IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta   la   straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di  emanare
disposizioni per assicurare rapidi e tempestivi interventi a sostegno
delle attivita' di prevenzione e  recupero  delle  tossicodipendenze,
nonche'   di   introdurre  talune  modifiche  al  testo  unico  sulle
tossicodipendenze;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 18 marzo 1996;
  Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro
del  tesoro e del Ministro per la famiglia e la solidarieta' sociale,
di concerto con i Ministri delle finanze e della sanita';
                              E M A N A
                     il seguente decreto-legge:
                               Art. 1.
  1. Il "Fondo nazionale di intervento per la lotta  alla  droga"  di
cui   all'articolo  127  del  testo  unico  sulle  tossicodipendenze,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990,
n. 309, e' istituito presso la Presidenza del Consiglio dei  Ministri
-  Dipartimento  per  gli affari sociali, con il compito di erogare i
contributi di cui agli articoli 127, 131,  132  e  134  dello  stesso
testo  unico.  A  tal fine gli stanziamenti iscritti al capitolo 4283
dello stato di previsione del Ministero dell'interno,  come  indicati
alla  tabella  C  allegata  alla legge 23 dicembre 1992, n. 500, sono
trasferiti, per gli anni ivi  indicati,  nello  stato  di  previsione
della  Presidenza  del Consiglio dei Ministri. Il Ministro del tesoro
e' autorizzato  ad  apportare,  con  propri  decreti,  le  occorrenti
variazioni  di bilancio. A valere sul Fondo possono essere finanziati
i progetti di cui ai commi 2, 3, 4 e 5.
  2. I Ministeri dell'interno, di grazia e giustizia, delle  finanze,
della  difesa, della pubblica istruzione, della sanita', del lavoro e
della  previdenza   sociale,   dell'universita'   e   della   ricerca
scientifica  e  tecnologica,  nonche'  il Dipartimento per gli affari
sociali, possono chiedere il finanziamento di progetti,  indicanti  i
tempi,  le  modalita'  e  gli  obiettivi che si intendono conseguire,
finalizzati:
    a) ad iniziative di razionalizzazione dei sistemi di  rilevazione
e valutazione dei dati, che abbiano per obiettivo la messa a punto di
efficaci metodologie di verifica degli interventi anche a distanza di
tempo;
    b) alla elaborazione e realizzazione di efficaci collegamenti con
le iniziative assunte dalla Unione europea;
    c)  al  potenziamento dei servizi di istituto volti a contrastare
la diffusione delle tossicodipendenze e a stimolare  la  crescita  di
modelli  comportamentali  antagonisti  del fenomeno, per la parte non
coperta dai finanziamenti ordinari;
    d) ad iniziative di informazione e sensibilizzazione;
    e)  alla  formazione  del  personale  nei  settori  di  specifica
competenza;
    f)  alla  realizzazione  di  programmi  organici  e  specifici di
educazione alla salute presso le scuole di ogni ordine  e  grado,  da
sviluppare  lungo  l'intero arco della carriera scolastica, anche con
riferimento alla prevenzione della tossicodipendenza,  prevedendo  la
partecipazione di esperti specialisti.
  3. Gli enti locali e le unita' sanitarie locali possono chiedere il
finanziamento  di progetti finalizzati alla prevenzione e al recupero
dalla tossicodipendenza e della alcooldipendenza  correlata,  nonche'
di progetti finalizzati alla riduzione dei danni correlati all'uso di
sostanze  stupefacenti,  da  realizzare  sulla  base  dei bisogni del
territorio rigorosamente rilevati e analizzati, con la previsione  di
una  o  piu'  fasi di verifica e valutazione, anche a distanza, degli
effetti degli interventi attivati. I medesimi soggetti,  nonche'  gli
enti di cui al comma 4, possono altresi' chiedere il finanziamento di
progetti  volti  ad  attivare  servizi  sperimentali di prevenzione e
recupero sul territorio finalizzati alla  riduzione  del  danno,  con
particolare  riferimento  ai  centri di accoglienza a bassa soglia ed
alle  unita'  di  strada.  I  progetti  ed  i  servizi   sperimentali
finalizzati  alla  riduzione  del  danno di cui al presente comma non
possono prevedere la  somministrazione  delle  sostanze  stupefacenti
incluse  nelle  tabelle I e II di cui all'articolo 14 del testo unico
sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del  Presidente  della
Repubblica  9  ottobre  1990,  n.  309, e delle sostanze non inserite
nella farmacopea ufficiale, fatto salvo l'uso del  methadone  secondo
la vigente normativa.
  4.  Gli enti, le organizzazioni di volontariato, le cooperative e i
privati che operino senza scopi di lucro, iscritti agli albi  di  cui
all'articolo  116  del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990,  n.  309,
ovvero  in  caso  di mancata istituzione dell'albo e nelle more della
registrazione temporanea, che si coordinino  con  la  regione  o  con
l'unita'  sanitaria  locale  mediante  apposite  convenzioni, possono
chiedere il finanziamento di progetti, non altrimenti finanziati  con
contributi pubblici, finalizzati alla prevenzione, in raccordo con la
programmazione  dell'ente  locale,  della  tossicodipendenza  e della
alcooldipendenza  correlata  nonche'  al  recupero  e   reinserimento
sociale  e professionale dei tossicodipendenti, ovvero di sostegno di
attivita'  di  recupero  e  reinserimento  sociale  gia'  avviate   e
dettagliatamente    documentate.   Possono   altresi'   chiedere   il
finanziamento  di  progetti  di   reinserimento   professionale   dei
tossicodipendenti  le  cooperative  sociali,  e loro consorzi, di cui
all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991,  n.
381, iscritte all'albo regionale di cui all'articolo 9 della medesima
legge,  ovvero,  nelle  more  della  istituzione dell'albo regionale,
iscritte  nel  registro  prefettizio   delle   cooperative,   sezione
cooperazione   sociale,   ai   sensi  dell'articolo  13  del  decreto
legislativo del Capo provvisorio dello Stato  14  dicembre  1947,  n.
1577,  ratificato,  con  modificazioni, dalla legge 2 aprile 1951, n.
302, e successive modificazioni, limitatamente a progetti  concordati
con   l'agenzia   per   l'impiego   o   con   il   servizio   per  le
tossicodipendenze    delle    unita'    sanitarie    locali    (SERT)
territorialmente competenti.
  5.  Le  regioni  possono chiedere il finanziamento di progetti o di
attivita'  di  formazione  integrata  degli  operatori  dei   servizi
pubblici,  degli  enti iscritti agli albi di cui all'articolo 116 del
testo  unico  sulle  tossicodipendenze,  approvato  con  decreto  del
Presidente   della   Repubblica   9  ottobre  1990,  n.  309,  e  del
volontariato per l'assistenza socio-sanitaria alle tossicodipendenze,
anche  con  riguardo  alle problematiche derivanti dal trattamento di
tossicodipendenti sieropositivi, nonche' di progetti di formazione di
operatori per l'elaborazione di sistemi  di  verifica  e  valutazione
degli  interventi.  Al  finanziamento di tale iniziativa e' destinata
una quota non inferiore al 4 per cento del Fondo; per gli anni 1994 e
1995 un'ulteriore quota non superiore al 2 per cento e' attribuita  a
progetti  per  la  realizzazione  di  sistemi  di  verifica,  anche a
distanza di tempo, e di valutazione dell'efficacia  degli  interventi
sul territorio.