Con  decreto  ministeriale 9 febbraio 1996 e' annullato il decreto
ministeriale del 19 giugno 1987, n. 9295, nella parte in cui  dispone
la  proroga fino al 16 novembre 1987 del trattamento straordinario di
integrazione salariale in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla
S.p.a.  Minganti  Giuseppe  & C., con sede e stabilimento in Bologna,
fallita il 17 maggio 1983, quale "definitiva ultima concessione".
   Viene, pertanto, confermato il dispositivo del  predetto  decreto,
per   quanto   concerne   l'autorizzazione  alla  corresponsione  del
trattamento straordinario  di  integrazione  salariale  e  gli  altri
benefici  di  legge ivi previsti, alle maestranze di cui sopra per il
periodo  dal  18  maggio  1986  al  16  novembre  1987,  nonche'   il
dispositivo del decreto ministriale del 3 dicembre 1988, n. 10205.
   E'   altresi'   autorizzata   la  corresponsione  del  trattamento
straordinario di integrazione  salariale  in  favore  dei  lavoratori
dipendenti  dalla  S.p.a.  Minganti  Giuseppe & C. S.p.a., con sede e
stabilimento in Bologna, per il periodo dal  16  maggio  1987  al  15
novembre 1987.
   Il  trattamento  di cui sopra e' ulteriormente prorogato sino al 1
marzo 1988 (36 mesi dalla  data  dei  licenziamenti  dei  lavoratori,
avvenuti il 2 marzo 1985).
   Si  applicano  ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui
all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b),  della  legge  12  agosto
1977, n. 675.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al  pagamento  diretto  del  trattamento  di  integrazione
salariale ai lavoratori interessati.
   Con   decreto  ministeriale  12  febbraio  1996  e'  approvato  il
programma per riorganizzazione aziendale,  limitatamente  al  periodo
dal  30  settembre 1994 al 5 febbraio 1995, della ditta S.p.a. Sipra,
con sede in Torino e  unita'  di  Bologna,  Firenze,  Genova,  Mestre
(Venezia), Milano, Napoli, Roma e Torino.
   Parere comitato tecnico del 21 giugno 1995 - favorevole.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale,  per  riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori
interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Sipra, con sede in  Torino
e  unita'  di  Bologna,  Firenze,  Genova,  Mestre (Venezia), Milano,
Napoli, Roma e Torino, per il periodo dal  30  settembre  1994  al  5
febbraio 1995.
   Istanza  aziendale  presentata  il 1 agosto 1994 con decorrenza 30
settembre 1994.
   Art. 7, comma 4, della legge n. 236/1993.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione  delle
esplicite  concessioni  in  deroga  eventualmente recate dal presente
provvedimento, verifica il rispetto del limite  massimo  di  36  mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto  dalla  vigente  normativa, con
particolare riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione o
sospensione  dell'attivita'  produttiva  determinata  da   situazioni
temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 12 febbraio 1996:
    1)  e'  approvato  il  programma per crisi aziendale, relativo al
periodo dall'11 luglio 1994 al 10 luglio 1995,  della  ditta  S.c.  a
r.l. Co.Me.Na., con sede in Napoli e unita' di Napoli.
   Parere comitato tecnico del 30 gennaio 1996.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale, per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti  dalla  ditta  S.c. a r.l. Co.Me.Na., con sede in Napoli e
unita' di Napoli, per il periodo dall'11 luglio 1994  al  10  gennaio
1995.
   Istanza  aziendale  presentata  il 5 agosto 1994 con decorrenza 11
luglio 1994.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
    2) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale,
intervenuta  con  il  presente  decreto  e'  autorizzata la ulteriore
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale,  gia'  disposta  con  decreto  ministeriale,  con  effetto
dall'11 luglio 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti
dalla ditta S.c. a r.l. Co.Me.Na., con sede in  Napoli  e  unita'  di
Napoli per il periodo dall'11 gennaio 1995 al 10 luglio 1995.
   Istanza aziendale presentata il 16 febbraio 1995 con decorrenza 11
gennaio 1995.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
    3) e' approvato il programma per  crisi  aziendale,  relativo  al
periodo  dal  10  ottobre  1994 al 9 ottobre 1995, della ditta S.p.a.
Dott. Ing. Antonio Della Morte,  con  sede  in  Napoli  e  unita'  di
Napoli.
   Parere comitato tecnico del 30 gennaio 1996.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale, per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti  dalla  ditta  S.p.a.  Dott. Ing. Antonio Della Morte, con
sede in Napoli e unita' di Napoli, per il periodo dal 10 ottobre 1994
al 9 aprile 1995.
   Istanza aziendale presentata il 25 novembre 1994 con decorrenza 10
ottobre 1994.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
    4) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale,
intervenuta  con  il  presente  decreto  e'  autorizzata la ulteriore
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale, gia' disposta con decreto ministeriale, con effetto dal 10
ottobre  1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla
ditta S.p.a. Dott. Ing. Antonio Della Morte, con  sede  in  Napoli  e
unita'  di  Napoli,  per  il  periodo dal 10 aprile 1995 al 9 ottobre
1995.
   Istanza aziendale presentata il 23 maggio 1995 con  decorrenza  10
aprile 1995.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
    5) e' approvato il programma per  crisi  aziendale,  relativo  al
periodo  dal  24  ottobre  1994  al  23  ottobre  1995,  della  ditta
C.E.S.I.F. - Soc. consortile per azioni, con sede in Napoli e  unita'
produttiva e uffici di Napoli.
   Parere comitato tecnico del 30 gennaio 1996.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale, per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti  dalla  ditta C.E.S.I.F. - Societa' consortile per azioni,
con sede in Napoli e unita' produttiva e  uffici  di  Napoli  per  il
periodo dal 24 ottobre 1994 al 23 aprile 1995.
   Istanza aziendale presentata il 25 novembre 1994 con decorrenza 24
ottobre 1994.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
    6) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale,
intervenuta con il presente  decreto,  e'  autorizzata  la  ulteriore
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale, gia' disposta con effetto dal 24 ottobre 1994,  in  favore
dei  lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta C.E.S.I.F. - Soc.
consortile per azioni, con sede in Napoli, unita' produttiva e uffici
di Napoli, per il periodo dal 24 aprile 1995 al 23 ottobre 1995.
   Istanza aziendale presentata il 25 maggio 1995 con  decorrenza  24
aprile 1995.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione  delle
esplicite  concessioni  in  deroga, eventualmente recate dal presente
provvedimento, verifica il rispetto del limite  massimo  di  36  mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto  dalla  vigente  normativa, con
particolare riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione o
sospensione  dell'attivita'  produttiva  determinata  da   situazioni
temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 12 febbraio 1996 in favore dei lavoratori
dipendenti  dalla  S.p.a. Dott. Ing. Antonio Della Morte, con sede in
Napoli e  unita'  di  Napoli,  e'  prorogata  la  corresponsione  del
trattamento   straordinario   di  integrazione  salariale,  con  pari
diminuzione della durata  del  trattamento  economico  di  mobilita',
tenendosi  conto,  ai  fini della determinazione del trattamento, del
periodo di integrazione salariale cosi' concesso, per il periodo  dal
10 ottobre 1995 al 9 aprile 1996.
   La   corresponsione   del   trattamento  come  sopra  disposta  e'
ulteriormente prorogata dal 10 aprile 1996 al 9 ottobre 1996.
   Le proroghe di  cui  sopra,  non  operano  per  i  lavoratori  nei
confronti  dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici
previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del  decreto-legge  16  giugno
1994,  n.  299,  convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio
1994, n. 451.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati.
   Con decreto ministeriale 12 febbraio 1996 in favore dei lavoratori
dipendenti dalla S.c. a r.l. Co.Me.Na., con sede in Napoli  e  unita'
di   Napoli,   e'   prorogata   la   corresponsione  del  trattamento
straordinario di integrazione salariale, con pari  diminuzione  della
durata  del  trattamento  economico di mobilita', tenendosi conto, ai
fini   della   determinazione   del   trattamento,   del  periodo  di
integrazione salariale cosi' concesso, per il periodo dall'11  luglio
1995 al 10 gennaio 1996.
   La   corresponsione   del   trattamento  come  sopra  disposta  e'
ulteriormente prorogata dall'11 gennaio 1996 al 10 luglio 1996.
   Le proroghe di  cui  sopra,  non  operano  per  i  lavoratori  nei
confronti  dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici
previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del  decreto-legge  16  giugno
1994,  n.  299,  convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio
1994, n. 451.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati.
   Con decreto ministeriale 12 febbraio 1996 in favore dei lavoratori
dipendenti dalla C.E.S.I.F. - Soc. consortile per azioni, con sede in
Napoli, unita'  produttiva  e  uffici  di  Napoli,  e'  prorogata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale,  con  pari  diminuzione  della  durata   del   trattamento
economico di mobilita', tenendosi conto, ai fini della determinazione
del   trattamento,   del  periodo  di  integrazione  salariale  cosi'
concesso, per il periodo dal 24 ottobre 1995 al 23 aprile 1996.
   La  corresponsione  del  trattamento  come   sopra   disposta   e'
ulteriormente prorogata dal 24 aprile 1996 al 23 ottobre 1996.
   Le  proroghe  di  cui  sopra,  non  operano  per  i lavoratori nei
confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai  benefici
previsti  ai  commi  4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno
1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella  legge  19  luglio
1994, n. 451.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati.
   Con decreto ministeriale 12 febbraio 1996 in favore dei lavoratori
dipendenti dalla S.p.a. Morteo industrie, con sede in Genova e unita'
di Genova, Pozzolo Formigaro (Alessandria) e Sessa Aurunca (Caserta),
e'  autorizzata  la  corresponsione  del trattamento straordinario di
integrazione salariale dal 6 dicembre 1995 al 5 giugno 1996.
   La corresponsione del trattamento come sopra disposta e' prorogata
dal 6 giugno 1996 al 5 dicembre 1996.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui  all'art.  8,  comma  8-bis,  della
legge n. 160/1988.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  36  mesi nell'arco del quinquennio previsto
dalla vigente normativa, con particolare riferimento  ai  periodi  di
fruizione   del  trattamento  ordinario  di  integrazione  salariale,
concessi per  contrazione  o  sospensione  dell'attivita'  produttiva
determinata da situazioni temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 13 febbraio 1996:
    1)   e'   approvata   la  proroga  complessa  del  programma  per
ristrutturazione aziendale, relativa al periodo dal 1 marzo  1995  al
29  febbraio  1996, della ditta S.p.a. Bacini napoletani, con sede in
Napoli e cantieri di Napoli.
   Parere comitato tecnico del 22 dicembre 1995.
   Delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
del 18 gennaio 1995, n. 14.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata la
ulteriore   corresponsione   del   trattamento    straordinario    di
integrazione  salariale per ristrutturazione aziendale, gia' disposta
con decreto ministeriale del 17 dicembre  1993,  con  effetto  dal  1
marzo  1993,  in  favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla
ditta S.p.a. Bacini napoletani, con sede  in  Napoli  e  cantieri  di
Napoli, per il periodo dal 1 marzo 1995 al 31 agosto 1995.
   Istanza  aziendale  presentata  il  15 marzo 1995 con decorrenza 1
marzo 1995.
   Delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
del 18 gennaio 1995, n. 14;
    2)  a  seguito  dell'approvazione  della  proroga  complessa  del
programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il presente
decreto,  e'  autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento
straordinario di integrazione salariale, gia'  disposta  con  decreto
ministeriale  del  17 dicembre 1993, con effetto dal 1 marzo 1993, in
favore dei lavoratori  interessati,  dipendenti  dalla  ditta  S.p.a.
Bacini  napoletani,  con  sede in Napoli e cantieri di Napoli, per il
periodo dal 1 settembre 1995 al 29 febbraio 1996.
   Istanza aziendale presentata il 23 settembre 1995 con decorrenza 1
settembre 1995.
   Delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
del 18 gennaio 1995, n. 14.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione  delle
esplicite  concessioni  in  deroga  eventualmente recate dal presente
provvedimento, verifica il rispetto del limite  massimo  di  36  mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto  dalla  vigente  normativa, con
particolare riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione o
sospensione  dell'attivita'  produttiva  determinata  da   situazioni
temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 13 febbraio 1996:
    1)   e'   approvata   la  proroga  complessa  del  programma  per
ristrutturazione aziendale, relativa al periodo dal 1 marzo  1995  al
29  febbraio  1996, della ditta S.p.a. Cantieri del Mediterraneo, con
sede in Napoli e unita' di Napoli.
   Parere comitato tecnico del 22 dicembre 1995: favorevole.
   Delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
del 18 gennaio 1995, n. 14.
   A seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
ulteriore    corresponsione    del   trattamento   straordinario   di
integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, gia'  disposta
con  decreto  ministeriale  del  17  dicembre 1993, con effetto dal 1
marzo 1993, in favore dei lavoratori  interessati,  dipendenti  dalla
ditta  S.p.a.  Cantieri del Mediterraneo, con sede in Napoli e unita'
di Napoli, per il periodo dal 1 marzo 1995 al 31 agosto 1995.
   Istanza aziendale presentata il 15 marzo  1995  con  decorrenza  1
marzo 1995.
   Delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
del 18 gennaio 1995, n. 14;
    2)  a  seguito  dell'approvazione  della  proroga  complessa  del
programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il presente
decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione  del  trattamento
straordinario  di  integrazione  salariale, gia' disposta con decreto
ministeriale del 17 dicembre 1993, con effetto dal 1 marzo  1993,  in
favore  dei  lavoratori  interessati,  dipendenti  dalla ditta S.p.a.
Cantieri del Mediterraneo, con sede in Napoli e unita' di Napoli, per
il periodo dal 1 settembre 1995 al 29 febbraio 1996.
   Istanza aziendale presentata il 23 settembre 1995 con decorrenza 1
settembre 1995.
   Delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
del 18 gennaio 1995, n. 14.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione  delle
esplicite  concessioni  in  deroga, eventualmente recate dal presente
provvedimento, verifica il rispetto del limite  massimo  di  36  mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto  dalla  vigente  normativa, con
particolare riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione o
sospensione  dell'attivita'  produttiva  determinata  da   situazioni
temporanee di mercato.
   Con    decreto   ministeriale   21   febbraio   1996   a   seguito
dell'accertamento delle  condizioni  di  ristrutturazione  aziendale,
intervenuto  con  il  decreto  ministeriale del 29 settembre 1995, e'
prorogata  la  corresponsione  del   trattamento   straordinario   di
integrazione  salariale  in  favore  dei  lavoratori dipendenti dalla
S.p.a. Nuova Same, con sede in Milano e  unita'  di  Milano,  per  il
periodo dal 26 giugno 1995 al 25 dicembre 1995.
   Con  decreto  ministeriale  21 febbraio 1996 ai sensi dell'art. 4,
comma 6, del decreto-legge 1 febbraio 1996, n. 39, e'  prorogata,  in
favore  dei  lavoratori interessati dipendenti dalla S.r.l. Cersam ex
Farmoplant, con sede in Milano e unita'  di  Massa  Carrara,  per  il
periodo  dal  16  giugno 1995 al 30 luglio 1995 la corresponsione del
trattamento  straordinario  di  integrazione  salariale,   con   pari
riduzione della durata del trattamento economico di mobilita'.
   Il  trattamento  di  cui  sopra  e'  pari  all'80  per  cento  del
trattamento straordinario di cassa  inegrazione  guadagni  e  la  sua
corresponsione   e'  autorizzata  esclusivamente  nei  confronti  dei
lavoratori gia' interessati dalle disposizioni dell'art. 1, commi 1 e
1-bis, della legge n.  56/1994,  i  quali,  alla  data  di  scadenza,
abbiano ancora diritto ad usufruire del trattamento di mobilita'.
   Con  decreto  ministeriale  21 febbraio 1996 ai sensi dell'art. 4,
comma 6, del decreto-legge 1 febbraio 1996, n. 39, e'  prorogata,  in
favore  dei  lavoratori  interessati dipendenti dalla S.p.a. A.S.I. -
Agenzia sviluppo industriale, con sede in Carrara (Massa  Carrara)  e
unita'  di  Avenza  Carrara  (Massa  Carrara),  per il periodo dal 20
novembre 1995 al 19 maggio 1996  la  corresponsione  del  trattamento
straordinario  di  integrazione  salariale,  con pari riduzione della
durata del trattamento economico di mobilita'.
   La  corresponsione  del  trattamento  come   sopra   disposta   e'
ulteriormente prorogata dal 20 maggio 1996 al 19 novembre 1996.
   Il  trattamento  di  cui  sopra  e'  pari  all'80  per  cento  del
trattamento straordinario di cassa  inegrazione  guadagni  e  la  sua
corresponsione   e'  autorizzata  esclusivamente  nei  confronti  dei
lavoratori gia' interessati dalle disposizioni dell'art. 1, commi 1 e
1-bis,  della  legge  n.  56/1994,  i  quali,  alla data di scadenza,
abbiano ancora diritto ad usufruire del trattamento di mobilita'.
   Con decreto ministeriale 21 febbraio 1996 in favore dei lavoratori
dipendenti dalla S.p.a. Acofer, con sede in Torino e unita' di  Sesto
S.  Giovanni (Milano), e' prorogata la corresponsione del trattamento
straordinario di integrazione salariale dal  1  gennaio  1996  al  30
giugno 1996.
   Data  del  decreto  del  Ministro dell'industria 29 novembre 1995,
esercizio impr. fino al 14 marzo 1997.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui  all'art.  8,  comma  8-bis,  della
legge n. 160/1988.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  36  mesi nell'arco del quinquennio previsto
dalla vigente normativa, con particolare riferimento  ai  periodi  di
fruizione   del  trattamento  ordinario  di  integrazione  salariale,
concessi per  contrazione  o  sospensione  dell'attivita'  produttiva
determinata da situazioni temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 21 febbraio 1996 in favore dei lavoratori
dipendenti  dalla  S.p.a.  Acofer,  con  sede  in  Torino e unita' di
Beinasco (Torino), Calendasco (Piacenza) e  Parma,  e'  prorogata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale dal 6 settembre 1995 al 5 marzo 1996.
   La  corresponsione  del  trattamento  come   sopra   disposta   e'
ulteriormente prorogata dal 6 marzo 1996 al 5 settembre 1996.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui  all'art. 8, comma 8-bis, della
legge n. 160/1988.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del limite massimo di 36  mesi  nell'arco  del  quinquennio  previsto
dalla  vigente  normativa,  con particolare riferimento ai periodi di
fruizione  del  trattamento  ordinario  di  integrazione   salariale,
concessi  per  contrazione  o  sospensione  dell'attivita' produttiva
determinata da situazioni temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 21 febbraio 1996 in favore dei lavoratori
dipendenti dalla S.r.l. Nuova  Filcot  Toscana,  con  sede  in  Ponte
Buggianese  (Pistoia)  e  unita'  di  Ponte  Buggianese (Pistoia), e'
autorizzata  la  corresponsione  del  trattamento  straordinario   di
integrazione salariale dal 2 novembre 1995 al 1 maggio 1996.
   La   corresponsione   del   trattamento  come  sopra  disposta  e'
ulteriormente prorogata dal 2 maggio 1996 al 1 novembre 1996.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui  all'art.  8,  comma  8-bis,  della
legge n. 160/1988.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  36  mesi nell'arco del quinquennio previsto
dalla vigente normativa,  in  ordine  ai  periodi  di  fruizione  del
trattamento   ordinario   di  integrazione  salariale,  concessi  per
contrazione  o  sospensione  dell'attivita' produttiva determinata da
situazioni temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 21 febbraio 1996 in favore dei lavoratori
dipendenti dalla S.r.l. Gruber,  con  sede  in  Milano  e  unita'  di
Pompiano  (Brescia), e' autorizzata la corresponsione del trattamento
straordinario di integrazione salariale dal 23 febbraio  1995  al  22
agosto 1995.
   La   corresponsione   del   trattamento  come  sopra  disposta  e'
ulteriormente prorogata dal 23 agosto 1995 al 22 febbraio 1996.
  L'Istituto nazionale della  previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui  all'art.  8,  comma  8-bis,  della
legge n. 160/1988.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  36  mesi nell'arco del quinquennio previsto
dalla vigente normativa,  in  ordine  ai  periodi  di  fruizione  del
trattamento   ordinario   di  integrazione  salariale,  concessi  per
contrazione o sospensione dell'attivita'  produttiva  determinata  da
situazioni temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 21 febbraio 1996 in favore dei lavoratori
dipendenti  dalla  S.r.l. Cantieri siderurgici, con sede in Taranto e
unita' di Taranto, e' autorizzata la corresponsione  del  trattamento
straordinario  di  integrazione  salariale  dal  3  ottobre 1995 al 2
aprile 1996.
   La  corresponsione  del  trattamento  come   sopra   disposta   e'
ulteriormente prorogata dal 3 aprile 1996 al 2 ottobre 1996.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui  all'art. 8, comma 8-bis, della
legge n. 160/1988.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del limite massimo di 36  mesi  nell'arco  del  quinquennio  previsto
dalla  vigente  normativa,  con particolare riferimento ai periodi di
fruizione  del  trattamento  ordinario  di  integrazione   salariale,
concessi  per  contrazione  o  sospensione  dell'attivita' produttiva
determinata da situazioni temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 21 febbraio 1996 in favore dei lavoratori
dipendenti dalla S.p.a. Mitem Sud, con sede in Taranto  e  unita'  di
Taranto,   e'   autorizzata   la   corresponsione   del   trattamento
straordinario di integrazione salariale  dal  3  ottobre  1995  al  2
aprile 1996.
   La   corresponsione   del   trattamento  come  sopra  disposta  e'
ulteriormente prorogata dal 3 aprile 1996 al 2 ottobre 1996.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui  all'art.  8,  comma  8-bis,  della
legge n. 160/1988.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  36  mesi nell'arco del quinquennio previsto
dalla vigente normativa, con particolare riferimento  ai  periodi  di
fruizione   del  trattamento  ordinario  di  integrazione  salariale,
concessi  per  contrazione  o  sospensione  dell'attivita' produttiva
determinata da situazioni temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 21 febbraio 1996 in favore dei lavoratori
dipendenti dalla S.r.l. Prosidea,  con  sede  in  Torino,  unita'  di
Favria   (Torino)  e  Novi  Ligure  (Alessandria),  e'  prorogata  la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale dal 1 marzo 1995 al 29 agosto 1995.
   Il  presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale
31 agosto 1995, n. 18667.
   La  corresponsione  del  trattamento  come   sopra   disposta   e'
ulteriormente prorogata dal 30 agosto 1995 al 29 febbraio 1996.
   Il  presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale
15 dicembre 1995, n. 19601.
   La  corresponsione  del  trattamento  come   sopra   disposta   e'
ulteriormente prorogata dal 1 marzo 1996 al 5 aprile 1996.
   Il  presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale
15 dicembre 1995, n. 19601.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui  all'art.  8,  comma  8-bis,  della
legge n. 160/1988.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  36  mesi nell'arco del quinquennio previsto
dalla vigente normativa, con particolare riferimento  ai  periodi  di
fruizione   del  trattamento  ordinario  di  integrazione  salariale,
concessi per  contrazione  o  sospensione  dell'attivita'  produttiva
determinata da situazioni temporanee di mercato.
   Con    decreto   ministeriale   21   febbraio   1996   a   seguito
dell'approvazione  del  programma  per  ristrutturazione   aziendale,
intervenuta  con  il  presente  decreto,  e' autorizzata la ulteriore
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 16 giugno 1995,
con   effetto   dal   1  febbraio  1994,  in  favore  dei  lavoratori
interessati,  dipendenti  dalla  ditta  S.r.l.   Dalmine   Laboratory
Services  -  Gruppo  Ilva,  con  sede in Dalmine (Bergamo), unita' di
Ceriano Laghetto (Milano) e Dalmine (Bergamo), per il periodo  dal  1
luglio 1995 al 31 dicembre 1995.
   Istanza  aziendale  presentata  il  3 agosto 1995 con decorrenza 1
luglio 1995.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione  delle
esplicite  concessioni  in  deroga  eventualmente recate dal presente
provvedimento, verifica il rispetto del limite  massimo  di  36  mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto  dalla  vigente  normativa, con
particolare riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione o
sospensione  dell'attivita'  produttiva  determinata  da   situazioni
temporanee di mercato.
   Con  Decreto  ministeriale  21  febbraio  1996  sono  accertati  i
presupposti di cui all'art. 3, comma 2, legge n.  223/1991,  relativi
al  periodo dal 21 gennaio 1995 al 20 luglio 1995, dalla ditta S.a.s.
Officina meccanica subalpina di Malandrone & C., con sede in  Murello
(Cuneo) e unita' di Murello (Cuneo).
   Parere comitato tecnico del 14 giugno 1995: favorevole.
   A  seguito  dell'accertamento  di  cui  sopra  e'  autorizzata  la
ulteriore   corresponsione   del   trattamento    straordinario    di
integrazione  salariale  per  fallimento,  gia'  disposta con decreto
ministeriale del 3 maggio 1994, con effetto dal 21 gennaio  1994,  in
favore  dei  lavoratori  interessati  dipendenti  dalla  ditta S.a.s.
Officina meccanica subalpina di Malandrone & C., con sede in  Murello
(Cuneo)  e  unita'  di Murello (Cuneo), per il periodo dal 21 gennaio
1995 al 20 luglio 1995.
   Art. 3, comma 2, legge n. 223/1991 -  Sentenza  tribunale  del  18
gennaio 1994, n. 415/1993.
   Contributo addizionale: no.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
   Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto  ministeriale
28 luglio 1995, n. 18379/3.
   Presa d'atto del C.T. del 12 dicembre 1995.
   L'Istituto  nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle
esplicite concessioni in deroga  eventualmente  recate  dal  presente
provvedimento,  verifica  il  rispetto  del limite massimo di 36 mesi
nell'arco del  quinquennio  previsto  dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del trattamento
ordinario di  integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione  o
sospensione   dell'attivita'  produttiva  determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.