IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
  Visto l'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come
modificato con decreto  legislativo  10  settembre  1993,  n.    360,
concernente  limitazioni  all'afflusso  ed alla circolazione stradale
nelle piccole isole dove si trovano comuni dichiarati di soggiorno  o
di cura;
  Considerato  che ai sensi del predetto articolo compete al Ministro
dei lavori pubblici, sentite le regioni ed i comuni  interessati,  la
facolta'  di  vietare  nei  mesi di piu' intenso movimento turistico,
l'afflusso e la circolazione di veicoli appartenenti  a  persone  non
facenti parte della popolazione stabile;
  Vista  la  delibera della giunta municipale del comune di Ischia in
data 15 dicembre 1995, n. 946;
  Vista la delibera della giunta municipale del comune  di  Forio  in
data 17 ottobre 1995, n. 361;
  Vista  la  delibera della giunta comunale del comune di Lacco Ameno
in data 14 marzo 1996, n. 47;
  Vista la delibera della giunta comunale di  Casamicciola  Terme  in
data 5 febbraio 1996, n. 43;
  Vista  la  nota in data 2 gennaio 1996, n. 5, con la quale e' stata
sollecitata la delibera del comune  di  Barano  peraltro  non  ancora
pervenuta;
  Vista  la delibera della giunta comunale di Serrara Fontana in data
4 dicembre 1995, n. 213;
  Vista la nota dell'azienda autonoma di cura,  soggiorno  e  turismo
delle isole di Ischia e di Procida in data 31 gennaio 1996, n. 007;
  Vista  la  delibera della giunta regionale della Campania in data 4
dicembre 1995, n. 7546;
  Vista la nota della prefettura di Napoli in data 28  ottobre  1995,
n.   009819/Gab   con   la  quale  vengono  proposte  misure  atte  a
contemperare i differenti interessi emersi dalle suddette delibere;
  Ritenuto comunque urgente ed indilazionabile adottare  i  richiesti
provvedimenti  limitativi per le ragioni espresse nei succitati atti,
sulla base delle proposte formulate dalla prefettura di Napoli;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                            D i v i e t o
  Dal 30 marzo 1996 al 30 settembre 1996 e' vietato l'afflusso  e  la
circolazione  sull'isola  di  Ischia,  comuni  di Casamicciola Terme,
Barano d'Ischia, Serrara Fontana, Forio, Ischia e Lacco Ameno,  degli
autoveicoli,  motoveicoli  e  ciclomotori, appartenenti a persone ivi
non residenti stabilmente.