tale da provocare modificazione delle caratteristiche idrauliche del deflusso, con particolare riguardo alle limitazioni della capacita' di invaso delle aree suddette, e la compatibilita' con le condizioni di rischio legate ai fenomeni di erosione, esondazione e ristagno.