Alle direzioni regionali delle entrate Alle direzioni delle entrate per le province autonome di Trento e Bolzano Agli uffici distrettuali delle imposte dirette Ai centri di servizio delle imposte dirette Alle direzioni provinciali del Tesoro Alle ragionerie provinciali dello Stato Al Comando generale della Guardia di finanza e, per conoscenza: Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Ai Ministeri Alla Ragioneria generale dello Stato Alle Ragionerie centrali dei Ministeri All'Istituto nazionale della previdenza sociale Alla Direzione generale degli affari generali e del personale - Servizio ispettivo Al Servizio centrale degli ispettori tributari PARTE GENERALE Soggetti ammessi all'assistenza fiscale In attuazione dell'articolo 78, comma 18, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, l'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1992, n. 395, stabilisce che i possessori di redditi di lavoro dipendente, compresi i titolari di pensioni, i soci delle cooperative di servizi, delle cooperative agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli, delle cooperative di produzione e lavoro e delle cooperative della piccola pesca, nonche' i sacerdoti per le remunerazioni di cui agli articoli 24, 33, lettera a), e 34 della legge 20 maggio 1985, n. 222, possono adempiere all'obbligo di dichiarazione annuale dei redditi mediante la presentazione di apposita dichiarazione redatta su modello approvato con decreto ministeriale (Mod. 730), da consegnare al proprio datore di lavoro o Ente pensionistico. Tale facolta' e' esercitabile dai predetti soggetti, purche' residenti in Italia e ancorche' posseggano i seguenti redditi aggiuntivi: - redditi fondiari inerenti ai terreni e ai fabbricati; - utili, anche in natura, derivanti dalla partecipazione in societa' ed enti soggetti all'imposta sui redditi delle persone giuridiche; - altri redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente diversi dai compensi e dalle remunerazioni percepite dai soci di cooperative e dai sacerdoti; - compensi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, comprese le indennita' per la cessazione dei predetti rapporti non assoggettabili a tassazione separata; - proventi derivanti dalla utilizzazione economica da parte dell'autore o inventore di opere dell'imgegno, di brevetti industriali e di processi, formule o informazioni relativi ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico, non conseguite nell'esercizio di imprese commerciali; - redditi derivanti da attivita' di lavoro autonomo non esercitate abitualmente o dall'assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere. Della assistenza fiscale ci si puo' avvalere anche nell'ipotesi in cui il dipendente intenda presentare dichiarazione congiunta con il coniuge fiscalmente a carico e non legalmente ed effettivamente separato, il quale possegga soltanto redditi fondiari. In alternativa alla richiesta di assistenza fiscale al datore di lavoro o Ente pensionistico, i soggetti sopra indicati possono rivolgere analoga richiesta ai Centri autorizzati di assistenza fiscale per lavoratori dipendenti e pensionati (C.A.A.F.). Si ricorda che sono obbligati a fornire assistenza fiscale i sostituti di imposta con piu' di 100 dipendenti e che comunque e' possibile assolvere agli obblighi di assistenza anche stipulando convenzione con un C.A.A.F. - Imprese o un C.A.A.F. - Dipendenti o pensionati costituito da sostituti d'imposta o dalle associazioni di categoria presenti nel C.N.E.L. che associano anche i pensionati o dalle organizzazioni dei pensionati ad esse aderenti. Il sostituito d'imposta non e', inoltre, obbligato a svolgere l'attivita' di assistenza fiscale se ha costituito un C.A.A.F di cui all'art. 78, comma 20 della legge n. 413 del 1991. In entrambi i casi i conseguenti adempimenti sono effettuati, sotto la propria responsabilita', dai detti centri di assistenza. I lavoratori dipendenti che hanno chiesto con il modello 730/6 di fruire dell'assistenza fiscale prestata dal datore di lavoro devono presentare il modello 730/96 entro il 31 marzo 1996. Lo stesso termine deve essere osservato anche quando il datore di lavoro ha stipulato apposita convenzione intesa a far svolgere dal Centro le operazioni di assistenza. Un diverso e piu' ampio termine e' invece previsto dall'art. 14, comma 4, del Regolamento approvato con D.P.R. 4 settembre 1992, n. 395 per la presentazione del modello 730 quando il lavoratore dipendente si rivolge ad un C.A.A.F. da lui autonomamente scelto e quindi al di fuori di un rapporto convenzionale fra datore di lavoro e C.A.A.F.; infatti in tal caso il termine di presentazione del modello 730 e' stabilito al 30 aprile 1996. Nei casi in cui l'assistenza fiscale e' prestata da un C.A.A.F. quest'ultimo invia comunicazione del risultato contabile (Mod. 730/4) della liquidazione del Mod. 730 al sostituto d'imposta indicato dal dipendente o pensionato sul Mod. 730. La comunicazione, che puo' essere effettuata su supporto magnetico, e' inviata all'indirizzo del sostituto indicato dal dipendente o pensionato nel Mod. 730; in caso di comunicazione tramite supporto magnetico lo stesso indirizzo del sostituto di imposta deve essere riportato nei campi relativi al domicilio fiscale nelle specifiche tecniche descritte nell'allegato B del D.M. 25 ottobre 1995. Modalita' di svolgimento dell'assistenza fiscale I sostituti d'imposta sono tenuti a prestare l'assistenza fiscale nei riguardi dei soggetti interessati che ne hanno fatto richiesta entro il 15 gennaio 1996 ovvero entro il giorno lavorativo successivo al 15 gennaio, se tale giorno non era lavorativo per l'azienda o l'ente al quale e' stata richiesta l'assistenza. Il sostituto stesso e' esonerato dall'obbligo di assistenza se le predette comunicazioni gli sono state consegnate ovvero gli sono pervenute successivamente al predetto termine. Resta comunque fermo, anche per i sostituti d'imposta non obbligati a svolgere l'attivita' di assistenza fiscale, l'obbligo di tenere conto, ai fini del conguaglio da effettuare in sede di ritenuta d'acconto, secondo le modalita' previste dall'art. 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, del risultato contabile della liquidazione delle dichiarazioni dei redditi presentate ai centri di assistenza fiscale (anche per i lavoratori dipendenti ed i pensionati che non hanno effettuato la comunicazione di volersi avvalere dell'assistenza fiscale). Il sostituto d'imposta nell'assolvimento degli obblighi di assistenza puo' avvalersi dell'opera di professionisti o di imprese esterne alla propria organizzazione. In tali ipotesi resta comunque ferma la responsabilita' del sostituto d'imposta conseguente all'assistenza prestata. I datori di lavoro o Enti pensionistici ed i C.A.A.F., ricevute le dichiarazioni Mod. 730, devono: - eseguire i controlli formali sulla base di dati ed elementi direttamente desumibili dalla dichiarazione prodotta; - aggiungere i redditi di lavoro dipendente ed assimilati erogati direttamente dai datori e enti in qualita' di sostituti d'imposta e le relative ritenute; - procedere alla liquidazione dell'imposta tenendo conto delle disposizioni che stabiliscono limiti alla deduzione e detraibilita' degli oneri, alle detrazioni e ai crediti d'imposta, alla liquidazione del contributo al Servizio Sanitario Nazionale e dei relativi acconti dovuti per il periodo di imposta successivo. Dopo aver effettuato le operazioni di liquidazioni i datori di lavoro, gli Enti pensionistici e i C.A.A.F. dovranno rilasciare al contribuente o ad un suo incaricato copia della dichiarazione controllata ed elaborata e il prospetto di liquidazione dell'imposta e dell'eventuale Contributo al Servizio Sanitario Nazionale. I sostituti d'imposta che prestano l'assistenza devono integrare la copia da restituire al contribuente con i dati previsti nel quadro C del Mod. 730, relativi ai redditi o somme da loro direttamente erogati. I sostituti d'imposta che hanno anche effettuato le ritenute relative agli acconti per il 1995 devono integrare con i dati in loro possesso il quadro F della copia da restituire al contribuente. I dati rilevati dalla dichiarazione Mod. 730, integrati con quelli relativi ai redditi corrisposti e alle ritenute operate dal sostituto d'imposta che presta l'assistenza fiscale, e quelli contenuti nel prospetto di liquidazione devono essere indicati nel modello 770 presentato dal datore di lavoro o Ente pensionistico, ovvero debbono essere trasmessi all'Amministrazione Finanziaria su supporto magnetico da parte dei C.A.A.F.. Di seguito vengono fornite le indicazioni sulle modalita' di controllo e di liquidazione del Mod. 730 da parte dei sostituti di imposta e dei C.A.A.F. Controllo delle dichiarazioni Mod. 730 e liquidazione dell'imposta e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale Nel capitolo che segue vengono descritti gli adempimenti che i sostituti di imposta ed i Centri Autorizzati di Assistenza Fiscale devono effettuare ai sensi dell'art. 78, comma 13, lettere b) e c) e comma 21, delle Legge 30 dicembre 1991, n. 413. Tale adempimenti, da effettuare secondo le modalita' previste dagli artt. 3 e 15, del D.P.R. 4 settembre 1992, n. 395 e successive modificazioni, riguardano il controllo formale delle dichiarazioni Mod. 730, la liquidazione della relativa imposta e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale. Le operazioni di controllo e di liquidazione vengono descritte seguendo l'ordine di esposizione dei quadri contenuti nel Mod. 730. Per ogni quadro vengono riportati: - il dettaglio dei controlli formali da operare relativamente ai dati comunicati dal contribuente; - le modalita' di calcolo per la determinazione dei redditi e della relativa imposta; - le modalita' di calcolo dell'eventuale contributo al Servizio Sanitario Nazionale. Nello svolgimento delle operazioni di controllo e liquidazione i campi del Mod. 730 che contengono un importo debbono essere considerati in migliaia di lire (senza gli zeri prestampati); i campi che contengono una percentuale debbono essere arrotondati alla seconda cifra decimale. Per ogni quadro vengono inoltre indicati i messaggi da utilizzare per segnalare eventuali anomalie e/o incongruenze riscontrate durante la fase di controllo. La persistenza di anomalie e/o incongruenze descritte nelle istruzioni relative ai singoli quadri, comporta di norma, la non effettuazione delle operazioni di liquidazione e di conguaglio degli importi da versare o da rimborsare. La non effettuazione delle operazioni di cui sopra deve essere comunicata all'assistito unitamente alla indicazione delle anomalie e/o incongruenze riscontrate tramite i messaggi di errore precedentemente menzionati e comporta l'obbligo da parte del contribuente di ripresentare la dichiarazione dei redditi nei termini di cui all'art. 9, primo comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni ed integrazioni e con le modalita' previste dall'art. 12 dello stesso decreto. Nell'ipotesi di interruzione dell'assistenza fiscale, i dati rilevati dalla dichiarazione Mod. 730, da riportare nel modello 770 dal sostituto d'imposta ovvero da trasmettere su supporto magnetico all'Amministrazione da parte dei C.A.A.F., devono essere integrati con la segnalazione delle anomalie e/o incongruenze riscontrate, seguendo le modalita' previste dalle specifiche tecniche di fornitura dei dati allegate al decreto ministeriale di approvazione del Mod. 730 (D.M. 25 ottobre 1995). I campi che risultano incongruenti con la struttura prevista dalle suddette specifiche tecniche debbono essere impostati a zero, se numerici, o a spazi, se alfabetici o alfanumerici. ISTRUZIONI PER IL CONTROLLO E LA LIQUIDAZIONE DELLE DICHIARAZIONI MOD. 730 1. DATI ANAGRAFICI E DI RESIDENZA DEL DICHIARANTE 1.1 Controlli da effettuare Codice fiscale Il dato deve essere sempre presente. Il codice fiscale deve essere di 16 caratteri a struttura alfanumerica; puo' essere, in alcuni casi (codice fiscale provvisorio), di 11 caratteri a struttura completamente numerica. Su tale dato va effettuata la verifica del carattere di controllo secondo le disposizioni contenute nel D.M. 23 dicembre 1976, riportato in allegato. Cognome e Nome I dati devono essere sempre presenti ed avere struttura alfanumerica. Sesso Il dato deve avere struttura alfabetica; puo' assumere esclusivamente i valori "M" o "F"; in caso contrario considerare il dato assente. Data di nascita Il dato indicato sul modello deve essere sempre presente, a struttura numerica e nella forma giorno, mese, anno (ggmmaaaa). Comune (o stato Estero) di nascita Il dato deve essere sempre presente ed avere struttura alfanumerica. Provincia di nascita Il dato deve avere struttura alfabetica. Puo' essere assente per i contribuenti nati all'estero. Per i contribuenti nati nelle ex province dell'Istria, Giuliane e Dalmate (Fiume, Pola e Zara) la provincia puo' essere assente oppure puo' assumere i valori FM. PL e ZA. Per le province di nuova istituzione puo' essere indicata la sigla della nuova provincia. Comune di residenza Il dato deve avere struttura alfanumerica. Provincia di residenza Il dato deve avere struttura alfabetica. Per la provincia verificare che sia stata utilizzata la sigla (RM per Roma). Per le province di nuova istituzione puo' essere indicata la sigla della nuova provincia. C.A.P. Il dato deve essere di 5 caratteri e avere struttura numerica. Frazione, via e numero civico Il dato deve avere struttura alfanumerica. Data di variazione della residenza Se il campo e' compilato devono esserlo anche il comune e la provincia di residenza, l'indirizzo e il relativo C.A.P.. - Mese di variazione Il mese deve avere struttura numerica; puo' assumere i valori compresi tra 1 e 12. - Anno di variazione L'anno deve avere struttura numerica; i valori possibili sono l'anno cui si riferiscono i redditi o l'anno di presentazione della dichiarazione. In assenza del mese di variazione verificare che l'anno sia quello di presentazione della dichiarazione. Residenza variata da meno di 60 giorni Se la casella e' barrata deve essere compilata la data di variazione della residenza. Telefono Il dato deve avere struttura numerica. Stato civile Se il dato e' presente verificare che sia barrata una sola delle caselle previste nel modello 730 (1, 2, 3, 4 o 5); in caso contrario il dato e' da considerare assente. 1.2 Anomalie ed incongruenze Eventuali anomalie e/o incongruenze individuate sulla base dei controlli precedentemente descritti relativi a: - codice fiscale - cognome e nome - data e comune di nascita - variazione della residenza anagrafica (Comune e provincia, indirizzo e CAP, variazione di residenza da meno di 60 giorni) devono essere comunicate al contribuente mediante il messaggio "Dati anagrafici o di residenza del dichiarante mancanti o errati". 2. CONIUGE E FAMILIARI A CARICO 2.1 Controlli da effettuare Per ogni rigo compilato del riquadro "Coniuge e familiari a carico" verificare: - se e' barrata la casella "f" della relazione di parentela, la presenza dei mesi a carico e la misura della detrazione: - se e' barrata la casella "A" della relazione di parentela, la presenza dei mesi a carico. Relazione di parentela Verificare che per ogni rigo relativo ai figli o altri familiari del quadro sia barrata una sola delle caselle previste (F o A); in caso contrario il dato e' da considerare assente. Codice fiscale Il codice fiscale deve essere di 16 caratteri a struttura alfanumerica. Puo' essere, in alcuni casi (codice fiscale provvisorio), di 11 caratteri a struttura completamente numerica. Se lo stesso codice fiscale e' indicato su piu' righe verificare che la somma dei relativi mesi a carico non sia superiore a 12. Mesi a carico Il dato deve avere struttura numerica e puo' assumere i valori compresi tra 1 e 12. Misura delle detrazioni Il dato deve avere struttura numerica. Se come relazione di parentela e' stata barrata la casella "F" il dato puo' assumere i valori 1, 2 o 3. Se come relazione di parentela e' stata barrata la casella "A" nel campo puo' essere indicata una percentuale non superiore al 100%; la percentuale puo' non essere presente. Numero totale dei mesi per il quale compete l'incremento delle detrazioni per figli a carico Il dato deve avere struttura numerica. Il dato puo' essere presente solo se sono stati indicati almeno 3 familiari a carico e non puo' superare il seguente valore: (Numero dei familiari a carico - 2) x 12. 2.2 Anomalie ed incongruenze Eventuali anomalie e/o incongruenze individuate sulla base dei controlli precedentemente descritti relativi a: - relazione di parentela - mesi a carico - misura delle detrazioni - numero totale dei mesi per i quali compete l'incremento delle detrazioni per figli a carico devono essere comunicate al contribuente mediante il messaggio "Dati del coniuge o dei familiari a carico mancanti o errati". 3. TOTALE REDDITI DEI TERRENI E DEI FABBRICATI 3.1 Controlli da effettuare Se il contribuente ha compilato il rigo A non deve essere compilato nessun rigo del Quadro A "Variazione dei redditi dei terreni" Se il contribuente ha compilato il rigo B non deve essere compilato nessun rigo del Quadro B "Variazione dei redditi dei fabbricati" Totale reddito dominicale Il dato deve avere struttura numerica. Totale reddito agrario Il dato deve avere struttura numerica. Totale reddito imponibile dei fabbricati Il dato deve avere struttura numerica. 3.2 Anomalie e incongruenze Le anomalie e/o incongruenze individuate sulla base dei controlli precedentemente descritti sui dati contenuti nel Totale redditi dei terreni e/o dei fabbricati devono essere comunicati al contribuente mediante il messaggio "Dati relativi al totale redditi dei terreni mancanti o errati" e/o "Dati relativi al totale redditi dei fabbricati mancanti o errati" e, per segnalare le incongruenze riscontrate, sul supporto magnetico da inviare all'Amministrazione finanziaria devono essere impostati i campi previsti rispettivamente per il Quadro A e per il Quadro B. 3.3 Modalita' di calcolo 3.3.1 Determinazione del reddito dominicale Il reddito dominicale indicato dal contribuente nel rigo A colonna 1 deve essere riportato al valore al netto della rivalutazione del 37% applicata l'anno precedente (Reddito dominicale del rigo A diviso 1,37); il risultato cosi' ottenuto deve essere rivalutato del 55% e deve essere riportato nel rigo 1 del riepilogo dei redditi Mod. 730-3 "Prospetto di liquidazione" e nel rigo A colonna 1 della copia del Mod. 730 da restituire al contribuente. La rivalutazione del reddito dominicale deve essere comunicata al contribuente mediante il messaggio: "Reddito dominicale determinato catastalmente rivalutato ai sensi di legge del 55%. (Valore dichiarato L. ....)". 3.3.2 Determinazione del reddito agrario Il reddito agrario indicato dal contribuente nel rigo A colonna 2 deve essere riportato al valore al netto della rivalutazione del 32% applicata l'anno precedente (Reddito agrario del rigo A diviso 1,32); il risultato cosi' ottenuto deve essere rivalutato del 45% e deve essere riportato nel rigo 2 del riepilogo dei redditi Mod. 730-3 "Prospetto di liquidazione" e nel rigo A colonna 2 della copia del Mod. 730 da restituire al contribuente. La rivalutazione del reddito agrario deve essere comunicata al contribuente mediante il messaggio: "Reddito agrario determinato catastalmente rivalutato ai sensi di legge del 45%. (Valore dichiarato L. ...)". 3.3.3 Totale imponibile dei fabbricati Il dato indicato dal contribuente deve essere riportato nel rigo 3 del riepilogo dei redditi del Mod. 730-3 "Prospetto di liquidazione". 4. VARIAZIONE DEI REDDITI DEI TERRENI (Quadro A) 4.1 Controlli da effettuare Il contribuente non ha compilato il rigo A e ha compilato uno o piu' dei righi successivi. I controlli devono essere effettuati relativamente ad ogni rigo del Quadro A compilato. Reddito dominicale Il dato deve avere struttura numerica. Titolo Deve essere sempre presente e avere struttura numerica; puo' assumere i valori 1, 2, 3 o 4 (vedere tabella 1 in allegato). Reddito agrario Il dato deve avere struttura numerica. Possesso Giorni: il dato deve essere sempre presente e avere struttura numerica. Puo' assumere valori compresi tra 1 e 365. Per gli immobili indicati su piu' righi, il totale dei periodi di possesso non puo' superare 365. Percentuale: il dato deve essere sempre presente e avere struttura numerica. Nel campo deve essere indicata una percentuale non superiore al 100%. Canone di affitto in regime vincolistico. Deve essere presente solo se il campo "Titolo" (col. 2) as- sume il valore 2. Il dato deve avere struttura numerica. Casi particolari Il dato deve avere struttura numerica e puo' assumere i valori da 1 a 3 (vedere tabella 2 in allegato). Il dato puo' essere presente esclusivamente se il campo "Titolo" (col. 2) assume i valori 1 o 4. 4.2 Anomalie ed incongruenze Le anomalie e/o incongruenze individuate sulla base dei controlli precedentemente descritti sui dati contenuti nel Quadro A devono essere comunicate al contribuente mediante il messaggio "Dati relativi al Quadro A - Variazioni dei redditi dei terreni mancanti o errati". 4.3 Modalita' di calcolo 4.3.1 Determinazione del reddito dominicale a) calcolare la quota spettante del reddito nel modo seguente Quota spettante del reddito dominicale = 1,55 x Reddito dominicale (col. 1) x Giorni di possesso (col. 4)/365 x Percentuale di possesso (col. 5)/100. b) Se il campo "Titolo" (col. 2) assume il valore 1 o 3 il reddito e' dato dalla quota spettante del reddito dominicale di cui alla precedente lettera a); c) Se il campo "Titolo" (col. 2) assume il valore 2 calcolare la quota spettante del Canone di affitto come segue: Canone di affitto (col. 6) x Percentuale di possesso (col. 5)/100. Se la quota spettante del Canone di affitto e' inferiore all'80% della quota spettante del reddito dominicale calcolato secondo quanto descritto alla precedente lettera a), il reddito e' dato dalla quota spettante del Canone di affitto, altrimenti il reddito e' dato dalla quota spettante del reddito dominicale di cui alla precedente lettera a). d) Se il campo "Titolo" (col. 2) assume il valore 4 il reddito dominicale e' zero. Se i dati relativi ad uno stesso terreno sono stati indicati su piu' righi (casella di colonna 8 barrata) e nella colonna 2 di almeno un rigo e' stato indicato il codice 2: 1) determinare il totale delle quote del reddito dominicale calcolate per ciascun rigo secondo quanto descritto alla precedente lettera a); 2) determinare il totale delle quote del canone di affitto calcolate per ciascun rigo secondo quanto descritto alla precedente lettera c); 3) se il totale delle quote del canone di affitto e' inferiore all'80% del totale delle quote del reddito dominicale il reddito e' dato dal totale delle quote del canone di affitto, in caso contrario e' pari al totale delle quote del reddito dominicale. La rivalutazione dei redditi dominicali deve essere comunicata al contribuente mediante il messaggio: "Redditi dominicali determinati catastalmente rivalutati ai sensi di legge del 55%". 4.3.1.1 Casi particolari Se risulta impostato il campo "Casi particolari" (col. 7) il reddito dominicale determinato come descritto al punto 4.3.1: e' ridotto al 30% se il campo assume il valore 1; e' ridotto a zero se il campo assume il valore 2. Se i dati relativi ad uno stesso terreno sono stati indicati in piu' righi e nella colonna 7 sono riportati codici diversi procedere come di seguito descritto. Calcolare la quota proporzionale al corrispondente periodo di possesso, relativa al singolo rigo, come segue: Reddito dominicale complessivo del terreno (calcolato come descritto al punto 4.3.1) x Giorni di possesso del singolo rigo Quota relativa = __________________________________ al singolo rigo Giorni di possesso totali Applicare, a ciascuna quota di reddito relativa al singolo rigo ottenuta, la riduzione corrispondente al caso particolare evidenziato nella relativa colonna 7. Calcolare il reddito del terreno sommando rispettivamente le singole quote di reddito opportunamente ridotte. 4.3.1.2 Reddito dominicale totale La somma dei redditi dominicali cosi' determinati va riportata nel rigo 1 del Riepilogo dei redditi del Mod. 730-3 "Prospetto di liquidazione". 4.3.2 Determinazione del reddito agrario Se il campo "Titolo" (col. 2) assume i valori 2 o 3 il reddito agrario e' zero. Il reddito agrario e' determinato nel modo seguente: Quota spettante del reddito agrario = 1,45 x Reddito agrario (col. 3) x Giorni di possesso (col. 4)/365 x Percentuale di possesso (col. 5)/100. La rivalutazione dei redditi agrari deve essere comunicata al contribuente mediante il messaggio: "Redditi agrari determinati catastalmente rivalutati ai sensi di legge del 45%. 4.3.2.1 Casi particolari Se risulta impostato il campo "Casi particolari" (col. 7) il reddito agrario: e' ridotto a zero se il campo assume i valori 1 o 2; e' pari a: 1,45 x Reddito agrario (col. 3) se il campo assume il valore 3. 4.3.2.2 Reddito agrario totale La somma dei redditi agrari cosi' determinati va riportata nel rigo 2 del Riepilogo dei redditi del Mod. 730-3 "Prospetto di liquidazione". 5. VARIAZIONI DEI REDDITI DEI FABBRICATI (Quadro B) 5.1 Controlli da effettuare Il contribuente non ha compilato il rigo B e ha compilato uno o piu' dei righi successivi. I controlli devono essere effettuati relativamente ad ogni rigo del Quadro B compilato. Rendita Il dato deve avere struttura numerica. Il dato deve essere sempre presente; puo' assumere il valore zero solo se nel campo "casi particolari" di colonna 6 e' indicato il valore "3". In caso di dati di uno stesso fabbricato indicati su piu' righi, la rendita deve essere la stessa per ogni rigo. Utilizzo Il campo deve essere sempre presente e avere struttura numerica. Puo' assumere i valori da 1 a 5 o il valore 9 (vedere tabella 3 in allegato). Il valore 1 puo' comparire in relazione a piu' di un fabbricato esclusivamente se la somma dei rispettivi giorni di possesso non supera 365. Il valore 5 puo' essere presente esclusivamente se e' presente almeno un fabbricato per il quale e' indicato il valore 1. In tal caso il periodo di possesso di ciascuna pertinenza non puo' essere superiore a quello indicato complessivamente per l'abitazione principale. Possesso Giorni: il dato deve essere sempre presente e avere struttura numerica. Puo' assumere valori compresi tra 1 e 365. Per i fabbricati indicati su piu' righi, il totale dei periodi di possesso non puo' superare 365. Percentuale: il dato deve essere sempre presente e avere struttura numerica. Nel campo deve essere indicata una percentuale non superiore al 100%. Canone di locazione Se il campo "Utilizzo" (col. 2) assume i valori 3 o 4 il campo deve essere sempre presente. Non deve essere presente negli altri casi. Il dato deve avere struttura numerica. Casi particolari Il dato deve avere struttura numerica. Puo' assumere i valori 1, 2 o 3. I valori 1 e 3 possono essere presenti solo se nel campo "Utilizzo" e' indicato il valore 9. 5.2 Anomalie ed incongruenze Eventuali anomalie e/o incongruenze individuate sulla base dei controlli precedentemente descritti sui dati contenuti nel Quadro B devono essere comunicate al contribuente mediante il messaggio "Dati relativi al Quadro B - Variazioni dei redditi dei fabbricati mancanti o errati". 5.3 Modalita' di calcolo Le modalita' di calcolo del reddito dei fabbricati sono diversificate in funzione del valore assunto dai campi "Utilizzo" (col. 2) e "Casi particolari" (col. 6). 5.3.1 Dati del fabbricato indicati su un solo rigo Campo "Utilizzo" impostato ad 1, 5 o 9. Il reddito corrisponde alla quota di rendita determinata secondo le modalita' di seguito descritte: a) Rendita (col. 1) x Giorni di possesso (col. 3)/365 x Percentuale di possesso (col. 4)/100. Campo "Utilizzo" impostato a 2 Il reddito e' determinato secondo le modalita' di seguito in- dicate: b) (Rendita (co. 1) x Giorni di possesso (col. 3)/365 x Percentuale di possesso (col. 4)/100) x 4/3. Campo "Utilizzo" impostato a 3 c) Il reddito corrisponde al maggiore tra la Quota di rendita calcolata come alla precedente lettera a) e la quota di canone di locazione calcolata come segue: Canone di locazione (col. 5) x Percentuale di possesso (col. 4)/100. Campo "Utilizzo" impostato a 4 Il reddito e' determinato secondo le modalita' di seguito in- dicate. d) Canone di locazione (col. 5) x Percentuale di possesso (col 4)/100 5.3.2 Dati dello stesso fabbricato indicati su piu' righi Di seguito vengono esposte le modalita' per la determinazione del reddito quando i dati relativi ad uno stesso fabbricato sono indicati su piu' righi. Se per nessuno dei righi che si riferiscono allo stesso fabbricato e' impostata la colonna 5 "Canone di locazione" il reddito del fabbricato e' dato dal totale delle quote di rendita calcolate come descritto alle precedenti lettere a) e b) del punto 5.3.1 in relazione al valore del campo "Utilizzo". 5.3.2.1 Presenza del "Canone di locazione" Se la colonna 5 "Canone di locazione" di almeno un rigo e' impostata, per ciascun rigo occorre determinare: - la Quota di rendita calcolata secondo quanto descritto alla precedente lettera a) del punto 5.3.1, se il campo "Utilizzo" indicato nel rigo assume i valori 1, 3, 4, 5 o 9; - la Quota di rendita, maggiorata di un terzo, calcolata secondo quanto descritto alla precedente lettera b) del punto 5.3.1, se il campo "Utilizzo" indicato nel rigo as- sume il valore 2: - la Quota di canone di locazione calcolata come segue: Canone di locazione (col. 5) x Percentuale di possesso (col. 4)/100, se il campo "Utilizzo" indicato nel rigo as- sume i valori 3 o 4; - il totale delle quote di rendita e delle quote di canone di locazione calcolate per ogni singolo rigo. Se nel campo "Utilizzo" (col. 2) di almeno un rigo e' indicato il codice 3 il reddito e' dato dal maggiore tra il totale delle quote di rendita e il totale delle quote di canone di locazione. Quando il totale delle quote di rendita e il totale delle quote di canone di locazione sono uguali si assume la tassazione sulla base della rendita. Se nel campo "Utilizzo" (col. 2) di almeno un rigo e' indicato il codice 4 e in nessuno degli altri righi e' indicato il codice 3, il reddito e' dato sempre dal totale delle quote di canone di locazione anche se d'importo pari alla rendita catastale. 5.3.3 Casi particolari Se il campo "Casi particolari" (col. 6) e' impostato a 1. il reddito dei fabbricati e' ridotto a zero. Se il campo e' impostato a 2 il reddito del fabbricato deve essere utilizzato per l'esatto calcolo della deduzione, prevista dal Piano Energico Nazionale a fronte di spese sostenute per il contenimento dei consumi energetici indicata al rigo E14 (vedere istruzioni al riguardo al punto 9.3.2, lettera b)). Se il campo e' impostato a 3 nel campo rendita (col. 1) puo' essere indicato il valore zero. 5.3.4 Deduzione per il fabbricato utilizzato come abitazione principale e relative pertinenze Se vi sono fabbricati utilizzati come abitazione principale (campo "Utilizzo" impostato ad 1) deve essere calcolata la deduzione prevista per tali fabbricati e le loro eventuali pertinenze. La deduzione deve essere calcolata come segue: Deduzione = 1.000.000 x Giorni di possesso (col. 3)/365 x Percentuale di possesso (col. 4)/100. Se il fabbricato e' indicato su piu' righi oppure sono presenti piu' fabbricati con il campo "Utilizzo" impostato ad 1: - i Giorni di possesso si intendono pari al totale dei giorni indicati nella colonna 3 dei diversi righi per i quali e' stato indicato 1 nel campo "Utilizzo". - la Percentuale di possesso e' pari alla media ponderata delle percentuali indicate nella colonna 4 dei vari righi. La media ponderata va calcolata sommando il prodotto tra i giorni di possesso indicati nei diversi righi (colonna 3) e le relative percentuali; tale somma deve essere quindi divisa per il numero totale di giorni di possesso del fabbricato. Esempio: fabbricato indicato su 2 righi; sono indicati i seguenti dati: 1 rigo: giorni di possesso 120, percentuale di possesso 100% 2 rigo: giorni di possesso 245, percentuale di possesso 50% media ponderata = (120 x 100) + (50 x 245) = 66,44% ----------------------- 365 Nel calcolare la deduzione non devono essere considerati i fabbricati che pur essendo stati utilizzati come abitazione principale per una parte dell'anno devono essere assoggettati a tassazione sulla base del canone di locazione (secondo quanto descritto al punto 5.3.2). 5.3.5 Reddito dei fabbricati totale a) Calcolare il totale dei redditi dei fabbricati determinati come descritto nei precedenti punti 5.3.1, 5.3.2 e 5.3.3. b) Calcolare la somma dei redditi dei fabbricati utilizzati come abitazione principale e delle relative pertinenze (campo "Utilizzo" uguale a 1 e 5), esclusi quelli che debbono essere assoggettati a tassazione in base al canone di locazione. Se il fabbricato e' stato utilizzato come abitazione principale solo per una parte dell'anno, va considerata esclusivamente la quota di reddito relativa al periodo per il quale e' stato utilizzato come abitazione principale. Sottrarre al totale dei redditi dei fabbricati calcolato secondo quanto descritto alla precedente lettera a) del presente punto il minore tra la Deduzione calcolata secondo quanto descritto al precedente punto 5.3.4 e la somma dei redditi dei fabbricati utilizzati come abitazione principale e delle relative pertinenze, calcolata come descritto alla precedente lettera b) del presente punto. Riportare il risultato nel rigo 3 del Riepilogo dei redditi del Mod. 730-3 "Prospetto di liquidazione" La deduzione per abitazione principale applicata deve essere comunicata al contribuente tramite il messaggio "Deduzione per abitazione principale del dichiarante (coniuge): L. ..........000" e deve essere riportata sul supporto da inviare all'Amministrazione finanziaria. 6. REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI (Quadro C) 6.1 I controlli devono essere effettuati relativamente ad ogni rigo del Quadro C compilato. Se l'assistenza e' fornita da un C.A.A.F. almeno un rigo della sezione I del quadro C deve essere compilato. Per ogni rigo compilato deve essere sempre presente il reddito. 6.1.1 Sez. I - Lavoro dipendente e assimilati Redditi Il dato deve avere struttura numerica. Ritenute Il dato deve avere struttura numerica. Periodo di lavoro Il dato deve essere sempre presente ed avere struttura numerica. Puo' assumere un valore compreso tra 1 e 365. In caso di assistenza prestata direttamente dal sostituto di imposta nella copia della dichiarazione da restituire al contribuente deve essere indicato il numero di giorni comprendente anche il periodo di lavoro o di pensione relativo ai redditi corrisposti dal sostituto che presta l'assistenza (in ogni caso il campo non puo' assumere un valore maggiore di 365). 6.1.2 Sez. II - Assimilati per i quali non spettano le detrazioni per lavoro dipendente Redditi Il dato deve avere struttura numerica. Ritenute Il dato deve avere struttura numerica e deve essere presente solo se sono presenti i redditi. 6.1.3 Dati per la determinazione del Contributo al Servizio Sanitario Nazionale Imponibile assoggettato al C.S.S.N. Il dato deve avere struttura numerica. 6.2 Anomalie ed incongruenze Le anomalie e/o incongruenze individuate sulla base dei controlli precedentemente descritti sui dati relativi a: redditi ritenute periodo di lavoro assenza di redditi di lavoro dipendente di cui alla Sezione I del quadro C, ad eccezione di quelli che non devono essere indicati dal contribuente, perche' erogati e indicati dal sostituto che presta l'assistenza fiscale. devono essere comunicate al contribuente mediante il messaggio "Dati relativi al Quadro C - Redditi di lavoro dipendente mancanti o errati". 6.3 Modalita' di calcolo La somma dei redditi indicati nel quadro C va riportata nel rigo 4 del riquadro "Riepilogo dei redditi" del Mod. 730-3; la somma delle ritenute, insieme alle ritenute eventualmente indicate nel quadro D, va riportata nel rigo 19 del riquadro "Calcolo dell'IRPEF" del Mod. 730-3 "Prospetto di liquidazione". Nei predetti righi 4 e 19 vanno anche riportati gli importi dei redditi corrisposti e delle ritenute operate direttamente dal datore di lavoro o Ente pensionistico che presta l'assistenza fiscale; i suddetti redditi e ritenute vanno anche riportati nel quadro C della copia della dichiarazione da restituire al contribuente. I sostituti di imposta che prestano l'assistenza fiscale dovranno sommare all'eventuale importo dichiarato dal contribuente nel rigo C11 del modello 730, l'ammontare imponibile assoggettato al C.S.S.N. relativo agli emolumenti da loro erogati. Tale somma dovra' essere riportata nel medesimo rigo C11 della copia della dichiarazione da restituire al contribuente. 7. DATI DEL SOSTITUTO D'IMPOSTA CHE EFFETTUERA' IL CONGUAGLIO Il controllo del presente riquadro deve essere effettuato solo in caso di assistenza da parte di un C.A.A.F.. 7.1 Controlli da effettuare Cognome o Denominazione del sostituto d'imposta Il dato deve essere sempre presente e deve avere struttura alfanumerica. Nome Se il codice fiscale e' di 16 caratteri a struttura alfanumerica, il dato deve essere sempre presente e deve avere struttura alfanumerica. Codice fiscale Il dato deve essere sempre presente. Il codice fiscale deve essere di 16 caratteri e avere struttura alfanumerica o di 11 caratteri a struttura completamente numerica. Su tale dato va effettuata la verifica del carattere di controllo secondo le disposizioni contenute nel D.M. 23 dicembre 1976, riportato in allegato. Comune Il dato deve essere sempre presente ed avere struttura alfanumerica. Provincia Il dato deve essere sempre presente ed avere struttura alfabetica. Per la Provincia verificare che sia stata utilizzata la sigla (RM per Roma). Per le province di nuova istituzione puo' essere indicata la sigla della nuova provincia. C.A.P. Il dato deve essere di 5 caratteri a struttura numerica. Indirizzo Il dato deve essere sempre presente ed avere struttura alfanumerica. 7.2 Anomalie ed incongruenze Eventuali anomalie e/o incongruenze individuate sulla base dei controlli precedentemente descritti sui dati relativi a: cognome o denominazione nome (in caso di codice fiscale di 16 caratteri) codice fiscale comune e provincia del luogo al quale devono essere inviate le comunicazioni Mod. 730/4 da parte dei C.A.A.F. indirizzo devono essere comunicate al contribuente mediante il messaggio "Dati del sostituto d'imposta mancanti o errati" 8. ALTRI REDDITI (Quadro D) 8.1 Controlli da effettuare I controlli devono essere effettuati relativamente ad ogni rigo del Quadro D compilato. Per ogni rigo compilato il reddito deve essere sempre presente. Redditi e somme percepite Il dato deve avere struttura numerica. Crediti di imposta Il dato deve avere struttura numerica. Verificare che il credito non sia superiore ai nove sedicesimi del Reddito (col. 1); se superiore deve essere ricondotto al suddetto limite. In tal caso deve esserne data comunicazione al contribuente mediante apposito messaggio nel quale deve essere indicato l'importo originariamente indicato dal contribuente. Crediti d'imposta relativi a "dividendi comunitari" Il dato deve avere struttura numerica e non puo' essere superiore all'importo indicato nella colonna 2 del rigo D1. Se l'importo di rigo D2 e' uguale a quello indicato dal contribuente nella colonna 2 del rigo D1, e quest'ultimo e' stato ricondotto al limite dei nove sedicesimi dell'importo della colonna 1 del rigo D1, anche l'importo di rigo D2 deve essere ricondotto al suddetto limite. In tal caso deve essere data comunicazione al contribuente mediante apposito messaggio. Se l'importo di rigo D2 e' maggiore di quello della colonna 2 di rigo D1 (tenendo conto anche dell'eventuale abbattimento), al contribuente deve essere data comunicazione dell'incongruenza riscontrata mediante il messaggio di cui al successivo punto 8.2. Spese Il dato deve avere struttura numerica. Verificare che le spese non siano superiori al relativo reddito (col. 1), se superiori vanno ricondotte a tale limite. In tal caso deve esserne data comunicazione al contribuente mediante apposito messaggio nel quale deve essere indicato l'importo originariamente indicato dal contribuente. Ritenute d'acconto Il dato deve avere struttura numerica. Imposte ed oneri rimborsati Il dato dei righi D7 e D8 deve avere struttura numerica. 8.2 Anomalie ed incongruenze Eventuali anomalie e/o incongruenze individuate sulla base dei controlli precedentemente descritti sui dati contenuti nel Quadro D devono essere comunicate al contribuente mediante il messaggio "Dati relativi al Quadro D - Altri redditi mancanti o errati". 8.3 Modalita' di calcolo Reddito Il reddito deve essere determinato sommando gli importi di colonna 1 dei righi D1, D3, D4, D5 e D6 e sottraendo da tale risultato l'importo di colonna 2 del rigo D6 (tenendo conto dell'eventuale abbattimento), il 5% dell'importo di colonna 1 del rigo D3 e il 25% dell'importo di colonna 1 del rigo D5. Il reddito cosi' determinato deve essere riportato nel rigo 5 del riquadro "Riepilogo dei redditi" contenuto nel Mod. 730-3 "Prospetto di liquidazione". Si evidenzia che i dati esposti nei righi D7 e D8 non concorrono alla determinazione del reddito complessivo ai fini IRPEF. Ritenute Le ritenute devono essere determinate sommando gli importi di colonna 3 dei righi D1, D3, D4, D5 e D6. Le ritenute cosi' determinate devono essere sommate a quelle di lavoro dipendente e riportate nel rigo 19 del riquadro "Calcolo dell'IRPEF" contenuto nel Mod. 730-3 "Prospetto di liquidazione". Crediti di imposta I crediti di imposta di colonna 2 del rigo D1 vanno riportati nel rigo 7 del riquadro "Calcolo dell'IRPEF" contenuto nel Mod. 730-3 "Prospetto di liquidazione". Deduzioni Le deduzioni applicate ai righi D3 e D5 debbono essere comunicate al contribuente mediante il messaggio: "Deduzione relativa al rigo D... L. ....000" e devono essere riportate sul supporto da inviare all'Amministrazione finanziaria. 9. Oneri (Quadro E) 9.1 Controlli da effettuare Importi Per ogni rigo compilato il dato deve avere struttura numerica. Il rigo E14 non puo' essere presente se il contribuente ha compilato soltanto il rigo B del totale redditi dei terreni e dei fabbricati e deve essere compilato solo se nel quadro B per almeno un fabbricato e' stato indicato "2" nella col. 6 dei "Casi particolari". 9.2 Anomalie ed incongruenze Eventuali anomalie e/o incongruenze individuate sulla base dei controlli precedentemente descritti devono essere comunicate al contribuente mediante il messaggio "Dati relativi al Quadro E - Oneri incongruenti o errati". 9.3 Modalita' di calcolo 9.3.1 Sez. I - Oneri per i quali e' riconosciuta la detrazione di imposta a) Spese mediche di rigo E1 e E2 Gli importi di rigo E1 e E2 concorrono nella loro interezza a formare la base di calcolo delle detrazioni per gli oneri. b) Interessi passivi per mutui su immobili adibiti ad abitazione principale di rigo E3 L'importo di rigo E3 non puo' superare Lire 7.000.000; pertanto, se il contribuente ha indicato una somma superiore, l'importo di tale rigo deve essere riportato al suddetto limite comunicandolo al contribuente mediante apposito messaggio nel quale deve essere indicato l'importo originariamente indicato dal contribuente. c) Interessi passivi per mutui su immobili di rigo E4. Se al rigo E3 non e' indicato alcun importo, l'importo di rigo E4 non puo' superare Lire 4.000.000; pertanto se il contribuente ha indicato una somma superiore l'importo di tale rigo deve essere riportato al suddetto limite. Se l'importo indicato al rigo E3 e' superiore a Lire 4.000.000, l'importo di rigo E4 non puo' concorrere alla base per il calcolo della detrazione, pertanto deve essere ricondotto a zero. Se l'importo indicato al rigo E3 e' inferiore a lire 4.000.000, il totale degli importi di rigo E3 e di rigo E4 non puo' comunque essere superiore a lire 4.000.000, pertanto l'importo di rigo E4 deve essere opportunamente ridotto, in modo che la somma dei due righi non superi il suddetto limite. In caso di abbattimento dell'importo di rigo E4 deve esserne data comunicazione al contribuente mediante apposito messaggio nel quale deve essere indicato l'importo originariamente indicato dal contribuente. d) Interessi passivi per mutui agrari di rigo E5. L'importo di rigo E5 non puo' essere superiore al totale dei redditi dei terreni (dominicali e agrari) tenuto conto delle rispettive rivalutazioni del 55% e 45%, pertanto se il contribuente ha indicato una somma superiore l'importo di tale rigo deve essere riportato al suddetto limite. In tal caso deve esserne data comunicazione al contribuente mediante apposito messaggio nel quale deve essere indicato l'importo originariamente indicato dal contribuente. e) Assicurazioni e contributi volontari di rigo E6 L'importo del rigo E6 non puo' comunque superare Lire 2.500.000; pertanto, in caso contrario, deve essere riportato a tale limite. In tal caso deve esserne data comunicazione al contribuente mediante apposito messaggio nel quale deve essere indicato l'importo originariamente indicato dal contribuente. f) Contributi per previdenza complementare di rigo E7 Se nel rigo E6 non e' indicato alcun importo, al rigo E7 non puo' essere indicato un importo superiore a lire 3.000.000; pertanto se il contribuente ha indicato una somma superiore l'importo di tale rigo deve essere ricondotto al suddetto limite. Se nel rigo E7 e' indicato un importo inferiore a lire 500.000 la somma degli importi di rigo E6 e di rigo E7 non puo' superare lire 2.500.000; pertanto se il contribuente ha indicato un importo complessivamente superiore, l'importo di rigo E7 deve essere opportunamente ridotto. Se nel rigo E7 e' indicato un importo non inferiore a lire 500.000 la somma degli importi di rigo E6 (tenuto conto dell'eventuale abbattimento di cui alla precedente lettera c) e di rigo E7 non puo' superare lire 3.000.000; pertanto se il contribuente ha indicato un importo complessivamente superiore, l'importo di rigo E7 deve essere opportunamente ridotto. In caso di abbattimento dell'importo di rigo E7 deve esserne data comunicazione al contribuente mediante apposito messaggio nel quale deve essere indicato l'importo originariamente indicato dal contribuente. g) Spese funebri di rigo E8 L'importo di rigo E8 concorre nella sua interezza a formare la base di calcolo delle detrazioni per gli oneri. h) Spese per la frequenza di corsi di istruzione di rigo E9 ed altri oneri per i quali spetta la detrazione di rigo E10. Gli importi dei righi E9 ed E10 concorrono nella loro interezza a formulare la base di calcolo delle detrazioni per gli oneri. La detrazione per Oneri di cui al rigo 15 del Mod. 730-3 e' pari al 22% del totale degli oneri determinati come sopra descritto. 9.3.2 Sez. II - Oneri deducibili dal reddito complessivo a) Contributi in favore delle comunita' ebraiche di rigo E12 L'importo di rigo E12 non puo' superare il 10% del reddito complessivo di rigo 6 del Mod. 730-3 e, in ogni caso, Lire 7.500.000; pertanto, se il contribuente ha indicato una somma superiore, l'importo di rigo E12 deve essere riportato entro i suddetti limiti. In tal caso deve esserne data comunicazione al contribuente mediante apposito messaggio nel quale deve essere indicato l'importo originariamente indicato dal contribuente. b) Deduzione per il piano energico nazionale di rigo E14 L'importo di rigo E14 non puo' superare l'ammontare dei redditi (calcolati secondo le modalita' indicate nel precedente capitolo 5.3) dei fabbricati per i quali e' stato indicato "2" nella colonna 6 dei "Casi particolari" del quadro B, in caso contrario va riportato a detto limite. In tal caso deve esserne data comunicazione al contribuente mediante apposito messaggio nel quale deve essere indicato l'importo originariamente indicato dal contribuente. Per i fabbricati utilizzati come abitazione principale il reddito si intende al lordo della deduzione di cui al punto 5.3.4. Per i fabbricati tenuti a disposizione il reddito va considerato al netto della maggiorazione di un terzo. c) Contributi per i paesi in via di sviluppo di rigo E15 L'importo di rigo E15 non puo' superare il 2% della somma del reddito complessivo di rigo 6 del Mod. 730/3. Se il contribuente ha indicato una somma superiore, l'importo di rigo E15 deve essere ricondotto a tale limite. In tal caso deve esserne data comunicazione al contribuente mediante apposito messaggio nel quale deve essere indicato l'importo originariamente indicato dal contribuente. d) Contributi previdenziali ed assistenziali obbligatori, erogazioni liberali a favore di istituzioni religiose, spese mediche e di assistenza dei portatori di handicap per la parte che eccede L. 500.000 ed altri oneri deducibili dal reddito complessivo (righi E11, E13, E16 ed E17). Gli importi di tali oneri concorrono a costituire il totale degli oneri deducibili nella loro interezza. La somma degli oneri indicati dal rigo E11 al rigo E17, determinati come sopra, va riportata nel rigo 8 del riquadro "Calcolo dell'IRPEF" del Mod. 730-3 "Prospetto di liquidazione". 10. ALTRI DATI (Quadro F) 10.1 Controlli da effettuare I controlli devono essere effettuati relativamente ad ogni rigo compilato. 10.2 Sez. I - versamenti di acconto effettuati nell'anno 1995 Data del versamento Il dato deve avere struttura numerica e nella forma giorno, mese, anno (ggmmaa). Codice del versamento Il dato deve avere struttura numerica. Importo del versamento Il dato deve avere struttura numerica. 10.3 Sez. II - Eccedenze di imposta risultanti dalla precedente dichiarazione Gli importi devono avere struttura numerica. 10.4 Sez. III - Acconti per il 1996 Gli importi devono avere struttura numerica. Verificare che non sia stata contemporaneamente barrata la casella e indicato il relativo importo. 10.5 Sez. IV - Dati relativi ai redditi prodotti all'estero I dati devono avere struttura numerica e possono essere presenti solo se e' stato compilato dal contribuente il quadro C Sez. I e/o il quadro D (righi D1, D3, D4, D5 e D6). 10.6 Anomalie ed incongruenze Le anomalie e/o incongruenze individuate sulla base dei controlli precedentemente descritti sui dati relativi a: - importo dei versamenti di acconto IRPEF e al contributo al Servizio Sanitario Nazionale effettuati nel 1995; - eccedenze IRPEF e C.S.S.N. risultanti dalla precedente dichiarazione; - redditi prodotti all'estero; - versamenti di acconto richiesti in misura inferiore devono essere comunicati al contribuente mediante il messaggio "Dati relativi al Quadro F mancanti o errati". 10.7 Modalita' di calcolo La somma degli importi di rigo F1 (colonne 3 e 6) e la somma di quelli di rigo F2 (colonne 3 e 6) vanno riportate rispettivamente nei righi 23 e 27 del Mod. 730-3 "Prospetto di liquidazione". Gli importi "IRPEF" e "CONTRIBUTO AL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE" della Sez. III vanno utilizzati per il calcolo della prima e seconda rata di acconto secondo le modalita' descritte nel successivo punto 12. 11. LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA E DEL CONTRIBUTO AL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE E COMPILAZIONE DEL MOD. 730-3 "PROSPETTO DI LIQUIDAZIONE 11.1 Dati identificativi del sostituto d'imposta o del C.A.A.F. e dei dichiaranti Sostituto d'imposta Indicare: - il codice fiscale, il cognome e il nome, se trattasi di persona fisica; - il codice fiscale e la denominazione se trattasi di persona giuridica o societa' di persone o soggetti ad esse equiparate. C.A.A.F. Indicare il codice fiscale, la denominazione e il numero di iscrizione all'"Albo dei Centri autorizzati di assistenza fiscale per lavoratori dipendenti e pensionati" o all'"Albo dei Centri Autorizzati di Assistenza Fiscale alle imprese" (in caso di convenzione). Dichiaranti Riportare il codice fiscale, il cognome e il nome del dichiarante e, in caso di dichiarazione congiunta, del coniuge dichiarante, rilevati dal Mod. 730. 11.2 Riepilogo dei redditi Al rigo 1 devono essere riportati i totali dei redditi dominicali dei terreni, determinati sulla base dei dati rilevati dal totale dei redditi dei terreni e dei fabbricati o dal Quadro A del Mod. 730 secondo quanto indicato ai precedenti punti 3.3.1 e 4.3. Al rigo 2 devono essere riportati i totali dei redditi agrari, determinati sulla base dei dati rilevati dal totale dei redditi dei terreni e dei fabbricati o dal Quadro A del Mod. 730 secondo quanto indicato ai precedenti punti 3.3.2 e 4.3. Al rigo 3 devono essere riportati i totali dei redditi dei fabbricati determinati sulla base dei dati rilevati dal totale dei redditi dei terreni e dei fabbricati o dal Quadro B del Mod. 730 secondo quanto indicato ai precedenti punti 3.3.3 e 5.3. Al rigo 4 deve essere riportata la somma dei redditi di lavoro dipendente ed assimilati dichiarati nelle sezioni I e II del Quadro C del modello 730. In tale rigo i sostituti di imposta che prestano l'assistenza fiscale devono anche sommare i redditi di lavoro dipendente direttamente corrisposti al dipendente o pensionato e da questi non indicati nel quadro C. Al rigo 5 deve essere riportato il totale degli altri redditi calcolato sulla base dei dati indicati nel Quadro D del Mod. 730. 11.3 Calcolo dell'IRPEF Reddito complessivo A colonna 1 del rigo 6 va riportata la somma degli importi di colonna 1 dei righi da 1 a 5; a colonna 2 del medesimo rigo 6 va riportata la somma degli importi della colonna 2 dei righi da 1 a 3. Crediti d'imposta sui dividendi Al rigo 7 va riportato il totale dei crediti d'imposta sui dividenti del Dichiarante indicati nella colonna 2 del rigo D1 del Quadro D, tenendo conto degli eventuali abbattimenti effettuati in sede di controllo. Oneri deducibili Alle colonne 1 e 2 del rigo 8 vanno riportate le somme degli oneri deducibili dichiarati rispettivamente dal Dichiarante e dal Coniuge dichiarante nella Sez. II del Quadro E, tenendo conto degli eventuali abbattimenti effettuati in sede di controllo. Reddito imponibile A colonna 1 del rigo 9 va riportata la differenza tra la somma degli importi delle colonne 1 dei righi 6 e 7 e l'importo della colonna 1 di rigo 8, se la differenza e' negativa indicare zero; a colonna 2 del medesimo rigo 9 va riportata la differenza tra l'importo di colonna 2 del rigo 6 e quello di colonna 2 del rigo 8, se la differenza e' negativa indicare zero. Imposta lorda Alle colonne 1 e 2 del rigo 10 va indicato l'importo dell'imposta lorda calcolata sugli importi di rigo 9 utilizzando la tabella 5 riportata in allegato. Detrazioni d'imposta per familiari a carico Le detrazioni spettanti per i familiari a carico debbono essere rapportate ai mesi dell'anno in cui i familiari stessi sono rimasti a carico, cosi' come risulta dall'apposito riquadro del Mod. 730. Al rigo 11 va indicata la detrazione per il coniuge a carico, spettante nella misura di lire 817.552 annue. Al rigo 12 va indicata la detrazione per i figli a carico spettante sulla base del codice indicato per ciascun figlio nel campo "Misura delle detrazioni" del Mod. 730. In particolare, in relazione a ciascun figlio: - se nel campo e' riportato il codice 1, spetta la detrazione di lire 94.437 annue; - se nel campo e' riportato il codice 2, la detrazione spetta in misura doppia ed e' quindi pari a lire 188.874 annue; - se nel campo e' riportato il codice 3, spetta la detrazione di lire 817.552 annue, prevista per il coniuge a carico. Al rigo 13 va indicata la detrazione per ogni altro familiare a carico, spettante per ciascuno nella misura di lire 130.592 annue. Detto importo, per ciascun familiare a carico, deve essere moltiplicato per la percentuale riportata nel campo "Misura delle detrazioni", del Mod. 730; la detrazione spetta per intero se la percentuale non e' indicata. Detrazioni di imposta per lavoro dipendente Le detrazioni per lavoro dipendente spettano solo per i redditi indicati nella Sezione I del Quadro C del Mod. 730 e per quelli dello stesso tipo erogati dal sostituto di imposta che presta l'assistenza fiscale. Le detrazioni devono essere rapportate al periodo, espresso in giorni, di lavoro o di pensione nell'anno (anno intero 365) determinato sulla base di quanto risulta dal rigo C7 del Mod. 730 o al sostituto d'imposta che presta direttamente l'assistenza. I sostituti che prestano direttamente l'assistenza debbono sommare il numero di giorni indicati nel rigo C7 a quello compreso nel periodo di lavoro o pensione relativo agli emolumenti da loro corrisposti. Al rigo 14 va indicata la somma delle detrazioni per lavoro dipendente (spese per la produzione del reddito e ulteriore detrazione) spettante nella misura indicata nella seguente tabella: - reddito di lavoro dipendente: - fino a L. 15.000.000 L. 1.029.630 - oltre L. 15.000.000 e fino a L. 15.100.000 L. 991.943 - oltre L. 15.100.000 e fino a L. 15.200.000 L. 916.538 - oltre L. 15.200.000 e fino a L. 15.300.000 L. 831.719 - oltre L. 15.300.000 L. 784.634 Nel supporto da inviare all'Amministrazione finanziaria le detrazioni di lavoro dipendente vanno indicate, invece che nel campo 24 da posizione 194 a posizione 196 del record di tipo F ("Prospetto di liquidazione"), nelle posizioni da 437 a 440 del campo 65 (Filler) dello stesso tipo record F. Detrazione d'imposta per gli oneri Al rigo 15 va indicata la detrazione per gli oneri della Sez. I del quadro E. La detrazione e' pari al 22% del totale di detti oneri, calcolato tenendo conto degli eventuali abbattimenti effettuati in sede di controllo del quadro E. Totale detrazioni di imposta Al rigo 16 va indicato il totale delle detrazioni d'imposta e cioe' il totale delle detrazioni per: - i familiari a carico (somma degli importi dei righi da 11 a 13); - i redditi di lavoro dipendente e di pensione (importo del rigo 14). - gli oneri (importo di rigo 15). Imposta Netta Al rigo 17 va indicata l'imposta netta, ottenuta sottraendo dall'importo di rigo 10 quello di rigo 16; se il risultato e' negativo indicare zero. A colonna 3 del medesimo rigo 17 riportare l'importo di colonna 1 o, in caso di dichiarazione congiunta, la somma degli importi di colonna 1 e 2. Incremento delle detrazioni per figli a carico Al rigo 18 deve essere riportato l'incremento delle detrazioni per figli a carico, a partire dal terzo, secondo la formula: Incremento delle detrazioni = Numero dei mesi per i quali spetta l'incremento ----------------------------------------------- x 400.000 12 Ritenute Al rigo 19 deve essere riportata la somma delle ritenute in- dicate nelle Sezioni I e II del Quadro C e nel Quadro D (righi D1, D3, D4, D5 e D6) del Mod. 730, nonche' delle ritenute operate dal sostituto d'imposta che presta l'assistenza, escluse quelle sui redditi a tassazione separata. Crediti d'imposta Se l'importo indicato al rigo D2 del Mod. 730 e' inferiore a quello di rigo 17 colonna 1 (imposta netta) del Mod. 730-3 al rigo 20 va riportato il totale dei crediti d'imposta sui dividenti di rigo 7 e dei crediti per le imposte pagate all'estero. Il credito per le imposte pagate all'estero e' pari all'importo della colonna 2 del rigo F5, con il limite determinato come segue: Imposta lorda (col. 1 di rigo 10) x totale redditi prodotti all'estero (rigo F5 col. 1) ___________________________________________________________ Reddito complessivo (col. 1 di rigo 6) + Crediti d'imposta sui dividenti (rigo 7) In pratica il minore tra l'importo della colonna 2 del rigo F5 e il risultato della suddetta operazione. Se, invece, al rigo D2 e' indicato un importo maggiore di quello di rigo 17 colonna 1 occorre calcolare: a) la differenza tra l'importo di rigo D2 e quello di rigo 17 colonna 1; b) sottrarre la differenza di cui alla precedente lettera a) dall'importo di rigo 7 del Mod. 730-3; c) indicare al rigo 20 la somma dell'importo cosi' ottenuto e degli eventuali crediti per imposte pagate all'estero calcolati come sopra descritto. Differenza Al rigo 21 va indicata la differenza tra l'importo di colonna 3 del rigo 17 e la somma degli importi dei righi 18, 19 e 20. Eccedenze d'imposta risultanti dalla precedente dichiarazione Al rigo 22 va riportata la somma dell'eccedenza IRPEF risultante dalla precedente dichiarazione, indicata nel rigo F3 col. 1 del Mod. 730 e, in caso di dichiarazione congiunta, la somma delle eccedenze risultanti dal rigo F3 col. 1 del Dichiarante e dal rigo F3 del Coniuge dichiarante. Acconti versati Al rigo 23 va riportata la somma degli importi della prima e seconda rata di acconto IRPEF indicati nelle colonne 3 e 6 del rigo F1 del Quadro F del Mod. 730; in caso di dichiarazione congiunta vanno sommati anche gli acconti effettuati dal Coniuge dichiarante. Se l'assistenza e' prestata dallo stesso sostituto d'imposta che ha effettuato le trattenute degli acconti relativi ai redditi del 1995, al rigo 23 va indicato l'ammontare di detti acconti e vanno riportati gli importi della prima e della seconda rata rispettivamente alle colonne 3 e 6 del rigo F1 della copia del Mod. 730 da restituire al contribuente. 11.4 Calcolo del contributo al Servizio Sanitario Nazionale Il contributo al Servizio Sanitario Nazionale deve essere calcolato nei seguenti casi: - presenza di redditi dominicali, agrari, dei fabbricati (righi 1, 2 e 3 del Mod. 730/3) e di capitale (rigo D1 del Mod. 730) complessivamente superiori a lire 4.000.000; - presenza di redditi assimilati al lavoro dipendente indicati nella sez. II del quadro C; - presenza degli altri redditi indicati ai righi D3, D4, D5 e D6 del quadro D del Mod. 730. Di seguito, quando viene fatto riferimento all'ammontare imponibile di lavoro dipendente ai fini del C.S.S.N., si intende sempre la somma degli importi dei redditi assoggettati dichiarati dal contribuente nel quadro C (rigo C11 del Mod. 730) e di quelli relativi ai redditi certificati dal sostituto che presta l'assistenza. Il contributo non deve essere calcolato se l'ammontare imponibile di lavoro dipendente ai fini del C.S.S.N. e' maggiore o uguale a 150 milioni. Reddito imponibile Al rigo 24 va indicato il reddito da assoggettare al contributo al Servizio Sanitario Nazionale. Se l'ammontare imponibile di lavoro dipendente ai fini del C.S.S.N. e' inferiore a Lire 150.000.000 per determinare il reddito imponibile da indicare al rigo 24, occorre preventivamente calcolare la somma dei seguenti importi: - Ammontare imponibile di lavoro dipendente ai fini del C.S.S.N.; - Totale degli altri redditi di cui al rigo 5 del Mod. 730/3; - Totale dei redditi dominicali, agrari e dei fabbricati; - Redditi assimilati al lavoro dipendente della Sez. II del Quadro C del Mod. 730. A tale somma va sottratto il minore tra il totale dei redditi dominicali, agrari, dei fabbricati (righi 1, 2 e 3 del Mod. 730/3) e di capitale (rigo D1 del Mod. 730) e Lire 4.000.000. Se la differenza calcolata come sopra descritto e' superiore a Lire 150.000.000 va ricondotta a tale limite. A tale differenza, eventualmente ricondotta a lire 150.000.000, va sottratto l'ammontare imponibile di lavoro dipendente ai fini del C.S.S.N. L'importo, cosi' ottenuto, va riportato al rigo 24 quale reddito imponibile per il contributo al S.S.N.. Contributo Al fine del calcolo del contributo occorre determinare le fasce di reddito imponibile da assoggettare alle aliquote fissate per la contribuzione (6,6%, 4,6%). 1 caso: Ammontare imponibile di lavoro dipendente ai fini del C.S.S.N. non superiore a Lire 40.000.000 a) calcolare la differenza tra 40.000.000 e l'ammontare imponibile di lavoro dipendente ai fini del C.S.S.N.; b) se la differenza calcolata alla lettera a) e' superiore al reddito imponibile di rigo 24 il contributo dovuto da indicare al rigo 25 e' pari al 6,6% dell'importo di rigo 24; c) se la differenza calcolata alla lettera a) e' inferiore o uguale al reddito imponibile di rigo 24 il contributo dovuto da indicare al rigo 25 e' pari a: 6,6% della differenza calcolata alla lettera a) + 4,6 % di (importo di rigo 24 - differenza calcolata alla lettera a)). 2 caso: Ammontare imponibile di lavoro dipendente ai fini del C.S.S.N. superiore a Lire 40.000.000 Il contributo dovuto da indicare al rigo 25 e' pari al 4,6% dell'importo di rigo 24. Esempio: Ammontare imponibile di lavoro dipendente ai fini del C.S.S.N. Lire 32.000.000 Reddito dei fabbricati Lire 2.500.000 Reddito di capitale Lire 3.500.000 Altri redditi Lire 11.000.000 Imponibile complessivo = 32.000.000 + 2.500.000 + 3.500.000 + 11.000.000 - 4.000.000 = 45.000.000 (inferiore a lire 150.000.000) Reddito imponibile (rigo 24) = 45.000.000 - 32.000.000 = 13.000.000 Ammontare imponibile di lavoro dipendente inferiore a Lire 40.000.000 40.000.000 - 32.000.000 = 8.000.000 (inferiore al reddito imponibile di rigo 24) Contributo dovuto (rigo 25) = 6,6% di 8.000.000 + 4,6 di 5.000.000 = Lire 758.000 Eccedenza del contributo risultante dalla precedente dichiarazione Al rigo 26 va riportata l'eccedenza del contributo risultante dalla precedente dichiarazione rigo F3 col. 2 del Mod. 730. Acconti versati Al rigo 27 va riportata la somma degli importi della prima e seconda rata di acconto del Contributo al S.S.N. indicati nelle colonne 3 e 6 del rigo F2 Quadro F del Mod. 730. Se l'assistenza e' prestata dallo stesso sostituto d'imposta che ha effettuato le trattenute degli acconti relativi ai redditi del 1995 al rigo 27 va indicato l'ammontare di detti acconti, e vanno riportati gli importi della prima e della seconda rata rispettivamente alle colonne 3 e 6 del rigo F2 della copia del Mod. 730 da restituire al contribuente. 12. IRPEF E CONTRIBUTO AL S.S.N. DA VERSARE O DA RIMBORSARE Per stabilire le imposte da versare o da rimborsare occorre determinare i relativi importi a debito e/o a credito, nonche' quelli di acconto per l'anno d'imposta successivo. 12.1 IRPEF Imposta da versare o da rimborsare Se l'importo di rigo 21 e' maggiore di zero, calcolare la differenza tra detto importo e la somma degli importi dei righi 22 e 23. Se il risultato di tale operazione e' maggiore di zero riportare l'importo a colonna 1 del rigo 28, se, viceversa, il risultato della precedente operazione e' minore di zero riportare l'importo a colonna 1 del rigo 29. Se, invece, l'importo di rigo 21 e' minore od uguale a zero, sommare a detto importo, gli eventuali importi dei righi 22 e 23 e riportare il risultato a colonna 1 del rigo 29. Acconto per l'anno 1996 Se l'importo di rigo 21 non e' maggiore di lire 100.000 non e' dovuto alcun acconto Se viceversa l'importo di rigo 21 e' maggiore di lire 100.000 l'acconto e' dovuto nella misura del 98% di detto importo. L'acconto, come sopra determinato, va comunque ridotto in base alle indicazioni fornite dal contribuente nella sez. III del quadro F del modello 730. L'acconto cosi' determinato deve essere corrisposto in unica soluzione, a novembre, se l'importo e' inferiore a lire 502.000. Se il predetto importo, invece, e' maggiore o uguale a lire 502.000 l'acconto va ripartito in due rate di cui la prima pari al 40% e la seconda pari al restante 60%. Gli importi della prima e seconda rata di acconto vanno riportati alla colonna 1 rispettivamente dei righi 30 e 31. Il contribuente puo' comunque richiedere al proprio sostituto d'imposta la riduzione della seconda rata di acconto tramite apposita comunicazione. 12.2 Contributo al Servizio Sanitario Nazionale Contributo da versare o da rimborsare Calcolare la differenza tra l'importo di rigo 25 e la somma degli importi dei righi 26 e 27; se il risultato di tale operazione e' maggiore di zero l'importo va riportato alla colonna 2 del rigo 28. Se, viceversa, il risultato dell'operazione e' minore di zero, l'importo va riportato a colonna 2 del rigo 29. Acconto per l'anno 1996 Se l'importo di rigo 25 non e' maggiore di lire 100.000 non e' dovuto alcun acconto Se, viceversa, l'importo di rigo 25 e' maggiore di lire 100.000 l'acconto e' dovuto nella misura del 98% di detto importo. L'acconto, come sopra determinato, va comunque ridotto in base alle indicazioni fornite dal contribuente nella sez. III del quadro F del modello 730. L'acconto cosi' determinato deve essere corrisposto in unica soluzione, a novembre, se l'importo e' inferiore a lire 502.000. Se il predetto importo, invece, e' maggiore o uguale a lire 502.000 l'acconto va ripartito in due rate di cui la prima pari al 40% e la seconda pari al restante 60%. Gli importi della prima e seconda rata di acconto vanno riportati alla colonna 2 rispettivamente dei righi 30 e 31. Il contribuente puo' comunque richiedere al proprio sostituto d'imposta la riduzione della seconda rata di acconto tramite apposita comunicazione. 13. CONIUGE DICHIARANTE Per i dati relativi al coniuge dichiarante valgono le stesse modalita' di controllo e di calcolo del dichiarante. Controllare, inoltre, che il codice fiscale sia uguale a quello indicato nel riquadro familiari a carico. 13.1 Anomalie ed incongruenze Se il totale dei redditi IRPEF del coniuge dichiarante risulta superiore a lire 5.500.000, quest'ultimo non e' fiscalmente a carico, pertanto vengono meno le condizioni per il diritto all'assistenza del coniuge. Tale caso comporta la non effettuazione delle operazioni di liquidazione e di conguaglio degli importi da versare o da rimborsare. L'anomalia deve essere comunicata al contribuente mediante il messaggio: "Dichiarazione congiunta non consentita "Coniuge non a carico". In tal caso i dati rilevati dalla dichiarazione Mod. 730 debbono comunque essere riportati nel Mod. 770 dal sostituto d'imposta, ovvero debbono essere trasmessi su supporto magnetico all'Amministrazione finanziaria da parte dei C.A.A.F. ed integrati con la segnalazione nell'anomalia, tramite l'impostazione del campo previsto per la segnalazione delle incongruenze riscontrate nella compilazione del riquadro relativo al coniuge e ai familiari a carico, descritto nelle specifiche di fornitura dei dati. Si prega di dare la massima diffusione possibile al contenuto della presente circolare. Le Direzioni Regionali delle Entrate accuseranno ricevuta della presente circolare al Dipartimento delle Entrate; gli Uffici Distrettuali delle Imposte Dirette e i Centri di Servizio alle rispettive Direzioni Regionali delle Entrate. Il direttore generale: ROXAS ALLEGATI DECRETO MINISTERIALE 23 dicembre 1976. Sistemi di codificazione dei soggetti da iscrivere all'anagrafe tributaria. IL MINISTRO PER LE FINANZE Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, concernente disposizioni relative all'anagrafe tributaria ed al codice fiscale dei contribuenti; Visto l'art. 2, comma primo, del decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 1976, n. 784, recante modificazioni ed integrazioni al citato decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605; Considerato che si rende necessario stabilire i sistemi di codificazione da adottare per la iscrizione all'anagrafe tributaria delle persone fisiche e dei soggetti diversi dalle persone fisiche; Decreta: Art. 1. Sistemi di codificazione Le persone fisiche, le persone giuridiche e le societa', associazioni ed altre organizzazioni di persone o di beni prive di personalita' giuridica sono iscritte all'anagrafe tributaria secondo appositi sistemi di codificazione. Art. 2. Numero di codice fiscale delle persone fisiche Il numero di codice fiscale delle persone fisiche e' costituito da una espressione alfanumerica di sedici caratteri. I primi quindici caratteri sono indicativi dei dati anagrafici di ciascun soggetto secondo l'ordine seguente: tre caratteri alfabetici per il cognome; tre caratteri alfabetici per il nome; due caratteri numerici per l'anno di nascita; un carattere alfabetico per il mese di nascita; due caratteri numerici per il giorno di nascita ed il sesso; quattro caratteri (uno alfabetico e tre numerici) per il comune italiano o per lo Stato estero di nascita. Il sedicesimo carattere, alfabetico, ha funzione di controllo. Art. 3. Caratteri indicativi del cognome I cognomi che risultano composti da piu' parti o comunque separati od interrotti, vengono considerati come se fossero scritti secondo un'unica ed ininterrotta successione di caratteri. Per i soggetti di sesso femminile coniugati si prende in considerazione soltanto il cognome da nubile. Se il cognome contiene tre o piu' consonanti, i tre caratteri da rilevare sono, nell'ordine, la prima, la seconda e la terza consonante. Se il cognome contiene due consonanti, i tre caratteri da rilevare sono, nell'ordine, la prima e la seconda consonante e la prima vocale. Se il cognome contiene una consonante e due vocali, si rilevano, nell'ordine, quella consonante e quindi la prima e la seconda vocale. Se il cognome contiene una consonante e una vocale, si rilevano la consonante e la vocale, nell'ordine, e si assume come terzo carattere la lettera x (ics). Se il cognome e' costituito da due sole vocali, esse si rilevano, nell'ordine, e si assume come terzo carattere la lettera x (ics). Art. 4. Caratteri indicativi del nome I nomi doppi, multipli o comunque composti, vengono considerati come scritti per esteso in ogni loro parte e secondo un'unica ed ininterrotta successione di caratteri. Se il nome contiene quattro o piu' consonanti i tre caratteri da rilevare sono, nell'ordine, la prima, la terza e la quarta consonante. Se il nome contiene tre consonanti, i tre caratteri da rilevare sono, nell'ordine, la prima e la seconda e la terza consonante. Se il nome contiene due consonanti i tre caratteri da rilevare sono, nell'ordine, la prima e la seconda consonante e la prima vocale. Se il nome contiene una consonante e due vocali, i tre caratteri da rilevare sono, nell'ordine, quella consonante e quindi la prima e la seconda vocale. Se il nome contiene una consonante e una vocale, si rilevano la consonante e la vocale, nell'ordine, e si assume come terzo carattere la lettera x (ics). Se il nome e' costituito da due sole vocali, esse si rilevano nell'ordine, e si assume come terzo carattere la lettera x (ics). Art. 5. Data, sesso e luogo di nascita I due caratteri numerici indicativi dell'anno di nascita sono, nell'ordine, la cifra delle decine e la cifra delle unita' dell'anno stesso. Il carattere alfabetico corrispondente al mese di nascita e' quello stabilito per ciascun mese nella seguente tabella. Gennaio = A Maggio = E Settembre = P Febbraio = B Giugno = H Ottobre = R Marzo = C Luglio = L Novembre = S Aprile = D Agosto = M Dicembre = T I due caratteri numerici indicativi del giorno di nascita e del sesso vengono determinati nel modo seguente: per i soggetti maschili il giorno di nascita figura invariato, con i numeri da uno a trentuno, facendo precedere dalla cifra zero i giorni del mese dall'uno al nove. Per i soggetti femminili il giorno di nascita viene aumentato di quaranta unita', per cui esso figura con i numeri da quarantuno a settantuno. I quattro caratteri alfanumerici indicativi del comune italiano o dello Stato estero di nascita, costituiti da un carattere alfabetico seguito da tre caratteri numerici, si rilevano rispettivamente dal volume "Codice dei comuni d'Italia" o dal volume "Codice degli Stati esteri", redatti a cura della Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali. All'aggiornamento dei volumi di cui al precedente comma provvede la Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali. Art. 6. Persone fisiche con identica espressione alfanumerica Quando l'espressione alfanumerica relativa ai primi quindici caratteri del codice risulta comune a due o piu' soggetti, si provvede a differenziarla per ciascuno dei soggetti successivi al primo soggetto codificato. A tal fine, si effettuano, nell'ambito dei sette caratteri numerici contenuti nel codice, sistematiche sostituzioni di una o piu' cifre a partire da quella di destra, con corrispondenti caratteri alfabetici secondo la seguente tabella: 0 = L 5 = R 1 = M 6 = S 2 = N 7 = T 3 = P 8 = U 4 = Q 9 = V Art. 7. Carattere alfabetico di controllo Il sedicesimo carattere ha funzione di controllo della esatta trascrizione dei primi quindici caratteri. Esso viene determinato nel modo seguente: ciascuno degli anzidetti quindici caratteri, a seconda che occupi posizione di ordine pari o posizione di ordine dispari, viene convertito in un valore numerico in base alle corrispondenze indicate rispettivamente ai successivi punti 1) e 2). 1) Per la conversione dei sette caratteri con posizione di ordine pari: A o zero = zero O = 14 B o 1 = 1 P = 15 C o 2 = 2 Q = 16 D o 3 = 3 R = 17 E o 4 = 4 S = 18 F o 5 = 5 T = 19 G o 6 = 6 U = 20 H o 7 = 7 V = 21 I o 8 = 8 W = 22 J o 9 = 9 X = 23 K = 10 Y = 24 L = 11 Z = 25 M = 12 - - N = 13 - - 2) Per la conversione degli otto caratteri con posizione di ordine dispari: A o zero = 1 O = 11 B o 1 = 0 P = 3 C o 2 = 5 Q = 6 D o 3 = 7 R = 8 E o 4 = 9 S = 12 F o 5 = 13 T = 14 G o 6 = 15 U = 16 H o 7 = 17 V = 10 I o 8 = 19 W = 22 J o 9 = 21 X = 25 K = 2 Y = 24 L = 4 Z = 23 M = 18 - - N = 20 - - I valori numerici cosi' determinati vengono addizionati e la somma si divide per il numero 26. Il carattere di controllo si ottiene convertendo il resto di tale divisione nel carattere alfabetico ad esso corrispondente nella sottoindicata tabella: zero = A 14 = O 1 = B 15 = P 2 = C 16 = Q 3 = D 17 = R 4 = E 18 = S 5 = F 19 = T 6 = G 20 = U 7 = H 21 = V 8 = I 22 = W 9 = J 23 = X 10 = K 24 = Y 11 = L 25 = Z 12 = M - - 13 = N - - Art. 8. Numero di codice fiscale dei soggetti diversi dalle persone fisiche Il numero di codice fiscale dei soggetti diversi dalle persone fisiche e' costituito da una espressione numerica di undici cifre. Le prime sette cifre rappresentano il numero di matricola del soggetto nell'ambito della provincia in cui ha sede l'ufficio che attribuisce il numero di codice fiscale; esso si ottiene, per ciascun soggetto, incrementando di una unita' il numero di matricola stabilito per il soggetto che immediatamente lo precede. Le tre cifre dall'ottava alla decima rappresentano il codice identificativo della provincia in cui ha sede l'ufficio che attribuisce il numero di codice fiscale. L'undicesimo carattere ha funzione di controllo dell'esatta trascrizione delle prime dieci cifre. Art. 9. Carattere numerico di controllo Il carattere di controllo viene determinato nel modo seguente si sommano i valori di ciascuna delle cinque cifre di ordine dispari, partendo da sinistra; si raddoppia ogni cifra di ordine pari e, se il risultato e' un numero di due cifre, esso si riduce ad una sola sommando la cifra relativa alle decine e quella relativa alle unita'; si sommano quindi tutti i precedenti risultati; si determina il totale delle due somme di cui sopra; si sottrae da dieci la cifra relativa alle unita' del precedente totale. Il carattere di controllo, e' la cifra relativa alle unita' del risultato. Art. 10. Numero di codice fiscale provvisorio L'Amministrazione finanziaria puo' attribuire un numero di codice fiscale provvisorio. Il numero di codice fiscale provvisorio delle persone fisiche ha struttura e composizione uguali a quelle di cui al precedente art. 8. Le prime sette cifre rappresentano il numero di matricola del soggetto; le cifre dall'ottava alla decima identificano l'ufficio che attribuisce il numero di codice fiscale provvisorio e l'undicesima e' il carattere di controllo, che viene determinato con le modalita' di cui all'art. 9. Ha inoltre validita' di numero di codice fiscale provvisorio il numero di codice fiscale attribuito a soggetti persone fisiche, avente struttura e composizione conformi agli articoli da 2 a 7 del presente decreto, in corrispondenza del quale siano errati uno o piu' dati anagrafici che concorrono alla formazione del numero di codice fiscale stesso. Si applicano in tal caso le disposizioni di cui agli articoli 5, secondo comma, e 19 del decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 1976, n. 784. Il numero di codice fiscale provvisorio dei soggetti diversi dalle persone fisiche ha struttura uguale a quella del numero di codice fiscale definitivo. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, addi' 23 dicembre 1976 Il Ministro PANDOLFI TABELLE REDDITI DEI TERRENI - QUADRO A Tabella 1 - Titolo ___________________________________________________________________ | | | CODICE DESCRIZIONE | | | | 1 Proprietario del terreno | | | | 2 Proprietario del terreno concesso in affitto in regime | | legale di determinazione del canone | | | | 3 Proprietario del terreno concesso in affitto in regime | | non legale di determinazione del canone | | | | 4 Conduttore del fondo | |___________________________________________________________________| Tabella 2 - Casi particolari ___________________________________________________________________ | | | CODICE DESCRIZIONE | | | | 1 Mancata coltivazione, neppure in parte, per un'intera | | annata agraria e per cause non dipendenti dalla tecnica | | agraria, del fondo rustico costituito per almeno due | | terzi da terreni qualificati come coltivabili a prodotti| | annuali. | | Rientrano in questa ipotesi altresi' i casi di ritiro | | dei seminativi dalla produzione in base al Regolamento | | C.E.E. n. 797/85 del 12 marzo 1985, attuato con D.M. 19 | | febbraio 1991 n. 63, sempreche' i terreni costituenti | | il fondo rustico siano rimasti effettivamente incolti | | per l'intera annata agraria, senza sostituzione, neppure| | parziale, con altra, diversa coltivazione. | | | | 2 Perdita per eventi naturali di almeno il 30% del | | prodotto ordinario del fondo nell'anno, se il possessore| | danneggiato ha denunciato all'UTE l'evento dannoso entro| | tre mesi dalla data in cui si e' verificato ovvero, se | | la data non e' determinabile, almeno 15 giorni prima | | dell'inizio del raccolto. | | | | 3 Terreno in conduzione associata | |___________________________________________________________________| REDDITI DEI FABBRICATI - QUADRO B Tabella 3 - Utilizzo ___________________________________________________________________ | | | CODICE DESCRIZIONE | | | | 1 Unita' immobiliare utilizzata come abitazione principale| | | | 2 Unita' immobiliare tenuta a disposizione per la quale | | si applica l'aumento di un terzo | | | | 3 Unita' immobiliare locata | | | | 4 Unita' immobiliare locata in regime legale di | | determinazione del canone | | | | 5 Unita' immobiliare costituente pertinenza | | dell'abitazione principale (box, cantine, ecc.) se | | iscritta in catasto con autonoma rendita. | | | | 9 Unita' immobiliare che non rientra nei precedenti casi | |___________________________________________________________________| Tabella 4 - Casi particolari ___________________________________________________________________ | | | CODICE DESCRIZIONE | | | | 1 Fabbricati distrutti o inagibili, a seguito degli | | eventi sismici che per legge siano stati esclusi da | | imposizioni, a condizione che sia stato rilasciato un | | certificato dal Comune attestante la distruzione ovvero | | l'inagibilita' del fabbricato | | | | 2 Fabbricati per i quali sono state sostenute spese per | | il contenimento dei consumi energetici per le quali si | | richiede la deduzione dal reddito complessivo | | | | 3 Unita' immobiliare inagibile per la quale e' stata | | richiesta la revisione della rendita | |___________________________________________________________________| TABELLA 5 - CALCOLO DELL'IRPEF ___________________________________________________________________ | | Aliquota | Imposta | | REDDITO (per scaglioni) | per | dovuta | | | scaglioni| sull'ammon- | | | | tare massimo| |__________________________________________|__________|_____________| | | | | |fino a lire 7.200.000 | 10% | 720.000| | | | | |da lire 7.200.000 a lire 14.400.000| 22% | 2.304.000| | | | | |da lire 14.400.001 a lire 30.000.000| 27% | 6.516.000| | | | | |da lire 30.000.001 a lire 60.000.000| 34% | 16.716.000| | | | | |da lire 60.000.001 a lire 150.000.000| 41% | 53.616.000| | | | | |da lire 150.000.001 a lire 300.000.000| 46% | 122.616.000| | | | | |oltre lire 300.000.000 | 51% | | |__________________________________________|__________|_____________| segue ___________________________________________________________________ | | | Imposta dovuta sui redditi intermedi | | compresi negli scaglioni | |___________________________________________________________________| | | | 10% sull'intero ammontare | | | | 720.000 + 22% della parte eccedente 7.200.000 | | | | 2.304.000 + 27% della parte eccedente 14.400.000 | | | | 6.516.000 + 34% della parte eccedente 30.000.000 | | | | 16.716.000 + 41% della parte eccedente 60.000.000 | | | | 53.616.000 + 46% della parte eccedente 150.000.000 | | | | 122.616.000 + 51% della parte eccedente 300.000.000 | |___________________________________________________________________|