IL MINISTRO DELLE POSTE 
                      E DELLE TELECOMUNICAZIONI 
  Visto l'art. 319 del testo unico delle disposizioni legislative  in
materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato  con
decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156; 
  Visto  il  regolamento  delle  radiocomunicazioni,  allegato   alla
convenzione  internazionale  delle  telecomunicazioni,   adottata   a
Nairobi il 6 novembre 1982, ratificata con legge 9  maggio  1986,  n.
149; 
  Visto l'art. 1 della legge 28 marzo 1991, n. 109; 
  Visto il decreto ministeriale 31 gennaio  1983,  con  il  quale  e'
stato  approvato   il   piano   nazionale   di   ripartizione   delle
radiofrequenze, pubblicato nel supplemento  ordinario  alla  Gazzetta
Ufficiale n. 47 del 17 febbraio 1983; 
  Visto  il  decreto  ministeriale  5  luglio  1983,  pubblicato  nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.  210  del  2  agosto
1983, con il quale e' stata approvata  la  normativa  tecnica  per  i
telefoni senza cordone; 
 Visto il  decreto  ministeriale  2  luglio  1985,  pubblicato  nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  173  del  24  luglio  1985,  relativo   alle
condizioni per l'utilizzazione dei telefoni senza cordone; 
  Ravvisata la necessita' di  assegnare  altre  256  combinazioni  di
codice   ad   altrettante   certificazioni   di    omologazione    di
apparecchiature terminali senza cordone (cordless), in quanto  quelle
gia' previste dal punto 2.6 delle norme tecniche allegate  al  citato
decreto ministeriale 5 luglio 1983 sono in via di esaurimento; 
  Sentito  il  Consiglio  superiore  tecnico  delle  poste  e   delle
telecomunicazioni, adunanza della prima sezione del 18 maggio 1995; 
  Udito il parere del  Consiglio  di  Stato,  espresso  nell'adunanza
generale del 30 novembre 1995; 
  Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai
sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.  400,  in
data 3 gennaio 1996; 
                             A D O T T A 
                      il seguente regolamento: 
                               Art. 1. 
  1. Il terzo  e  il  quarto  comma  del  punto  2.6  "Sicurezza  nel
collegamento tra parte fissa e parte mobile" della norma tecnica  per
apparecchi telefonici senza cordone, annessa al decreto  ministeriale
5 luglio 1983, pubblicato nel  supplemento  ordinario  alla  Gazzetta
Ufficiale n. 210 del 2 agosto 1983, sono sostituiti dai seguenti: 
  "Il codice di riconoscimento deve essere composto da 32 bit. Il bit
meno significativo deve essere inviato per primo. I primi 8  bit  del
codice di riconoscimento vengono assegnati dal Ministero delle  poste
e  delle  telecomunicazioni   al   costruttore   dell'apparecchiatura
terminale  senza  cordone,  gli  altri   24   bit   del   codice   di
riconoscimento rimangono a disposizione del costruttore. 
  Il messaggio per l'invio del codice deve essere costituito da: 
   - 8 bit di sincronismo a livello logico 'zero'; 
   - una pausa corrispondente alla durata di 3 bit; 
   - 32 bit del codice di riconoscimento; 
   - 1  bit  a  livello  logico  'zero'  se  non  segue  un'ulteriore
informazione  ed  a  livello  logico  'uno'  se  segue   un'ulteriore
informazione; 
   - 1 bit di controllo di parita' pari; 
   - eventuali bit di ulteriore informazione". 
 
            AVVERTENZA: 
            Il testo delle note qui pubblicato e'  stato  redatto  ai
          sensi  dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
            Note alle premesse: 
            -  L'art.  319  del  testo   unico   delle   disposizioni
          legislative  in  materia  postale,  di  bancoposta   e   di
          telecomunicazioni, approvato con  D.P.R.  n.  156/1973,  e'
          cosi' formulato: 
            "Art. 319 (Norme tecniche per gli impianti). - Tutti  gli
          impianti in concessione o altrimenti autorizzati,  compresi
          quelli eseguiti a cura delle amministrazioni  dello  Stato,
          devono rispondere alle norme tecniche vigenti in materia ed
          essere   costituiti   esclusivamente   da   apparecchiature
          omologate o autorizzate dall'Amministrazione delle poste  e
          delle telecomunicazioni". 
            - La legge  n.  109/1991  reca:  "Nuove  disposizioni  in
          materia  di  allacciamenti  e   collaudi   degli   impianti
          telefonici interni". Si trascrive  il  testo  del  relativo
          art. 1: 
            "Art.  1.  -  1.   Gli   abbonati   hanno   facolta'   di
          approvvigionarsi delle apparecchiature terminali  abilitate
          a comunicare con  la  rete  pubblica  di  telecomunicazioni
          direttamente o tramite il gestore  del  servizio  pubblico,
          ferma  restando  la  competenza  di  quest'ultimo  per   la
          costituzione e gestione delle terminazioni di  rete,  quali
          definite con decreto  del  Ministro  delle  poste  e  delle
          telecomunicazioni. 
            2. Non sono consentiti l'installazione e  l'allacciamento
          alla rete pubblica di  apparecchiature  terminali  che  non
          risultino omologate ai sensi della normativa in vigore. 
            3. All'installazione, al  collaudo,  all'allacciamento  e
          alla  manutenzione  delle  apparecchiature  terminali,   da
          eseguire nel  rispetto  delle  norme  tecniche  vigenti  in
          materia, provvede l'abbonato  per  mezzo  del  gestore  del
          servizio   pubblico   ovvero   di   imprese   titolari   di
          autorizzazione  di  grado  adeguato  alla  potenzialita'  e
          complessita'  dell'impianto.  Le  amministrazioni   statali
          possono provvedere alla manutenzione delle  apparecchiature
          terminali anche con personale  specializzato  alle  proprie
          dipendenze. 
            4. I materiali e le apparecchiature di  telecomunicazione
          soggetti ad omologazione a norma delle disposizioni vigenti
          debbono recare impressi in caratteri visibili ed indelebili
          gli   estremi   del   provvedimento    amministrativo    di
          omologazione. 
            5. Il Ministro delle  poste  e  delle  telecomunicazioni,
          entro tre mesi  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
          Ministero  delle  poste  e  delle  telecomunicazioni  e  il
          consiglio   superiore   tecnico    delle    poste,    delle
          telecomunicazioni e dell'automazione,  adotta  con  proprio
          particolare: 
            a) i requisiti che le imprese  che  intendano  provvedere
          alle operazioni di cui al  comma  3  devono  possedere  per
          conseguire l'autorizzazione di cui al medesimo comma; 
            b) le  prescrizioni  per  l'installazione,  il  collaudo,
          l'allacciamento e  la  manutenzione  delle  apparecchiature
          terminali; 
            c) il contenuto e le modalita' delle  certificazioni  che
          le imprese autorizzate debbono rilasciare  all'abbonato  ed
          al gestore pubblico, all'atto di collaudo; 
            d)  i  casi  in  cui,  in   ragione   della   semplicita'
          costruttiva e funzionale  dell'apparecchiatura,  l'abbonato
          puo' provvedere direttamente alle operazioni indicate  alla
          lettera b); 
            e) le modalita' per la sorveglianza, da parte del gestore
          del servizio pubblico, sulla rete e  sulle  apparecchiature
          ad essa collegate; 
            f) le modalita' e i tempi per la risoluzione dei rapporti
          intercorrenti fra gli utenti ed  il  gestore  del  servizio
          pubblico relativamente alla locazione ed alla  manutenzione
          delle apparecchiature terminali; 
            g)  l'adozione,  previa  diffida,  dei  provvedimenti  di
          sospensione e di revoca dell'autorizzazione di cui al comma
          3; 
            h)  l'adozione,  previa  diffida,  dei  provvedimenti  di
          sospensione e di risoluzione del contratto  di  abbonamento
          nei confronti degli utenti". 
            - Il  comma  3  dell'art.  17  della  legge  n.  400/1988
          (Disciplina dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della
          Presidenza del Consiglio  dei  Ministri)  prevede  che  con
          decreto ministeriale possano  essere  adottati  regolamenti
          nelle materie di competenza del  Ministro  o  di  autorita'
          sottordinate al Ministro,  quando  la  legge  espressamente
          conferisca tale potere. Tali regolamenti,  per  materie  di
          competenza di piu' Ministri, possono  essere  adottati  con
          decreti interministeriali, ferma restando la necessita'  di
          apposita autorizazione da parte della legge. I  regolamenti
          ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme
          contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. 
            Essi  debbono  essere  comunicati   al   Presidente   del
          Consiglio dei Ministri  prima  della  loro  emanazione.  Il
          comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli  anzidetti
          regolamenti   debbano   recare    la    denominazione    di
          "regolamento", siano adottati previo parere  del  Consiglio
          di Stato, sottoposti al visto ed alla  registrazione  della
          Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. 
            Nota all'art. 1: 
             -  Il  testo  vigente  del  punto  2.6  "Sicurezza   nel
          collegamento tra parte fissa e parte  mobile"  della  norma
          tecnica per apparecchi telefonici senza cordone, annessa al
          decreto  ministeriale  5  luglio   1983,   pubblicato   nel
          supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 210 del  2
          agosto  1983,   come   modificato   dal   regolamento   qui
          pubblicato, e' il seguente: 
          "2.6 Sicurezza nel collegamento tra  parte  fissa  e  parte
          mobile. 
             Il telefono senza cordone deve essere costituito in modo
          che il collegamento tra parte fissa e parte mobile  avvenga
          solamente previa trasmissione  di  un  segnale  d'intesa  a
          codice (v. art. 7.1.1 e 7.1.8). 
             Il codice deve essere realizzato con un  dispositivo  ad
          innesto costituito da una memoria permanente  con  circuito
          integrato a 16 piedini ('dual in line')  da  innestarsi  su
          apposito zoccolo in posizione  facilmente  accessibile  con
          apparecchio aperto. 
             Il codice di riconoscimento deve essere composto  da  32
          bit. Il bit meno  significativo  deve  essere  inviato  per
          primo. I primi 8 bit del codice di  riconoscimento  vengono
          assegnati   dal   Ministero    delle    poste    e    delle
          telecomunicazioni   al   costruttore   dell'apparecchiatura
          terminale senza cordone, gli altri 24  bit  del  codice  di
          riconoscimento rimangono a disposizione del costruttore. 
             Il  messaggio  per  l'invio  del  codice   deve   essere
          costituito da: 
              - 8 bit di sincronismo a livello logico 'zero'; 
              - una pausa corrispondente alla durata di 3 bit; 
              - 32 bit del codice di riconoscimento; 
              -  1  bit  a  livello  logico  'zero'  se   non   segue
          un'ulteriore informazione ed  a  livello  logico  'uno'  se
          segue un'ulteriore informazione; 
              - 1 bit di controllo di parita' pari; 
              - eventuali bit di ulteriore informazione. 
             La velocita' di cifra deve essere di 600 bit/s. 
             La trasmissione dei messaggi deve essere effettuata  con
          modulazione angolare, facendo corrispondere: 
              - al livello logico 'zero' una frequenza  istantanea  a
          radiofrequenza inferiore a quella in assenza di modulazione
          per la prima meta' della durata del bit  ed  una  frequenza
          superiore per la seconda meta' della durata del bit; 
              - al livello logico 'uno' una  frequenza  istantanea  a
          radiofrequenza superiore a quella in assenza di modulazione
          per la prima meta' della durata del bit  ed  una  frequenza
          inferiore per la seconda meta' della durata del bit. 
             La deviazione di frequenza massima  corrispondente  alla
          trasmissione dei  messaggi  deve  essere  dichiarata  dalla
          ditta costruttrice con tolleranza di (Piu' o  Meno)  10%  e
          deve comunque essere inferiore a quella indicata  nell'art.
          7.4.3.1.3".