IL COMITATO ISTITUZIONALE
   Premesso:
    che  il comitato istituzionale con atto deliberativo n. 10 del 10
maggio 1995 approvava le misure temporanee  di  salvaguardia  di  cui
all'art.  17,  comma  6-bis della legge 18 maggio 1989, n. 183 per le
aste dei fiumi Po, Ticino, Tanaro, Belbo e Bormida;
    che le  stesse  norme  prevedevano  che  la  ricostruzione  degli
immobili  e  degli impianti distrutti dagli eventi alluvionali doveva
avvenire in linea generale al di fuori delle aree soggette a vincolo,
con particolare riguardo a non provocare limitazioni della  capacita'
di  invaso  delle  aree  suddette, e dopo opportuna valutazione della
compatibilita' con le condizioni di rischio  legate  ai  fenomeni  di
erosione, esondazione e ristagno.
   Considerato:
    che,  nello specifico, tali misure riguardavano i seguenti ambiti
fisiografici,  ricadenti  nei  territori  delle   regioni   Piemonte,
Lombardia ed Emilia-Romagna:
     1)  l'asta  del fiume Po tra Torino e il Ponte sulla s.s. n. 412
che unisce Castel San Giovanni  (Piacenza)  con  Pieve  Porto  Morone
(Pavia),  dove  il  sistema  delle  arginature e' discontinuo, con la
finalita':
       a) di mantenere, nei tratti non arginati, la massima capacita'
di  espansione  delle  piene,  in  funzione   degli   interventi   di
completamento delle arginature, previsti dal Piano in questione;
       b) di ampliare, nei tratti arginati che sono stati interessati
da  sormonti  o  da  rotte  ad  opera  della  piena, le aree golenali
attuali;
     2) le aste dei fiumi Tanaro, Belbo e Bormida,  dalle  rispettive
confluenze  a  significativi  punti  di  esondazione  a monte, con la
finalita' prevalente di mantenere la naturale funzione di laminazione
delle piene e di evidenziare lo stato  di  rischio  per  esondazione,
erosione e ristagno che caratterizza le aree in questione;
     3) l'asta del fiume Ticino dalla confluenza con il fiume Po fino
alla  confluenza  del  Canale  Gravellone (Pavia) con la finalita' di
mantenere nei tratti non arginati la massima capacita' di  espansione
delle  piene  in  funzione  degli  interventi  di completamento delle
arginature previsti dal Piano in questione;
    che lo stralcio di  piano  del  bacino  del  fiume  Tanaro  e  lo
stralcio  di  piano  di  bacino del fiume Po sono in fase avanzata di
elaborazione;
    che sono giunte segnalazioni da parte degli enti locali  relative
alla  ripiantumazione  in  sito  di  pioppeti  gia' erosi o distrutti
dall'evento  alluvionale  del  4-6  novembre   1994   con   possibile
pregiudizio  delle condizioni di sicurezza in caso di evento di piena
od alluvionale;
    che l'erosione dei pioppeti  artificiali  ha  costituito  durante
l'evento alluvionale uno dei fattori aggravanti di danno in quanto le
piante  asportate possono concorrere alla occlusione dei manufatti di
attraversamento delle aste fluviali;
    che si ritiene indispensabile  impedire  la  ripiantumazione  dei
pioppeti  erosi  dall'evento  di  piena  in attesa della approvazione
definitiva del piano e della regolazione dell'intera materia;
   Considerato inoltre:
    che  sono  state  presentate da parte di enti locali e di privati
cittadini osservazioni alla perimetrazione delle aree di  esondazione
da  sottoporre  a  misure  temporanee  di salvaguardia e richieste di
modifiche a seguito di approfondimenti conoscitivi condotti in loco;
   Visti:
    l'art. 12, comma 3, del decreto-legge 5  ottobre  1993,  n.  398,
cosi'  come  modificato  ed  integrato  dalla  legge di conversione 4
dicembre 1993, n. 493, secondo cui "in attesa  dell'approvazione  del
piano  di  bacino,  le  autorita'  di  bacino,  tramite  il  comitato
istituzionale, adottano  misure  di  salvaguardia  ..  (Omissis).  Le
misure  di  salvaguardia  sono immediatamente vincolanti e restano in
vigore fino all'approvazione del piano di bacino e  comunque  per  un
periodo non superiore a tre anni.
   (Omissis) ..";
    il  parere  favorevole espresso dal comitato tecnico nella seduta
del 12 dicembre 1995  e  in  ordine  all'estensione  del  vincolo  di
salvaguardia agli impianti di tipo arboreo;
    il  parere  espresso  dal  comitato  tecnico  nella seduta del 24
gennaio 1996 che ha ritenuto compatibili con i presupposti del  piano
e   quindi   accoglibili   le   sole   richieste  di  modifica  delle
perimetrazioni delle aree sottoposte a vincolo relative a:
     comune di Alessandria;
     comune di Santo Stefano Belbo;
     comune di Farigliano;
     IPAB Fondazione Conte Franco Cella di Rivara,  comune  di  Arena
Po;
                              Delibera:
                               Art. 1.
di  modificare  la  delibera  di  comitato istituzionale n. 10 del 10
maggio 1995, all'art. 3  come  di  seguito:  la  ricostruzione  degli
immobili  e degli impianti, ivi compresi quelli di carattere arboreo,
distrutti dagli eventi alluvionali citati in premessa  deve  avvenire
in  linea generale al di fuori delle aree soggette a vincolo, laddove
questo non sia fattibile la ricostruzione in  situ  puo'  avvenire  a
condizione   che   sia   documentata   dal  proponente,  con  perizia
asseverata,  l'assenza  di  presupposti  a  costituire  significativo
ostacolo   tale  da  provocare  modificazione  delle  caratteristiche
idrauliche del deflusso, con particolare  riguardo  alle  limitazioni
della  capacita'  di  invaso delle aree suddette, e la compatibilita'
con  le  condizioni  di  rischio  legate  ai  fenomeni  di  erosione,
esondazione e ristagno.