IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta   la   straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di  emanare
disposizioni per aggiornare la disciplina normativa delle universita'
e  degli  enti  di  ricerca,  nonche'  per  disciplinare  il   valore
abilitante     dei    diplomi    universitari    relativi    all'area
infermieristica, tecnica e di riabilitazione;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 18 marzo 1996;
  Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro
del   tesoro   e   del  Ministro  dell'universita'  e  della  ricerca
scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro della sanita';
                              E M A N A
                     il seguente decreto-legge:
                               Art. 1.
  1. Al fine di rimborsare alle universita' le somme  anticipate  per
far  fronte al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali
e delle maggiori spese connesse ai contratti stipulati con i  lettori
di  lingua  straniera,  il  Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica e' autorizzato a ripartire  tra  le  stesse
universita',  sulla  base  delle  loro documentate richieste, lire 50
miliardi per l'anno 1994 e lire 47,5 miliardi per ciascuno degli anni
1995 e 1996. All'onere derivante, pari a lire 50 miliardi per  l'anno
1994  ed a lire 47,5 miliardi per ciascuno degli anni 1995 e 1996, si
provvede a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 1529  dello
stato  di  previsione  del Ministero dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica per l'anno 1994 e  corrispondenti  capitoli
per gli anni successivi.
  2.  Ai  fini  della  realizzazione  degli  interventi  di  edilizia
universitaria di cui all'articolo 1, comma 3, della legge  25  giugno
1985, n. 331, e' assegnata alla terza Universita' di Roma la somma di
lire  21,2  miliardi  per  l'anno 1995, lire 19,6 miliardi per l'anno
1996 e lire 25,9 miliardi per  l'anno  1997.  Al  relativo  onere  si
provvede  a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 7325 dello
stato di previsione del Ministero dell'universita'  e  della  ricerca
scientifica  e  tecnologica per l'anno 1995 e corrispondenti capitoli
per gli anni successivi.
  3.  I  programmi  pluriennali  dell'Istituto  nazionale  di  fisica
nucleare (I.N.F.N.) sono approvati dal CIPE, su proposta del Ministro
dell'universita'  e  della ricerca scientifica e tecnologica, sentito
il Consiglio nazionale della scienza e della tecnologia e  finanziati
con apposite leggi pluriennali.
  4.  E'  autorizzata  l'erogazione di un contributo straordinario di
lire 3,5 miliardi, per  l'anno  1995,  a  favore  del  Consorzio  per
l'universita'  a  distanza,  riconosciuto  con decreto del Presidente
della Repubblica 19 novembre 1986, n.  1015.  Al  relativo  onere  si
provvede  a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 1256 dello
stato di previsione del Ministero dell'universita'  e  della  ricerca
scientifica  e  tecnologica,  a  valere  sui fondi allocati nel piano
triennale di sviluppo delle universita' per  il  triennio  1994-1996,
approvato  con  decreto  del  Presidente della Repubblica 30 dicembre
1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 50 del 29 febbraio 1996.