IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto l'art.  38  della  legge  30  marzo  1981,  n.  119,  recante
disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio  dello  Stato (legge
finanziaria 1981) come risulta modificato dall'art. 14 della legge 23
dicembre 1992, n. 498, in virtu' del quale il Ministro del tesoro  e'
autorizzato   ad   effettuare   operazioni  di  indebitamento,  anche
attraverso l'emissione di prestiti internazionali;
  Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito
con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con il quale si
e' stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro e'
determinata ogni caratteristica, condizione e modalita' di  emissione
dei titoli da emettere in lire, in ECU, o in altre valute, nonche' il
foro  competente  e la legge applicabile nelle controversie derivanti
dall'indebitamento;
  Visto il decreto-legge 7 novembre 1983,  n.  623,  convertito,  con
modificazioni,  nella  legge  23  dicembre  1983, n. 748, concernente
"Interventi urgenti per le  zone  colpite  dal  bradisismo  dell'area
flegrea  e dal terremoto del 1980" ed in particolare l'art. 5 che da'
facolta' al Ministro del tesoro di far ricorso anche ad emissioni  di
prestiti  esteri,  con  le  modalita'  di  cui  all'art.  15-bis  del
decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776;
  Vista la legge 11 marzo 1988, n. 67, ed, in particolare, l'art. 17,
comma 7, ove si prevede l'ulteriore ricorso all'emissione di prestiti
esteri per provvedere al completamento degli  interventi  nelle  zone
terremotate  dell'Italia  centrale e meridionale di cui, fra l'altro,
al  decreto-legge  26  maggio   1984,   n.   159,   convertito,   con
modificazioni, nella legge 24 luglio 1984, n. 363;
  Visto  il  decreto  della  Presidenza  del Consiglio dei Ministri -
Ufficio del Ministro per il coordinamento della protezione civile, in
data 14 novembre 1988, con il quale, fra l'altro, e' stata  destinata
al  completamento  degli interventi previsti dal citato decreto-legge
26 maggio 1984, n. 159, la somma di lire 540 miliardi;
  Visto il proprio decreto n. 348309 del 28  febbraio  1991,  con  il
quale,  fra  l'altro, e' stato reperito, attraverso l'emissione di un
prestito  estero,   un   importo   pari   a   lire   613.340.000.000,
successivamente  destinato, quanto a lire 93.925.000.000, con decreto
della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 2  ottobre  1991,
alle esigenze del citato decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159;
  Considerato  pertanto che occorre ancora reperire, per le finalita'
di  cui  al  citato  decreto-legge  26  maggio  1984,  n.  159,  come
richiamato  dall'art.  17, comma 7, della legge 11 marzo 1988, n. 67,
un ammontare pari a lire 446.075.000.000;
  Vista la proposta del 14 febbraio 1996  formulata  dalla  Direzione
generale del tesoro;
  Ritenuto  opportuno, per il reperimento dei fondi da destinarsi, in
parte, alla copertura delle spese iscritte in bilancio e,  in  parte,
al finanziamento degli interventi di cui al richiamato art. 17, comma
7,  della  legge  11 marzo 1988, n. 67, procedere all'emissione di un
prestito obbligazionario sui mercati internazionali per un  ammontare
pari  a  150  miliardi  di yen, a tasso fisso, della durata di dodici
anni;
  Vista la legge 28 dicembre 1995, n. 551, recante l'approvazione del
bilancio  di  previsione dello Stato, per l'anno finanziario 1996, ed
in particolare il comma 4 dell'art. 3, con il quale si  e'  stabilito
il  limite  massimo  di  emissione  dei titoli pubblici per l'anno in
corso;
  Tenuto conto che l'importo delle emissioni effettuate a tutto il  6
marzo 1996 ammonta, al netto dei rimborsi, a lire 13.194 miliardi;
  Visto  il  decreto-legge  19 settembre 1986, n. 556, convertito con
modificazioni nella legge 17 novembre 1986, n. 759, recante modifiche
al regime delle esenzioni dalle imposte sul reddito  degli  interessi
ed altri proventi di obbligazioni;
  Visto  il  decreto-legge  9  settembre 1992, n. 372, convertito con
modificazioni nella legge 5 novembre 1992, n. 429,  concernente,  fra
l'altro, modificazioni al trattamento tributario di taluni redditi di
capitale;
  Considerato  che  l'offerta della Daiwa Europe Limited, in qualita'
di banca coordinatrice del consorzio di collocamento, e' risultata la
piu' conveniente per il Tesoro in  termini  di  riduzione  dei  costi
derivanti dall'accensione e gestione di tale prestito;
  Considerato  che, nel mercato internazionale, e' possibile emettere
titoli obbligazionari a tasso fisso e  sostituire,  secondo  gli  usi
internazionali  che  regolano  i  contratti  di  "swap",  i  relativi
pagamenti a tasso fisso con  pagamenti  a  tasso  variabile  -  anche
denominati  in  altra  valuta  -  ottenendo  condizioni di costo piu'
favorevoli di quelle che si conseguirebbero  attraverso  un  prestito
contratto  a  tasso  variabile nella valuta originaria o in quella di
indebitamento finale;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo  1981,
n.  119,  e  successive  modificazioni,  e' disposta un'emissione sui
mercati internazionali di titoli del Tesoro per un ammontare nominale
pari a 150 miliardi di yen, alle seguenti condizioni:
   importo nominale: 150 miliardi di yen;
   durata: 12 anni;
   prezzo: 100%;
   tasso di interesse annuo: 3,8%, pagabile in  rate  posticipate,  a
partire dal 27 marzo 1997;
   rimborso: 27 marzo 2008, in unica soluzione;
   commissione di collocamento, sottoscrizione e vendita: 0,35%;
   spese: 20.000.000 di yen;
   netto ricavo: 149.455.000.000 di yen.