Alla   conferenza   dei  presidenti
                                  delle regioni
                                  Alle   presidenze   delle    giunte
                                  regionali
                                  Alle   presidenze   delle  province
                                  autonome di Trento e Bolzano
                                  Alle amministrazioni provinciali  e
                                  comunali
                                  Alle comunita' montane
                                     e, per conoscenza:
                                  Alle prefetture
                                  Ai comitati regionali di controllo
                                  All'Associazione  nazionale  comuni
                                  italiani (A.N.C.I.)
                                  All'Unione    province     italiane
                                  (U.P.I.)
                                  All'Unione nazionale comuni montani
                                  (U.N.C.E.M.)
PREMESSA.
  Con  l'art.  1,  commi 54, 55, 56, 57 e 58 della legge n. 549/1995,
collegata alla legge finanziaria 1996, e' stato  istituito  il  Fondo
rotativo per la progettualita'.
  Il  Fondo  si  configura  come  uno  strumento di attivazione della
progettualita' degli enti locali e territoriali, volto ad incentivare
la redazione di progetti effettivamente cantierabili.
  Il Fondo opera  sull'intero  territorio  nazionale  ma  prevede  la
priorita'   per  i  progetti  finalizzati  alla  realizzazione  degli
interventi ammessi al cofinanziamento comunitario.
  Esso ha natura rotativa e viene  ricostituito  con  i  rimborsi  da
parte degli utilizzatori; il suo corretto funzionamento permettera' a
tutti  gli  enti  di  avere  a  disposizione gli indispensabili mezzi
finanziari,  necessari  ad  affrontare   la   delicata   fase   della
progettazione delle opere pubbliche.
  Le   esigenze   di   assicurare  il  funzionamento  del  Fondo,  di
ottimizzare  l'utilizzo  delle  risorse  e  di  non   disperdere   le
opportunita'  che  dal  nuovo  strumento  possono derivare al sistema
delle autonomie, obbliga questo Istituto, nel  rispetto  dei  vincoli
legislativi,  a  fissare,  almeno in prima applicazione, dei limiti e
delle priorita' alle possibilita' di finanziamento.
  Si  vuole  sottolineare   che   la   presente   esposizione   sara'
inevitabilmente  soggetta  alla  verifica  dell'attuazione  concreta;
pertanto si prevede  che,  dopo  la  prima  applicazione,  si  potra'
procedere  ad  integrazioni  e  modifiche  suggerite  dall'esperienza
acquisita.
  Per la terminologia usata si fa riferimento a quella prevista dalla
legge n. 109/1994, come modificata  dal  decreto-legge  n.  101/1995,
convertito nella legge n. 216/1995.
1. Dotazione del fondo.
  La  norma  stabilisce la dotazione del fondo in lire 500 miliardi e
riserva il 60% delle risorse in favore delle aree depresse, ossia  le
aree  individuate  o  che saranno individuate dalla Commissione delle
Comunita'  europee  come  ammissibili  agli  interventi   dei   fondi
strutturali,  obiettivi  1,  2  e 5b, nonche' quelle rientranti nella
fattispecie dell'art. 92, paragrafo 3,  lettera  c  del  Trattato  di
Roma,  previo  accordo  con  la  Commissione (cfr. art. 1, lettera a,
decreto-legge n. 32/1995).
  I  piu'  recenti  indirizzi  normativi  in  materia  di  interventi
pubblici   per   opere   infrastrutturali  nelle  aree  depresse  del
territorio nazionale (cfr. art. 4, 3 comma della legge  n.  341/1995)
individuano  una  serie  di  priorita'  che si ritiene possano essere
recepite anche ai fini del funzionamento del Fondo  rotativo  per  la
progettualita'.  Il 60% delle risorse del suddetto Fondo, pari a lire
300 miliardi, sara' pertanto riservato in  esclusiva  a  progetti  da
realizzare   nelle  aree  depresse  secondo  il  seguente  ordine  di
priorita':
   progetti cofinanziabili dall'Unione europea;
   progetti per i quali sia prevista una rapida realizzazione;
   progetti di completamento.
  La necessita' di incentivare la redazione  di  progetti  di  rapida
realizzazione,  privilegiando  i  progetti  definitivi  rispetto agli
studi di fattibilita' ed ai  progetti  preliminari,  trova  ulteriore
giustificazione,  soprattutto  nella fase di prima applicazione della
norma, nel carattere rotativo del Fondo: questo, una volta  esaurito,
potra' essere riattivato solo con i rimborsi degli utilizzatori, dopo
che questi abbiano perfezionato la provvista finanziaria, ottenuta di
norma a fronte di un progetto definitivo o esecutivo.
  Per   quanto  attiene  ai  progetti  di  completamento  si  ritiene
opportuno  evidenziare  che  tali  progetti  sono   da   considerarsi
prioritari  anche ai sensi dell'art. 14 della legge quadro sui lavori
pubblici (n. 109/1994).
  Il suindicato ordine  di  priorita',  integrato  con  le  priorita'
tipologiche di cui al successivo punto 3, si ritiene, in questa fase,
applicabile  anche alle risorse non espressamente riservate alle aree
depresse.
  Le   anticipazioni    saranno    concesse,    al    perfezionamento
dell'istruttoria, fino a concorrenza del limite di capienza del Fondo
e nel rispetto del vincolo a favore delle aree depresse.
  Effettuata  la  prima  ripartizione,  specie  nella  fase  di avvio
dell'operativita'  del  Fondo,  le   risorse   potrebbero   risultare
temporaneamente   esaurite:   di   tale   circostanza,   qualora   si
verificasse, verra' data notizia  agli  enti  richiedenti,  ai  quali
sara'  altresi'  comunicata  la presumibile data di riattivazione del
Fondo.
2. Soggetti mutuatari.
  Gli enti che possono usufruire del  fondo  sono  quelli  richiamati
espressamente  dal  comma  54  e  cioe':  le  regioni, le province, i
comuni, i loro consorzi e le comunita' montane.
  L'elencazione degli enti ammessi ai benefici del  finanziamento  e'
tassativa; non e' ammessa alcuna estensione analogica.
3. Priorita' tipologiche.
  Sono  state effettuate delle indagini al fine di definire un quadro
sufficientemente ampio del potenziale  di  progettualita'  a  livello
locale.
  I  risultati  di  tali  indagini hanno evidenziato che, nell'ambito
degli   investimenti   programmati   a   tale   livello,    rivestono
un'importanza  strategica  alcune  categorie  di  opere alle quali si
ritiene,  pertanto,  di  dover   riconoscere   la   priorita'   nella
ripartizione  dei  200  miliardi  di lire non espressamente riservati
alle aree depresse.
  Da rilevare che nel corso delle indagini e' emerso da  parte  degli
enti  l'interesse  ad  utilizzare  il  Fondo,  non  solo  per singoli
investimenti, ma anche  per  complessi  di  opere  facenti  parte  di
programmi unitari.
  Concettualmente,  prima  di  esporre  le singole priorita', si deve
percio' tenere presente che:
   alla nozione di opera pubblica si affiancano,  nella  legislazione
di  settore  piu'  recente,  quelle  di lavoro pubblico e di opera di
pubblica utilita';
   non  si  puo'  far  esclusivo  riferimento  alla  definizione   di
"programma"  cosi'  come  letteralmente  desumibile  dalla  legge  n.
109/1994,  basandosi  questa  sul  concetto  di  lavoro  pubblico;  i
beneficiari  del  Fondo  fanno  infatti,  in  molti  casi  e settori,
riferimento  a  complessi  di  opere  integrate  che  possono  essere
composti  da opere pubbliche propriamente dette, da opere di pubblica
utilita'  e  da  altre  iniziative  (di   norma   oggetto   solo   di
pianificazione  urbanistica),  rispetto ai quali l'ente locale assume
il ruolo di "promotore" e che non necessariamente  coincidono  con  i
programmi di lavori pubblici definiti dalla legge n. 109/1994;
   la  realizzazione  ed il finanziamento del progetto non si basa su
fonti  esclusivamente  pubbliche,  ma  prevede  in  molti   casi   la
partecipazione attiva di risorse private e, nelle aree in cui cio' e'
possibile, l'accesso al cofinanziamento comunitario.
  Le priorita' emerse dall'indagine sono le seguenti:
   opere  idriche (in particolare nell'accezione del "ciclo integrato
dell'acqua" prevista dalla legge n. 36/1994);
   opere di risanamento e valorizzazione  ambientale  (trattamento  -
smaltimento - trasformazione rifiuti solidi urbani);
   opere   funzionali   al   miglioramento   della  mobilita'  urbana
(metropolitane, tranvie leggere, parcheggi, ecc.).
  Tali priorita' trovano riscontro in altrettanti percorsi  normativi
che,  basandosi  o sulla legislazione ordinaria o su quella attinente
alcune tipologie di opere (legge n. 36/1994, legge n. 211/1992, legge
n.  204/1995),  rendono  concretamente  perseguibile  l'obiettivo  di
comprimere  il  ciclo  progettazione-finanziamento  nel limite di 2-3
anni previsto dalla legge istitutiva del Fondo.
4. Spese finanziabili.
  Il legislatore ha stabilito  che  "con  particolare  riguardo  alla
realizzazione    degli    interventi   ammessi   al   cofinanziamento
comunitario, sono finanziabili le spese necessarie per gli  studi  di
fattibilita',  per  la  elaborazione  dei progetti di massima (leggi:
preliminari), incluse le valutazioni di impatto  ambientale  e  altre
rilevazioni  e ricerche necessarie, e per l'elaborazione dei progetti
definitivi ed esecutivi" (comma 54).
  Gli  enti  possono  richiedere  l'anticipazione  "sulla   base   di
programmi  di  opere  pubbliche da realizzare allegando una relazione
tecnica dalla quale risultino le  finalita',  la  localizzazione,  la
conformita'  allo  strumento  urbanistico  vigente  o  gli  eventuali
adeguamenti  previsti  per lo stesso, il costo presunto dell'opera da
realizzare, nonche' la prevista copertura finanziaria" (comma 56).
  Con il Fondo e', pertanto, possibile finanziare l'intero  ciclo  di
sviluppo  dell'idea  progettuale:  dallo  studio di fattibilita' sino
alla progettazione esecutiva,  intervenendo  a  qualsiasi  stadio  di
sviluppo/maturazione del progetto.
  Una  volta  chiarito  il  concetto  di  "programma" (cfr. paragrafo
precedente), nell'ambito del quale vengono attivate  le  risorse  del
Fondo,  e'  possibile  elencare  le  attivita'  finanziabili con tali
risorse: studi di fattibilita' con relativi  progetti  preliminari  -
progetti   definitivi   -  progetti  esecutivi  -  studi  di  impatto
ambientale - studi, indagini  di  campo  e  ricerche  necessarie  per
l'esecuzione del progetto "a regola d'arte" (vedi allegato A).
5. I limiti dell'anticipazione.
  Le  norme  istitutive  del  Fondo pongono due limiti all'intervento
finanziario della Cassa depositi  e  prestiti.  L'anticipazione  deve
essere  limitata al 90% delle spese necessarie per gli atti tecnici e
comunque  non  puo'  essere  superiore  al  10%  del  costo  presunto
dell'opera.
  Nell'ambito  dei  limiti massimi posti dalla norma, la ripartizione
della richiesta di anticipazione  fra  i  singoli  stadi  progettuali
dovra'  essere  effettuata  dagli enti beneficiari con riferimento ai
parametri indicati nell'allegato B.
  Questo Istituto ritiene altresi' necessario fissare dei  limiti  di
importo   per   i  progetti  finanziabili,  in  considerazione  della
necessita'  di  assicurare  lo  spedito  funzionamento  del  Fondo  e
l'effettivo conseguimento del suo principale obiettivo: l'attivazione
delle risorse comunitarie.
  Tali  risultati,  infatti, sarebbero difficilmente raggiungibili se
si decidesse di polverizzare le risorse, relativamente  limitate,  su
una pluralita' di interventi di modeste dimensioni.
  L'orientamento  esposto  appare  peraltro in linea con la filosofia
che muove la stessa U.E. allorche' attribuisce particolare importanza
(cfr. art. 16 del regolamento del Consiglio delle  Comunita'  europee
2082/93)  ai  progetti  di  rilevanti  dimensioni, ritenuti capaci di
favorire in modo decisivo lo sviluppo regionale.
  Il Fondo, dunque, non puo' essere considerato uno strumento per  la
normale attivita' di progettazione degli enti, ma deve essere teso al
finanziamento   di  progetti  particolarmente  rilevanti  in  termini
qualitativi e quantitativi.
  Pertanto,  in  prima  applicazione,  saranno  finanziate  le  spese
tecniche  riferite  a progetti di singoli investimenti o di complessi
unitari di opere, il cui costo stimato non sia inferiore a 5 miliardi
di lire.
6. I costi.
 a) Il tasso di interesse.
  La norma (comma 58) stabilisce che sulle somme apportate  al  Fondo
sia riconosciuto alla Cassa depositi e prestiti un tasso di interesse
pari  al  tasso  del conto corrente intrattenuto dalla Cassa medesima
con la Tesoreria dello Stato.
  I relativi oneri, unitamente a quelli di cui ai successivi punti b)
e c), sono a carico dei beneficiari, si aggiungono  all'anticipazione
ricevuta   e   vengono   corrisposti   all'atto   della  restituzione
dell'anticipazione.
  Il  tasso  attualmente in vigore sul conto corrente e' pari al 4,5%
annuo.
 b) Le spese di valutazione.
  L'importo delle eventuali spese di valutazione  varia  in  funzione
del  costo  e  dello  stadio  di  sviluppo  del  progetto ma non puo'
comunque eccedere la somma di lire 50 milioni. Le suddette spese sono
restituite dai beneficiari unitamente  all'anticipazione,  maggiorate
degli   interessi   calcolati   allo   stesso   tasso   previsto  per
quest'ultima.
  Per un'indicazione di massima sui presumibili costi di  valutazione
si rimanda all'allegato D.
 c) Le spese di amministrazione.
  Sulle  somme erogate i beneficiari devono altresi' riconoscere alla
Cassa depositi e prestiti una commissione annua dello 0,05% a  titolo
di rimborso delle spese di amministrazione sostenute.
7. Rimborso ed eventuali interessi di mora.
  La  norma  stabilisce che l'anticipazione aumentata delle ulteriori
spese, costituisce parte integrante  del  costo  dell'opera  e  viene
rimborsata in un'unica soluzione
all'atto  del  perfezionamento della provvista finanziaria necessaria
alla realizzazione dell'opera stessa.
  Trascorsi   tre   anni   dalla    data    di    prima    erogazione
dell'anticipazione, ovvero due qualora la stessa sia finalizzata alla
progettazione  definitiva,  la  restituzione  e' sempre dovuta, anche
qualora non sia stata perfezionata la provvista  finanziaria,  ovvero
l'opera  non sia realizzabile, o sia venuto meno l'interesse pubblico
alla sua realizzazione.
  Qualora alle risorse finanziarie per la realizzazione dell'opera si
provvede mediante mutuo della Cassa  depositi  e  prestiti,  all'atto
della  concessione  dello stesso, l'Istituto provvede automaticamente
al recupero delle somme dovute dall'ente beneficiario.
  Si raccomanda la massima attenzione degli  enti  beneficiari  sulla
necessita'  di  assicurare, entro i tempi previsti, i rimborsi dovuti
al Fondo, al fine di evitare la procedura di cui  al  comma  55,  che
comporta il pagamento degli interessi di mora.
8. I documenti istruttori.
  I documenti da produrre ai fini istruttori sono i seguenti:
   1)  Domanda  a  firma del legale rappresentante dell'ente conforme
allo schema di cui all'allegato C.
   2) Programma di cui  al  comma  56  dell'art.  1  della  legge  n.
549/1995.
   3) Relazione tecnica, contenente le indicazioni di cui al comma 56
(finalita',  localizzazione, conformita' allo strumento urbanistico o
agli eventuali adeguamenti previsti per  lo  stesso,  costo  presunto
dell'opera, copertura finanziaria prevista).
   4)  Delibera di assunzione dell'anticipazione adottata dall'organo
competente secondo le vigenti normative. La delibera, esecutiva, deve
contenere:
     a)  l'impegno  di  restituire,  all'atto  del   realizzo   della
provvista finanziaria e comunque entro il termine massimo di tre anni
dalla data di erogazione ovvero di due anni, nel caso in cui le somme
siano   finalizzate   alla  progettazione  definitiva  ed  esecutiva,
l'anticipazione maggiorata delle eventuali spese di valutazione;
     b)   l'impegno   di   corrispondere,   all'atto   del   rimborso
dell'anticipazione, alla Cassa depositi e prestiti l'interesse  e  la
commissione    per    le    spese   di   amministrazione,   calcolati
rispettivamente  al  tasso  del  4,5%  e  0,05%  annuo   sull'importo
dell'anticipazione  medesima  -  maggiorata  delle eventuali spese di
valutazione - per il periodo intercorrente fra la data di  erogazione
ed il giorno, compreso, dell'effettivo rimborso;
     c)  l'assunzione dell'obbligo - qualora l'ente sia soggetto alle
disposizioni previste dal nuovo ordinamento finanziario  e  contabile
degli  enti  locali  - di effettuare il relativo impegno di spesa sul
bilancio pluriennale ai sensi dell'art. 27 del decreto legislativo n.
77/1995;
     d)  la  presa  d'atto  dell'obbligo  a   carico   dell'ente   di
corrispondere sulle somme dovute, in caso di ritardato pagamento, gli
interessi  di  mora  calcolati  ad  un  tasso  superiore  di  5 punti
percentuali a quello vigente  sul  conto  corrente  di  tesoreria  al
momento della maturazione dei medesimi interessi di mora.
   5)   Dichiarazione   del   coordinatore   unico/responsabile   del
procedimento da cui risulti:
     a) il costo presunto dell'opera;
     b) la  fase  o  le  fasi  progettuali  di  cui  si  richiede  il
finanziamento,  con  indicazione  del  costo  complessivo delle spese
tecniche previste;
     c)   il   regolare   completamento   delle   fasi    progettuali
propedeutiche a quella di cui si richiede il finanziamento;
     d)  l'appartenenza  dell'ente  ad  una  delle  aree depresse del
territorio nazionale individuate dalla  Commissione  delle  Comunita'
europee  come  ammissibili  agli  interventi  dei  fondi strutturali,
obiettivi 1, 2 e 5b o  rientranti  nella  fattispecie  dell'art.  92,
paragrafo  3,  lettera  c del Trattato di Roma, previo accordo con la
Commissione (cfr. art. 1, lettera a, decreto-legge n. 32/1995);
     e) la conformita' dell'opera  che  si  intende  realizzare  alle
priorita' indicate in specifici documenti di programmazione approvati
dalla U.E. o di iniziativa comunitaria (indicare il documento);
     f)   la   conferma   che  l'opera  e'  conforme  allo  strumento
urbanistico o, in alternativa, che e'  previsto  l'adeguamento  dello
stesso;
     g)  l'esecutivita'  o  immediata eseguibilita' della delibera di
assunzione dell'anticipazione.
   6)  Qualsiasi  ulteriore  documentazione  che  l'Istituto  dovesse
ritenere necessario acquisire ai fini istruttori.
  Si  precisa  che per richieste di anticipazione il cui controvalore
in ECU (da determinarsi con riferimento all'ultimo  tasso  di  cambio
dell'anno  precedente  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale) superi
l'importo di 500.000 ECU (L. 1.015.250.000 al cambio del 29  dicembre
1995)  la  Cassa  si riserva di effettuare supplementi di istruttoria
anche avvalendosi di soggetti esterni.
  Si richiama l'attenzione  degli  enti  beneficiari  sul  fatto  che
questo  Istituto  trasmettera'  periodicamente alla Commissione delle
Comunita' europee e ai Ministeri del bilancio e del  tesoro  l'elenco
delle anticipazioni concesse.
9. La procedura.
  La procedura e' articolata nelle fasi della concessione, erogazione
e restituzione dell'anticipazione.
Concessione.
  9.1.  Dopo la valutazione della documentazione trasmessa, svolta da
un apposito nucleo dell'Istituto o a mezzo di  soggetti  esterni,  il
consiglio di amministrazione della Cassa concede l'anticipazione.
  Con il provvedimento di concessione viene comunicato all'ente:
    a) l'importo dell'anticipazione riconosciuta;
    b) l'ammontare delle eventuali spese di valutazione;
    c)  l'ammontare  giornaliero  delle  somme  dovute  a  titolo  di
interessi e di spese  di  amministrazione  sulle  suddette  spese  di
valutazione.
Erogazione.
  9.2.  Le  somministrazioni  sono  disposte  dietro presentazione di
idonei documenti giustificativi di spesa (fatture; parcella  vidimata
dagli ordini professionali competenti).
  Dalla  data  di  valuta  del  mandato decorrono gli interessi ed il
concorso  sulle  spese  di  amministrazione  sulle   somme   erogate.
L'ammontare  giornaliero  di  tali  spese viene comunicato in sede di
somministrazione.
  Come gia' esposto al punto 7, dalla  data  di  valuta  della  prima
somministrazione  decorre  il  termine  biennale  o  triennale per la
restituzione di tutte le somme dovute.
Restituzione.
  9.3.  All'atto  della  provvista  finanziaria  per  la   esecuzione
dell'opera  o  allo scadere del termine previsto per la restituzione,
l'ente provvede al rimborso delle somme dovute, secondo  le  medesime
modalita'  previste  per  il pagamento delle rate di ammortamento dei
mutui della Cassa (attraverso la Tesoreria provinciale competente per
territorio per gli enti locali ovvero, se  richiesto,  attraverso  la
Tesoreria centrale per le regioni).
  Come  gia'  esplicitato,  qualora  alle  risorse finanziarie per la
realizzazione dell'opera  si  provveda  mediante  mutuo  della  Cassa
depositi   e   prestiti,  il  recupero  delle  somme  dovute  avviene
automaticamente, prelevando il relativo importo dal mutuo concesso.
  Sara' cura dell'ente provvedere alla tempestiva  attivazione  delle
procedure  di  finanziamento,  in modo da ottenere la concessione del
mutuo  prima  del  termine  di  scadenza  previsto  per  il  rimborso
dell'anticipazione.
10. Revoca dell'anticipazione.
  La  necessita'  di  assicurare  lo spedito funzionamento del Fondo,
evitando l'impegno di risorse a favore di attivita'  progettuali  che
non  risultano  in  grado  di  svilupparsi secondo l'iter cronologico
previsto, impone a questo  Istituto  di  prevedere  la  revoca  delle
anticipazioni, nelle seguenti ipotesi:
    a)  l'incarico  non sia stato conferito entro tre mesi dalla data
di concessione;
    b) la prima richiesta di somministrazione non pervenga alla Cassa
entro un anno dalla medesima data di concessione.
                                       Il direttore generale: FALCONE