I MINISTERI DELL'AMBIENTE DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO DEI LAVORI PUBBLICI E DELLA SANITA' Visto il decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993; Visto l'art. 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 aprile 1992; Convengono che la procedura per la valutazione dei progetti di risanamento ambientale per inquinamento elettromagnetico di cui all'art. 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 aprile 1992, abbia la seguente articolazione: Art. 1. Il progetto di risanamento ambientale per inquinamento elettromagnetico di cui all'art. 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 aprile 1992 deve essere presentato, da parte dell'impresa interessata a: Ministero dell'ambiente - Servizio per l'inquinamento atmosferico, acustico e per le industrie a rischio; Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle fonti di energia e dell'industria di base; Ministero dei lavori pubblici - Direzione generale per la difesa del suolo; Ministero della sanita' - Direzione generale servizi igiene pubblica; Regioni e province autonome interessate. Il progetto di risanamento deve indicare chiaramente tutte le fasi previste e loro articolazioni, le modalita' di realizzazione, la loro sequenza cronologica e durata. La relazione contenente i criteri di priorita' scelti di cui all'art. 7, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 aprile 1992 e' inviata anche alle amministrazioni di cui al presente articolo.