IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di rinviare la data
delle   elezioni  dei  Comitati  degli  italiani  all'estero  di  cui
all'articolo 16 della legge 5 luglio 1990, n. 172, al fine di evitare
la  concomitanza delle relative operazioni preparatorie e di voto con
quelle  per  le  elezioni  politiche  nazionali e per la elezione del
Consiglio regionale siciliano;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 22 marzo 1996;
  Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro
del tesoro e del Ministro degli affari esteri;
                              E M A N A
                     il seguente decreto-legge:
                               Art. 1.
  1.  La  data  di  svolgimento  delle  elezioni  per  il rinnovo dei
Comitati  degli  italiani  all'estero (COMITES) e' rinviata di dodici
mesi  rispetto  alla scadenza prevista ai sensi degli articoli 9 e 16
della legge 5 luglio 1990, n. 172.
  2.  I  componenti dei Comitati degli italiani all'estero restano in
carica   fino   all'entrata   in   funzione   dei   nuovi   Comitati.
Conseguentemente  e'  prorogata  la  durata  in carica dei membri del
Consiglio generale degli italiani all'estero ai sensi dell'articolo 5
della legge 6 novembre 1989, n. 368.