IL MINISTRO DEL TESORO Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, recante disposizioni per la formazione del bilancio dello Stato (legge finanziaria 1981) come risulta modificato dall'art. 14 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, in virtu' del quale il Ministro del tesoro e' autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento, anche attraverso l'emissione di prestiti internazionali; Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con il quale si e' stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro e' determinata ogni caratteristica, condizione e modalita' di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU, o in altre valute, nonche' il foro competente e la legge applicabile nelle controversie derivanti dall'indebitamento; Visto il decreto-legge 7 novembre 1983, n. 623, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1983, n. 748, concernente "Interventi urgenti per le zone colpite dal bradisismo dell'area flegrea e dal terremoto del 1980" ed in particolare l'art. 5 che da' facolta' al Ministro del tesoro di far ricorso anche ad emissioni di prestiti esteri, con le modalita' di cui all'art. 15-bis del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776; Vista la legge 11 marzo 1988, n. 67, ed, in particolare, l'art. 17, comma 7, ove si prevede l'ulteriore ricorso all'emissione di prestiti esteri per provvedere al completamento degli interventi nelle zone terremotate dell'Italia centrale e meridionale di cui, fra l'altro, al decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1984, n. 363; Visto il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ufficio del Ministro per il coordinamento della protezione civile, in data 14 novembre 1988, con il quale, fra l'altro, e' stata destinata al completamento degli interventi previsti dal citato decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, la somma di lire 540 miliardi; Visto il proprio decreto n. 348309 del 28 febbraio 1991, con il quale, fra l'altro, e' stato reperito, attraverso l'emissione di un prestito estero, un importo pari a lire 613.340.000.000, successivamente destinato, quanto a lire 93.925.000.000, con decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 2 ottobre 1991, alle esigenze del citato decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159; Considerato pertanto che occorre ancora reperire, per le finalita' di cui al citato decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, come richiamato dall'art. 17, comma 7, della legge 11 marzo 1988, n. 67, un ammontare pari a lire 446.075.000.000; Vista la proposta del 14 febbraio 1996 formulata dalla Direzione generale del tesoro; Ritenuto opportuno, per il reperimento dei fondi da destinarsi, in parte, alla copertura delle spese iscritte in bilancio e, in parte, al finanziamento degli interventi di cui al richiamato art. 17, comma 7, della legge 11 marzo 1988, n. 67, procedere all'emissione di un prestito obbligazionario sui mercati internazionali per un ammontare pari a 150 miliardi di yen, a tasso fisso, della durata di dodici anni; Vista la legge 28 dicembre 1995, n. 551, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato, per l'anno finanziario 1996, ed in particolare il comma 4 dell'art. 3, con il quale si e' stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno in corso; Tenuto conto che l'importo delle emissioni effettuate a tutto il 6 marzo 1996 ammonta, al netto dei rimborsi, a lire 13.194 miliardi; Visto il decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito con modificazioni nella legge 17 novembre 1986, n. 759, recante modifiche al regime delle esenzioni dalle imposte sul reddito degli interessi ed altri proventi di obbligazioni; Visto il decreto-legge 9 settembre 1992, n. 372, convertito con modificazioni nella legge 5 novembre 1992, n. 429, concernente, fra l'altro, modificazioni al trattamento tributario di taluni redditi di capitale; Considerato che l'offerta della Daiwa Europe Limited, in qualita' di banca coordinatrice del consorzio di collocamento, e' risultata la piu' conveniente per il Tesoro in termini di riduzione dei costi derivanti dall'accensione e gestione di tale prestito; Considerato che, nel mercato internazionale, e' possibile emettere titoli obbligazionari a tasso fisso e sostituire, secondo gli usi internazionali che regolano i contratti di "swap", i relativi pagamenti a tasso fisso con pagamenti a tasso variabile - anche denominati in altra valuta - ottenendo condizioni di costo piu' favorevoli di quelle che si conseguirebbero attraverso un prestito contratto a tasso variabile nella valuta originaria o in quella di indebitamento finale; Decreta: Art. 1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, e' disposta un'emissione sui mercati internazionali di titoli del Tesoro per un ammontare nominale pari a 150 miliardi di yen, alle seguenti condizioni: importo nominale: 150 miliardi di yen; durata: 12 anni; prezzo: 100%; tasso di interesse annuo: 3,8%, pagabile in rate posticipate, a partire dal 27 marzo 1997; rimborso: 27 marzo 2008, in unica soluzione; commissione di collocamento, sottoscrizione e vendita: 0,35%; spese: 20.000.000 di yen; netto ricavo: 149.455.000.000 di yen.