Con  decreto  ministeriale 21 febbraio 1996 e' autorizzata, per il
periodo dal 1 giugno 1994 al 31 maggio 1995,  la  corresponsione  del
trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui all'art. 1, primo e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi prevista, in favore dei lavoratori  dipendenti  dalla  Insa,  con
sede  in  Pieve  Porto  Morone (Pavia) e unita' di Pieve Porto Morone
(Pavia), per i quali e' stato stipulato un contratto di  solidarieta'
che  stabilisce,  per  12  mesi,  la riduzione massima dell'orario di
lavoro da 40 ore  settimanali  a  31,92  ore  medie  settimanali  nei
confronti  di un numero massimo di lavoratori pari a 48 unita', su un
organico complessivo di 56 unita'.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza   sociale   e'   altresi'
autorizzato  -  nell'ambito  di  quanto  sopra disposto in favore dei
lavoratori dipendenti dalla Insa  -  a  corrispondere  i  particolari
benefici  previsti  dai  commi  2 e 4 nei limiti di cui al successivo
comma 13 dell'art. 5  del  decreto-legge  20  maggio  1993,  n.  148,
convertito,  con  modificazioni,  nella legge 19 luglio 1993, n. 236,
tenuto  conto  dei  criteri  di  priorita'  individuati  nel  decreto
ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti il
23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.
   Con  decreto  ministeriale 21 febbraio 1996 e' autorizzata, per il
periodo dal 1 marzo 1994 al 31 agosto  1994,  la  corresponsione  del
trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui all'art. 1, primo e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c.  a  r.l.
Cooplat  - Cooperativa lavoratori ausiliari del traffico, con sede in
Firenze e unita' di Porto Marghera (Venezia), per i  quali  e'  stato
stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per 6 mesi, la
riduzione  massima  dell'orario  di lavoro da 40 ore settimanali a 31
ore  medie  settimanali  nei  confronti  di  un  numero  massimo   di
lavoratori  pari  a  10  unita',  su un organico complessivo di 1.881
unita'.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza   sociale   e'   altresi'
autorizzato  -  nell'ambito  di  quanto  sopra disposto in favore dei
lavoratori  dipendenti  dalla  S.c.  a  r.l.  Cooplat  -  Cooperativa
lavoratori  ausiliari  del  traffico  - a corrispondere i particolari
benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti  di  cui  al  successivo
comma  13  dell'art.  5  del  decreto-legge  20  maggio 1993, n. 148,
convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio  1993,  n.  236,
tenuto  conto  dei  criteri  di  priorita'  individuati  nel  decreto
ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti il
23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.
   Con  decreto  ministeriale  21  febbraio  1996   e'   autorizzata,
limitatamente  al  periodo  dal 1 giugno 1994 al 31 novembre 1994, la
corresponsione del  trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n.  863,  nella  misura  ivi  prevista,  in  favore  dei   lavoratori
dipendenti  dalla  S.r.l.  Vuellesette,  con  sede  in  Lamezia Terme
(Catanzaro) e unita' di Lamezia Terme (Catanzaro),  per  i  quali  e'
stato  stipulato  un  contratto  di  solidarieta'  che stabilisce, la
riduzione  massima  dell'orario  di lavoro da 40 ore settimanali a 30
ore  medie  settimanali  nei  confronti  di  un  numero  massimo   di
lavoratori  pari  a 18 unita', di cui un lavoratore part-time da 30 a
20 ore medie settimanali; 12 lavoratori part-time  da  25  a  15  ore
medie  settimanali;  3  lavoratori  part-time  da  20  a 10 ore medie
settimanali, su un organico complessivo di 24 unita'.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza   sociale   e'   altresi'
autorizzato  -  nell'ambito  di  quanto  sopra disposto in favore dei
lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Vuellesette -  a  corrispondere  i
particolari  benefici  previsti  dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al
successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993,  n.
148,  convertito,  con  modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n.
236, tenuto conto dei criteri di priorita'  individuati  nel  decreto
ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti il
23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 23.