IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta   la   straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di  emanare
disposizioni  per  assicurare  la  funzionalita'  dei  servizi per le
tossicodipendenze delle unita' sanitarie locali (SERT);
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 18 marzo 1996;
  Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro
del tesoro e del Ministro della sanita';
                              E M A N A
                     il seguente decreto-legge:
                               Art. 1.
  1.  Per  sopperire  alle  necessita'  funzionali dei servizi per le
tossicodipendenze  delle  unita'  sanitarie  locali  (SERT), connesse
all'espletamento  dei  compiti  di  cui al decreto del Ministro della
sanita' 30 novembre 1990, n. 444, i posti di dirigente istituiti alla
data  del  31 ottobre 1992, ai fini del coordinamento delle attivita'
dei  SERT ad alta utenza, devono essere conferiti, fino alla data del
30 giugno 1996, mediante concorsi interni, da espletarsi ai sensi del
decreto  del  Ministro  della sanita' 30 gennaio 1982, pubblicato nel
supplemento  ordinario  alla Gazzetta Ufficiale n. 51 del 22 febbraio
1982,  riservati  al  personale  di ruolo attualmente in servizio che
gia'  esercita tali funzioni con incarico formalizzato dai competenti
organi  dell'unita'  sanitaria  locale; tale personale deve possedere
tutti  i  requisiti  previsti  per  il  conseguimento della qualifica
apicale  nel  profilo  professionale di appartenenza, fatta eccezione
dell'idoneita'  per  il  personale  medico,  e  deve aver prestato la
propria  attivita' presso i SERT o analoghe strutture di recupero per
almeno  sei  anni  con  rapporto  d'impiego  o  mediante contratti di
prestazione d'opera professionale, per almeno trenta ore settimanali.
  2.  I  posti di coadiutore istituiti alla data del 31 ottobre 1993,
ai  fini  del  coordinamento delle attivita' dei SERT a media e bassa
utenza,  sono  conferiti, fino alla data del 30 giugno 1996, mediante
concorsi  interni,  da  espletarsi  ai sensi del decreto del Ministro
della  sanita'  di  cui  al  comma 1, riservati al personale di ruolo
attualmente  in servizio che gia' esercita tali funzioni con incarico
formalizzato dai competenti organi dell'unita' sanitaria locale; tale
personale   deve   possedere   tutti  i  requisiti  previsti  per  il
conseguimento della qualifica di coadiutore nel profilo professionale
di  appartenenza  e  deve aver prestato la propria attivita' presso i
SERT  o  analoghe strutture di recupero per almeno quattro anni o con
rapporto  d'impiego  o  mediante  contratti  di  prestazione  d'opera
professionale, per almeno trenta ore settimanali.
  3.  I  posti di dirigente e coadiutore non conferiti con i concorsi
previsti  nei commi 1 e 2 e quelli che si renderanno disponibili dopo
il  30  giugno  1996  saranno  attribuiti  al  solo  personale medico
mediante concorsi pubblici.
  4.  Nei  concorsi  pubblici  per  il  primo  conferimento dei posti
istituiti  negli  organici  dei  SERT  in  attuazione del decreto del
Ministro  della  sanita'  30 novembre 1990, n. 444, fermo restando il
punteggio   massimo   previsto   per   il   curriculum   formativo  e
professionale dalle vigenti disposizioni in materia, e' attribuito un
punteggio   ulteriore,  di  uguale  entita'  massima,  per  i  titoli
riguardanti  l'attivita'  svolta  nel settore del trattamento e della
riabilitazione  degli  stati di dipendenza da sostanze stupefacenti o
psicotrope.
  5.  I  posti  nell'organico dei SERT, istituiti dall'articolo 6 del
decreto  del  Ministro  della  sanita' 30 novembre 1990, n. 444, sono
attribuiti  mediante  concorso  riservato  al  quale  e'  ammesso  il
personale  operante  in regime di convenzione presso i SERT da almeno
tre  anni  e per un minimo di 24 ore settimanali alla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto, ovvero che
abbia operato nel periodo 1990-1995 in regime di convenzione presso i
SERT per almeno un triennio e per 24 ore settimanali.
  6.   Restano   ferme  le  disposizioni  limitative  in  materia  di
assunzioni contenute nella legge 23 dicembre 1994, n. 724.