IL MINISTRO DELLE RISORSE
                  AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI
  Vista  la legge 18 giugno 1931, n. 987, recante disposizioni per la
difesa delle piante coltivate  e  dei  prodotti  agrari  dalle  cause
nemiche e sui relativi servizi e successive modificazioni;
  Visto  il  regolamento  per  l'applicazione  della  predetta legge,
approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1700, modificato  con
regio decreto 2 dicembre 1937, n. 2504;
  Vista la direttiva del Consiglio delle Comunita' economiche europee
del  21  dicembre  1976,  n.  77/93/CEE,  concernente  le  misure  di
protezione contro l'introduzione  negli  Stati  membri  di  organismi
nocivi   ai   vegetali   o   ai   prodotti   vegetali,  e  successive
modificazioni;
  Visto il decreto  ministeriale  31  gennaio  1996,  concernente  le
misure  di  protezione  contro  l'introduzione  e  la  diffusione nel
territorio della Repubblica italiana di organismi nocivi ai  vegetali
o ai prodotti vegetali;
  Vista  la  decisione  della  Commissione n. 93/447/CEE del 9 luglio
1993 che autorizza gli Stati membri a derogare a talune  disposizioni
della  direttiva  77/93/CEE  del  Consiglio  per  quanto  riguarda il
terreno di coltura originario di Paesi terzi;
  Considerato che l'applicazione delle  misure  fitosanitane  fissate
dal  presente  decreto  farebbero escludere i rischi fitosanitari per
l'introduzione in Italia degli organismi nocivi da quarantena;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  In deroga a quanto previsto dall'allegato III, parte  A,  punto  14
del  decreto  ministeriale  31  gennaio  1996  il  terreno di coltura
originario  di  Paesi  terzi,  puo'  essere  introdotto,  per   scopi
scientifici,  nel  territorio  della  Repubblica  italiana sino al 31
dicembre 1996.