All'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - A.I.M.A. Ai commissari del Governo Agli assessorati agricoltura delle regioni a statuto ordinario e speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano Agli enti regionali di sviluppo agricolo delle regioni Agli ispettorati provinciali dell'agricoltura delle regioni Agli ispettorati provinciali dell'alimentazione delle regioni Al Ministero delle finanze - Dipartimento delle dogane e imposte indirette - Direzione centrale servizi doganali - Div. XI S.D. Al Ministero del commercio con l'estero - Direzione generale import/export - Divisione IV Alle prefetture Alla Confederazione nazionale dei coltivatori diretti Alla Confederazione generale dell'agricoltura italiana Alla Confederazione italiana agricoltori Alla Confederazione produttori agricoli A tutte le altre organizzazioni professionali agricole All'Associazione nazionale disidratatori foraggi verdi All'Associazione nazionale sfarinatori fieni All'Associazione nazionale per gli alimenti zootecnici (Assalzoo) Con la circolare del 29 marzo 1995, n. D/351, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 14 aprile 1995 - serie generale - parte prima, sono state dettate le disposizioni nazionali applicative della normativa comunitaria di cui ai regolamenti (CE) n. 603/95 e n. 785/95 e successive modificazioni, rispettivamente del Consiglio e della Commissione dell'Unione Europea, concernenti il regime di aiuto per i foraggi essiccati. Con recente provvedimento, in corso di pubblicazione, la Commissione CE ha emanato al riguardo nuove disposizioni modificando il precitato regolamento (CE) n. 785/95 e apportandovi significative innovazioni la cui rilevanza richiede la riformulazione in piu' parti della predetta circolare n. D/351/95. Pertanto, con la presente circolare, ferme restando le altre disposizioni applicative contenute nel predetto provvedimento nazionale, si dispone quanto segue: Punto 1. Definizione di foraggi disidratati La definizione dei foraggi disidratati di cui all'art. 2, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 785/95 della Commissione e' sostituita dalla seguente: a) "Foraggi disidratati", ossia i prodotti di cui all'art. 1, lettera a), primo e terzo trattino del regolamento (CE) n. 603/95 del Consiglio, essiccati artificialmente al calore; gli "altri simili prodotti da foraggio" di cui all'art. 1, lettera a), terzo trattino del precitato regolamento n. 603/95 sono rappresentati dalle leguminose erbacee, dalle graminacee erbacee, dai cereali previsti all'allegato I, punto I del regolamento (CEE) n. 1765/92 del Consiglio, raccolti allo stato verde, a pianta intera e a cariosside non matura, nonche' dal Chenopodium quinoa, a condizione che dette specie rientrino nella classificazione della tariffa doganale della nomenclatura combinata 1214 90 91 e 1214 90 99. Rispetto alla precedente disciplina che limitava l'aiuto ai soli prodotti di cui all'art. 1, lettera a), primo e terzo trattino del regolamento (CE) n. 603/95 del Consiglio, la Commissione CE ha operato, quindi, un ampliamento del campo di applicazione del beneficio in causa: a) ai cereali di cui all'allegato I, del punto I del regolamento (CE) n. 1765/92, raccolti allo stato verde, a pianta intera e a cariosside non matura; b) al Chenopodium quinoa, ed ha precisato che i cosiddetti "altri simili prodotti da foraggio" di cui al predetto art. 1, lettera a), terzo trattino sono rappresentati, oltre che da quelli di cui alle precedenti lettere a) e b), dalle: leguminose erbacee; graminacee erbacee, purche' classificabili nelle due voci tariffarie della nomenclatura combinata sopra richiamata (agglomerati in forma di pellets e/o altri). E' altresi' da precisare che le piante foraggere, dalle quali sono stati estratti i semi, non possono beneficiare dell'aiuto alla trasformazione in foraggi essiccati. Punto 2. Definizione di miscela Con il predetto regolamento in corso di pubblicazione, la Commissione CE ha colmato una lacuna della precedente regolamentazione, fornendo la definizione di miscela. Per "miscela" si intende un prodotto destinato all'alimentazione animale, contenente foraggi di cui all'art. 1 del regolamento (CE) n. 603/95 del Consiglio che siano stati essiccati e/o macinati dall'impresa di trasformazione ed altri prodotti della stessa o di natura diversa, denominati "aggiunte", ma che siano stati essiccati e/o macinati da altra impresa. Non sono considerate "miscele" i foraggi essiccati le cui "aggiunte" non superino il limite del 3% del peso totale del prodotto finito e abbiano un tenore in azoto totale, rispetto alla sostanza secca, non superiore al 2,4%. Punto 3. Fatto generatore dell'aiuto Le disposizioni contenute al punto 4 della circolare ministeriale n. D/351/95 si intedono sostituite dalle seguenti: Il fatto generatore dell'aiuto interviene alla data alla quale i prodotti, di cui al punto 2) della predetta circolare n. D/351/95, escono dall'impresa di trasformazione. Si considerano ammissibili all'aiuto comunitario di cui all'art. 3) del regolamento (CE) n. 603/95, i prodotti contemplati all'art. 2, punto 1) del regolamento n. 785/95, oggetto di modifica del regolamento (CE) in corso di pubblicazione nel senso descritto al punto 1 della presente circolare, di qualita' sana, leale e mercantile che rispondano alle esigenze esistenti in materia di commercializzazione e destinati all'alimentazione degli animali che: a) lascino come tali o sotto forma di miscela preparata secondo la definizione di cui al punto 2) della presente circolare, il perimetro dell'impresa di trasformazione; oppure: - quando i foraggi di cui trattasi non possano essere depositati entro tale perimetro, qualsiasi altro luogo di deposito ad esclusione di detto perimetro che offra sufficienti garanzie ai fini del controllo dei foraggi ivi depositati e che sia stato preventivamente riconosciuto dall'AIMA; - nel caso di una unita' mobile di disidratazione, l'apparecchiatura che esegue la disidratazione e, se i foraggi disidratati sono depositati dalla persona che ha effettuato la predetta disidratazione, ogni luogo di deposito che risponda alle condizioni di cui al trattino precedente; b) presentino al momento dell'uscita di cui alla lettera a), le seguenti caratteristiche: - tenore massimo di umidita': 12% per i foraggi essiccati al sole, i foraggi disidratati che abbiano subito un processo di macinazione, i concentrati di proteine ed i prodotti disidratati; 14% per gli altri foraggi disidratati; - tenore minimo di proteine grezze totali sulla sostanza secca: 15% per i foraggi disidratati, i foraggi essiccati al sole ed i prodotti disidratati; 45% per i concentrati di proteine. Inoltre, il diritto all'aiuto e' limitato alle quantita' di prodotto ottenute dall'essiccazione dei foraggi raccolti su particelle la cui destinazione agricola possa essere verificata con soddisfazione da parte dell'AlMA. Prima della immissione all'interno del perimetro che delimita l'impresa di trasformazione, di prodotti diversi dai foraggi destinati alla essiccazione e/o macinazione l'impresa di trasformazione informa l'organo regionale di controllo competente per territorio, specificando la natura e le quantita' dei prodotti da immettere. Qualora l'immissione di cui trattasi concerna foraggi gia' essiccati e/o macinati da un'altra impresa di trasformazione, l'impresa ricevente indica al precitato organo regionale di controllo l'origine e la destinazione di detti foraggi. In tale caso, l'immissione potra' aver luogo soltanto sotto il controllo del competente organo regionale e alle condizioni stabilite dall'AlMA. I foraggi essiccati usciti da un'impresa di trasformazione possono essere reimmessi all'interno della stessa soltanto per essere nuovamente sottoposti a condizionamento, purche' tale reimmissione avvenga sotto il controllo del competente organo regionale di controllo ed alle condizioni stabilite dall'AIMA. Nei casi sopra indicati, l'impresa di trasformazione provvede a comunicare al predetto organo regionale di controllo il giorno in cui saranno effettuate le relative operazioni. Tutti i prodotti immessi o reimmessi all'interno del perimetro dell'impresa di trasformazione, secondo quanto stabilito al presente punto, devono essere immagazzinati o depositati in luoghi separati da quelli ove siano immagazzinati o depositati i foraggi essiccati e/o macinati prodotti dalla medesima impresa; inoltre, essi devono figurare nella contabilita' di magazzino conformemente all'art. 12, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 785/95. Punto 4. Riconoscimento dell'impresa di trasformazione e dell'acquirente di foraggi da essiccare Le disposizioni di cui alle lettere A) e B), punto 8) della circolare n. D/351/95 e le relative disposizioni introdotte con la circolare n. D/1289 del 28 novembre 1995, concernenti il riconoscimento delle imprese di trasformazione e dell'acquirente di foraggi da essiccare, sono sostituite dalle seguenti: A) Impresa di trasformazione. Ai fini del riconoscimento, l'impresa di trasformazione deve depositare presso l'organo regionale di controllo competente per territorio e in copia presso l'AIMA, entro il 15 marzo 1996 e alla stessa data per le campagne successive, una domanda contenente le informazioni e la documentazione seguenti: - descrizione del perimetro dell'impresa di trasformazione, con l'esatta indicazione dei punti di entrata dei foraggi da trasformare e di quelli destinati all'uscita dei foraggi essiccati, dei locali destinati all'immagazzinamento dei prodotti utilizzati per la trasformazione e dei prodotti finiti, dei locali adibiti alla disidratazione e/o macinazione; - descrizione degli impianti tecnici di disidratazione e di macinazione, con l'indicazione della capacita' oraria di evaporazione, della temperatura di funzionamento, degli impianti per la pesatura ai fini della disidratazione, della macinazione ed, eventualmente della fabbricazione dei concentrati di proteine e della capacita' minima di magazzinaggio determinata in relazione alle potenzialita' di trasformazione; - elenco delle aggiunte utilizzate prima o durante il processo di disidratazione, come pure la lista indicativa degli altri prodotti utilizzati nella fabbricazione e dei prodotti finiti; - elenco dei registri della contabilita' di magazzino che consenta di seguire giornalmente le quantita' di prodotti entrati per essere disidratati e/o macinati, le quantita' prodotte, cosi' come le quantita' di leganti o di ogni altra aggiunta eventualmente utilizzate nella fabbricazione. I foraggi essiccati entrati o reimmessi nell'impresa riconosciuta, devono costituire oggetto di una annotazione specifica nella contabilita' di magazzino. In caso di modificazione di uno o piu' elementi contenuti nella detta domanda, l'impresa avverte entro dieci giorni l'organo regionale di controllo competente per territorio e l'AIMA al fine di ottenere una conferma del riconoscimento in questione. L'AIMA, sulla base dell'esito dell'istruttoria effettuata dal predetto organo regionale, adottera' il conseguente provvedimento. L'impresa di cui trattasi deve: - rispettare le condizioni previste dai regolamenti (CE) n. 603/95 e n. 785/95 e successive modificazioni e/o integrazioni, nonche' dal nuovo regolamento (CE) in corso di pubblicazione; - impegnarsi, nel caso di trasformazioni plurime, a tenere tra loro separati, in appositi locali di deposito, i foraggi disidratati, eventualmente macinati, i prodotti disidratati, i concentrati di proteine e i foraggi essiccati al sole macinati; - depositare entro il 15 settembre successivo all'inizio della campagna di commercializzazione in causa presso l'organo regionale di controllo competente per territorio: a) i contratti di acquisto della materia prima del produttore o dell'acquirente, o le dichiarazioni di consegna, o i contratti di lavorazione per conto terzi; b) una copia, debitamente compilata per la parte di rispettiva competenza dal coltivatore e dal trasformatore e dagli stessi sottoscritta, dell'allegato alla circolare n. D/351, denominato modello "FE". Un'altra copia di detto modello va rimessa, entro la stessa data, a cura del trasformatore all'AIMA; - tenere una specifica contabilita' di magazzino da cui giornalmente risultino: a) le specie e le quantita' di foraggi freschi destinate alla disidratazione e degli essiccati al sole da macinare, acquistate e pesate sistematicamente al momento dell'entrata nell'impresa. Con effetto dal 1 aprile 1996, l'adempimento della pesatura sistematica deve essere osservato tassativamente da tutti i soggetti interessati, essendo scaduta a quella data la disposizione derogatoria prevista dall'art. 18 del regolamento (CE) n. 785/95; b) le quantita' e la qualita' dei foraggi disidratati, degli essiccati al sole e macinati e dei concentrati di proteine al momento dell'uscita dall'impresa stessa. Nel caso si tratti di disidratazione e/o macinazione mediante l'utilizzazione di un impianto mobile, le quantita' di foraggi possono essere stimate in base alle superfici effettivamente seminate. Il tenore medio di umidita' delle quantita' di foraggi da disidratare viene determinato, per differenza, tra le quantita' di foraggi verdi utilizzate e quelle dei relativi prodotti finiti. Inoltre, detta contabilita' di magazzino deve riportare: - la percentuale di umidita' constatata per i foraggi da disidratare ed eventualmente da macinare e degli essiccati al sole da macinare; - il riferimento ai contratti e/o dichiarazioni di consegna di cui al punto 10) della predetta circolare n. D/351/95; - la data alla quale i foraggi essiccati sono usciti dall'impresa con l'indicazione delle quantita' riferite a ciascuna data di uscita; - il numero progressivo relativo a ciascuna partita campionata; - le giacenze di foraggi essiccati presenti nell'impresa alla fine di ciascuna campagna di commercializzazione. Le imprese di trasformazione hanno l'obbligo di tenere una contabilita' di magazzino giornaliera separata per ciascuna delle seguenti produzioni: - foraggi disidratati ed eventualmente macinati; - foraggi essiccati al sole e macinati; - concentrati di proteine; - prodotti disidratati. Nel caso in cui la produzione riguardi materie prime disidratate ed eventualmente macinate diverse da quelle previste al punto 2) della circolare n. D/351/95 e al punto 1) della presente circolare, l'impresa di trasformazione e' obbligata a tenere per tale produzione una contabilita' di magazzino ugualmente separata; - consentire, in qualsiasi momento, l'accesso ai propri impianti agli incaricati del controllo, agevolandone al massimo l'azione di accertamento; - tenere tutta la documentazione relativa alle transazioni effettuate, nonche' una copia dei contratti di acquisto e vendita e ogni altro documento, anche di natura contabile-finanziaria, utile ai fini del controllo. Nel caso in cui un'impresa di trasformazione manchi di osservare una o piu' condizioni o impegni sopra citati, l'AIMA, tenuto conto della gravita' dell'inadempienza, revoca il riconoscimento accordato per un periodo minimo di un anno e massimo di tre. La predetta azienda provvedera' ad adottare, con proprio provvedimento, le disposizioni complementari ritenute necessarie ai fini della piu' corretta ed efficace gestione del regime di cui trattasi. Fermo restando l'obbligo per l'interessato di rispettare la data ultima di deposito della domanda di riconoscimento, fissata perentoriamente al 15 marzo, l'AIMA, in casi eccezionali, da sottoporre alla determinazione del competente servizio della Commissione CE, puo' consentire il deposito di detta domanda non oltre i primi due mesi dall'inizio della campagna di commercializzazione. In attesa della decisione della Commissione CE e fino alla data di quest'ultima, l'impresa di trasformazione e' provvisoriamente riconosciuta. E' appena il caso di precisare che il riconoscimento sara' effettuato dall'AIMA solo dopo l'avviso favorevole della commissione. In caso contrario l'attivita' dell'impresa di trasformazione dovra' cessare nel momento della notifica del provvedimento con il quale si dispone il non riconoscimento dell'impresa stessa. B) Acquirente di foraggi da essiccare. Ai fini del riconoscimento, l'acquirente di foraggi da essiccare ed eventualmente da macinare e dei foraggi essiccati al sole da macinare, deve depositare presso l'organo regionale di controllo competente per territorio e in copia presso l'AIMA, entro il 15 marzo 1996 e alla stessa data per le campagne successive, apposita domanda. L'AIMA, sulla base dell'istruttoria effettuata dal predetto organo regionale, adottera' il conseguente provvedimento. Detto acquirente, ai fini del riconoscimento, deve impegnarsi a: - fornire adeguate garanzie sul piano finanziario, indicate dall'AIMA, inerenti alla capacita' di rispettare gli obblighi derivanti dal regime in causa; - depositare presso l'organo regionale di controllo competente per territorio i contratti stipulati con i produttori di foraggi verdi e/o di foraggi essiccati al sole da macinare. In questa ipotesi, l'acquirente di foraggi e' tenuto a rimettere i contratti in questione al trasformatore, almeno guindici giorni prima del 15 settembre successivo all'inizio della campagna di commercializzazione in causa, nonche' copia dell'allegato alla circolare n. D/351/95, denominato "modello FE", debitamente compilato dal produttore nella parte di sua pertinenza e dallo stesso sottoscritto; - tenere un registro di carico e scarico, debitamente vidimato dall'organo regionale di controllo competente per territorio, dei prodotti in questione con la annotazione degli acquisti e delle vendite giornalieri per ogni singolo prodotto, nonche' l'indicazione, per ciascuna partita, delle quantita', del riferimento al contratto stipulato con il produttore che ha consegnato la merce e, se del caso, dell'impresa di trasformazione destinataria della stessa; - mettere a disposizione dell'organo regionale di controllo di cui sopra e dell'AIMA, la propria contabilita' finanziaria; - agevolare le operazioni di controllo necessarie. Nel caso in cui l'acquirente di foraggi da essiccare manchi di osservare una o piu' condizioni o impegni sopra citati, l'AIMA, tenuto conto della gravita' dell'inadempienza, revoca il riconoscimento accordato per un periodo minimo di un anno e massimo di tre. La predetta azienda provvedera' ad adottare, con proprio provvedimento, le disposizioni complementari ritenute necessarie ai fini della piu' corretta ed efficace gestione del regime di cui trattasi. Fermo restando l'obbligo per l'interessato di rispettare la data ultima di rimessione dei contratti in questione al trasformatore, l'AIMA, in casi eccezionali, da sottoporre alla determinazione del competente servizio della Commissione CE, puo' consentire il deposito della domanda di riconoscimento non oltre i primi due mesi dall'inizio della campagna di commercializzazione. In attesa della decisione della Commissione CE e fino alla data di quest'ultima, l'acquirente di foraggi da essiccare e' provvisoriamente riconosciuto. E' appena il caso di precisare che il riconoscimento sara' effettuato dall'AIMA solo dopo l'avviso favorevole della Commissione. In caso contrario l'attivita' dell'acquirente in questione dovra' cessare nel momento della notifica del provvedimento con il quale si dispone il non riconoscimento dell'acquirente stesso. Salvo i casi sopra rappresentati di domande di riconoscimento depositate dopo il 31 marzo e fino al 31 maggio, i riconoscimenti sono concessi dall'AIMA su domanda degli interessati, prima dell'inizio della campagna di commercializzazione in causa. Al fine della migliore organizzazione del servizio di riconoscimento, l'AIMA valutera' l'opportunita' di predisporre e rimettere agli organi di controllo e alle organizzazioni professionali interessate un modello di domanda di riconoscimento che, tenendo conto della normativa comunitaria sopra descritta, consenta un'agevole redazione della domanda stessa e un sollecito e puntuale riscontro di conformita' da parte degli organi di controllo. La sottoscrizione delle domande di riconoscimento di cui ai punti A) e B) della presente circolare deve essere autenticata secondo le modalita' previste dalla legge n. 15 del 4 gennaio 1968. Punto 5. Domanda di aiuto - Termini e modalita' di presentazione La disposizione contenuta al punto 9) della circolare n. D/351/95, concernente la domanda di aiuto, termini e modalita' di presentazione, e' modificata come segue: Al fine di poter beneficiare dell'aiuto previsto all'art. 3 del regolamento (CE) n. 603/95 del Consiglio, l'impresa di trasformazione e' tenuta a presentare una domanda debitamente compilata e sottoscritta. L'aiuto in questione e' concesso unicamente per la fabbricazione di foraggi disidratati ed eventualmente macinati e di foraggi essiccati al sole e macinati previa deduzione del peso di tutte le aggiunte di cui al punto 2) della presente circolare. La sottoscrizione di detta domanda deve essere autenticata secondo le modalita' previste dalla legge n. 15 del 4 gennaio 1968. L'impresa di trasformazione deposita presso l'organo regionale di controllo competente per territorio una domanda, concernente le uscite da detta impresa effettuate nel corso di un mese determinato, entro 45 giorni successivi alla fine del mese in questione. Nel caso di deposito della domanda entro 20 giorni successivi alla data di scadenza del termine suindicato, l'importo dell'aiuto e' ridotto dell'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo. Nell'ipotesi di ritardo superiore ai 20 giorni, la domanda in questione e' irricevibile e non puo' dar luogo, in nessun caso, all'aiuto di cui trattasi. Detta disposizione non si applica qualora il ritardo sia dovuto a documentate cause di forza maggiore di cui e' detto al punto 15) della precitata circolare n. D/351/95. Tuttavia, le domande di aiuto, concernenti una determinata campagna di commercializzazione in nessun caso possono essere validamente depositate oltre il 15 aprile successivo alla fine di detta campagna. La domanda deve contenere almeno i seguenti elementi: - nome, cognome, indirizzo e firma del richiedente; - partita IVA o codice fiscale del richiedente; - le quantita' di foraggi essiccati per le quali l'aiuto e' richiesto, suddivise per partita; - qualita' dei foraggi essiccati con riferimento al tenore di umidita' e di proteine; - data alla quale ogni partita e' uscita dall'impresa di trasformazione; - numero progressivo attribuito alla partita di foraggi essiccati; - data di pesatura e di campionamento della partita; - dichiarazione concernente l'avvenuto prelevamento del campione per ciascuna partita, regolarmente pesata, al momento dell'uscita dei foraggi dall'impresa o al momento della preparazione della miscela nella stessa impresa, contrassegnando detto campione con il numero di identificazione della relativa partita; - indicazione per ciascuna partita di tutte le aggiunte di cui al punto 2) della presente circolare; tale indicazione deve riguardare: - la natura, la denominazione commerciale, il tenore in sostanza azotata totale rispetto alla sostanza secca delle aggiunte stesse, nonche' la percentuale di incorporazione delle stesse nei prodotti finiti; - indicazione, nel caso di miscela di cui al punto 2), primo comma della presente circolare, per ciascuna partita del tenore di proteine grezze totali dei foraggi essiccati dall'impresa e contenuti nella predetta miscela, previa deduzione del tenore in sostanza azotata totale apportata dalle aggiunte; - impegno a restituire le somme che, al momento della determinazione del saldo, risultino eccedenti rispetto all'eventuale anticipazione dell'aiuto accordato. Punto 6. Contratto di acquisto e dichiarazione di consegna a) La disposizione di cui al punto 10), penultimo ed ultimo capoverso della circolare n. D/351/95, e' sostituita dalla seguente: Salvo documentate cause di forza maggiore, il ritardo nella presentazione di tali documenti, comporta la riduzione dell'aiuto, nella percentuale dell'1%, per ogni giorno lavorativo sull'ammontare dell'importo dell'aiuto relativamente ai soli prodotti per i quali i documenti in questione sono presentati in ritardo, e sempreche' il ritardo non superi complessivamente i venti giorni. Nell'ipotesi di ritardo superiore ai venti giorni, l'impresa di trasformazione viene esclusa dal beneficio dell'aiuto comunitario relativamente ai soli prodotti per i quali i documenti di cui trattasi sono presentati in ritardo. b) Al quinto capoverso del punto 10) della precitata circolare n. D/351/95: - l'espressione "almeno guindici giorni prima" e' sostituita dalla seguente: "almeno due giorni lavorativi prima"; - l'espressione "entro il 31 luglio successivo" e' sostituita dalla seguente: "entro il 14 settembre successivo". c) Al sesto capoverso del punto 10) della precitata circolare: - l'espressione "al piu' tardi alla data del 31 agosto" e' sostituita dalla seguente: "al piu' tardi alla data del 15 settembre". Punto 7. Obbligo pesatura sistematica Dopo la disposizione contenuta al punto 8), lettera A), sesto capoverso, lettera b) della circolare n. D/351/95 e' aggiunta la seguente lettera c): "Qualora l'impresa di trasformazione consegua una produzione che non superi, nell'arco dell'intera campagna di commercializzazione, le 1.000 tonnellate di foraggi essiccati e/o macinati e possa provare, mediante apposita documentazione indicata dall'AIMA, di non poter utilizzare una bilancia pubblica in un raggio di 5 km, le quantita' di foraggi verdi da disidratare ed eventualmente da macinare e degli essiccati al sole da macinare possono essere determinate mediante diversi criteri o metodologia, preventivamente determinati e notificati dall'organo regionale di controllo competente per territorio.". Dopo la disposizione contenuta al punto 8), lettera A), ottavo capoverso della predetta circolare e' aggiunto il seguente capoverso: "Nel corso dei primi dieci giorni lavorativi di ogni trimestre, le imprese di trasformazione comunicano mediante fax o telex all'organo regionale di controllo competente per territorio e all'AIMA il tenore medio di umidita' di cui sopra, accertato nel corso del trimestre precedente sui foraggi verdi che sono stati disidratati ed eventualmente macinati.". Punto 8. Prelevamento campioni e determinazione peso La disposizione contenuta al punto 12), lettera b), sesto capoverso della circolare n. D/351/95 e' sostituita dalla seguente: Lo stesso organo di controllo nel corso di ciascuna campagna di commercializzazione procede regolarmente al prelevamento di campioni e alla determinazione del peso nella misura almeno del 5% del peso dei foraggi essiccati e/o macinati all'uscita e almeno del 5% del peso dei foraggi essiccati e/o macinati e miscelati. La disposizione contenuta al punto 12), lettera c), tredicesimo capoverso della circolare n. D/351/95 e' sostituita dalla seguente: Nel caso in cui i foraggi essiccati sono miscelati nell'impresa di trasformazione, secondo quanto previsto al punto 2) della presente circolare, il prelevamento del campione e la determinazione del peso devono essere effettuati prima delle operazioni di miscelazione. Qualora l'operazione di miscelazione venga effettuata prima o durante l'essiccazione dei foraggi di cui trattasi, il prelevamento del campione deve essere effettuato al termine della essiccazione dei foraggi stessi. Il campione in questione deve essere accompagnato da apposito documento dal quale risultino le seguenti informazioni: - l'appartenenza del campione alla miscela; - la natura delle aggiunte e la loro denominazione commerciale; - il tenore in sostanza azotata totale contenuto nelle predette aggiunte in rapporto alla sostanza secca; - la percentuale di dette aggiunte incorporate al prodotto finito. La locuzione "100 tonnellate", in varie parti riportata nella circolare n. D/351/95, viene sostituita dalla seguente: "110 tonnellate". Punto 9. Preavviso di uscita dei foraggi essiccati La disposizione contenuta al quarto capoverso del punto 12), lettera c) della circolare n. D/35l/95 e' sostituita dalla seguente: L'impresa di trasformazione e' obbligata a comunicare, all'organo regionale di controllo competente per territorio, entro la giornata lavorativa del venerdi', a mezzo di fax o di telex, un programma di massima, delle uscite previste per la settimana successiva e contenente informazioni in merito alle presumibili quantita' di foraggi essiccati o macinati e al numero dei carichi previsti di detti prodotti. Nel caso in cui l'impresa di trasformazione in causa apporti modifiche o annullamenti del predetto programma delle uscite, essa e' obbligata ad effettuare, mediante fax o telex, una immediata comunicazione al predetto organo di controllo. Inoltre, eventuali operazioni di uscita non segnalate nel programma medesimo, devono costituire ugualmente oggetto di immediata comunicazione al precitato organo di controllo. Di conseguenza il diciassettesimo capoverso della succitata lettera c) e' soppresso. Punto 10. Applicazioni penalita' L'AIMA, nell'ambito della sua autonomia funzionale, provvedera' a disciplinare con proprio provvedimento il regime sanzionatorio da applicare nei casi di non rispondenza, parziale o totale, delle partite controllate ai requisiti quanti-qualitativi minimi previsti dalla regolamentazione comunitaria. Punto 11. Informazioni statistiche L'AIMA comunica alla Commissione CE e contestualmente al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali - Direzione generale delle politiche comunitarie ed internazionali - Ufficio grandi colture, tutte le informazioni richieste ai sensi dell'art. 15 del regolamento della Commissione CE n. 785/95, nonche' quelle previste all'art. 1, punto 16) del regolamento (CE) in corso di pubblicazione. EMENDAMENTI ALLE DISPOSIZIONI NAZIONALI DI APPLICAZIONE DI CUI ALLA CIRCOLARE N. D/351/95. L'espressione "la contabilita' fiscale", di cui al punto 12), lettera b), quinto capoverso, terzo trattino e' sostituita dalla seguente: "la contabilita' finanziaria". L'espressione "la quantita', la specie, nonche' il tenore di umidita' e di proteine contenuti nei prodotti venduti" di cui al punto 12), lettera c), sesto capoverso, primo trattino e' sostituita dalla seguente: "la quantita', la specie, nonche' il tenore di umidita' e di proteine contenuti nei prodotti riconsegnati". All'espressione "campione per ogni partita" di cui al punto 12), lettera c), dodicesimo capoverso e' aggiunta la seguente frase: "L'analisi viene tuttavia effettuata su una miscela rappresentativa di tali campioni". L'espressione "aiuto risulti inferiore" di cui al punto 14), primo capoverso e' sostituita dalla seguente: "aiuto risulti superiore". L'espressione "e per i foraggi essiccati al sole da macinare" di cui al punto 8), lettera A), ottavo capoverso, primo trattino, e' soppressa. Il Ministro: LUCHETTI Registrata alla Corte dei conti il 19 marzo 1996 Registro n. 1 Risorse agricole, foglio 94