IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI Vista la legge 18 giugno 1931, n. 987, recante disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi e successive modificazioni; Visto il regolamento per l'applicazione della predetta legge, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1700, modificato con regio decreto 2 dicembre 1937, n. 2504; Vista la direttiva del Consiglio delle Comunita' economiche europee del 21 dicembre 1976, n. 77/93/CEE, concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali, e successive modificazioni; Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1996, concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica italiana di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali; Vista la decisione della Commissione n. 93/447/CEE del 9 luglio 1993 che autorizza gli Stati membri a derogare a talune disposizioni della direttiva 77/93/CEE del Consiglio per quanto riguarda il terreno di coltura originario di Paesi terzi; Considerato che l'applicazione delle misure fitosanitane fissate dal presente decreto farebbero escludere i rischi fitosanitari per l'introduzione in Italia degli organismi nocivi da quarantena; Decreta: Art. 1. In deroga a quanto previsto dall'allegato III, parte A, punto 14 del decreto ministeriale 31 gennaio 1996 il terreno di coltura originario di Paesi terzi, puo' essere introdotto, per scopi scientifici, nel territorio della Repubblica italiana sino al 31 dicembre 1996.