I MINISTERI DELL'AMBIENTE
                           DELL'INDUSTRIA
                  DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
                 DEI LAVORI PUBBLICI E DELLA SANITA'
   Visto il decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993;
   Visto  l'art.  7  del  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei
Ministri 23 aprile 1992;
                             Convengono
che la procedura per  la  valutazione  dei  progetti  di  risanamento
ambientale  per  inquinamento  elettromagnetico di cui all'art. 7 del
decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri  23  aprile  1992,
abbia la seguente articolazione:
                               Art. 1.
   Il   progetto   di   risanamento   ambientale   per   inquinamento
elettromagnetico di cui all'art. 7 del  decreto  del  Presidente  del
Consiglio  dei  Ministri  23  aprile  1992 deve essere presentato, da
parte dell'impresa interessata a:
    Ministero   dell'ambiente   -   Servizio    per    l'inquinamento
atmosferico, acustico e per le industrie a rischio;
    Ministero  dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato -
Direzione generale delle fonti di energia e dell'industria di base;
    Ministero dei lavori pubblici - Direzione generale per la  difesa
del suolo;
    Ministero  della  sanita'  -  Direzione  generale  servizi igiene
pubblica;
    Regioni e province autonome interessate.
   Il progetto di risanamento deve indicare chiaramente tutte le fasi
previste e loro articolazioni, le modalita' di realizzazione, la loro
sequenza cronologica e durata.
   La relazione contenente i  criteri  di  priorita'  scelti  di  cui
all'art.  7,  comma  1,  del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 23 aprile 1992 e' inviata anche alle amministrazioni di  cui
al presente articolo.