IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di rinviare la data delle elezioni dei Comitati degli italiani all'estero di cui all'articolo 16 della legge 5 luglio 1990, n. 172, al fine di evitare la concomitanza delle relative operazioni preparatorie e di voto con quelle per le elezioni politiche nazionali e per la elezione del Consiglio regionale siciliano; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 marzo 1996; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e del Ministro degli affari esteri; E M A N A il seguente decreto-legge: Art. 1. 1. La data di svolgimento delle elezioni per il rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero (COMITES) e' rinviata di dodici mesi rispetto alla scadenza prevista ai sensi degli articoli 9 e 16 della legge 5 luglio 1990, n. 172. 2. I componenti dei Comitati degli italiani all'estero restano in carica fino all'entrata in funzione dei nuovi Comitati. Conseguentemente e' prorogata la durata in carica dei membri del Consiglio generale degli italiani all'estero ai sensi dell'articolo 5 della legge 6 novembre 1989, n. 368.