Con  decreto ministeriale 2 marzo 1996 e' accertata la sussistenza
dei presupposti di cui all'art. 10 della legge 23 luglio 1991 ai fini
della proroga del trattamento ordinario in integrazione salariale  in
favore  dei  lavoratori  sospesi  a  decorrere  dal  26 ottobre 1993,
dipendenti della S.c. a r.l. Savuto, con sede  in  Milano,  impegnata
nei lavori di costruzione della strada di collegamento medio Savuto -
Piano Lago I lotto, cantiere di Marzi (Cosenza).
   A seguito dell'accertamento di cui sopra e' autorizzata la proroga
del  trattamento  ordinario  di  integrazione salariale in favore dei
predetti lavoratori per il periodo del 24 gennaio 1994 al  23  aprile
1994.
   Il trattamento ordinario di integrazione salariale di cui sopra e'
ulteriormente prorogato dal 24 aprile 1994 al 23 luglio 1994.
   Con  decreto ministeriale 2 marzo 1996 e' accertata la sussistenza
dei presupposti di cui all'art. 10 della legge 23 luglio 1991 ai fini
della proroga del trattamento ordinario in integrazione salariale  in
favore  dei  lavoratori  sospesi  a  decorrere  dal  30  agosto 1993,
dipendenti della I.Co.RI S.p.a.  -  Vita  S.p.a.  -  Impresem  S.p.a.
(Raggruppamento  tempor.  imp.), con sede in Agrigento, impegnata nei
lavori di progetto dell'asse urbano e servizio della zona industriale
e portuale e delle zone turistiche di Porto  Empedocle,  cantiere  di
Porto Empedocle (Agrigento).
   A seguito dell'accertamento di cui sopra e' autorizzata la proroga
del  trattamento  ordinario  di  integrazione salariale in favore dei
predetti lavoratori per  il  periodo  del  29  novembre  1993  al  28
febbraio 1994.
   Il trattamento ordinario di integrazione salariale di cui sopra e'
ulteriormente prorogato dal 1 marzo 1994 al 31 maggio 1994.
   Con   decreto   ministeriale   2   marzo   1996   e'  disposta  la
corresponsione del  trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Coimpre, con
sede in Roma e unita' di Roma, per i  quali  e'  stato  stipulato  un
contratto   collettivo  aziendale  che  ha  stabilito  una  riduzione
dell'orario di lavoro da 40 ore a 28  ore  medie  settimanali  per  7
unita'  su  69  in organico, per il periodo dal 16 gennaio 1995 al 31
dicembre 1995.
   Con  decreto  ministeriale   2   marzo   1996   e'   disposta   la
corresponsione  del  trattamento  di  integrazione  salariale  di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n.   863,  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a.  La
Sassellese, con sede  in  Sassello  (Savona)  e  unita'  di  Sassello
(Savona),  per  i  quali  e'  stato stipulato un contratto collettivo
aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da  40
ore  a  31,69  ore  medie  settimanali  per  n.  50  lavoratori,  che
rappresentano l'intero organico, per il periodo dal 1 gennaio 1995 al
31 dicembre 1995.
   Con  decreto   ministeriale   2   marzo   1996   e'   autorizzata,
limitatamente  al  periodo  dal 29 novembre 1993 al 31 marzo 1994, la
corresponsione del  trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n.  863,  nella  misura  ivi  prevista,  in  favore  dei   lavoratori
dipendenti  dalla  S.r.l.  Tecnoplastic, con sede in Pomezia (Roma) e
unita' di Pomezia (Roma), per i quali e' stato stipulato un contratto
di solidarieta' che stabilisce, la riduzione massima  dell'orario  di
lavoro da 40 ore settimanali a 30 ore medie settimanali nei confronti
di  un  numero  massimo  di  lavoratori  pari  a  n. 36 unita', su un
organico complessivo di n. 40 unita'.
   Con decreto ministeriale 2  marzo  1996  e'  autorizzata,  per  il
periodo dal 1 settembre 1994 al 31 agosto 1995, la corresponsione del
trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui all'art. 1, primo e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.A.  Solvay,
con  sede in Rosignano (Livorno) e unita' di Rosignano (Livorno), per
i  quali  e'  stato  stipulato  un  contratto  di  solidarieta'   che
stabilisce,  per  sedici  mesi,  la  riduzione massima dell'orario di
lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti
di un numero massimo di  lavoratori  pari  a  n.  24  unita',  su  un
organico complessivo di n. 1222 unita'.
   L'Istituto   nazionale   della   previdenza  sociale  e'  altresi'
autorizzato, nell'ambito di  quanto  sopra  disposto  in  favore  dei
lavoratori   dipendenti   dalla   S.A.   Solvay,  a  corrispondere  i
particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti  di  cui  al
successivo  comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148, convertito, con modificazioni, nella legge 19  luglio  1993,  n.
236,  tenuto  conto  dei criteri di priorita' individuati nel decreto
ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in
data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.
   Con decreto ministeriale 2  marzo  1996  e'  autorizzata,  per  il
periodo dal 1 febbraio 1995 al 27 gennaio 1996, la corresponsione del
trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui all'art. 1, primo e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l.  Meti,
con  sede  in Frosinone e unita' di Apecchio (Pesaro), per i quali e'
stato stipulato un contratto  di  solidarieta'  che  stabilisce,  per
dodici  mesi,  la  riduzione  massima dell'orario di lavoro da 40 ore
settimanali a 25 ore medie settimanali nei  confronti  di  un  numero
massimo di lavoratori pari a n. 15 unita', su un organico complessivo
di n. 17 unita'.
   L'Istituto   nazionale   della   previdenza  sociale  e'  altresi'
autorizzato, nell'ambito di  quanto  sopra  disposto  in  favore  dei
lavoratori   dipendenti   dalla   S.r.l.   Meti,  a  corrispondere  i
particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti  di  cui  al
successivo  comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148, convertito, con modificazioni, nella legge 19  luglio  1993,  n.
236,  tenuto  conto  dei criteri di priorita' individuati nel decreto
ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in
data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.
   Con  decreto   ministeriale   2   marzo   1996   e'   autorizzata,
limitatamente  al  periodo dal 1 gennaio 1995 al 31 dicembre 1995, la
corresponsione del  trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n.  863,  nella  misura  ivi  prevista,  in  favore  dei   lavoratori
dipendenti  dalla  S.p.a.  Acque  Albule, con sede in Bagni di Tivoli
(Roma) e unita' di Bagni di Tivoli  (Roma),  per  i  quali  e'  stato
stipulato  un  contratto  di  solidarieta' che stabilisce, per dodici
mesi,  la  riduzione  massima  dell'orario  di  lavoro  da   40   ore
settimanali  a 26,80 ore medie settimanali nei confronti di un numero
massimo di lavoratori pari a n. 61 unita', su un organico complessivo
di n. 61 unita'.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza   sociale   e'   altresi'
autorizzato,  nell'ambito  di  quanto  sopra  disposto  in favore dei
lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Acque Albule,  a  corrispondere  i
particolari  benefici  previsti  dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al
successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993,  n.
148,  convertito,  con  modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n.
236, tenuto conto dei criteri di priorita'  individuati  nel  decreto
ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in
data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.
   Con  decreto  ministeriale  2  marzo  1996  e' autorizzata, per il
periodo dal 1 agosto 1994 al 31 luglio 1995,  la  corresponsione  del
trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui all'art. 1, primo e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti interessati addetti
alla unita' di  mensa  aziendale  sottoindicata,  limitatamente  alle
giornate  in  cui  vi  e' stato l'intervento della cassa integrazione
guadagni ordinaria o  straordinaria  presso  la  societa'  appaltante
anch'essa di seguito indicata: S.p.a. Onama - unita' mensa c/o Consal
di  Portoscuso  (Cagliari), con sede in Milano e unita' c/o Consal di
Portoscuso (Cagliari), per i quali e' stato stipulato un contratto di
solidarieta' che stabilisce, per dodici mesi,  la  riduzione  massima
dell'orario   di  lavoro  da  40  ore  settimanali  a  29  ore  medie
settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori  pari  a
n. 7 unita', su un organico complessivo di n. 38 unita'.
   L'Istituto   nazionale   della   previdenza  sociale  e'  altresi'
autorizzato, nell'ambito di  quanto  sopra  disposto  in  favore  dei
lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Onama - unita' mensa c/o Consal di
Portoscuso   (Cagliari),   a  corrispondere  i  particolari  benefici
previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui  al  successivo  comma  13
dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazioni,  nella  legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei
criteri di priorita' individuati  nel  decreto  ministeriale  del  25
ottobre  1994,  registrato  dalla Corte dei conti in data 23 novembre
1994, registro n. 1, foglio n. 237.
   Con decreto ministeriale 2  marzo  1996  e'  autorizzata,  per  il
periodo  dal  1  agosto 1994 al 31 luglio 1995, la corresponsione del
trattamento di integrazione salariale di  cui  all'art.  1,  primo  e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti interessati addetti
alla  unita'  di  mensa  aziendale  sottoindicata, limitatamente alle
giornate in cui vi e' stato  l'intervento  della  cassa  integrazione
guadagni  ordinaria  o  straordinaria  presso  la societa' appaltante
anch'essa di seguito indicata: S.p.a. Onama - Unita' mensa c/o Alumix
di  Portovesme  (Cagliari), con sede in Milano e unita' c/o Alumix di
Portovesme (Cagliari), per i quali e' stato stipulato un contratto di
solidarieta' che stabilisce, per dodici mesi,  la  riduzione  massima
dell'orario   di  lavoro  da  40  ore  settimanali  a  29  ore  medie
settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori  pari  a
n. 31 unita', su un organico complessivo di n. 38 unita'.
   L'Istituto   nazionale   della   previdenza  sociale  e'  altresi'
autorizzato, nell'ambito di  quanto  sopra  disposto  in  favore  dei
lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Onama - unita' mensa c/o Alumix di
Portovesme   (Cagliari),   a  corrispondere  i  particolari  benefici
previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui  al  successivo  comma  13
dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazioni,  nella  legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei
criteri di priorita' individuati  nel  decreto  ministeriale  del  25
ottobre  1994,  registrato  dalla Corte dei conti in data 23 novembre
1994, registro n. 1, foglio n. 237.
   Con decreto ministeriale 2  marzo  1996  e'  autorizzata,  per  il
periodo  dal 10 ottobre 1994 al 9 ottobre 1995, la corresponsione del
trattamento di integrazione salariale di  cui  all'art.  1,  primo  e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi  prevista,  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla S.p.a.
I.M.E.V.A., con sede in Benevento e unita' di Benevento, per i  quali
e'  stato  stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per
ventiquattro mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro  da  40
ore settimanali a 30 ore medie settimanali nei confronti di un numero
massimo di lavoratori pari a n. 21 unita', su un organico complessivo
di n. 101 unita'.
   L'Istituto   nazionale   della   previdenza  sociale  e'  altresi'
autorizzato, nell'ambito di  quanto  sopra  disposto  in  favore  dei
lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a.  I.M.E.V.A.,  a corrispondere i
particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti  di  cui  al
successivo  comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148, convertito, con modificazioni, nella legge 19  luglio  1993,  n.
236,  tenuto  conto  dei criteri di priorita' individuati nel decreto
ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in
data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.
   Con decreto ministeriale 2  marzo  1996  e'  autorizzata,  per  il
periodo  dal  23 maggio 1994 al 22 maggio 1995, la corresponsione del
trattamento di integrazione salariale di  cui  all'art.  1,  primo  e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi  prevista,  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla S.r.l.
Filippo Fochi impianti industriali, con sede in Bologna e  unita'  di
Guidonia  (Roma),  per  i  quali  e'  stato stipulato un contratto di
solidarieta' che stabilisce, per dodici mesi,  la  riduzione  massima
dell'orario  di  lavoro  da  40  ore  settimanali  a  19,60 ore medie
settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori  pari  a
n. 45 unita', su un organico complessivo di n. 45 unita'.
   L'Istituto   nazionale   della   previdenza  sociale  e'  altresi'
autorizzato, nell'ambito di  quanto  sopra  disposto  in  favore  dei
lavoratori   dipendenti   dalla   S.r.l.   Filippo   Fochi   impianti
industriali, a corrispondere  i  particolari  benefici  previsti  dai
commi  2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con  modificazioni,
nella  legge  19  luglio  1993,  n.  236, tenuto conto dei criteri di
priorita' individuati nel decreto ministeriale del 25  ottobre  1994,
registrato  dalla  Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro
n. 1, foglio n. 237.
   Con decreto ministeriale 2  marzo  1996  e'  autorizzata,  per  il
periodo dal 1 novembre 1994 al 31 ottobre 1995, la corresponsione del
trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui all'art. 1, primo e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Rabbit
Warren, con sede in Montegaldella (Vicenza) e unita' di Montegaldella
(Vicenza),  per  i  quali  e'  stato  stipulato   un   contratto   di
solidarieta'  che  stabilisce,  per  ventiquattro  mesi, la riduzione
massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a  26  ore  medie
settimanali  nei  confronti di un numero massimo di lavoratori pari a
n. 18 unita', su un organico complessivo di n. 22 unita'.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza   sociale   e'   altresi'
autorizzato,  nell'ambito  di  quanto  sopra  disposto  in favore dei
lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Rabbit Warren, a  corrispondere  i
particolari  benefici  previsti  dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al
successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993,  n.
148,  convertito,  con  modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n.
236, tenuto conto dei criteri di priorita'  individuati  nel  decreto
ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in
data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.
   Con  decreto  ministeriale  2  marzo  1996  e' autorizzata, per il
periodo dal 1 dicembre 1994 al 30 novembre  1995,  la  corresponsione
del  trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. M.T.V.
Manifattura tessile del Veneto, con sede in Rovigo e unita' di Bosaro
(Rovigo), per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta'
che  stabilisce,  per  ventiquattro  mesi,   la   riduzione   massima
dell'orario  di  lavoro  da  40  ore  settimanali  a  21,16 ore medie
settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori  pari  a
n. 33 unita', su un organico complessivo di n. 33 unita'.
   L'Istituto   nazionale   della   previdenza  sociale  e'  altresi'
autorizzato, nell'ambito di  quanto  sopra  disposto  in  favore  dei
lavoratori  dipendenti  dalla  S.r.l.  M.T.V. Manifattura tessile del
Veneto, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e
4  nei  limiti  di  cui  al  successivo  comma  13  dell'art.  5  del
decreto-legge  20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,
nella legge 19 luglio 1993, n.  236,  tenuto  conto  dei  criteri  di
priorita'  individuati  nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994,
registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre  1994,  registro
n. 1, foglio n. 237.
   Con  decreto  ministeriale  2  marzo  1996  e' autorizzata, per il
periodo dal 10 maggio 1994 al 9 maggio 1995,  la  corresponsione  del
trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui all'art. 1, primo e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi  prevista,  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla S.p.a.
Sartori confezioni, con sede in Vicenza e unita' di  Mantova,  per  i
quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce,
per  ventiquattro mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da
40 ore settimanali a 28 ore medie settimanali  nei  confronti  di  un
numero  massimo  di  lavoratori  pari  a  n. 9 unita', su un organico
complessivo di n. 129 unita'.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza   sociale   e'   altresi'
autorizzato,  nell'ambito  di  quanto  sopra  disposto  in favore dei
lavoratori   dipendenti   dalla   S.p.a.   Sartori   confezioni,    a
corrispondere  i  particolari  benefici  previsti dai commi 2 e 4 nei
limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20
maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,  nella  legge  19
luglio   1993,   n.  236,  tenuto  conto  dei  criteri  di  priorita'
individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994,  registrato
dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio
n. 237.
   Con  decreto  ministeriale  2  marzo  1996  e' autorizzata, per il
periodo dal 25 ottobre 1994 al 24 ottobre 1995, la corresponsione del
trattamento di integrazione salariale di  cui  all'art.  1,  primo  e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. I.D.P.
Industria  dolciaria  Pattini, con sede in Secondo Parmense (Parma) e
unita' di Secondo Parmense (Parma), per i quali e' stato stipulato un
contratto di solidarieta' che stabilisce, per ventiquattro  mesi,  la
riduzione  massima  dell'orario  di lavoro da 40 ore settimanali a 24
ore  medie  settimanali  nei  confronti  di  un  numero  massimo   di
lavoratori  pari  a n. 16 unita', su un organico complessivo di n. 44
unita'.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza   sociale   e'   altresi'
autorizzato,  nell'ambito  di  quanto  sopra  disposto  in favore dei
lavoratori  dipendenti  dalla  S.r.l.  I.D.P.   Industria   dolciaria
Pattini,  a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2
e 4 nei limiti  di  cui  al  successivo  comma  13  dell'art.  5  del
decreto-legge  20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,
nella legge 19 luglio 1993, n.  236,  tenuto  conto  dei  criteri  di
priorita'  individuati  nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994,
registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre  1994,  registro
n. 1, foglio n. 237.
   Con  decreto  ministeriale  2  marzo  1996  e' autorizzata, per il
periodo dal 3 gennaio 1995 al 2 gennaio 1996, la  corresponsione  del
trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui all'art. 1, primo e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi prevista,  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla  S.r.l.
Pastificio  Toscano,  con  sede  in  S.  Giovanni Valdarno (Arezzo) e
unita' di S.  Giovanni  Valdarno  (Arezzo),  per  i  quali  e'  stato
stipulato   un   contratto   di   solidarieta'  che  stabilisce,  per
ventiquattro mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro  da  40
ore  settimanali  a  27,50  ore medie settimanali nei confronti di un
numero massimo di lavoratori pari a n.  27  unita',  su  un  organico
complessivo di n. 30 unita'.
   L'Istituto   nazionale   della   previdenza  sociale  e'  altresi'
autorizzato, nell'ambito di  quanto  sopra  disposto  in  favore  dei
lavoratori    dipendenti   dalla   S.r.l.   Pastificio   Toscano,   a
corrispondere i particolari benefici previsti dai commi  2  e  4  nei
limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20
maggio  1993,  n.  148, convertito, con modificazioni, nella legge 19
luglio  1993,  n.  236,  tenuto  conto  dei  criteri   di   priorita'
individuati  nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato
dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio
n. 237.
   Con decreto ministeriale 2  marzo  1996  e'  autorizzata,  per  il
periodo dal 20 settembre 1994 al 19 settembre 1995, la corresponsione
del  trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l.  Tecno
Arredo,  con  sede  in  Chiusi Scalo (Siena) e unita' di Chiusi Scalo
(Siena), per i quali e' stato stipulato un contratto di  solidarieta'
che   stabilisce,   per   ventiquattro  mesi,  la  riduzione  massima
dell'orario  di  lavoro  da  40  ore  settimanali  a  30  ore   medie
settimanali  nei  confronti di un numero massimo di lavoratori pari a
n. 11 unita', su un organico complessivo di n. 11 unita'.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza   sociale   e'   altresi'
autorizzato,  nell'ambito  di  quanto  sopra  disposto  in favore dei
lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Tecno Arredo,  a  corrispondere  i
particolari  benefici  previsti  dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al
successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993,  n.
148, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236,
tenuto  conto  dei  criteri  di  priorita'  individuati  nel  decreto
ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in
data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.
   Con decreto ministeriale 2  marzo  1996  e'  autorizzata,  per  il
periodo  dal  3 gennaio 1995 al 2 gennaio 1996, la corresponsione del
trattamento di integrazione salariale di  cui  all'art.  1,  primo  e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi  prevista,  in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Gem,
con sede in Farigliano (Cuneo) e unita' di  Bologna  e  Zola  Predosa
(Bologna),   per   i   quali  e'  stato  stipulato  un  contratto  di
solidarieta' che stabilisce,  per  ventiquattro  mesi,  la  riduzione
massima  dell'orario  di  lavoro da 40 ore settimanali a 30 ore medie
settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori  pari  a
n. 9 unita', su un organico complessivo di n. 17 unita'.
   L'Istituto   nazionale   della   previdenza  sociale  e'  altresi'
autorizzato, nell'ambito di  quanto  sopra  disposto  in  favore  dei
lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Gem, a corrispondere i particolari
benefici  previsti  dai  commi  2 e 4 nei limiti di cui al successivo
comma 13 dell'art. 5  del  decreto-legge  20  maggio  1993,  n.  148,
convertito  con  modificazioni  nella  legge  19 luglio 1993, n. 236,
tenuto  conto  dei  criteri  di  priorita'  individuati  nel  decreto
ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in
data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.
   Con  decreto  ministeriale  2  marzo  1996  e' autorizzata, per il
periodo dal 1 dicembre 1994 al 30 novembre  1995,  la  corresponsione
del  trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l.  Nuova
Happy  Fashion,  con  sede  in  Foligno  (Perugia) e unita' di Spello
(Perugia),  per  i  quali  e'  stato  stipulato   un   contratto   di
solidarieta'  che  stabilisce,  per  ventiquattro  mesi, la riduzione
massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a  28  ore  medie
settimanali  nei  confronti di un numero massimo di lavoratori pari a
n. 43 unita', su un organico complessivo di n. 45 unita'.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza   sociale   e'   altresi'
autorizzato,  nell'ambito  di  quanto  sopra  disposto  in favore dei
lavoratori  dipendenti  dalla   S.r.l.   Nuova   Happy   Fashion,   a
corrispondere  i  particolari  benefici  previsti dai commi 2 e 4 nei
limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20
maggio 1993, n. 148, convertito  con  modificazioni  nella  legge  19
luglio   1993,   n.  236,  tenuto  conto  dei  criteri  di  priorita'
individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994,  registrato
dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio
n. 237.