Ai prefetti della Repubblica
                                  Al  commissario  del  Governo nella
                                  provincia di Trento
                                  Al commissario  del  Governo  nella
                                  provincia di Bolzano
                                  Al    presidente    della    giunta
                                  regionale della Valle d'Aosta
                                     e, per conoscenza:
                                  Al capo gabinetto del Ministro
                                  Al     presidente     dell'Istituto
                                  nazionale di statistica
  Com'e' noto, la materia della toponomastica e' regolata dalla legge
23  giugno  1922, n. 1188, dal regio decreto-legge 10 maggio 1923, n.
1158, convertito nella legge 17 aprile  1925,  n.  473,  ed,  infine,
dall'art.  41  del  decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio
1989, n. 323.
  L'art. 4  della  legge  23  giugno  1927,  n.  1188,  rimette  alla
competenza  del  Ministro  dell'interno  la  facolta'  di derogare al
divieto posto dai precedenti articoli 2 e 3  della  stessa  legge  di
intitolare  vie,  piazze  o altri luoghi pubblici a persone che siano
decedute da meno di dieci anni.
  Si e' ritenuto opportuno, con  decreto  ministeriale  25  settembre
1992, allegato alla circolare MI.A.C.E.L. n. 18 dello stesso anno, di
"delegare"  detta  competenza  alle  SS.LL.,  per  meglio valutare le
intitolazioni  a  personaggi  con  rilevanza  principalmente  locale,
nell'intesa   che,   comunque,   questo   Ministero   dovesse  essere
puntualmente aggiornato sull'attivita' autorizzatoria svolta in forma
decentrata.
  Tuttavia, in alcuni casi, tale informazione  e'  stata  carente  e,
spesso,  si e' venuti a conoscenza di episodi inerenti l'intestazione
di  strade  o  luoghi  pubblici  a   mezzo   della   stampa   ovvero,
incidentalmente,  in  occasione  della trattazione di pratiche aventi
riferimento ai dati toponomastici.
  E' il  caso  dell'intitolazione  di  vie  in  dialetto,  ove  nella
fattispecie,  evidentemente, si e' inteso fare uso, in modo del tutto
impreciso, dell'esercizio di una eventuale competenza esclusiva.
  Devesi, infatti, ricordare che  le  regioni  o  province  autonome,
laddove  abbiano  competenza  esclusiva  in materia di toponomastica,
debbono,  comunque,  conformarsi,  nell'esercizio  della  stessa,  al
rispetto delle norme d'attuazione degli statuti di autonomia speciale
ed  attenersi alle disposizioni che prevedono il bilinguismo soltanto
ove  effettivamente  vigente,  con   esclusione,   nelle   iscrizioni
toponomastiche,  dell'uso  dei  dialetti  che  non godono, allo stato
attuale della legislazione, di alcuna tutela in tal senso.
  Si aggiunge che, spesso, i  comuni  procedono  in  modo  del  tutto
autonomo a variare i toponimi senza chiedere alcuna approvazione alle
SS.LL. come previsto dalla normativa tuttora vigente.
  Cio'  premesso,  e' opportuno che venga richiamata l'attenzione dei
signori  sindaci  sulla  corretta  applicazione  delle  surrichiamate
disposizioni  legislative  e regolamentari - che rispondono a precise
esigenze  di  ordine  pubblico  -  evitando,  inoltre,   il   ricorso
generalizzato e frequente al mutamento dei toponimi esistenti, cui si
procedera' solo in base ad effettive necessita', da valutare d'intesa
con  le  SS.LL.  e  questo  Ministero,  considerati i disagi che tali
iniziative possono arrecare  ai  cittadini  per  l'aggiornamento  dei
documenti  in  loro  possesso  e  l'aggravio  di  lavoro a carico dei
servizi comunali.
  Si resta in attesa di un cortese cenno  di  assicurazione,  facendo
nel  contempo  presente  che,  con  cadenza semestrale, dovra' essere
inviato un elenco delle autorizzazioni concesse.
                        Il direttore generale
                     dell'Amministrazione civile
                               GELATI