All'Azienda  di   Stato   per   gli
                                  interventi  nel  mercato agricolo -
                                  A.I.M.A.
                                  Ai commissari del Governo
                                  Agli assessorati agricoltura  delle
                                  regioni   a   statuto  ordinario  e
                                  speciale e alle  province  autonome
                                  di Trento e Bolzano
                                  Agli  enti  regionali  di  sviluppo
                                  agricolo delle regioni
                                  Agli    ispettorati     provinciali
                                  dell'agricoltura delle regioni
                                  Agli     ispettorati    provinciali
                                  dell'alimentazione delle regioni
                                  Al  Ministero   delle   finanze   -
                                  Dipartimento delle dogane e imposte
                                  indirette   -   Direzione  centrale
                                  servizi doganali - Div. XI S.D.
                                  Al  Ministero  del  commercio   con
                                  l'estero   -   Direzione   generale
                                  import/export - Divisione IV
                                  Alle prefetture
                                  Alla Confederazione  nazionale  dei
                                  coltivatori diretti
                                  Alla     Confederazione    generale
                                  dell'agricoltura italiana
                                  Alla    Confederazione     italiana
                                  agricoltori
                                  Alla    Confederazione   produttori
                                  agricoli
                                  A  tutte  le  altre  organizzazioni
                                  professionali agricole
                                  All'Associazione          nazionale
                                  disidratatori foraggi verdi
                                  All'Associazione          nazionale
                                  sfarinatori fieni
                                  All'Associazione  nazionale per gli
                                  alimenti zootecnici (Assalzoo)
  Con la circolare del 29 marzo  1995,  n.  D/351,  pubblicata  nella
Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana del 14 aprile 1995 -
serie generale - parte prima,  sono  state  dettate  le  disposizioni
nazionali   applicative   della   normativa  comunitaria  di  cui  ai
regolamenti (CE) n. 603/95 e n. 785/95  e  successive  modificazioni,
rispettivamente   del   Consiglio  e  della  Commissione  dell'Unione
Europea, concernenti il regime di aiuto per i foraggi essiccati.
  Con  recente  provvedimento,  in   corso   di   pubblicazione,   la
Commissione  CE ha emanato al riguardo nuove disposizioni modificando
il precitato regolamento (CE) n. 785/95 e apportandovi  significative
innovazioni la cui rilevanza richiede la riformulazione in piu' parti
della predetta circolare n. D/351/95.
  Pertanto,  con  la  presente  circolare,  ferme  restando  le altre
disposizioni  applicative  contenute   nel   predetto   provvedimento
nazionale, si dispone quanto segue:
                              Punto 1.
                 Definizione di foraggi disidratati
  La definizione dei foraggi disidratati di cui all'art. 2, paragrafo
1,  lettera  a),  del regolamento (CE) n. 785/95 della Commissione e'
sostituita dalla seguente:
   a) "Foraggi disidratati", ossia i  prodotti  di  cui  all'art.  1,
lettera a), primo e terzo trattino del regolamento (CE) n. 603/95 del
Consiglio,  essiccati  artificialmente  al  calore; gli "altri simili
prodotti da foraggio" di cui all'art. 1, lettera a),  terzo  trattino
del   precitato   regolamento  n.  603/95  sono  rappresentati  dalle
leguminose erbacee, dalle graminacee erbacee,  dai  cereali  previsti
all'allegato  I,  punto  I  del  regolamento  (CEE)  n.  1765/92  del
Consiglio, raccolti allo stato verde, a pianta intera e a  cariosside
non  matura,  nonche'  dal Chenopodium quinoa, a condizione che dette
specie rientrino nella classificazione della tariffa  doganale  della
nomenclatura combinata 1214 90 91 e 1214 90 99.
  Rispetto  alla  precedente  disciplina che limitava l'aiuto ai soli
prodotti di cui all'art. 1, lettera a), primo e  terzo  trattino  del
regolamento  (CE)  n.  603/95  del  Consiglio,  la  Commissione CE ha
operato,  quindi,  un  ampliamento  del  campo  di  applicazione  del
beneficio in causa:
    a)  ai cereali di cui all'allegato I, del punto I del regolamento
(CE) n. 1765/92, raccolti allo stato  verde,  a  pianta  intera  e  a
cariosside non matura;
    b) al Chenopodium quinoa, ed ha precisato che i cosiddetti "altri
simili  prodotti  da foraggio" di cui al predetto art. 1, lettera a),
terzo trattino sono rappresentati, oltre che da quelli  di  cui  alle
precedenti lettere a) e b), dalle:
   leguminose erbacee;
   graminacee erbacee,
purche'  classificabili  nelle due voci tariffarie della nomenclatura
combinata sopra richiamata  (agglomerati  in  forma  di  pellets  e/o
altri).
  E'  altresi' da precisare che le piante foraggere, dalle quali sono
stati estratti  i  semi,  non  possono  beneficiare  dell'aiuto  alla
trasformazione in foraggi essiccati.
                              Punto 2.
                       Definizione di miscela
  Con   il   predetto  regolamento  in  corso  di  pubblicazione,  la
Commissione   CE   ha   colmato   una   lacuna    della    precedente
regolamentazione, fornendo la definizione di miscela.
  Per  "miscela"  si  intende un prodotto destinato all'alimentazione
animale, contenente foraggi di cui all'art. 1 del regolamento (CE) n.
603/95  del  Consiglio  che  siano  stati  essiccati   e/o   macinati
dall'impresa  di  trasformazione  ed altri prodotti della stessa o di
natura diversa, denominati "aggiunte", ma che siano  stati  essiccati
e/o macinati da altra impresa.
  Non   sono   considerate  "miscele"  i  foraggi  essiccati  le  cui
"aggiunte" non superino il limite del 3% del peso totale del prodotto
finito e abbiano un tenore in azoto totale,  rispetto  alla  sostanza
secca, non superiore al 2,4%.
                              Punto 3.
                     Fatto generatore dell'aiuto
  Le  disposizioni  contenute al punto 4 della circolare ministeriale
n. D/351/95 si intedono sostituite dalle seguenti:
  Il fatto generatore dell'aiuto interviene alla data  alla  quale  i
prodotti,  di  cui  al punto 2) della predetta circolare n. D/351/95,
escono dall'impresa di trasformazione.
  Si considerano ammissibili all'aiuto comunitario di cui all'art. 3)
del regolamento (CE) n. 603/95, i prodotti  contemplati  all'art.  2,
punto   1)  del  regolamento  n.  785/95,  oggetto  di  modifica  del
regolamento (CE) in corso di pubblicazione  nel  senso  descritto  al
punto   1  della  presente  circolare,  di  qualita'  sana,  leale  e
mercantile che rispondano  alle  esigenze  esistenti  in  materia  di
commercializzazione e destinati all'alimentazione degli animali che:
    a)  lascino  come tali o sotto forma di miscela preparata secondo
la definizione di cui  al  punto  2)  della  presente  circolare,  il
perimetro dell'impresa di trasformazione;
   oppure:
     - quando i foraggi di cui trattasi non possano essere depositati
entro tale perimetro, qualsiasi altro luogo di deposito ad esclusione
di  detto  perimetro  che  offra  sufficienti  garanzie  ai  fini del
controllo dei foraggi ivi depositati e che sia stato  preventivamente
riconosciuto dall'AIMA;
    -   nel   caso   di   una   unita'   mobile   di  disidratazione,
l'apparecchiatura che  esegue  la  disidratazione  e,  se  i  foraggi
disidratati  sono  depositati  dalla  persona  che  ha  effettuato la
predetta disidratazione, ogni luogo di  deposito  che  risponda  alle
condizioni di cui al trattino precedente;
    b)  presentino  al momento dell'uscita di cui alla lettera a), le
seguenti caratteristiche:
    - tenore massimo di umidita':
    12% per i foraggi essiccati al sole, i  foraggi  disidratati  che
abbiano  subito un processo di macinazione, i concentrati di proteine
ed i prodotti disidratati;
    14% per gli altri foraggi disidratati;
    - tenore minimo di proteine grezze totali sulla sostanza secca:
    15% per i foraggi disidratati, i foraggi essiccati al sole  ed  i
prodotti disidratati;
    45% per i concentrati di proteine.
  Inoltre,  il  diritto  all'aiuto  e'  limitato  alle  quantita'  di
prodotto  ottenute  dall'essiccazione   dei   foraggi   raccolti   su
particelle  la  cui destinazione agricola possa essere verificata con
soddisfazione da parte dell'AlMA.
  Prima della  immissione  all'interno  del  perimetro  che  delimita
l'impresa   di   trasformazione,  di  prodotti  diversi  dai  foraggi
destinati   alla   essiccazione   e/o   macinazione   l'impresa    di
trasformazione informa l'organo regionale di controllo competente per
territorio,  specificando  la  natura  e le quantita' dei prodotti da
immettere.
  Qualora  l'immissione  di  cui  trattasi  concerna   foraggi   gia'
essiccati   e/o  macinati  da  un'altra  impresa  di  trasformazione,
l'impresa ricevente indica al precitato organo regionale di controllo
l'origine  e  la  destinazione  di  detti  foraggi.  In  tale   caso,
l'immissione  potra'  aver  luogo  soltanto  sotto  il  controllo del
competente organo regionale e alle condizioni stabilite dall'AlMA.
  I foraggi essiccati usciti da un'impresa di trasformazione  possono
essere   reimmessi  all'interno  della  stessa  soltanto  per  essere
nuovamente sottoposti a condizionamento,  purche'  tale  reimmissione
avvenga  sotto  il  controllo  del  competente  organo  regionale  di
controllo ed alle condizioni stabilite dall'AIMA.
  Nei casi sopra indicati, l'impresa  di  trasformazione  provvede  a
comunicare al predetto organo regionale di controllo il giorno in cui
saranno effettuate le relative operazioni.
  Tutti  i  prodotti  immessi  o  reimmessi all'interno del perimetro
dell'impresa di trasformazione, secondo quanto stabilito al  presente
punto, devono essere immagazzinati o depositati in luoghi separati da
quelli  ove  siano immagazzinati o depositati i foraggi essiccati e/o
macinati  prodotti  dalla  medesima  impresa;  inoltre,  essi  devono
figurare  nella  contabilita' di magazzino conformemente all'art. 12,
paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 785/95.
                              Punto 4.
            Riconoscimento dell'impresa di trasformazione
              e dell'acquirente di foraggi da essiccare
  Le disposizioni di cui  alle  lettere  A)  e  B),  punto  8)  della
circolare  n.  D/351/95  e le relative disposizioni introdotte con la
circolare  n.  D/1289  del   28   novembre   1995,   concernenti   il
riconoscimento  delle  imprese di trasformazione e dell'acquirente di
foraggi da essiccare, sono sostituite dalle seguenti:
  A) Impresa di trasformazione.
  Ai  fini  del  riconoscimento,  l'impresa  di  trasformazione  deve
depositare  presso  l'organo  regionale  di  controllo competente per
territorio e in copia presso l'AIMA, entro il 15 marzo  1996  e  alla
stessa  data  per  le  campagne successive, una domanda contenente le
informazioni e la documentazione seguenti:
    - descrizione del perimetro dell'impresa di  trasformazione,  con
l'esatta  indicazione dei punti di entrata dei foraggi da trasformare
e di quelli destinati all'uscita dei foraggi  essiccati,  dei  locali
destinati   all'immagazzinamento   dei  prodotti  utilizzati  per  la
trasformazione  e  dei  prodotti  finiti,  dei  locali  adibiti  alla
disidratazione e/o macinazione;
    -  descrizione  degli  impianti  tecnici  di  disidratazione e di
macinazione,   con   l'indicazione   della   capacita'   oraria    di
evaporazione,  della temperatura di funzionamento, degli impianti per
la pesatura ai  fini  della  disidratazione,  della  macinazione  ed,
eventualmente della fabbricazione dei concentrati di proteine e della
capacita'  minima  di  magazzinaggio  determinata  in  relazione alle
potenzialita' di trasformazione;
    - elenco delle aggiunte utilizzate prima o durante il processo di
disidratazione, come pure la lista indicativa  degli  altri  prodotti
utilizzati nella fabbricazione e dei prodotti finiti;
    -  elenco  dei  registri  della  contabilita'  di  magazzino  che
consenta di seguire giornalmente le quantita' di prodotti entrati per
essere disidratati e/o macinati, le quantita' prodotte, cosi' come le
quantita'  di  leganti  o  di  ogni  altra   aggiunta   eventualmente
utilizzate nella fabbricazione.
  I  foraggi essiccati entrati o reimmessi nell'impresa riconosciuta,
devono  costituire  oggetto  di  una  annotazione   specifica   nella
contabilita' di magazzino.
  In  caso  di  modificazione  di uno o piu' elementi contenuti nella
detta  domanda,  l'impresa  avverte  entro  dieci   giorni   l'organo
regionale  di controllo competente per territorio e l'AIMA al fine di
ottenere una conferma del riconoscimento in questione.
  L'AIMA,  sulla  base  dell'esito  dell'istruttoria  effettuata  dal
predetto organo regionale, adottera' il conseguente provvedimento.
  L'impresa di cui trattasi deve:
    -  rispettare  le  condizioni  previste  dai  regolamenti (CE) n.
603/95 e n.  785/95  e  successive  modificazioni  e/o  integrazioni,
nonche' dal nuovo regolamento (CE) in corso di pubblicazione;
    -  impegnarsi,  nel  caso di trasformazioni plurime, a tenere tra
loro separati, in appositi locali di deposito, i foraggi disidratati,
eventualmente macinati, i  prodotti  disidratati,  i  concentrati  di
proteine e i foraggi essiccati al sole macinati;
    -  depositare  entro  il 15 settembre successivo all'inizio della
campagna di commercializzazione in causa presso l'organo regionale di
controllo competente per territorio:
     a) i contratti di acquisto della materia prima del produttore  o
dell'acquirente,  o  le  dichiarazioni  di consegna, o i contratti di
lavorazione per conto terzi;
     b) una copia, debitamente compilata per la parte  di  rispettiva
competenza  dal  coltivatore  e  dal  trasformatore  e  dagli  stessi
sottoscritta,  dell'allegato  alla  circolare  n.  D/351,  denominato
modello  "FE".  Un'altra  copia di detto modello va rimessa, entro la
stessa data, a cura del trasformatore all'AIMA;
    -  tenere  una  specifica  contabilita'  di  magazzino   da   cui
giornalmente risultino:
     a)  le  specie  e le quantita' di foraggi freschi destinate alla
disidratazione e degli essiccati al sole da  macinare,  acquistate  e
pesate sistematicamente al momento dell'entrata nell'impresa.
  Con  effetto  dal  1  aprile  1996,  l'adempimento  della  pesatura
sistematica deve essere osservato tassativamente da tutti i  soggetti
interessati,   essendo   scaduta   a   quella  data  la  disposizione
derogatoria prevista dall'art. 18 del regolamento (CE) n. 785/95;
     b) le quantita' e la qualita'  dei  foraggi  disidratati,  degli
essiccati al sole e macinati e dei concentrati di proteine al momento
dell'uscita dall'impresa stessa. Nel caso si tratti di disidratazione
e/o  macinazione  mediante  l'utilizzazione di un impianto mobile, le
quantita' di foraggi possono essere stimate in  base  alle  superfici
effettivamente seminate.
  Il   tenore  medio  di  umidita'  delle  quantita'  di  foraggi  da
disidratare viene determinato, per differenza, tra  le  quantita'  di
foraggi verdi utilizzate e quelle dei relativi prodotti finiti.
  Inoltre, detta contabilita' di magazzino deve riportare:
    -  la  percentuale  di  umidita'  constatata  per  i  foraggi  da
disidratare ed eventualmente da macinare e degli essiccati al sole da
macinare;
    - il riferimento ai contratti e/o dichiarazioni  di  consegna  di
cui al punto 10) della predetta circolare n. D/351/95;
    - la data alla quale i foraggi essiccati sono usciti dall'impresa
con l'indicazione delle quantita' riferite a ciascuna data di uscita;
    - il numero progressivo relativo a ciascuna partita campionata;
    -  le  giacenze  di  foraggi essiccati presenti nell'impresa alla
fine di ciascuna campagna di commercializzazione.
  Le  imprese  di  trasformazione  hanno  l'obbligo  di  tenere   una
contabilita'  di  magazzino  giornaliera  separata per ciascuna delle
seguenti produzioni:
    - foraggi disidratati ed eventualmente macinati;
    - foraggi essiccati al sole e macinati;
    - concentrati di proteine;
    - prodotti disidratati.
  Nel caso in cui la produzione riguardi materie prime disidratate ed
eventualmente macinate diverse da quelle previste al punto  2)  della
circolare  n.  D/351/95  e  al  punto  1)  della  presente circolare,
l'impresa di trasformazione e' obbligata a tenere per tale produzione
una contabilita' di magazzino ugualmente separata;
    - consentire, in qualsiasi momento, l'accesso ai propri  impianti
agli  incaricati  del  controllo, agevolandone al massimo l'azione di
accertamento;
    -  tenere  tutta  la  documentazione  relativa  alle  transazioni
effettuate,  nonche'  una copia dei contratti di acquisto e vendita e
ogni altro documento, anche di natura contabile-finanziaria, utile ai
fini del controllo.
  Nel caso in cui un'impresa di trasformazione  manchi  di  osservare
una  o  piu'  condizioni o impegni sopra citati, l'AIMA, tenuto conto
della gravita' dell'inadempienza, revoca il riconoscimento  accordato
per un periodo minimo di un anno e massimo di tre.
  La   predetta   azienda   provvedera'   ad  adottare,  con  proprio
provvedimento, le disposizioni complementari ritenute  necessarie  ai
fini  della  piu'  corretta  ed  efficace  gestione del regime di cui
trattasi.
  Fermo restando l'obbligo per l'interessato di  rispettare  la  data
ultima   di   deposito   della  domanda  di  riconoscimento,  fissata
perentoriamente  al  15  marzo,  l'AIMA,  in  casi  eccezionali,   da
sottoporre   alla   determinazione   del  competente  servizio  della
Commissione CE, puo' consentire il  deposito  di  detta  domanda  non
oltre    i   primi   due   mesi   dall'inizio   della   campagna   di
commercializzazione. In attesa della decisione della Commissione CE e
fino alla  data  di  quest'ultima,  l'impresa  di  trasformazione  e'
provvisoriamente riconosciuta.
  E'  appena  il  caso  di  precisare  che  il  riconoscimento  sara'
effettuato dall'AIMA solo dopo l'avviso favorevole della commissione.
  In caso contrario l'attivita' dell'impresa di trasformazione dovra'
cessare nel momento della notifica del provvedimento con il quale  si
dispone il non riconoscimento dell'impresa stessa.
  B) Acquirente di foraggi da essiccare.
  Ai fini del riconoscimento, l'acquirente di foraggi da essiccare ed
eventualmente  da  macinare  e  dei  foraggi  essiccati  al  sole  da
macinare, deve depositare  presso  l'organo  regionale  di  controllo
competente per territorio e in copia presso l'AIMA, entro il 15 marzo
1996 e alla stessa data per le campagne successive, apposita domanda.
  L'AIMA,  sulla base dell'istruttoria effettuata dal predetto organo
regionale, adottera' il conseguente provvedimento.
  Detto acquirente, ai fini del riconoscimento, deve impegnarsi a:
    -  fornire  adeguate  garanzie  sul  piano  finanziario, indicate
dall'AIMA,  inerenti  alla  capacita'  di  rispettare  gli   obblighi
derivanti dal regime in causa;
    -  depositare  presso  l'organo regionale di controllo competente
per territorio i contratti stipulati  con  i  produttori  di  foraggi
verdi e/o di foraggi essiccati al sole da macinare.
  In  questa ipotesi, l'acquirente di foraggi e' tenuto a rimettere i
contratti in questione al trasformatore, almeno guindici giorni prima
del  15   settembre   successivo   all'inizio   della   campagna   di
commercializzazione   in  causa,  nonche'  copia  dell'allegato  alla
circolare n. D/351/95, denominato "modello FE", debitamente compilato
dal  produttore  nella  parte  di  sua  pertinenza  e  dallo   stesso
sottoscritto;
    -  tenere  un  registro di carico e scarico, debitamente vidimato
dall'organo regionale di controllo  competente  per  territorio,  dei
prodotti  in  questione  con  la  annotazione  degli acquisti e delle
vendite giornalieri per ogni singolo prodotto, nonche' l'indicazione,
per ciascuna partita, delle quantita', del riferimento  al  contratto
stipulato  con  il  produttore  che  ha consegnato la merce e, se del
caso, dell'impresa di trasformazione destinataria della stessa;
    - mettere a disposizione dell'organo regionale  di  controllo  di
cui sopra e dell'AIMA, la propria contabilita' finanziaria;
    - agevolare le operazioni di controllo necessarie.
  Nel  caso  in  cui  l'acquirente  di foraggi da essiccare manchi di
osservare una o piu'  condizioni  o  impegni  sopra  citati,  l'AIMA,
tenuto    conto   della   gravita'   dell'inadempienza,   revoca   il
riconoscimento accordato per un periodo minimo di un anno  e  massimo
di tre.
  La   predetta   azienda   provvedera'   ad  adottare,  con  proprio
provvedimento, le disposizioni complementari ritenute  necessarie  ai
fini  della  piu'  corretta  ed  efficace  gestione del regime di cui
trattasi.
  Fermo restando l'obbligo per l'interessato di  rispettare  la  data
ultima  di  rimessione  dei  contratti in questione al trasformatore,
l'AIMA, in casi eccezionali, da sottoporre  alla  determinazione  del
competente servizio della Commissione CE, puo' consentire il deposito
della   domanda   di  riconoscimento  non  oltre  i  primi  due  mesi
dall'inizio della campagna di commercializzazione.  In  attesa  della
decisione  della  Commissione  CE  e  fino alla data di quest'ultima,
l'acquirente   di   foraggi   da   essiccare   e'    provvisoriamente
riconosciuto.
  E'  appena  il  caso  di  precisare  che  il  riconoscimento  sara'
effettuato dall'AIMA solo dopo l'avviso favorevole della Commissione.
  In caso contrario l'attivita' dell'acquirente in  questione  dovra'
cessare  nel momento della notifica del provvedimento con il quale si
dispone il non riconoscimento dell'acquirente stesso.
  Salvo i casi  sopra  rappresentati  di  domande  di  riconoscimento
depositate  dopo  il  31  marzo e fino al 31 maggio, i riconoscimenti
sono  concessi  dall'AIMA  su  domanda   degli   interessati,   prima
dell'inizio della campagna di commercializzazione in causa.
  Al   fine   della   migliore   organizzazione   del   servizio   di
riconoscimento, l'AIMA  valutera'  l'opportunita'  di  predisporre  e
rimettere   agli   organi   di   controllo   e   alle  organizzazioni
professionali interessate un modello  di  domanda  di  riconoscimento
che,  tenendo  conto  della  normativa  comunitaria  sopra descritta,
consenta un'agevole redazione della domanda stessa e un  sollecito  e
puntuale riscontro di conformita' da parte degli organi di controllo.
  La  sottoscrizione  delle domande di riconoscimento di cui ai punti
A) e B) della presente circolare deve essere autenticata  secondo  le
modalita' previste dalla legge n. 15 del 4 gennaio 1968.
                              Punto 5.
       Domanda di aiuto - Termini e modalita' di presentazione
  La  disposizione contenuta al punto 9) della circolare n. D/351/95,
concernente  la  domanda   di   aiuto,   termini   e   modalita'   di
presentazione, e' modificata come segue:
  Al  fine  di  poter  beneficiare dell'aiuto previsto all'art. 3 del
regolamento (CE) n. 603/95 del Consiglio, l'impresa di trasformazione
e'  tenuta  a  presentare  una  domanda   debitamente   compilata   e
sottoscritta.
  L'aiuto in questione e' concesso unicamente per la fabbricazione di
foraggi  disidratati ed eventualmente macinati e di foraggi essiccati
al sole e macinati previa deduzione del peso di tutte le aggiunte  di
cui al punto 2) della presente circolare.
  La  sottoscrizione di detta domanda deve essere autenticata secondo
le modalita' previste dalla legge n. 15 del 4 gennaio 1968.
  L'impresa di trasformazione deposita presso l'organo  regionale  di
controllo  competente  per  territorio  una  domanda,  concernente le
uscite da detta impresa effettuate nel corso di un mese  determinato,
entro 45 giorni successivi alla fine del mese in questione.
  Nel  caso di deposito della domanda entro 20 giorni successivi alla
data di scadenza del  termine  suindicato,  l'importo  dell'aiuto  e'
ridotto dell'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo.
  Nell'ipotesi  di  ritardo  superiore  ai  20  giorni, la domanda in
questione e' irricevibile e non  puo'  dar  luogo,  in  nessun  caso,
all'aiuto  di cui trattasi. Detta disposizione non si applica qualora
il ritardo sia dovuto a documentate cause di forza maggiore di cui e'
detto al punto 15) della precitata circolare n. D/351/95.
  Tuttavia, le domande di aiuto, concernenti una determinata campagna
di commercializzazione in  nessun  caso  possono  essere  validamente
depositate oltre il 15 aprile successivo alla fine di detta campagna.
  La domanda deve contenere almeno i seguenti elementi:
    - nome, cognome, indirizzo e firma del richiedente;
    - partita IVA o codice fiscale del richiedente;
    -  le  quantita'  di  foraggi  essiccati  per le quali l'aiuto e'
richiesto, suddivise per partita;
    - qualita' dei foraggi essiccati con  riferimento  al  tenore  di
umidita' e di proteine;
    -  data  alla  quale  ogni  partita  e'  uscita  dall'impresa  di
trasformazione;
    -  numero  progressivo  attribuito  alla   partita   di   foraggi
essiccati;
    - data di pesatura e di campionamento della partita;
    -  dichiarazione concernente l'avvenuto prelevamento del campione
per ciascuna partita, regolarmente pesata, al momento dell'uscita dei
foraggi dall'impresa o al momento della  preparazione  della  miscela
nella stessa impresa, contrassegnando detto campione con il numero di
identificazione della relativa partita;
    - indicazione per ciascuna partita di tutte le aggiunte di cui al
punto 2) della presente circolare; tale indicazione deve riguardare:
     - la natura, la denominazione commerciale, il tenore in sostanza
azotata  totale  rispetto  alla sostanza secca delle aggiunte stesse,
nonche' la percentuale di incorporazione delle  stesse  nei  prodotti
finiti;
     -  indicazione,  nel  caso  di miscela di cui al punto 2), primo
comma della presente circolare, per ciascuna partita  del  tenore  di
proteine grezze totali dei foraggi essiccati dall'impresa e contenuti
nella  predetta  miscela,  previa  deduzione  del  tenore in sostanza
azotata totale apportata dalle aggiunte;
     -  impegno  a  restituire  le  somme  che,  al   momento   della
determinazione  del saldo, risultino eccedenti rispetto all'eventuale
anticipazione dell'aiuto accordato.
                              Punto 6.
          Contratto di acquisto e dichiarazione di consegna
   a) La disposizione di  cui  al  punto  10),  penultimo  ed  ultimo
capoverso della circolare n. D/351/95, e' sostituita dalla seguente:
  Salvo  documentate  cause  di  forza  maggiore,  il  ritardo  nella
presentazione di tali documenti, comporta  la  riduzione  dell'aiuto,
nella  percentuale dell'1%, per ogni giorno lavorativo sull'ammontare
dell'importo dell'aiuto relativamente ai soli prodotti per i quali  i
documenti  in  questione  sono presentati in ritardo, e sempreche' il
ritardo non superi complessivamente i venti giorni.
  Nell'ipotesi di ritardo superiore ai  venti  giorni,  l'impresa  di
trasformazione  viene  esclusa  dal  beneficio dell'aiuto comunitario
relativamente ai soli  prodotti  per  i  quali  i  documenti  di  cui
trattasi sono presentati in ritardo.
   b)  Al quinto capoverso del punto 10) della precitata circolare n.
D/351/95:
    - l'espressione "almeno  guindici  giorni  prima"  e'  sostituita
dalla seguente: "almeno due giorni lavorativi prima";
    -  l'espressione  "entro  il  31 luglio successivo" e' sostituita
dalla seguente: "entro il 14 settembre successivo".
   c) Al sesto capoverso del punto 10) della precitata circolare:
    - l'espressione "al piu'  tardi  alla  data  del  31  agosto"  e'
sostituita   dalla   seguente:  "al  piu'  tardi  alla  data  del  15
settembre".
                              Punto 7.
                    Obbligo pesatura sistematica
  Dopo la disposizione contenuta  al  punto  8),  lettera  A),  sesto
capoverso,  lettera  b)  della  circolare  n. D/351/95 e' aggiunta la
seguente lettera c):
  "Qualora l'impresa di trasformazione consegua  una  produzione  che
non superi, nell'arco dell'intera campagna di commercializzazione, le
1.000  tonnellate  di foraggi essiccati e/o macinati e possa provare,
mediante apposita documentazione indicata  dall'AIMA,  di  non  poter
utilizzare  una  bilancia pubblica in un raggio di 5 km, le quantita'
di foraggi verdi da disidratare ed eventualmente da macinare e  degli
essiccati  al  sole  da  macinare possono essere determinate mediante
diversi  criteri  o  metodologia,   preventivamente   determinati   e
notificati   dall'organo   regionale   di  controllo  competente  per
territorio.".
  Dopo la disposizione contenuta al  punto  8),  lettera  A),  ottavo
capoverso della predetta circolare e' aggiunto il seguente capoverso:
  "Nel  corso dei primi dieci giorni lavorativi di ogni trimestre, le
imprese di trasformazione comunicano mediante fax o telex  all'organo
regionale di controllo competente per territorio e all'AIMA il tenore
medio  di  umidita'  di  cui sopra, accertato nel corso del trimestre
precedente  sui  foraggi  verdi  che  sono   stati   disidratati   ed
eventualmente macinati.".
                              Punto 8.
             Prelevamento campioni e determinazione peso
  La disposizione contenuta al punto 12), lettera b), sesto capoverso
della circolare n. D/351/95 e' sostituita dalla seguente:
  Lo  stesso  organo  di  controllo nel corso di ciascuna campagna di
commercializzazione procede regolarmente al prelevamento di  campioni
e  alla  determinazione  del peso nella misura almeno del 5% del peso
dei foraggi essiccati e/o macinati all'uscita e  almeno  del  5%  del
peso dei foraggi essiccati e/o macinati e miscelati.
  La  disposizione  contenuta  al  punto 12), lettera c), tredicesimo
capoverso della circolare n. D/351/95 e' sostituita dalla seguente:
  Nel caso in cui i foraggi essiccati sono miscelati nell'impresa  di
trasformazione,  secondo  quanto  previsto al punto 2) della presente
circolare, il prelevamento del campione e la determinazione del  peso
devono essere effettuati prima delle operazioni di miscelazione.
  Qualora  l'operazione  di  miscelazione  venga  effettuata  prima o
durante l'essiccazione dei foraggi di cui trattasi,  il  prelevamento
del campione deve essere effettuato al termine della essiccazione dei
foraggi stessi.
  Il  campione  in  questione  deve  essere  accompagnato da apposito
documento dal quale risultino le seguenti informazioni:
    - l'appartenenza del campione alla miscela;
    - la natura delle aggiunte e la loro denominazione commerciale;
    - il tenore in sostanza azotata totale contenuto  nelle  predette
aggiunte in rapporto alla sostanza secca;
    -  la  percentuale  di  dette  aggiunte  incorporate  al prodotto
finito.
  La locuzione "100  tonnellate",  in  varie  parti  riportata  nella
circolare   n.   D/351/95,  viene  sostituita  dalla  seguente:  "110
tonnellate".
                              Punto 9.
              Preavviso di uscita dei foraggi essiccati
  La disposizione  contenuta  al  quarto  capoverso  del  punto  12),
lettera c) della circolare n. D/35l/95 e' sostituita dalla seguente:
  L'impresa  di  trasformazione e' obbligata a comunicare, all'organo
regionale di controllo competente per territorio, entro  la  giornata
lavorativa  del  venerdi', a mezzo di fax o di telex, un programma di
massima,  delle  uscite  previste  per  la  settimana  successiva   e
contenente  informazioni  in  merito  alle  presumibili  quantita' di
foraggi essiccati o macinati e al  numero  dei  carichi  previsti  di
detti prodotti.
  Nel  caso  in  cui  l'impresa  di  trasformazione  in causa apporti
modifiche o annullamenti del predetto programma delle uscite, essa e'
obbligata  ad  effettuare,  mediante  fax  o  telex,  una   immediata
comunicazione al predetto organo di controllo.
  Inoltre, eventuali operazioni di uscita non segnalate nel programma
medesimo,   devono   costituire   ugualmente   oggetto  di  immediata
comunicazione al precitato organo di controllo.
  Di conseguenza il diciassettesimo capoverso della succitata lettera
c) e' soppresso.
                              Punto 10.
                       Applicazioni penalita'
  L'AIMA,  nell'ambito  della sua autonomia funzionale, provvedera' a
disciplinare con proprio provvedimento  il  regime  sanzionatorio  da
applicare  nei  casi  di  non  rispondenza,  parziale o totale, delle
partite controllate ai requisiti quanti-qualitativi  minimi  previsti
dalla regolamentazione comunitaria.
                              Punto 11.
                      Informazioni statistiche
  L'AIMA  comunica alla Commissione CE e contestualmente al Ministero
delle risorse agricole, alimentari e forestali -  Direzione  generale
delle  politiche  comunitarie  ed  internazionali  -  Ufficio  grandi
colture, tutte le informazioni richieste ai sensi  dell'art.  15  del
regolamento  della  Commissione CE n. 785/95, nonche' quelle previste
all'art. 1, punto 16) del regolamento (CE) in corso di pubblicazione.
EMENDAMENTI ALLE DISPOSIZIONI NAZIONALI DI APPLICAZIONE DI CUI ALLA
   CIRCOLARE N. D/351/95.
  L'espressione "la contabilita'  fiscale",  di  cui  al  punto  12),
lettera  b),  quinto  capoverso,  terzo  trattino e' sostituita dalla
seguente: "la contabilita' finanziaria".
  L'espressione "la  quantita',  la  specie,  nonche'  il  tenore  di
umidita'  e  di  proteine  contenuti  nei prodotti venduti" di cui al
punto 12), lettera c), sesto capoverso, primo trattino e'  sostituita
dalla  seguente:  "la  quantita',  la  specie,  nonche'  il tenore di
umidita' e di proteine contenuti nei prodotti riconsegnati".
  All'espressione "campione per ogni partita" di cui  al  punto  12),
lettera  c),  dodicesimo  capoverso  e'  aggiunta  la seguente frase:
"L'analisi viene tuttavia effettuata su una  miscela  rappresentativa
di tali campioni".
  L'espressione  "aiuto risulti inferiore" di cui al punto 14), primo
capoverso e' sostituita dalla seguente: "aiuto risulti superiore".
  L'espressione "e per i foraggi essiccati al sole  da  macinare"  di
cui  al  punto  8),  lettera A), ottavo capoverso, primo trattino, e'
soppressa.
                                                Il Ministro: LUCHETTI
Registrata alla Corte dei conti il 19 marzo 1996
Registro n. 1 Risorse agricole, foglio 94