IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare disposizioni per assicurare la funzionalita' dei servizi per le tossicodipendenze delle unita' sanitarie locali (SERT); Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 marzo 1996; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e del Ministro della sanita'; E M A N A il seguente decreto-legge: Art. 1. 1. Per sopperire alle necessita' funzionali dei servizi per le tossicodipendenze delle unita' sanitarie locali (SERT), connesse all'espletamento dei compiti di cui al decreto del Ministro della sanita' 30 novembre 1990, n. 444, i posti di dirigente istituiti alla data del 31 ottobre 1992, ai fini del coordinamento delle attivita' dei SERT ad alta utenza, devono essere conferiti, fino alla data del 30 giugno 1996, mediante concorsi interni, da espletarsi ai sensi del decreto del Ministro della sanita' 30 gennaio 1982, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 51 del 22 febbraio 1982, riservati al personale di ruolo attualmente in servizio che gia' esercita tali funzioni con incarico formalizzato dai competenti organi dell'unita' sanitaria locale; tale personale deve possedere tutti i requisiti previsti per il conseguimento della qualifica apicale nel profilo professionale di appartenenza, fatta eccezione dell'idoneita' per il personale medico, e deve aver prestato la propria attivita' presso i SERT o analoghe strutture di recupero per almeno sei anni con rapporto d'impiego o mediante contratti di prestazione d'opera professionale, per almeno trenta ore settimanali. 2. I posti di coadiutore istituiti alla data del 31 ottobre 1993, ai fini del coordinamento delle attivita' dei SERT a media e bassa utenza, sono conferiti, fino alla data del 30 giugno 1996, mediante concorsi interni, da espletarsi ai sensi del decreto del Ministro della sanita' di cui al comma 1, riservati al personale di ruolo attualmente in servizio che gia' esercita tali funzioni con incarico formalizzato dai competenti organi dell'unita' sanitaria locale; tale personale deve possedere tutti i requisiti previsti per il conseguimento della qualifica di coadiutore nel profilo professionale di appartenenza e deve aver prestato la propria attivita' presso i SERT o analoghe strutture di recupero per almeno quattro anni o con rapporto d'impiego o mediante contratti di prestazione d'opera professionale, per almeno trenta ore settimanali. 3. I posti di dirigente e coadiutore non conferiti con i concorsi previsti nei commi 1 e 2 e quelli che si renderanno disponibili dopo il 30 giugno 1996 saranno attribuiti al solo personale medico mediante concorsi pubblici. 4. Nei concorsi pubblici per il primo conferimento dei posti istituiti negli organici dei SERT in attuazione del decreto del Ministro della sanita' 30 novembre 1990, n. 444, fermo restando il punteggio massimo previsto per il curriculum formativo e professionale dalle vigenti disposizioni in materia, e' attribuito un punteggio ulteriore, di uguale entita' massima, per i titoli riguardanti l'attivita' svolta nel settore del trattamento e della riabilitazione degli stati di dipendenza da sostanze stupefacenti o psicotrope. 5. I posti nell'organico dei SERT, istituiti dall'articolo 6 del decreto del Ministro della sanita' 30 novembre 1990, n. 444, sono attribuiti mediante concorso riservato al quale e' ammesso il personale operante in regime di convenzione presso i SERT da almeno tre anni e per un minimo di 24 ore settimanali alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ovvero che abbia operato nel periodo 1990-1995 in regime di convenzione presso i SERT per almeno un triennio e per 24 ore settimanali. 6. Restano ferme le disposizioni limitative in materia di assunzioni contenute nella legge 23 dicembre 1994, n. 724.