Ai prefetti della Repubblica
                                  A    tutte    le    amministrazioni
                                  provinciali
                                  A tutti i comuni
                                  A tutte le comunita' montane
                                     e, per conoscenza:
                                  Alla  Presidenza  del Consiglio dei
                                  Ministri  -  Dipartimento  per   la
                                  funzione   pubblica  e  gli  affari
                                  regionali
                                  Alla  Corte  dei  conti  -  Ufficio
                                  controllo  atti Ministero interno -
                                  Sezione enti locali
                                  Al   Ministero   del    tesoro    -
                                  Ragioneria generale dello Stato
                                  Al   Ministero   delle   finanze  -
                                  Dipartimento   delle   entrate    -
                                  Direzione     centrale    per    la
                                  fiscalita' locale
                                  Al Ministero del bilancio  e  della
                                  programmazione economica
                                  Alla Cassa depositi e prestiti
                                  Al    presidente    della    giunta
                                  regionale della Valle d'Aosta
                                  Al commissario  dello  Stato  nella
                                  regione siciliana
                                   Al   rappresentante   del  Governo
                                  nella regione sarda
                                  Al rapresentante del Governo  nella
                                  regione Friuli-Venezia Giulia
                                  Ai  commissari  del  Governo  nelle
                                  regioni a statuto ordinario
                                  Agli uffici regionali di  riscontro
                                  amministrativo     del    Ministero
                                  dell'interno - Presso le prefetture
                                  dei capoluoghi di regione
                                  Alla        Scuola        superiore
                                  dell'Amministrazione         civile
                                  dell'interno
                                  All'A.N.C.I.
                                  All'U.P.I.
                                  All'U.N.C.E.M.
                                  All'Istituto      nazionale      di
                                  statistica
  1. Premessa.
  La  contribuzione  erariale sui mutui contratti nel 1995 dagli enti
locali e' regolata dall'art. 46-bis, del  decreto-legge  23  febbraio
1995,  n.  41,  convertito,  con  modificazioni, dalla legge 22 marzo
1995, n. 85, come modificato dall'art. 5-bis,  del  decreto-legge  27
ottobre  1995,  n. 444, convertito, con modificazioni, dalla legge 20
dicembre 1995, n. 539.
  In  particolare,  le  disposizioni  prevedono che l'attivazione del
contributo erariale sui mutui contratti dagli enti  locali  nel  1995
avviene  sulla  base di apposita certificazione, secondo le modalita'
stabilite con decreto del Ministro dell'interno di  concerto  con  il
Ministro  del  tesoro,  da  presentare entro il termine perentorio, a
pena di decadenza, del 31 marzo 1996. Il decreto interministeriale e'
stato emanato in data 11 ottobre 1995 ed e'  stato  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 273 del 22 novembre 1995.
  Con  le  disposizioni introdotte dall'art. 5-bis, del decreto-legge
n. 444 del 1995, e' consentito l'utilizzo ad esaurimento delle  quote
residue  dei  contributi  attribuiti  per gli anni dal 1988 al 1992 a
valere sul fondo per lo sviluppo degli investimenti ed e' fissato  al
31  marzo di ogni anno il termine perentorio, a pena di decadenza, di
presentazione della certificazione sui mutui. Inoltre, con i commi  6
e  7,  dell'art.  5,  del  citato decreto-legge n. 444 del 1995, sono
state introdotte due innovazioni sui mutui assunti dagli enti locali.
La prima prevede la possibilita' di rinegoziare il  capitale  residuo
dei mutui; la seconda una decorrenza posticipata dell'ammortamento.
  Debbono per il resto confermarsi le disposizioni che hanno regolato
il  concorso  erariale sui mutui contratti nel 1994 ed in particolare
le istruzioni impartite con la circolare FL6  del  12  febbraio  1993
sulle  modalita'  di  compilazione  dei  certificati  e sui controlli
prefettizi  da  eseguire  in  ordine  alle  certificazioni  ed   alla
documentazione allegata.
2. Certificazione.
  Il  Poligrafico dello Stato ha provveduto a stampare il modello del
certificato che non si discosta da quello relativo ai mutui contratti
nel 1994. Non viene stampata  la  guida  in  quanto  gia'  pubblicata
unitamente alla citata circolare F.L. 6/93.
  All'avvenuta  consegna  dei  certificati  da  parte del Poligrafico
dello Stato sara' cura delle prefetture  assicurare  telegraficamente
questa  Direzione  generale  dell'amministrazione  civile - Direzione
centrale per la finanza locale e per i servizi finanziari,  del  buon
esito   delle   operazioni   o   segnalare  eventuali  difficolta'  e
contrattempi che potrebbero ritardare la consegna stessa.
  Nell'eventualita' di mancato  recapito  dei  certificati  entro  il
tempo utile alla loro presentazione, gli enti locali sono autorizzati
a  presentare copia del documento da sostituire successivamente. Allo
scopo potra' essere utilizzato il modello del certificato  pubblicato
nella citata Gazzetta Ufficiale n. 273 del 22 novembre 1995.
3. Termini e sanzioni.
  I  certificati  sui  mutui  di  contrazione  1995 dei comuni, delle
province e delle  comunita'  montane  debbono  essere  presentati  in
originale  e copia autentica, debitamente sottoscritte dal segretario
e dal ragioniere ove esista,  improrogabilmente  entro  il  31  marzo
1996, alla prefettura competente per territorio.
  Fa   fede   il  timbro  postale  della  raccomandata.  E'  tuttavia
consigliabile il recapito per le vie brevi.
  Il mancato rispetto del  termine  di  presentazione  del  documento
comporta  necessariamente  l'applicazione  della sanzione consistente
nella perdita del contributo erariale. L'omissione della firma di una
delle due persone tenute e' equiparata alla mancata presentazione del
certificato.
4. Contribuzioni esterne.
  Nel  confermare le modalita' di segnalazione e determinazione delle
contribuzioni  concesse  da  parte  di  altri  enti  indicate   nella
circolare   F.L.   6/93,   si  precisa  che  l'attualizzazione  delle
contribuzioni esterne di durata  superiore  a  quella  del  piano  di
ammortamento  dei mutui deve essere computata al tasso annuale del 6%
riconosciuto attualmente dalla disciplina della tesoreria unica.
5. Quantificazione del fondo per lo  sviluppo  degli  investimenti  e
determinazione dei plafond residuali.
  Come  indicato  nella  premessa, le disposizioni previste dall'art.
5-bis, del decreto-legge n. 444/1995, hanno posto a regime l'utilizzo
ad esaurimento delle quote residue di plafond attribuite per gli anni
dal 1988 al 1992.
  Sul sistema telematico "Videotel" sono visualizzabili le  eventuali
quote  residue  nonche'  l'ammontare  del contributo sul fondo per lo
sviluppo degli investimenti per l'anno 1996 aggiornato al 31 dicembre
1995.
  I dati non sono comprensivi dei mutui di contrazione 1995  e  delle
eventuali  variazioni  intervenute  nello  stesso anno sui mutui gia'
ammessi  alla  contribuzione  erariale,  in  quanto   in   corso   di
acquisizione.
  L'ammontare  definitivo  del contributo spettante per il 1996 sara'
determinato in sede di erogazione del relativo  saldo  che  avverra',
come di consueto, entro il mese di novembre del corrente anno.
  Si  pone,  al riguardo, la necessita' di una particolare attenzione
nella corretta lettura dell'ammontare del fondo in argomento per  gli
enti  locali che hanno deliberato lo stato di dissesto finanziario ed
ai quali e' stato gia' concesso dalla Cassa depositi  e  prestiti  il
mutuo  a  ripiano della situazione debitoria pregressa. Per tali enti
le attribuzioni sul fondo per lo  sviluppo  degli  investimenti  sono
comprensive,  degli  oneri  di  ammortamento  del mutuo a ripiano del
fabbisogno  finanziario,  che  questo  Ministero  eroga  direttamente
all'istituto mutuante.
6. Rinegoziazione del capitale residuo dei mutui.
  L'art.  5,  comma  6,  del  citato  decreto-legge  n.  444/1995, ha
introdotto la possibilita' per  gli  enti  di  poter  rinegoziare  le
condizioni  contrattuali sul capitale residuo dei mutui assunti negli
anni precedenti ed ancora in ammortamento. Tale possibilita', che per
la Cassa depositi e prestiti decorre, ai sensi del  successivo  comma
8,  dall'esercizio  1995,  determina  la  predisposizione di un nuovo
piano di ammortamento sulla sommatoria  dei  capitali  residui  e  la
conseguente revoca dei piani di ammortamento dei mutui rinegoziati.
  Il  nuovo mutuo che viene a generarsi a seguito di detta operazione
non e' assoggettabile ai benefici erariali a valere sul fondo per  lo
sviluppo  degli  investimenti. Cio' in quanto la norma stabilisce che
per  i  mutui  rinegoziati  permane,   per   la   durata   originaria
dell'ammortamento,  il concorso erariale nella misura precedentemente
attribuita.
  Nel caso in  cui  a  seguito  della  rinegoziazione  l'attribuzione
erariale  sui  mutui  rinegoziati  sia  superiore  all'annualita'  di
ammortamento  del  mutuo  assunto  a   seguito   dell'operazione   in
argomento,  il  concorso  erariale  eccedente  resta  a  disposizione
dell'ente che nell'ambito delle proprie discrezionalita'  decisionali
ed  in  ossequio  alla  normativa  vigente  in  materia ne stabilisce
l'utilizzo.
  Si  coglie  l'occasione  per precisare che con la rinegoziazione le
parti interessate hanno la possibilita' di ridefinire  le  condizioni
contrattuali   precedentemente   concordate   senza  pregiudicare  la
validita' del contratto che, pertanto, continua  a  produrre  i  suoi
effetti   giuridici.   Ne  consegue  che  la  rinegoziazione  non  e'
assimilabile all'assunzione di  nuovi  mutui  a  fronte  di  capitali
residui derivanti dall'estinzione anticipata di somme gia' mutuate.
7. Decorrenza posticipata dell'ammortamento.
  Particolare  importanza  riveste  l'innovazione  introdotta  con il
comma 7, del citato art. 5, del decreto-legge n.  444/1995  il  quale
stabilisce  che  dal  1996  e'  facolta'  degli  enti richiedere agli
istituti mutuanti di far decorre l'ammortamento dei  mutui  di  nuova
contrazione  dal 1 gennaio del secondo anno successivo a quello della
loro concessione.  Per  i  mutui  concessi  dalla  Cassa  depositi  e
prestiti tale facolta' decorre dal 1995.
  In  tale  circostanza  la  richiesta  dell'intervento erariale deve
essere  formulata   dall'ente   mediante   la   presentazione   della
certificazione  sui  mutui  da  prodursi  entro il 31 marzo dell'anno
successivo all'assunzione del mutuo ed il  sostegno  erariale  verra'
corrisposto  da  questo  Ministero  a  decorrere  dal  primo  anno di
ammortamento.
8. Adempimenti delle prefetture.
  Diversamente da quanto indicato al  paragrafo  5,  della  circolare
F.L.  6  del 12 febbraio 1993, attinente la delega delle funzioni su1
procedimento amministrativo, introdotta con il decreto  del  Ministro
dell'interno  n.  5978/E3  del  5  agosto 1992, e come gia' precisato
nella circolare telegrafica F.L.  4  del  6  marzo  1995,  avverso  i
provvedimenti  di esclusione, sulla base delle disposizioni contenute
nella legge 7 agosto 1990, n. 241, l'ente ha termine sessanta  giorni
per proporre ricorso al Tribunale amministrativo regionale competente
o,   in   alternativa,   centoventi   giorni   per  proporre  ricorso
straordinario al Capo dello Stato.
  Relativamente alla certificazione sui mutui  contratti  dagli  enti
locali  nel  1995,  entro  il  30  aprile 1996 le prefetture dovranno
trasmettere al Ministero dell'interno gli originali  dei  certificati
muniti  del  bollo  di  arrivo ufficiale e completi del provvedimento
adottato.
  Stante l'esiguita' dei residui plafonds a valere sul fondo  per  lo
sviluppo  degli  investimenti  e  al  fine  di  ridurre  la  mole  di
documentazione che ogni anno viene trasmessa, gli enti non sono  piu'
tenuti  ad  inviare  la  certificazione  sui  mutui qualora la stessa
risulti totalmente negativa. Tali certificazioni quindi non  dovranno
piu'  essere  inviate  a  questo Ministero ma restare agli atti delle
competenti prefetture.
  Le certificazioni  positive  dovranno  essere  inviate  con  plichi
separati, con le modalita' di seguito indicate:
   1) enti che richiedono il contributo per i mutui contratti sia con
istituti diversi che con quelli preferenziali;
   2)  enti  che  richiedono il contributo esclusivamente per i mutui
concessi dagli istituti preferenziali.
  Si invitano  le  prefetture  a  portare  a  conoscenza  degli  enti
interessati  il contenuto della presente convocando, ove lo ritengano
opportuno, apposite riunioni di servizio.
                                         Il direttore generale
                                      dell'Amministrazione civile
                                                 GELATI