Con decreto ministeriale 2 marzo 1996 e' accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 10 della legge 23 luglio 1991 ai fini della proroga del trattamento ordinario in integrazione salariale in favore dei lavoratori sospesi a decorrere dal 26 ottobre 1993, dipendenti della S.c. a r.l. Savuto, con sede in Milano, impegnata nei lavori di costruzione della strada di collegamento medio Savuto - Piano Lago I lotto, cantiere di Marzi (Cosenza). A seguito dell'accertamento di cui sopra e' autorizzata la proroga del trattamento ordinario di integrazione salariale in favore dei predetti lavoratori per il periodo del 24 gennaio 1994 al 23 aprile 1994. Il trattamento ordinario di integrazione salariale di cui sopra e' ulteriormente prorogato dal 24 aprile 1994 al 23 luglio 1994. Con decreto ministeriale 2 marzo 1996 e' accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 10 della legge 23 luglio 1991 ai fini della proroga del trattamento ordinario in integrazione salariale in favore dei lavoratori sospesi a decorrere dal 30 agosto 1993, dipendenti della I.Co.RI S.p.a. - Vita S.p.a. - Impresem S.p.a. (Raggruppamento tempor. imp.), con sede in Agrigento, impegnata nei lavori di progetto dell'asse urbano e servizio della zona industriale e portuale e delle zone turistiche di Porto Empedocle, cantiere di Porto Empedocle (Agrigento). A seguito dell'accertamento di cui sopra e' autorizzata la proroga del trattamento ordinario di integrazione salariale in favore dei predetti lavoratori per il periodo del 29 novembre 1993 al 28 febbraio 1994. Il trattamento ordinario di integrazione salariale di cui sopra e' ulteriormente prorogato dal 1 marzo 1994 al 31 maggio 1994. Con decreto ministeriale 2 marzo 1996 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Coimpre, con sede in Roma e unita' di Roma, per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 28 ore medie settimanali per 7 unita' su 69 in organico, per il periodo dal 16 gennaio 1995 al 31 dicembre 1995. Con decreto ministeriale 2 marzo 1996 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. La Sassellese, con sede in Sassello (Savona) e unita' di Sassello (Savona), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 31,69 ore medie settimanali per n. 50 lavoratori, che rappresentano l'intero organico, per il periodo dal 1 gennaio 1995 al 31 dicembre 1995. Con decreto ministeriale 2 marzo 1996 e' autorizzata, limitatamente al periodo dal 29 novembre 1993 al 31 marzo 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Tecnoplastic, con sede in Pomezia (Roma) e unita' di Pomezia (Roma), per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 30 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 36 unita', su un organico complessivo di n. 40 unita'. Con decreto ministeriale 2 marzo 1996 e' autorizzata, per il periodo dal 1 settembre 1994 al 31 agosto 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.A. Solvay, con sede in Rosignano (Livorno) e unita' di Rosignano (Livorno), per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per sedici mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 24 unita', su un organico complessivo di n. 1222 unita'. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' altresi' autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.A. Solvay, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorita' individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237. Con decreto ministeriale 2 marzo 1996 e' autorizzata, per il periodo dal 1 febbraio 1995 al 27 gennaio 1996, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Meti, con sede in Frosinone e unita' di Apecchio (Pesaro), per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per dodici mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 25 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 15 unita', su un organico complessivo di n. 17 unita'. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' altresi' autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Meti, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorita' individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237. Con decreto ministeriale 2 marzo 1996 e' autorizzata, limitatamente al periodo dal 1 gennaio 1995 al 31 dicembre 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Acque Albule, con sede in Bagni di Tivoli (Roma) e unita' di Bagni di Tivoli (Roma), per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per dodici mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 26,80 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 61 unita', su un organico complessivo di n. 61 unita'. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' altresi' autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Acque Albule, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorita' individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237. Con decreto ministeriale 2 marzo 1996 e' autorizzata, per il periodo dal 1 agosto 1994 al 31 luglio 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti interessati addetti alla unita' di mensa aziendale sottoindicata, limitatamente alle giornate in cui vi e' stato l'intervento della cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria presso la societa' appaltante anch'essa di seguito indicata: S.p.a. Onama - unita' mensa c/o Consal di Portoscuso (Cagliari), con sede in Milano e unita' c/o Consal di Portoscuso (Cagliari), per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per dodici mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 29 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 7 unita', su un organico complessivo di n. 38 unita'. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' altresi' autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Onama - unita' mensa c/o Consal di Portoscuso (Cagliari), a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorita' individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237. Con decreto ministeriale 2 marzo 1996 e' autorizzata, per il periodo dal 1 agosto 1994 al 31 luglio 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti interessati addetti alla unita' di mensa aziendale sottoindicata, limitatamente alle giornate in cui vi e' stato l'intervento della cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria presso la societa' appaltante anch'essa di seguito indicata: S.p.a. Onama - Unita' mensa c/o Alumix di Portovesme (Cagliari), con sede in Milano e unita' c/o Alumix di Portovesme (Cagliari), per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per dodici mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 29 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 31 unita', su un organico complessivo di n. 38 unita'. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' altresi' autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Onama - unita' mensa c/o Alumix di Portovesme (Cagliari), a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorita' individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237. Con decreto ministeriale 2 marzo 1996 e' autorizzata, per il periodo dal 10 ottobre 1994 al 9 ottobre 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.M.E.V.A., con sede in Benevento e unita' di Benevento, per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per ventiquattro mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 30 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 21 unita', su un organico complessivo di n. 101 unita'. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' altresi' autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.M.E.V.A., a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorita' individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237. Con decreto ministeriale 2 marzo 1996 e' autorizzata, per il periodo dal 23 maggio 1994 al 22 maggio 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Filippo Fochi impianti industriali, con sede in Bologna e unita' di Guidonia (Roma), per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per dodici mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 19,60 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 45 unita', su un organico complessivo di n. 45 unita'. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' altresi' autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Filippo Fochi impianti industriali, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorita' individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237. Con decreto ministeriale 2 marzo 1996 e' autorizzata, per il periodo dal 1 novembre 1994 al 31 ottobre 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Rabbit Warren, con sede in Montegaldella (Vicenza) e unita' di Montegaldella (Vicenza), per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per ventiquattro mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 26 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 18 unita', su un organico complessivo di n. 22 unita'. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' altresi' autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Rabbit Warren, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorita' individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237. Con decreto ministeriale 2 marzo 1996 e' autorizzata, per il periodo dal 1 dicembre 1994 al 30 novembre 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. M.T.V. Manifattura tessile del Veneto, con sede in Rovigo e unita' di Bosaro (Rovigo), per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per ventiquattro mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 21,16 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 33 unita', su un organico complessivo di n. 33 unita'. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' altresi' autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. M.T.V. Manifattura tessile del Veneto, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorita' individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237. Con decreto ministeriale 2 marzo 1996 e' autorizzata, per il periodo dal 10 maggio 1994 al 9 maggio 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sartori confezioni, con sede in Vicenza e unita' di Mantova, per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per ventiquattro mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 28 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 9 unita', su un organico complessivo di n. 129 unita'. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' altresi' autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sartori confezioni, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorita' individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237. Con decreto ministeriale 2 marzo 1996 e' autorizzata, per il periodo dal 25 ottobre 1994 al 24 ottobre 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. I.D.P. Industria dolciaria Pattini, con sede in Secondo Parmense (Parma) e unita' di Secondo Parmense (Parma), per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per ventiquattro mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 24 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 16 unita', su un organico complessivo di n. 44 unita'. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' altresi' autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. I.D.P. Industria dolciaria Pattini, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorita' individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237. Con decreto ministeriale 2 marzo 1996 e' autorizzata, per il periodo dal 3 gennaio 1995 al 2 gennaio 1996, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Pastificio Toscano, con sede in S. Giovanni Valdarno (Arezzo) e unita' di S. Giovanni Valdarno (Arezzo), per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per ventiquattro mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 27,50 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 27 unita', su un organico complessivo di n. 30 unita'. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' altresi' autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Pastificio Toscano, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorita' individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237. Con decreto ministeriale 2 marzo 1996 e' autorizzata, per il periodo dal 20 settembre 1994 al 19 settembre 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Tecno Arredo, con sede in Chiusi Scalo (Siena) e unita' di Chiusi Scalo (Siena), per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per ventiquattro mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 30 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 11 unita', su un organico complessivo di n. 11 unita'. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' altresi' autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Tecno Arredo, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorita' individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237. Con decreto ministeriale 2 marzo 1996 e' autorizzata, per il periodo dal 3 gennaio 1995 al 2 gennaio 1996, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Gem, con sede in Farigliano (Cuneo) e unita' di Bologna e Zola Predosa (Bologna), per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per ventiquattro mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 30 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 9 unita', su un organico complessivo di n. 17 unita'. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' altresi' autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Gem, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorita' individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237. Con decreto ministeriale 2 marzo 1996 e' autorizzata, per il periodo dal 1 dicembre 1994 al 30 novembre 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Nuova Happy Fashion, con sede in Foligno (Perugia) e unita' di Spello (Perugia), per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per ventiquattro mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 28 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 43 unita', su un organico complessivo di n. 45 unita'. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' altresi' autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Nuova Happy Fashion, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorita' individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.