Alla conferenza dei presidenti delle regioni Alle presidenze delle giunte regionali Alle presidenze delle province autonome di Trento e Bolzano Alle amministrazioni provinciali e comunali Alle comunita' montane e, per conoscenza: Alle prefetture Ai comitati regionali di controllo All'Associazione nazionale comuni italiani (A.N.C.I.) All'Unione province italiane (U.P.I.) All'Unione nazionale comuni montani (U.N.C.E.M.) PREMESSA. Con l'art. 1, commi 54, 55, 56, 57 e 58 della legge n. 549/1995, collegata alla legge finanziaria 1996, e' stato istituito il Fondo rotativo per la progettualita'. Il Fondo si configura come uno strumento di attivazione della progettualita' degli enti locali e territoriali, volto ad incentivare la redazione di progetti effettivamente cantierabili. Il Fondo opera sull'intero territorio nazionale ma prevede la priorita' per i progetti finalizzati alla realizzazione degli interventi ammessi al cofinanziamento comunitario. Esso ha natura rotativa e viene ricostituito con i rimborsi da parte degli utilizzatori; il suo corretto funzionamento permettera' a tutti gli enti di avere a disposizione gli indispensabili mezzi finanziari, necessari ad affrontare la delicata fase della progettazione delle opere pubbliche. Le esigenze di assicurare il funzionamento del Fondo, di ottimizzare l'utilizzo delle risorse e di non disperdere le opportunita' che dal nuovo strumento possono derivare al sistema delle autonomie, obbliga questo Istituto, nel rispetto dei vincoli legislativi, a fissare, almeno in prima applicazione, dei limiti e delle priorita' alle possibilita' di finanziamento. Si vuole sottolineare che la presente esposizione sara' inevitabilmente soggetta alla verifica dell'attuazione concreta; pertanto si prevede che, dopo la prima applicazione, si potra' procedere ad integrazioni e modifiche suggerite dall'esperienza acquisita. Per la terminologia usata si fa riferimento a quella prevista dalla legge n. 109/1994, come modificata dal decreto-legge n. 101/1995, convertito nella legge n. 216/1995. 1. Dotazione del fondo. La norma stabilisce la dotazione del fondo in lire 500 miliardi e riserva il 60% delle risorse in favore delle aree depresse, ossia le aree individuate o che saranno individuate dalla Commissione delle Comunita' europee come ammissibili agli interventi dei fondi strutturali, obiettivi 1, 2 e 5b, nonche' quelle rientranti nella fattispecie dell'art. 92, paragrafo 3, lettera c del Trattato di Roma, previo accordo con la Commissione (cfr. art. 1, lettera a, decreto-legge n. 32/1995). I piu' recenti indirizzi normativi in materia di interventi pubblici per opere infrastrutturali nelle aree depresse del territorio nazionale (cfr. art. 4, 3 comma della legge n. 341/1995) individuano una serie di priorita' che si ritiene possano essere recepite anche ai fini del funzionamento del Fondo rotativo per la progettualita'. Il 60% delle risorse del suddetto Fondo, pari a lire 300 miliardi, sara' pertanto riservato in esclusiva a progetti da realizzare nelle aree depresse secondo il seguente ordine di priorita': progetti cofinanziabili dall'Unione europea; progetti per i quali sia prevista una rapida realizzazione; progetti di completamento. La necessita' di incentivare la redazione di progetti di rapida realizzazione, privilegiando i progetti definitivi rispetto agli studi di fattibilita' ed ai progetti preliminari, trova ulteriore giustificazione, soprattutto nella fase di prima applicazione della norma, nel carattere rotativo del Fondo: questo, una volta esaurito, potra' essere riattivato solo con i rimborsi degli utilizzatori, dopo che questi abbiano perfezionato la provvista finanziaria, ottenuta di norma a fronte di un progetto definitivo o esecutivo. Per quanto attiene ai progetti di completamento si ritiene opportuno evidenziare che tali progetti sono da considerarsi prioritari anche ai sensi dell'art. 14 della legge quadro sui lavori pubblici (n. 109/1994). Il suindicato ordine di priorita', integrato con le priorita' tipologiche di cui al successivo punto 3, si ritiene, in questa fase, applicabile anche alle risorse non espressamente riservate alle aree depresse. Le anticipazioni saranno concesse, al perfezionamento dell'istruttoria, fino a concorrenza del limite di capienza del Fondo e nel rispetto del vincolo a favore delle aree depresse. Effettuata la prima ripartizione, specie nella fase di avvio dell'operativita' del Fondo, le risorse potrebbero risultare temporaneamente esaurite: di tale circostanza, qualora si verificasse, verra' data notizia agli enti richiedenti, ai quali sara' altresi' comunicata la presumibile data di riattivazione del Fondo. 2. Soggetti mutuatari. Gli enti che possono usufruire del fondo sono quelli richiamati espressamente dal comma 54 e cioe': le regioni, le province, i comuni, i loro consorzi e le comunita' montane. L'elencazione degli enti ammessi ai benefici del finanziamento e' tassativa; non e' ammessa alcuna estensione analogica. 3. Priorita' tipologiche. Sono state effettuate delle indagini al fine di definire un quadro sufficientemente ampio del potenziale di progettualita' a livello locale. I risultati di tali indagini hanno evidenziato che, nell'ambito degli investimenti programmati a tale livello, rivestono un'importanza strategica alcune categorie di opere alle quali si ritiene, pertanto, di dover riconoscere la priorita' nella ripartizione dei 200 miliardi di lire non espressamente riservati alle aree depresse. Da rilevare che nel corso delle indagini e' emerso da parte degli enti l'interesse ad utilizzare il Fondo, non solo per singoli investimenti, ma anche per complessi di opere facenti parte di programmi unitari. Concettualmente, prima di esporre le singole priorita', si deve percio' tenere presente che: alla nozione di opera pubblica si affiancano, nella legislazione di settore piu' recente, quelle di lavoro pubblico e di opera di pubblica utilita'; non si puo' far esclusivo riferimento alla definizione di "programma" cosi' come letteralmente desumibile dalla legge n. 109/1994, basandosi questa sul concetto di lavoro pubblico; i beneficiari del Fondo fanno infatti, in molti casi e settori, riferimento a complessi di opere integrate che possono essere composti da opere pubbliche propriamente dette, da opere di pubblica utilita' e da altre iniziative (di norma oggetto solo di pianificazione urbanistica), rispetto ai quali l'ente locale assume il ruolo di "promotore" e che non necessariamente coincidono con i programmi di lavori pubblici definiti dalla legge n. 109/1994; la realizzazione ed il finanziamento del progetto non si basa su fonti esclusivamente pubbliche, ma prevede in molti casi la partecipazione attiva di risorse private e, nelle aree in cui cio' e' possibile, l'accesso al cofinanziamento comunitario. Le priorita' emerse dall'indagine sono le seguenti: opere idriche (in particolare nell'accezione del "ciclo integrato dell'acqua" prevista dalla legge n. 36/1994); opere di risanamento e valorizzazione ambientale (trattamento - smaltimento - trasformazione rifiuti solidi urbani); opere funzionali al miglioramento della mobilita' urbana (metropolitane, tranvie leggere, parcheggi, ecc.). Tali priorita' trovano riscontro in altrettanti percorsi normativi che, basandosi o sulla legislazione ordinaria o su quella attinente alcune tipologie di opere (legge n. 36/1994, legge n. 211/1992, legge n. 204/1995), rendono concretamente perseguibile l'obiettivo di comprimere il ciclo progettazione-finanziamento nel limite di 2-3 anni previsto dalla legge istitutiva del Fondo. 4. Spese finanziabili. Il legislatore ha stabilito che "con particolare riguardo alla realizzazione degli interventi ammessi al cofinanziamento comunitario, sono finanziabili le spese necessarie per gli studi di fattibilita', per la elaborazione dei progetti di massima (leggi: preliminari), incluse le valutazioni di impatto ambientale e altre rilevazioni e ricerche necessarie, e per l'elaborazione dei progetti definitivi ed esecutivi" (comma 54). Gli enti possono richiedere l'anticipazione "sulla base di programmi di opere pubbliche da realizzare allegando una relazione tecnica dalla quale risultino le finalita', la localizzazione, la conformita' allo strumento urbanistico vigente o gli eventuali adeguamenti previsti per lo stesso, il costo presunto dell'opera da realizzare, nonche' la prevista copertura finanziaria" (comma 56). Con il Fondo e', pertanto, possibile finanziare l'intero ciclo di sviluppo dell'idea progettuale: dallo studio di fattibilita' sino alla progettazione esecutiva, intervenendo a qualsiasi stadio di sviluppo/maturazione del progetto. Una volta chiarito il concetto di "programma" (cfr. paragrafo precedente), nell'ambito del quale vengono attivate le risorse del Fondo, e' possibile elencare le attivita' finanziabili con tali risorse: studi di fattibilita' con relativi progetti preliminari - progetti definitivi - progetti esecutivi - studi di impatto ambientale - studi, indagini di campo e ricerche necessarie per l'esecuzione del progetto "a regola d'arte" (vedi allegato A). 5. I limiti dell'anticipazione. Le norme istitutive del Fondo pongono due limiti all'intervento finanziario della Cassa depositi e prestiti. L'anticipazione deve essere limitata al 90% delle spese necessarie per gli atti tecnici e comunque non puo' essere superiore al 10% del costo presunto dell'opera. Nell'ambito dei limiti massimi posti dalla norma, la ripartizione della richiesta di anticipazione fra i singoli stadi progettuali dovra' essere effettuata dagli enti beneficiari con riferimento ai parametri indicati nell'allegato B. Questo Istituto ritiene altresi' necessario fissare dei limiti di importo per i progetti finanziabili, in considerazione della necessita' di assicurare lo spedito funzionamento del Fondo e l'effettivo conseguimento del suo principale obiettivo: l'attivazione delle risorse comunitarie. Tali risultati, infatti, sarebbero difficilmente raggiungibili se si decidesse di polverizzare le risorse, relativamente limitate, su una pluralita' di interventi di modeste dimensioni. L'orientamento esposto appare peraltro in linea con la filosofia che muove la stessa U.E. allorche' attribuisce particolare importanza (cfr. art. 16 del regolamento del Consiglio delle Comunita' europee 2082/93) ai progetti di rilevanti dimensioni, ritenuti capaci di favorire in modo decisivo lo sviluppo regionale. Il Fondo, dunque, non puo' essere considerato uno strumento per la normale attivita' di progettazione degli enti, ma deve essere teso al finanziamento di progetti particolarmente rilevanti in termini qualitativi e quantitativi. Pertanto, in prima applicazione, saranno finanziate le spese tecniche riferite a progetti di singoli investimenti o di complessi unitari di opere, il cui costo stimato non sia inferiore a 5 miliardi di lire. 6. I costi. a) Il tasso di interesse. La norma (comma 58) stabilisce che sulle somme apportate al Fondo sia riconosciuto alla Cassa depositi e prestiti un tasso di interesse pari al tasso del conto corrente intrattenuto dalla Cassa medesima con la Tesoreria dello Stato. I relativi oneri, unitamente a quelli di cui ai successivi punti b) e c), sono a carico dei beneficiari, si aggiungono all'anticipazione ricevuta e vengono corrisposti all'atto della restituzione dell'anticipazione. Il tasso attualmente in vigore sul conto corrente e' pari al 4,5% annuo. b) Le spese di valutazione. L'importo delle eventuali spese di valutazione varia in funzione del costo e dello stadio di sviluppo del progetto ma non puo' comunque eccedere la somma di lire 50 milioni. Le suddette spese sono restituite dai beneficiari unitamente all'anticipazione, maggiorate degli interessi calcolati allo stesso tasso previsto per quest'ultima. Per un'indicazione di massima sui presumibili costi di valutazione si rimanda all'allegato D. c) Le spese di amministrazione. Sulle somme erogate i beneficiari devono altresi' riconoscere alla Cassa depositi e prestiti una commissione annua dello 0,05% a titolo di rimborso delle spese di amministrazione sostenute. 7. Rimborso ed eventuali interessi di mora. La norma stabilisce che l'anticipazione aumentata delle ulteriori spese, costituisce parte integrante del costo dell'opera e viene rimborsata in un'unica soluzione all'atto del perfezionamento della provvista finanziaria necessaria alla realizzazione dell'opera stessa. Trascorsi tre anni dalla data di prima erogazione dell'anticipazione, ovvero due qualora la stessa sia finalizzata alla progettazione definitiva, la restituzione e' sempre dovuta, anche qualora non sia stata perfezionata la provvista finanziaria, ovvero l'opera non sia realizzabile, o sia venuto meno l'interesse pubblico alla sua realizzazione. Qualora alle risorse finanziarie per la realizzazione dell'opera si provvede mediante mutuo della Cassa depositi e prestiti, all'atto della concessione dello stesso, l'Istituto provvede automaticamente al recupero delle somme dovute dall'ente beneficiario. Si raccomanda la massima attenzione degli enti beneficiari sulla necessita' di assicurare, entro i tempi previsti, i rimborsi dovuti al Fondo, al fine di evitare la procedura di cui al comma 55, che comporta il pagamento degli interessi di mora. 8. I documenti istruttori. I documenti da produrre ai fini istruttori sono i seguenti: 1) Domanda a firma del legale rappresentante dell'ente conforme allo schema di cui all'allegato C. 2) Programma di cui al comma 56 dell'art. 1 della legge n. 549/1995. 3) Relazione tecnica, contenente le indicazioni di cui al comma 56 (finalita', localizzazione, conformita' allo strumento urbanistico o agli eventuali adeguamenti previsti per lo stesso, costo presunto dell'opera, copertura finanziaria prevista). 4) Delibera di assunzione dell'anticipazione adottata dall'organo competente secondo le vigenti normative. La delibera, esecutiva, deve contenere: a) l'impegno di restituire, all'atto del realizzo della provvista finanziaria e comunque entro il termine massimo di tre anni dalla data di erogazione ovvero di due anni, nel caso in cui le somme siano finalizzate alla progettazione definitiva ed esecutiva, l'anticipazione maggiorata delle eventuali spese di valutazione; b) l'impegno di corrispondere, all'atto del rimborso dell'anticipazione, alla Cassa depositi e prestiti l'interesse e la commissione per le spese di amministrazione, calcolati rispettivamente al tasso del 4,5% e 0,05% annuo sull'importo dell'anticipazione medesima - maggiorata delle eventuali spese di valutazione - per il periodo intercorrente fra la data di erogazione ed il giorno, compreso, dell'effettivo rimborso; c) l'assunzione dell'obbligo - qualora l'ente sia soggetto alle disposizioni previste dal nuovo ordinamento finanziario e contabile degli enti locali - di effettuare il relativo impegno di spesa sul bilancio pluriennale ai sensi dell'art. 27 del decreto legislativo n. 77/1995; d) la presa d'atto dell'obbligo a carico dell'ente di corrispondere sulle somme dovute, in caso di ritardato pagamento, gli interessi di mora calcolati ad un tasso superiore di 5 punti percentuali a quello vigente sul conto corrente di tesoreria al momento della maturazione dei medesimi interessi di mora. 5) Dichiarazione del coordinatore unico/responsabile del procedimento da cui risulti: a) il costo presunto dell'opera; b) la fase o le fasi progettuali di cui si richiede il finanziamento, con indicazione del costo complessivo delle spese tecniche previste; c) il regolare completamento delle fasi progettuali propedeutiche a quella di cui si richiede il finanziamento; d) l'appartenenza dell'ente ad una delle aree depresse del territorio nazionale individuate dalla Commissione delle Comunita' europee come ammissibili agli interventi dei fondi strutturali, obiettivi 1, 2 e 5b o rientranti nella fattispecie dell'art. 92, paragrafo 3, lettera c del Trattato di Roma, previo accordo con la Commissione (cfr. art. 1, lettera a, decreto-legge n. 32/1995); e) la conformita' dell'opera che si intende realizzare alle priorita' indicate in specifici documenti di programmazione approvati dalla U.E. o di iniziativa comunitaria (indicare il documento); f) la conferma che l'opera e' conforme allo strumento urbanistico o, in alternativa, che e' previsto l'adeguamento dello stesso; g) l'esecutivita' o immediata eseguibilita' della delibera di assunzione dell'anticipazione. 6) Qualsiasi ulteriore documentazione che l'Istituto dovesse ritenere necessario acquisire ai fini istruttori. Si precisa che per richieste di anticipazione il cui controvalore in ECU (da determinarsi con riferimento all'ultimo tasso di cambio dell'anno precedente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale) superi l'importo di 500.000 ECU (L. 1.015.250.000 al cambio del 29 dicembre 1995) la Cassa si riserva di effettuare supplementi di istruttoria anche avvalendosi di soggetti esterni. Si richiama l'attenzione degli enti beneficiari sul fatto che questo Istituto trasmettera' periodicamente alla Commissione delle Comunita' europee e ai Ministeri del bilancio e del tesoro l'elenco delle anticipazioni concesse. 9. La procedura. La procedura e' articolata nelle fasi della concessione, erogazione e restituzione dell'anticipazione. Concessione. 9.1. Dopo la valutazione della documentazione trasmessa, svolta da un apposito nucleo dell'Istituto o a mezzo di soggetti esterni, il consiglio di amministrazione della Cassa concede l'anticipazione. Con il provvedimento di concessione viene comunicato all'ente: a) l'importo dell'anticipazione riconosciuta; b) l'ammontare delle eventuali spese di valutazione; c) l'ammontare giornaliero delle somme dovute a titolo di interessi e di spese di amministrazione sulle suddette spese di valutazione. Erogazione. 9.2. Le somministrazioni sono disposte dietro presentazione di idonei documenti giustificativi di spesa (fatture; parcella vidimata dagli ordini professionali competenti). Dalla data di valuta del mandato decorrono gli interessi ed il concorso sulle spese di amministrazione sulle somme erogate. L'ammontare giornaliero di tali spese viene comunicato in sede di somministrazione. Come gia' esposto al punto 7, dalla data di valuta della prima somministrazione decorre il termine biennale o triennale per la restituzione di tutte le somme dovute. Restituzione. 9.3. All'atto della provvista finanziaria per la esecuzione dell'opera o allo scadere del termine previsto per la restituzione, l'ente provvede al rimborso delle somme dovute, secondo le medesime modalita' previste per il pagamento delle rate di ammortamento dei mutui della Cassa (attraverso la Tesoreria provinciale competente per territorio per gli enti locali ovvero, se richiesto, attraverso la Tesoreria centrale per le regioni). Come gia' esplicitato, qualora alle risorse finanziarie per la realizzazione dell'opera si provveda mediante mutuo della Cassa depositi e prestiti, il recupero delle somme dovute avviene automaticamente, prelevando il relativo importo dal mutuo concesso. Sara' cura dell'ente provvedere alla tempestiva attivazione delle procedure di finanziamento, in modo da ottenere la concessione del mutuo prima del termine di scadenza previsto per il rimborso dell'anticipazione. 10. Revoca dell'anticipazione. La necessita' di assicurare lo spedito funzionamento del Fondo, evitando l'impegno di risorse a favore di attivita' progettuali che non risultano in grado di svilupparsi secondo l'iter cronologico previsto, impone a questo Istituto di prevedere la revoca delle anticipazioni, nelle seguenti ipotesi: a) l'incarico non sia stato conferito entro tre mesi dalla data di concessione; b) la prima richiesta di somministrazione non pervenga alla Cassa entro un anno dalla medesima data di concessione. Il direttore generale: FALCONE