Con  decreto  ministeriale  14 marzo 1996 in favore dei lavoratori
dipendenti dalla S.p.a. Nocera Umbra, con sede in Caserta e unita' di
Nocera  Umbra  (Perugia),  e'  autorizzata  la   corresponsione   del
trattamento  straordinario  di  integrazione salariale dal 25 ottobre
1995 al 24 aprile 1996.
   La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 25
aprile 1996 al 24 ottobre 1996.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui  all'art.  8,  comma  8-bis,  della
legge n. 160/1988.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  36  mesi nell'arco del quinquennio previsto
dalla vigente normativa,  in  ordine  ai  periodi  di  fruizione  del
trattamento   ordinario   di  integrazione  salariale,  concessi  per
contrazione o sospensione dell'attivita'  produttiva  determinata  da
situazioni temporanee di mercato.
   Con  decreto  ministeriale  14 marzo 1996 in favore dei lavoratori
dipendenti dalla S.r.l. A.I.M. Group, con sede in Mantova e unita' di
Cazzago S. Martino (Brescia), e' autorizzata  la  corresponsione  del
trattamento  straordinario  di  integrazione salariale dal 18 gennaio
1994 al 12 giugno 1994.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui  all'art.  8,  comma  8-bis,  della
legge n. 160/1988.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  36  mesi nell'arco del quinquennio previsto
dalla vigente normativa,  in  ordine  ai  periodi  di  fruizione  del
trattamento   ordinario   di  integrazione  salariale,  concessi  per
contrazione o sospensione dell'attivita'  produttiva  determinata  da
situazioni temporanee di mercato.
   Con  decreto  ministeriale  14 marzo 1996 in favore dei lavoratori
dipendenti dalla S.p.a. Filatura Sassone, con sede in Biella e unita'
di  Biella,  e'  autorizzata  la   corresponsione   del   trattamento
straordinario  di  integrazione  salariale dal 13 dicembre 1995 al 12
giugno 1996.
   La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 13
giugno 1996 al 12 dicembre 1996.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui  all'art.  8,  comma  8-bis,  della
legge n. 160/1988.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  36  mesi nell'arco del quinquennio previsto
dalla vigente normativa,  in  ordine  ai  periodi  di  fruizione  del
trattamento   ordinario   di  integrazione  salariale,  concessi  per
contrazione o sospensione dell'attivita'  produttiva  determinata  da
situazioni temporanee di mercato.
   Con  decreto  ministeriale  14 marzo 1996 in favore dei lavoratori
dipendenti dalla S.r.l. Elettronica Caserta, con sede in S. Nicola La
Strada (Caserta) e unita'  di  S.  Nicola  La  Strada  (Caserta),  e'
autorizzata   la  corresponsione  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale dal 14 aprile 1995 al 13 ottobre 1995.
   La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 14
ottobre 1995 al 13 aprile 1996.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui  all'art.  8,  comma  8-bis,  della
legge n. 160/1988.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  36  mesi nell'arco del quinquennio previsto
dalla vigente normativa,  in  ordine  ai  periodi  di  fruizione  del
trattamento   ordinario   di  integrazione  salariale,  concessi  per
contrazione o sospensione dell'attivita'  produttiva  determinata  da
situazioni temporanee di mercato.
   Con  decreto  ministeriale  14 marzo 1996 in favore dei lavoratori
dipendenti  dalla  S.r.l.  Taurisano  Francesco,  con  sede  in  Nola
(Napoli)  e  unita'  di  S.  Vitaliano  (Napoli),  e'  autorizzata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale dal 12 luglio 1995 all'11 gennaio 1996.
   La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 12
gennaio 1996 all'11 luglio 1996.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui  all'art. 8, comma 8-bis, della
legge n. 160/1988.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del limite massimo di 36  mesi  nell'arco  del  quinquennio  previsto
dalla  vigente  normativa,  in  ordine  ai  periodi  di fruizione del
trattamento  ordinario  di  integrazione  salariale,   concessi   per
contrazione  o  sospensione  dell'attivita' produttiva determinata da
situazioni temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 14 marzo 1996 in  favore  dei  lavoratori
dipendenti  dalla  S.n.c. Pal. Edil di Poldera Alfredo & C., con sede
in Bari e unita'  di  Bari,  e'  autorizzata  la  corresponsione  del
trattamento  straordinario  di  integrazione salariale dal 16 ottobre
1995 al 15 aprile 1996.
   La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 16
aprile 1996 al 15 ottobre 1996.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui  all'art.  8,  comma  8-bis,  della
legge n. 160/1988.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  36  mesi nell'arco del quinquennio previsto
dalla vigente normativa,  in  ordine  ai  periodi  di  fruizione  del
trattamento   ordinario   di  integrazione  salariale,  concessi  per
contrazione o sospensione dell'attivita'  produttiva  determinata  da
situazioni temporanee di mercato.
   Con  decreto  ministeriale  14 marzo 1996 in favore dei lavoratori
dipendenti dalla S.n.c. Confezioni F.A.M. Mastrilli Francesco  &  C.,
con  sede  in Giulianova (Teramo) e unita' di Giulianova (Teramo), e'
autorizzata  la  corresponsione  del  trattamento  straordinario   di
integrazione salariale dal 29 novembre 1995 al 28 maggio 1996.
   La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 29
maggio 1996 al 28 novembre 1996.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui  all'art. 8, comma 8-bis, della
legge n. 160/1988.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del limite massimo di 36  mesi  nell'arco  del  quinquennio  previsto
dalla  vigente  normativa,  in  ordine  ai  periodi  di fruizione del
trattamento  ordinario  di  integrazione  salariale,   concessi   per
contrazione  o  sospensione  dell'attivita' produttiva determinata da
situazioni temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 14 marzo 1996 in  favore  dei  lavoratori
dipendenti   dalla   S.r.l.   Italcond  International,  con  sede  in
Castellanza (Varese) e unita' di Legnano (Milano), e' autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale dal 2 maggio 1995 al 1 novembre 1995.
   La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal  2
novembre 1995 al 1 maggio 1996.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui  all'art. 8, comma 8-bis, della
legge n. 160/1988.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del limite massimo di 36  mesi  nell'arco  del  quinquennio  previsto
dalla  vigente  normativa,  in  ordine  ai  periodi  di fruizione del
trattamento  ordinario  di  integrazione  salariale,   concessi   per
contrazione  o  sospensione  dell'attivita' produttiva determinata da
situazioni temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 14 marzo 1996 in  favore  dei  lavoratori
dipendenti  dalla  S.p.a.  Fabbrica  Milanese Conduttori, con sede in
Milano e unita' di Vignate (Milano), e' autorizzata la corresponsione
del  trattamento  straordinario  di  integrazione  salariale  dal  26
ottobre 1995 al 25 aprile 1996.
   La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 26
aprile 1996 al 25 ottobre 1996.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui  all'art. 8, comma 8-bis, della
legge n. 160/1988.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del limite massimo di 36  mesi  nell'arco  del  quinquennio  previsto
dalla  vigente  normativa,  in  ordine  ai  periodi  di fruizione del
trattamento  ordinario  di  integrazione  salariale,   concessi   per
contrazione  o  sospensione  dell'attivita' produttiva determinata da
situazioni temporanee di mercato.
   Con  decreto  ministeriale  14 marzo 1996 in favore dei lavoratori
dipendenti dalla S.r.l. Interklim Sistemi, con sede in Pavia e unita'
di Chieti, Genova,  Mantova,  Pavia  e  Potenza,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale dal 14 dicembre 1995 al 13 giugno 1996.
   La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 14
giugno 1996 al 13 dicembre 1996.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui  all'art.  8,  comma  8-bis,  della
legge n. 160/1988.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  36  mesi nell'arco del quinquennio previsto
dalla vigente normativa,  in  ordine  ai  periodi  di  fruizione  del
trattamento   ordinario   di  integrazione  salariale,  concessi  per
contrazione o sospensione dell'attivita'  produttiva  determinata  da
situazioni temporanee di mercato.
   Con  decreto  ministeriale  14 marzo 1996 in favore dei lavoratori
dipendenti dalla S.p.a. Solari Udine, con sede in Udine e  unita'  di
Milano,    e'   autorizzata   la   corresponsione   del   trattamento
straordinario di integrazione salariale dal  31  luglio  1995  al  10
agosto 1995.
   La  corresponsione  del  trattamento  di  cui  sopra  e' prorogata
dall'11 agosto 1995 al 30 gennaio 1996.
   La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 31
gennaio 1996 al 30 luglio 1996.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui  all'art.  8,  comma  8-bis,  della
legge n. 160/1988.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  36  mesi nell'arco del quinquennio previsto
dalla vigente normativa,  in  ordine  ai  periodi  di  fruizione  del
trattamento   ordinario   di  integrazione  salariale,  concessi  per
contrazione o sospensione dell'attivita'  produttiva  determinata  da
situazioni temporanee di mercato.
   Con  decreto  ministeriale  14 marzo 1996 in favore dei lavoratori
dipendenti dalla S.p.a. Fratelli Lombardi - Divisione  Prefabbricati,
con  sede  in  Rezzato  (Brescia)  e  unita' di Rezzato (Brescia), e'
autorizzata  la  corresponsione  del  trattamento  straordinario   di
integrazione salariale dal 23 gennaio 1994 al 22 luglio 1994.
   La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 23
luglio 1994 al 22 gennaio 1995.
   I  periodi  di cui sopra sono autorizzati - ove necessario - anche
in deroga al limite massimo di fruizione dei 36 mesi di cui  all'art.
1, comma 9, della legge n. 223/1991.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui  all'art. 8, comma 8-bis, della
legge n. 160/1988.
   Con  decreto  ministeriale  14 marzo 1996 in favore dei lavoratori
edili rientranti nel campo di applicazione dell'art. 3, comma 3,  del
decreto-legge  16  maggio  1994, n. 299, convertito con modificazioni
nella legge 19  luglio  1994,  n.  451,  e  dipendenti  dalla  S.p.a.
Italsanita'  - Gruppo Iritecna, con sede in Roma e unita' di Roma, e'
prorogata  la  corresponsione  del   trattamento   straordinario   di
integrazione   salariale,  con  pari  diminuzione  della  durata  del
trattamento speciale di  disoccupazione,  tenendosi  conto,  ai  fini
della  determinazione  del  trattamento,  del periodo di integrazione
salariale cosi' concesso, per il periodo dal 1  gennaio  1996  al  30
giugno 1996.
   Con  decreto  ministeriale  14 marzo 1996 in favore dei lavoratori
edili rientranti nel campo di applicazione dell'art. 3, comma 3,  del
decreto-legge  16  maggio  1994, n. 299, convertito con modificazioni
nella legge 19  luglio  1994,  n.  451,  e  dipendenti  dalla  S.p.a.
Italsanita'  - Gruppo Iritecna, con sede in Roma e unita' di Roma, e'
prorogata  la  corresponsione  del   trattamento   straordinario   di
integrazione   salariale,  con  pari  diminuzione  della  durata  del
trattamento speciale di  disoccupazione,  tenendosi  conto,  ai  fini
della  determinazione  del  trattamento,  del periodo di integrazione
salariale cosi' concesso, per il periodo dal 1  gennaio  1995  al  30
giugno 1995.
   La  corresponsione  del  trattamento di cui sopra e' ulteriormente
prorogata dal 1 luglio 1995 al 31 dicembre 1995, con pari diminuzione
della durata del trattamento speciale  di  disoccupazione,  tenendosi
conto,  ai  fini della determinazione del trattamento, del periodo di
integrazione salariale cosi' concesso.
   Con decreto ministeriale 14 marzo 1996 in  favore  dei  lavoratori
edili  rientranti nel campo di applicazione dell'art. 3, comma 3, del
decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299,  convertito  con  modificazioni
nella  legge  19 luglio 1994, n. 451, e dipendenti dalla S.p.a. F.lli
Poscio,   con   sede   in   Villadossola   (Novara)   e   unita'   di
Villadossola-Arona  (Novara),  e'  prorogata  la  corresponsione  del
trattamento  straordinario  di  integrazione  salariale,   con   pari
diminuzione  della durata del trattamento speciale di disoccupazione,
tenendosi conto, ai fini della determinazione  del  trattamento,  del
periodo  di integrazione salariale cosi' concesso, per il periodo dal
17 novembre 1995 al 16 maggio 1996.
   Con decreto ministeriale 14 marzo 1996 in  favore  dei  lavoratori
edili  rientranti nel campo di applicazione dell'art. 3, comma 3, del
decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299,  convertito  con  modificazioni
nella  legge 19 luglio 1994, n. 451, e dipendenti dalla S.p.a. Geosud
gia' in concordato preventivo C.B. dal 3 dicembre 1994, con  sede  in
Roma  e  unita'  di  Catania, Latina, Palermo e Roma, e' prorogata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento speciale
di  disoccupazione, tenendosi conto, ai fini della determinazione del
trattamento, del periodo di integrazione  salariale  cosi'  concesso,
per il periodo dal 13 dicembre 1995 al 2 dicembre 1996.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui  all'art. 8, comma 8-bis, della
legge n. 160/1988.
   Con  decreto  ministeriale  14 marzo 1996 in favore dei lavoratori
dipendenti dalla S.p.a. Velcarta, con sede  in  Napoli  e  unita'  di
Scafati  (Salerno),  e'  prorogata  la corresponsione del trattamento
straordinario di integrazione salariale, con pari  diminuzione  della
durata  del  trattamento  economico di mobilita', tenendosi conto, ai
fini  della  determinazione   del   trattamento,   del   periodo   di
integrazione  salariale  cosi'  concesso, per il periodo dal 6 luglio
1995 al 5 gennaio 1996.
   La corresponsione del trattamento di cui  sopra  e'  ulteriormente
prorogata dal 6 gennaio 1996 al 5 luglio 1996.
   Le  proroghe  di  cui  sopra  non  operano  per  i  lavoratori nei
confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai  benefici
previsti  ai  commi  4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno
1994, n. 299, convertito con  modificazioni  nella  legge  19  luglio
1994, n. 451.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
del  contributo  addizionale  di  cui  all'art. 8, comma 8-bis, della
legge n. 160/1988.
   Con decreto ministeriale 14 marzo  1996,  ai  sensi  dell'art.  4,
comma  6,  del decreto-legge 1 febbraio 1996, n. 39, e' prorogata, in
favore dei lavoratori  interessati  dipendenti  dalla  S.p.a.  Lovere
Sidermeccanica, dal 31 dicembre 1994 Lucchini Siderurgica S.p.a., con
sede  in  Lovere  (Bergamo)  e  unita'  di  Lovere (Bergamo), Pisogne
(Bergamo), per il periodo dal 1 maggio 1995 al  31  ottobre  1995  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale con pari riduzione dalla durata del  trattamento  economico
di mobilita'.
   La  corresponsione  del  trattamento di cui sopra e' ulteriormente
prorogata dal 1 novembre 1995 al 30 aprile 1996.
   Il  trattamento  di  cui  sopra  e'  pari  all'80  per  cento  del
trattamento  straordinario  di  cassa  integrazione guadagni e la sua
corresponsione  e'  autorizzata  esclusivamente  nei  confronti   dei
lavoratori gia' interessati dalle disposizioni dell'art. 1, commi 1 e
1-bis,  della legge n. 56/94, i quali, alla data di scadenza, abbiano
ancora diritto ad usufruire del trattamento di mobilita'.
   Con decreto ministeriale 14 marzo  1996,  ai  sensi  dell'art.  4,
comma  6,  del decreto-legge 1 febbraio 1996, n. 39, e' prorogata, in
favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla S.p.a. S.I.A.P.A.,
con sede in Napoli e unita' nazionali, per il periodo dal 26 dicembre
1995  al  25  giugno   1996   la   corresponsione   del   trattamento
straordinario  di  integrazione  salariale,  con pari riduzione della
durata del trattamento economico di mobilita'.
   La corresponsione del trattamento di cui  sopra  e'  ulteriormente
prorogata dal 26 giugno 1996 al 25 dicembre 1996.
   Il  trattamento  di  cui  sopra  e'  pari  all'80  per  cento  del
trattamento straordinario di cassa integrazione  guadagni  e  la  sua
corresponsione   e'  autorizzata  esclusivamente  nei  confronti  dei
lavoratori gia' interessati dalle disposizioni dell'art. 1, commi 1 e
1-bis, della legge n.  56/1994,  i  quali,  alla  data  di  scadenza,
abbiano ancora diritto ad usufruire del trattamento di mobilita'.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati.
   Con  decreto  ministeriale  14  marzo  1996, ai sensi dell'art. 4,
comma 6, del decreto legge 1 febbraio 1996, n. 39, e'  prorogata,  in
favore  dei  lavoratori interessati dipendenti dalla S.p.a. Stilgres,
con sede in Melfi (Potenza) e  unita'  di  Melfi  (Potenza),  per  il
periodo  dal  9 agosto 1995 all'8 febbraio 1996 la corresponsione del
trattamento  straordinario  di  integrazione  salariale,   con   pari
riduzione della durata del trattamento economico di mobilita'.
   Il  trattamento  di  cui  sopra  e'  pari  all'80  per  cento  del
trattamento straordinario di cassa integrazione  guadagni  e  la  sua
corresponsione   e'  autorizzata  esclusivamente  nei  confronti  dei
lavoratori gia' interessati dalle disposizioni dell'art. 1, commi 1 e
1-bis, della legge n.  56/1994,  i  quali,  alla  data  di  scadenza,
abbiano ancora diritto ad usufruire del trattamento di mobilita'.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati.
   Con  decreto  ministeriale  14 marzo 1996 in favore dei lavoratori
dipendenti dalla ditta Carlo Monni - Elet.ica  autom.  strum.  dal  1
dicembre  1995  Carlo  Monni  S.r.l.,  con  sede in Pula (Cagliari) e
unita' di Enichem di Assemini  (Cagliari),  Macchiareddu  (Cagliari),
Sarroch  (Cagliari),  zona  industriale  di Portovesme (Cagliari), e'
prorogata  la  corresponsione  del   trattamento   straordinario   di
integrazione   salariale,  con  pari  diminuzione  della  durata  del
trattamento economico di mobilita', tenendosi conto,  ai  fini  della
determinazione  del trattamento del periodo di integrazione salariale
cosi' concesso, per il periodo dal 18 ottobre 1995 al 17 aprile 1996.
   La corresponsione del trattamento di cui  sopra  e'  ulteriormente
prorogata dal 18 aprile 1996 al 17 ottobre 1996.
   Le  proroghe  di  cui  sopra  non  operano  per  i  lavoratori nei
confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai  benefici
previsti  ai  commi  4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno
1994, n. 299, convertito con  modificazioni  nella  legge  19  luglio
1994, n. 451.
   Con  decreto  ministeriale  14  marzo  1996, ai sensi dell'art. 4,
comma 6, del decreto legge 1 febbraio 1996, n. 39, e'  prorogata,  in
favore   dei  lavoratori  interessati  dipendenti  dalla  S.r.l.  Ila
Valdadige Solai, con sede in Bari e  unita'  di  Siggiano  e  Venusio
(Matera),  per  il  periodo dal 20 novembre 1995 al 19 maggio 1996 la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale,  con pari riduzione della durata del trattamento economico
di mobilita'.
   La corresponsione del trattamento di cui  sopra  e'  ulteriormente
prorogata dal 20 maggio 1996 al 19 novembre 1996.
   Il  trattamento  di  cui  sopra  e'  pari  all'80  per  cento  del
trattamento straordinario di cassa integrazione  guadagni  e  la  sua
corresponsione   e'  autorizzata  esclusivamente  nei  confronti  dei
lavoratori gia' interessati dalle disposizioni dell'art. 1, commi 1 e
1-bis, della legge n.  56/1994,  i  quali,  alla  data  di  scadenza,
abbiano ancora diritto ad usufruire del trattamento di mobilita'.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati.
   Con  decreto  ministeriale  14 marzo 1996 in favore dei lavoratori
dipendenti dalla  S.p.a.  Marconi  automazione,  con  sede  in  Monza
(Milano)  e  unita' di Monza (Milano), e' prorogata la corresponsione
del trattamento straordinario di  integrazione  salariale,  con  pari
diminuzione  della  durata  del  trattamento  economico di mobilita',
tenendosi conto, ai fini della determinazione  del  trattamento,  del
periodo  di integrazione salariale cosi' concesso, per il periodo dal
6 settembre 1995 al 5 marzo 1996.
   La corresponsione del trattamento di cui  sopra  e'  ulteriormente
prorogata dal 6 marzo 1996 al 5 settembre 1996.
   Le  proroghe  di  cui  sopra  non  operano  per  i  lavoratori nei
confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai  benefici
previsti  ai  commi  4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno
1994, n. 299, convertito con  modificazioni  nella  legge  19  luglio
1994, n. 451.
   Con  decreto  ministeriale  14 marzo 1996 in favore dei lavoratori
dipendenti dalla S.n.c. Lupo Lucano, con sede in Ferrandina  (Matera)
e  unita'  di Ferrandina (Matera), e' prorogata la corresponsione del
trattamento  straordinario  di  integrazione  salariale,   con   pari
diminuzione  della  durata  del  trattamento  economico di mobilita',
tenendosi conto, ai fini della determinazione  del  trattamento,  del
periodo  di integrazione salariale cosi' concesso, per il periodo dal
1 dicembre 1995 al 31 maggio 1996.
   La corresponsione del trattamento di cui  sopra  e'  ulteriormente
prorogata dal 1 giugno 1996 al 30 novembre 1996.
   Le  proroghe  di  cui  sopra  non  operano  per  i  lavoratori nei
confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai  benefici
previsti  ai  commi  4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno
1994, n. 299, convertito con  modificazioni  nella  legge  19  luglio
1994, n. 451.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati.
   Con  decreto  ministeriale  14 marzo 1996 in favore dei lavoratori
dipendenti dalla S.p.a. Cetem, con sede in Lodi (Milano) e unita'  di
Lodi   (Milano),  e'  prorogata  la  corresponsione  del  trattamento
straordinario di integrazione salariale, con pari  diminuzione  della
durata  del  trattamento  economico di mobilita', tenendosi conto, ai
fini  della  determinazione   del   trattamento,   del   periodo   di
integrazione  salariale  cosi' concesso, per il periodo dal 20 agosto
1995 al 19 febbraio 1996.
   La corresponsione del trattamento di cui  sopra  e'  ulteriormente
prorogata dal 20 febbraio 1996 al 19 agosto 1996.
   Le  proroghe  di  cui  sopra  non  operano  per  i  lavoratori nei
confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai  benefici
previsti  ai  commi  4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno
1994, n. 299, convertito con  modificazioni  nella  legge  19  luglio
1994, n. 451.
   Con  decreto  ministeriale  14 marzo 1996 in favore dei lavoratori
dipendenti dalla S.r.l. Alco, con sede in Castronno (Varese) e unita'
di Castronno (Varese), e' prorogata la corresponsione del trattamento
straordinario di integrazione salariale, con pari  diminuzione  della
durata  del  trattamento  economico di mobilita', tenendosi conto, ai
fini  della  determinazione   del   trattamento,   del   periodo   di
integrazione  salariale  cosi' concesso, per il periodo dal 14 agosto
1995 al 13 febbraio 1996.
   La proroga di cui sopra non opera per i lavoratori  nei  confronti
dei  quali  ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti
ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16  giugno  1994,  n.
299, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1994, n. 451.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere all'esonero del contributo addizionale di cui all'art.  8,
comma 8-bis, della legge n. 160/1988.
   Con  decreto  ministeriale  14 marzo 1996 in favore dei lavoratori
dipendenti dalla S.a.s. Armafer del dott. Michele Morelli &  C.,  con
sede  in  Lecce  e  unita'  di  Campobasso e Caserta, e' prorogata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale,   con   pari  diminuzione  della  durata  del  trattamento
economico di mobilita', tenendosi conto, ai fini della determinazione
del  trattamento,  del  periodo  di  integrazione   salariale   cosi'
concesso, per il periodo dal 7 novembre 1995 al 6 maggio 1996.
   Il  presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto
ministeriale n. 19766 del 29 dicembre 1995.
   La corresponsione del trattamento di cui  sopra  e'  ulteriormente
prorogata dal 7 maggio 1996 al 6 novembre 1996.
   Le  proroghe  di  cui  sopra  non  operano  per  i  lavoratori nei
confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai  benefici
previsti  ai  commi  4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno
1994, n. 299, convertito con  modificazioni  nella  legge  19  luglio
1994, n. 451.
   Con  decreto  ministeriale  14 marzo 1996 in favore dei lavoratori
dipendenti dalla S.p.a. S.A.C.M.E., con sede in Milano  e  unita'  di
prod.  di Pessano con Born. (Milano) e ufficio e unita' produttiva di
Agrate (Milano),  e'  prorogata  la  corresponsione  del  trattamento
straordinario  di  integrazione salariale, con pari diminuzione della
durata del trattamento economico di mobilita',  tenendosi  conto,  ai
fini   della   determinazione   del   trattamento,   del  periodo  di
integrazione salariale cosi' concesso, per il periodo dal  14  agosto
1995 al 13 febbraio 1996.
   La  corresponsione  del  trattamento di cui sopra e' ulteriormente
prorogata dal 14 febbraio 1996 al 13 agosto 1996.
   Le proroghe  di  cui  sopra  non  operano  per  i  lavoratori  nei
confronti  dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici
previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del  decreto-legge  16  giugno
1994,  n.  299,  convertito  con  modificazioni nella legge 19 luglio
1994, n. 451.
   Con decreto ministeriale 14 marzo 1996 in  favore  dei  lavoratori
dipendenti dalla S.c. a r.l. Consorzio agricolo provinciale di Nuoro,
con  sede  in Nuoro e unita' di Nuoro, e' prorogata la corresponsione
del trattamento straordinario di  integrazione  salariale,  con  pari
diminuzione  della  durata  del  trattamento  economico di mobilita',
tenendosi conto, ai fini della determinazione  del  trattamento,  del
periodo  di  integrazione  salariale  cosi'  concesso, per il periodo
dall'8 febbraio 1995 al 7 agosto 1995.
   La corresponsione del trattamento di cui  sopra  e'  ulteriormente
prorogata dall'8 agosto 1995 al 7 febbraio 1996.
   Le  proroghe  di  cui  sopra  non  operano  per  i  lavoratori nei
confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai  benefici
previsti  ai  commi  4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno
1994, n. 299, convertito con  modificazioni  nella  legge  19  luglio
1994, n. 451.
   Con decreto ministeriale 14 marzo 1996 e' autorizzata in favore di
otto   lavoratori   dipendenti   dalla  S.p.a.  Tarros  Compagnia  di
navigazione sede legale di  Cagliari  -  Direzione  operativa  di  La
Spezia, la concessione dell'indennita' pari al trattamento massimo di
integrazione  salariale straordinaria, previsto dagli artt. 1 e 3 del
decreto-legge 21 giugno 1993 n.  199,  convertito  con  modificazioni
nella legge 9 agosto 1993, n. 293, dall'art. 6, comma 15, della legge
23   luglio   1993,  n.  236,  nonche'  dall'art.  1,  comma  8,  del
decreto-legge 16 febbraio 1996, n. 65, per il periodo dal 20 dicembre
1995 al 19 dicembre 1996.
   Con decreto ministeriale 14 marzo 1996 in  favore  dei  lavoratori
dipendenti  dalla  S.p.a.  Fidia Research Sud, con sede in Siracusa e
unita' di Siracusa, e' prorogata la  corresponsione  del  trattamento
straordinario  di  integrazione  salariale  dal  4  gennaio 1996 al 3
luglio 1996.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui  all'art.  8,  comma  8-bis,  della
legge n. 160/1988.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  36  mesi nell'arco del quinquennio previsto
dalla vigente normativa, con particolare riferimento  ai  periodi  di
fruizione   del  trattamento  ordinario  di  integrazione  salariale,
concessi per  contrazione  o  sospensione  dell'attivita'  produttiva
determinata da situazioni temporanee di mercato.
   Con  decreto  ministeriale  14 marzo 1996 in favore dei lavoratori
dipendenti dalla S.p.a. Solari Udine, con sede in Udine e  unita'  di
Milano,  e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario
di integrazione salariale dal 29 maggio 1995 al 30 luglio 1995.
   Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il  decreto
ministeriale 23 dicembre 1995, n. 19689.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui  all'art. 8, comma 8-bis, della
legge n. 160/1988.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del limite massimo di 36  mesi  nell'arco  del  quinquennio  previsto
dalla  vigente  normativa,  con particolare riferimento ai periodi di
fruizione  del  trattamento  ordinario  di  integrazione   salariale,
concessi  per  contrazione  o  sospensione  dell'attivita' produttiva
determinata da situazioni temporanee di mercato.
   Con  decreto  ministeriale  14  marzo  1996  e'   autorizzata   la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale in favore dei  lavoratori  in  contratto  di  formazione  e
lavoro dipendenti dalla ditta S.n.c. Ar.Te. Gomma di Alario Lorenzo &
C.,  con  sede  in  Arpino  (Frosinone)  e  unita' di Arpino contrada
Pallisco (Frosinone), per il periodo dal 21 ottobre 1991 al 20 aprile
1992.
   Parere comitato tecnico del 2 febbraio 1996: favorevole.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
   La corresponsione di cui sopra e' prorogata  sino  al  20  ottobre
1992.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
   Con decreto ministeriale 14 marzo 1996:
    1)  a  seguito  dell'approvazione  relativa  al   programma   per
riorganizzazione  aziendale,  intervenuta con il decreto ministeriale
del 31 ottobre 1994, e' autorizzata la ulteriore  corresponsione  del
trattamento  straordinario  di  integrazione salariale, gia' disposta
con decreto ministeriale del 1 luglio 1994 con effetto dal  5  agosto
1993,  in  favore  dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta
S.p.a. C.E.I. - Compagnia elettrotecnica italiana, con sede in Milano
e unita' di Milano, per il periodo dal 5 agosto 1994  al  4  febbraio
1995.
   Istanza aziendale presentata il 22 settembre 1994 con decorrenza 5
agosto 1994;
    2)   a   seguito  dell'approvazione  relativa  al  programma  per
ristrutturazioneaziendale, intervenuta con  il  decreto  ministeriale
del  22  giugno  1995, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del
trattamento straordinario di integrazione  salariale,  gia'  disposta
con  decreto  ministeriale  del  22  giugno  1995  con effetto dal 14
novembre 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla
ditta S.r.l. Mundi riso, con sede in Milano e unita' di Vercelli, per
il periodo dal 14 novembre 1995 al 13 maggio 1996.
   Istanza aziendale presentata il 18 dicembre 1995 con decorrenza 14
novembre 1995;
    3)  a  seguito  dell'approvazione  relativa  al   programma   per
riorganizzazioneaziendale,  intervenuta  con  il decreto ministeriale
del 22 giugno 1995, e' autorizzata la  ulteriore  corresponsione  del
trattamento  straordinario  di  integrazione salariale, gia' disposta
con decreto ministeriale del 22 giugno 1995 con effetto dal 1 ottobre
1994, in favore dei lavoratori interessati,  dipendenti  dalla  ditta
S.p.a.   Supermercati   PAM,   con   sede  in  Venezia  e  unita'  di
Venezia-Mestre, per il periodo dal 1 ottobre 1995 al 31 marzo 1996.
   Istanza aziendale presentata il 13 novembre 1995 con decorrenza  1
ottobre 1995;
    4) a seguito dell'approvazione del programma per ristrutturazione
aziendale,  intervenuta  con  il decreto ministeriale del 28 dicembre
1995, e' autorizzata  la  ulteriore  corresponsione  del  trattamento
straordinario  di  integrazione  salariale, gia' disposta con decreto
ministeriale del 28 dicembre 1995 con effetto dal 13  febbraio  1995,
in  favore  dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a.
Metalli preziosi con sede in Paderno Mugnano  (Milano)  e  unita'  di
Burago Molgora (Milano), Paderno Dugnano (Milano) e uffici di Arezzo,
Bologna,  Firenze,  Vicenza,  per il periodo dal 13 agosto 1995 al 12
febbraio 1996.
   Istanza aziendale presentata l'8 settembre 1995 con decorrenza  13
agosto 1995;
    5) a seguito dell'approvazione del programma per ristrutturazione
aziendale,  intervenuta  con il decreto ministeriale del 25 settembre
1995, e' autorizzata  la  ulteriore  corresponsione  del  trattamento
straordinario  di  integrazione  salariale, gia' disposta con decreto
ministeriale  del 25 settembre 1995 con effetto dal 15 novembre 1994,
in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla  ditta  S.p.a.
Frette, con sede in Milano e unita' di Monza (Milano), per il periodo
dal 18 luglio 1995 al 13 novembre 1995.
   Istanza  aziendale  presentata il 25 luglio 1995 con decorrenza 14
maggio 1995, art. 7, comma 1, legge 236/93;
    6) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale,
intervenuta con il decreto  ministeriale  del  12  ottobre  1995,  e'
autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario
di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del
12  ottobre  1995  con  effetto  dal  4  aprile  1995,  in favore dei
lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Alfer, con sede
in Pisogne (Brescia) e unita' di Pisogne (Brescia),  per  il  periodo
dal 4 ottobre 1995 al 3 aprile 1996.
   Istanza  aziendale  presentata  il 4 ottobre 1995 con decorrenza 4
ottobre 1995.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
    7)  a  seguito  dell'approvazione relativa al programma per crisi
aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale  del  23  dicembre
1995,  e'  autorizzata  la  ulteriore  corresponsione del trattamento
straordinario di integrazione salariale, gia'  disposta  con  decreto
ministeriale  del  23 dicembre 1995 con effetto dal 3 aprile 1995, in
favore dei lavoratori  interessati,  dipendenti  dalla  ditta  S.p.a.
Or.V.El.,  con  sede  in Gazzada Schianno (Varese) e unita' di Vedano
Olona (Varese), per il periodo dal 3 ottobre 1995 al 2 aprile 1996.
   Istanza aziendale presentata il 24 novembre 1995 con decorrenza  3
ottobre 1995.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione  delle
esplicite  concessioni  in  deroga, eventualmente recate dal presente
provvedimento, verifica il rispetto del limite  massimo  di  36  mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto  dalla  vigente  normativa, con
particolare riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione o
sospensione  dell'attivita'  produttiva  determinata  da   situazioni
temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 14 marzo 1996:
    1)  e'  approvato  il  programma per crisi aziendale, relativo al
periodo dal 2 maggio 1995  al  1  maggio  1996,  della  ditta  S.p.a.
I.M.E.S.,  con  sede  in Manfredonia (Foggia) e unita' di Manfredonia
(Foggia).
   Parere comitato tecnico del 12 gennaio 1996: favorevole.
   A seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori  interessati,
dipendenti  dalla  ditta  S.p.a.  I.M.E.S.,  con  sede in Manfredonia
(Foggia) e unita' di Manfredonia  (Foggia),  per  il  periodo  dal  2
maggio 1995 al 1 novembre 1995.
   Istanza aziendale presentata il 7 giugno 1995 con decorrenza
2 maggio 1995.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
    2) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale,
intervenuta con il presente  decreto,  e'  autorizzata  la  ulteriore
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale, gia' disposta con decreto ministeriale con effetto  dal  2
maggio  1995,  in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla
ditta S.p.a. I.M.E.S., con sede in Manfredonia (Foggia) e  unita'  di
Manfredonia  (Foggia), per il periodo dal 2 novembre 1995 al 1 maggio
1996.
   Istanza aziendale presentata il 22 novembre 1995 con decorrenza
2 novembre 1995.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
   L'Istituto  nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle
esplicite concessioni in deroga, eventualmente  recate  dal  presente
provvedimento,  verifica  il  rispetto  del limite massimo di 36 mesi
nell'arco del  quinquennio  previsto  dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del trattamento
ordinario di  integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione  o
sospensione   dell'attivita'  produttiva  determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
   Con   decreto   ministeriale   14   marzo    1996,    a    seguito
dell'approvazione   relativa   al   programma   per  riorganizzazione
aziendale, intervenuta con il  decreto  ministeriale  del  31  maggio
1995,  e'  autorizzata  la  ulteriore  corresponsione del trattamento
straordinario di integrazione salariale, gia'  disposta  con  decreto
ministeriale  del  31 maggio 1995 con effetto dal 1 febbraio 1994, in
favore dei lavoratori  interessati,  dipendenti  dalla  ditta  S.p.a.
E.C.S.  -  Electronic  Control  Systems, con sede in Sesto Fiorentino
(Firenze) e unita' di Sesto Fiorentino (Firenze), per il periodo  dal
1 agosto 1994 al 31 gennaio 1995.
   Istanza aziendale presentata il 23 settembre 1994 con decorrenza
1 agosto 1994.
   Parere comitato tecnico del 17 gennaio 1996: favorevole.
   L'Istituto  nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle
esplicite concessioni in deroga, eventualmente  recate  dal  presente
provvedimento,  verifica  il  rispetto  del limite massimo di 36 mesi
nell'arco del  quinquennio  previsto  dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del trattamento
ordinario di  integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione  o
sospensione   dell'attivita'  produttiva  determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 14 marzo 1996:
    1) e' approvato il programma per  crisi  aziendale,  relativo  al
periodo  dal  3  gennaio  1994  al 2 gennaio 1995, della ditta S.p.a.
Industrie tessili Valfino, con sede in Castilenti (Teramo)  e  unita'
di Castilenti (Teramo).
   Parere comitato tecnico del 30 gennaio 1996: favorevole.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti dalla ditta S.p.a. Industrie tessili Valfino, con sede  in
Castilenti  (Teramo)  e unita' di Castilenti (Teramo), per il periodo
dal 3 gennaio 1994 al 2 luglio 1994.
   Istanza aziendale presentata il 17 febbraio 1994 con decorrenza
3 gennaio 1994.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
    2) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale,
intervenuta con il presente  decreto,  e'  autorizzata  la  ulteriore
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale, gia' disposta con decreto ministeriale con effetto  dal  3
gennaio  1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla
ditta S.p.a.  Industrie  tessili  Valfino,  con  sede  in  Castilenti
(Teramo) e unita' di Castilenti (Teramo), per il periodo dal 3 luglio
1994 al 2 gennaio 1995.
   Istanza aziendale presentata il 30 luglio 1994 con decorrenza
3 luglio 1994.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione  delle
esplicite  concessioni  in  deroga, eventualmente recate dal presente
provvedimento, verifica il rispetto del limite  massimo  di  36  mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto  dalla  vigente  normativa, con
particolare riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione o
sospensione  dell'attivita'  produttiva  determinata  da   situazioni
temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 14 marzo 1996:
    1)  e'  approvato  il  programma per crisi aziendale, relativo al
periodo dal 27 ottobre 1994 al 26 ottobre 1995,  della  ditta  S.n.c.
Arbiter  di  Marciano  Alfonso  &  C.,  con  sede  in S. Maria a Vico
(Caserta) e unita' di S. Maria a Vico (Caserta).
   Parere comitato tecnico del 17 gennaio 1996: favorevole.
   A seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori  interessati,
dipendenti  dalla  ditta S.n.c. Arbiter di Marciano Alfonso & C., con
sede in S. Maria a Vico  (Caserta)  e  unita'  di  S.  Maria  a  Vico
(Caserta), per il periodo dal 27 ottobre 1994 al 26 aprile 1995.
   Istanza aziendale presentata il 14 novembre 1994 con decorrenza
27 ottobre 1994.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
    2) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale,
intervenuta con il presente  decreto,  e'  autorizzata  la  ulteriore
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale, gia' disposta con decreto ministeriale con effetto dal  27
ottobre  1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla
ditta S.n.c. Arbiter di Marciano Alfonso & C., con sede in S. Maria a
Vico (Caserta) e unita' di S. Maria a Vico (Caserta), per il  periodo
dal 27 aprile 1995 al 26 ottobre 1995.
   Istanza aziendale presentata il 9 maggio 1995 con decorrenza
27 aprile 1995.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
    3)  e'  approvata  la modifica del programma per ristrutturazione
aziendale, relativa al periodo dal 23  agosto  1994  al  22  febbraio
1995,  della  ditta S.p.a. Breda costruzioni ferroviarie, con sede in
Pistoia e unita' di Pistoia.
   Parere comitato tecnico del 17 gennaio 1996: favorevole.
   A seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
ulteriore    corresponsione    del   trattamento   straordinario   di
integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, gia'  disposta
con  decreto  ministeriale  del  18  gennaio  1994 con effetto dal 23
agosto 1993, in favore dei lavoratori interessati,  dipendenti  dalla
ditta  S.p.a.  Breda  costruzioni  ferroviarie, con sede in Pistoia e
unita' di Pistoia, per il periodo dal 23 agosto 1994 al  22  febbraio
1995.
   Istanza aziendale presentata il 22 settembre 1994 con decorrenza
23 agosto 1994;
    4) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale,
intervenuta  con  il  decreto  ministeriale  del  1 dicembre 1995, e'
autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario
di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del
1 dicembre 1995 con  effetto  dal  1  gennaio  1995,  in  favore  dei
lavoratori  interessati,  dipendenti  dalla ditta S.n.c. Lupo Lucano,
con sede in Ferrandina (Matera) e unita' di Ferrandina (Matera),  per
il periodo dal 1 dicembre 1994 al 31 maggio 1995.
   Istanza aziendale presentata il 25 gennaio 1995 con decorrenza
1 dicembre 1994.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
   Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto  ministeriale
1 dicembre 1995 n. 19444/4 art. 2;
    5) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale,
intervenuta  con  il  decreto  ministeriale  del 28 dicembre 1995, e'
autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario
di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del
28 dicembre 1995 con  effetto  dal  3  aprile  1995,  in  favore  dei
lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Faray, con sede
in  Casagiove  (Caserta)  e  unita'  di  Casagiove  (Caserta), per il
periodo dal 24 novembre 1995 al 2 aprile 1996.
   Istanza aziendale presentata il 1 dicembre 1995 con decorrenza
3 ottobre 1995.
   Art. 7, comma 1, legge 236/93.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
   L'Istituto  nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle
esplicite concessioni in deroga, eventualmente  recate  dal  presente
provvedimento,  verifica  il  rispetto  del limite massimo di 36 mesi
nell'arco del  quinquennio  previsto  dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del trattamento
ordinario di  integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione  o
sospensione   dell'attivita'  produttiva  determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 14 marzo 1996:
    1) a seguito dell'approvazione del programma per ristrutturazione
aziendale, intervenuta con il  decreto  ministeriale  del  10  maggio
1995,  e'  autorizzata  la  ulteriore  corresponsione del trattamento
straordinario di integrazione salariale, gia'  disposta  con  decreto
ministeriale  del 10 maggio 1995 con effetto dal 15 novembre 1993, in
favore dei lavoratori  interessati,  dipendenti  dalla  ditta  S.r.l.
Spea,  con  sede  in Volpiano (Torino) e unita' di Volpiano (Torino),
per il periodo dal 15 novembre 1994 al 14 maggio 1995.
   Istanza aziendale presentata il 24 dicembre 1994 con decorrenza
15 novembre 1994;
   E' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo
dal 5 giugno  1996  al  4  giugno  1996,  della  ditta  S.p.a.  Eredi
Traschetti,  con  sede  in  Volpiano  (Torino)  e  unita' di Volpiano
(Torino).
   Parere comitato tecnico dell'8 febbraio 1996: favorevole.
   A seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori  interessati,
dipendenti  dalla ditta S.p.a. Eredi Traschetti, con sede in Volpiano
(Torino) e unita' di Volpiano (Torino), per il periodo dal  5  giugno
1995 al 4 dicembre 1995.
   Istanza aziendale presentata il 7 luglio 1995 con decorrenza
5 giugno 1995;
    3) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale,
intervenuta  con  il  presente  decreto,  e' autorizzata la ulteriore
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale,  gia'  disposta con decreto ministeriale con effetto dal 5
giugno 1995, in favore dei lavoratori interessati,  dipendenti  dalla
ditta S.p.a. Eredi Traschetti, con sede in Volpiano (Torino) e unita'
di  Volpiano (Torino), per il periodo dal 5 dicembre 1995 al 4 giugno
1996.
   Istanza aziendale presentata il 17 gennaio 1996 con decorrenza
5 dicembre 1995.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione  delle
esplicite  concessioni  in  deroga, eventualmente recate dal presente
provvedimento, verifica il rispetto del limite  massimo  di  36  mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto  dalla  vigente  normativa, con
particolare riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione o
sospensione  dell'attivita'  produttiva  determinata  da   situazioni
temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 14 marzo 1996:
    1)  e'  approvato  il  programma per crisi aziendale, relativo al
periodo dal 21 aprile 1995 al 20 ottobre  1995,  della  ditta  S.p.a.
Impresa  Frate, con sede in Spresiano (Treviso) e unita' di Spresiano
(Treviso).
   Parere comitato tecnico dell'8 febbraio 1996: favorevole.
   A seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori  interessati,
dipendenti  dalla  ditta  S.p.a. Impresa Frate, con sede in Spresiano
(Treviso) e unita' di Spresiano (Treviso),  per  il  periodo  dal  21
aprile 1995 al 20 ottobre 1995.
   Istanza aziendale presentata il 25 maggio 1995 con decorrenza
21 aprile 1995.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  predetto  trattamento,   con
esclusione personale di cantiere.
   L'Istituto  nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle
esplicite concessioni in deroga, eventualmente  recate  dal  presente
provvedimento,  verifica  il  rispetto  del limite massimo di 36 mesi
nell'arco del  quinquennio  previsto  dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del trattamento
ordinario di  integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione  o
sospensione   dell'attivita'  produttiva  determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 14 marzo 1996 e' accertata la  condizione
di cui all'art. 35, terzo comma, della legge n. 416/81, relativamente
al  periodo  dal  1  dicembre  1994  al 30 novembre 1996, della ditta
S.r.l. G.E.O. - Gruppo Editoriale Orizzonti, con sede  in  Cremona  e
unita' di Cremona.
   A  seguito  dell'accertamento  di  cui  sopra,  e'  autorizzata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  in  favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. G.E.O. -
Gruppo Editoriale Orizzonti, con sede in Cremona e unita' di Cremona,
er il periodo dal 1 dicembre 1994 al 31 maggio 1995.
   La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal  1
giugno 1995 al 30 novembre 1995.
   La  corresponsione  del  trattamento di cui sopra e' ulteriormente
prorogata dal 1 dicembre 1995 al 31 maggio 1996.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale   e   l'Istituto
nazionale  della previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati
a provvedere al pagamento diretto del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati.
   Con decreto ministeriale 14 marzo 1996:
    1)  e'  approvato  il  programma per crisi aziendale, relativo al
periodo dal 4 ottobre 1994 al 3  ottobre  1995,  della  ditta  S.p.a.
Annunziata,  con  sede  in  Ceccano  (Frosinone) e unita' di Bologna,
Catania,  Firenze,  Padova,  Palermo,  Ceccano  (Frosinone),  Torino,
Chieti, Roma, Milano, Salerno, Bari.
   Parere comitato tecnico del 25 gennaio 1996: favorevole.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti  dalla  ditta  S.p.a.  Annunziata,  con  sede  in  Ceccano
(Frosinone)  e  unita' di Bologna, Catania, Firenze, Padova, Palermo,
Ceccano (Frosinone), Torino, Chieti, Roma, Milano, Salerno, Bari, per
il periodo dal 4 ottobre 1994 al 3 aprile 1995.
   Istanza aziendale presentata il 25 novembre 1994 con decorrenza
4 ottobre 1994.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
    2) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale,
intervenuta  con  il  presente  decreto,  e' autorizzata la ulteriore
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale,  gia' disposta con decreto ministeriale, con effetto dal 4
ottobre 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti  dalla
ditta  S.p.a. Annunziata, con sede in Ceccano (Frosinone) e unita' di
Bologna, Catania,  Firenze,  Padova,  Palermo,  Ceccano  (Frosinone),
Torino,  Chieti,  Roma,  Milano,  Salerno, Bari, per il periodo dal 4
aprile 1995 al 3 ottobre 1995.
   Istanza aziendale presentata il 25 maggio 1995 con decorrenza
4 aprile 1995.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
    3) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale,
intervenuta con il  decreto  ministeriale  del  22  giugno  1995,  e'
autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario
di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del
22  giugno  1995  con  effetto  dal  12 settembre 1994, in favore dei
lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Smig, con  sede
in  Roma e unita' di Gaeta (Latina), per il periodo dal 12 marzo 1995
all'11 settembre 1995.
   Istanza aziendale presentata il 7 aprile 1995 con decorrenza
12 marzo 1995.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
    4)  e'  approvato  il  programma per crisi aziendale, relativo al
periodo dal 2 gennaio 1995 al 1  gennaio  1996,  della  ditta  S.p.a.
F.I.V.E.  Bianchi,  con  sede  in  Treviglio  (Bergamo)  e  unita' di
Cisterna di Latina (Latina) (2 unita' prod.ve).
   Parere comitato tecnico del 25 gennaio 1996: favorevole.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale, per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti dalla ditta S.p.a. F.I.V.E. Bianchi, con sede in Treviglio
(Bergamo),  e  unita'  di  Cisterna  di  Latina  (Latina)  (2  unita'
prod.ve), per il periodo dal 2 gennaio 1995 al 1 luglio 1995.
   Istanza aziendale presentata il 24 febbraio 1995 con decorrenza
2 gennaio 1995;
    5) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale,
intervenuta  con  il  presente  decreto,  e' autorizzata la ulteriore
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale,  gia'  disposta con decreto ministeriale con effetto dal 2
gennaio 1995, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti  dalla
ditta  S.p.a.  F.I.V.  E. Bianchi, con sede in Treviglio (Bergamo), e
unita' di Cisterna di Latina (Latina)  (2  unita'  prod.ve),  per  il
periodo dal 2 luglio 1995 al 1 gennaio 1996.
   Istanza aziendale presentata il 25 luglio 1995 con decorrenza
2 luglio 1996.
   L'Istituto  nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle
esplicite concessioni in deroga, eventualmente  recate  dal  presente
provvedimento,  verifica  il  rispetto  del limite massimo di 36 mesi
nell'arco del  quinquennio  previsto  dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del trattamento
ordinario di  integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione  o
sospensione   dell'attivita'  produttiva  determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 14 marzo 1996:
    1)  e'  approvata  la  proroga  complessa   del   programma   per
ristrutturazione  aziendale,  relativa al periodo dal 27 gennaio 1995
al  26  gennaio  1996,  della  ditta  S.p.a.  Meteor  -   Costruzioni
aeronautiche  ed  elettroniche - Gruppo Alenia, con sede in Trieste e
unita' di Ronchi del Legionari (Gorizia).
   Parere comitato tecnico del 31 gennaio 1996: favorevole.
   Delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
del 18 gennaio 1995, n. 14.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata la
ulteriore   corresponsione   del   trattamento    straordinario    di
integrazione  salariale per ristrutturazione aziendale, gia' disposta
con decreto ministeriale del 1 luglio 1993 con effetto dal 27 gennaio
1992, in favore dei lavoratori interessati,  dipendenti  dalla  ditta
S.p.a.  Meteor  -  Costruzioni  aeronautiche ed elettroniche - Gruppo
Alenia, con  sede  in  Trieste  e  unita'  di  Ronchi  del  Legionari
(Gorizia), per il periodo dal 1 febbraio 1995 al 31 luglio 1995.
   Istanza aziendale presentata il 24 febbraio 1995 con decorrenza
1 febbraio 1995.
   Delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
del 18 gennaio 1995, n. 14.
   Il  periodo  e'  concesso anche in deroga al limite massimo di cui
all'art. 1, comma 9, della legge n. 223/91 relativamente alle  unita'
produttive  per  le  quali  l'INPS  verifichera'  il  superamento del
suddetto limite, con particolare  riferimento  alla  fruizione  della
C.I.G.O.;
    2)  a  seguito  dell'approvazione  della  proroga  complessa  del
programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il presente
decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione  del  trattamento
straordinario  di  integrazione  salariale, gia' disposta con decreto
ministeriale del 1 luglio 1993 con effetto dal 27  gennaio  1992,  in
favore  dei  lavoratori  interessati,  dipendenti  dalla ditta S.p.a.
Meteor - Costruzioni aeronautiche ed elettroniche  -  Gruppo  Alenia,
con  sede  in Trieste e unita' di Ronchi del Legionari (Gorizia), per
il periodo dal 1 agosto 1995 al 10 agosto 1995.
   Istanza aziendale presentata il 19 settembre 1995 con decorrenza
1 agosto 1995.
   Delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
del 18 gennaio 1995, n. 14.
   Il periodo e' concesso anche in deroga al limite  massimo  di  cui
all'art.  1, comma 9, della legge n. 223/91 relativamente alle unita'
produttive per  le  quali  l'INPS  verifichera'  il  superamento  del
suddetto  limite,  con  particolare  riferimento alla fruizione della
C.I.G.O.;
    3)  a  seguito  dell'approvazione  dela  proroga  complessa   del
programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il presente
decreto,  e'  autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento
straordinario di integrazione salariale, gia'  disposta  con  decreto
ministeriale  del  1  luglio 1993 con effetto dal 27 gennaio 1992, in
favore dei lavoratori  interessati,  dipendenti  dalla  ditta  S.p.a.
Meteor  -  Costruzioni  aeronautiche ed elettroniche - Gruppo Alenia,
con sede in Trieste e unita' di Ronchi del Legionari  (Gorizia),  per
il periodo dall'11 agosto 1995 al 26 gennaio 1996.
   Istanza aziendale presentata il 19 settembre 1995 con decorrenza
11 agosto 1995.
   Delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
del 18 gennaio 1995, n. 14;
    4)   a   seguito  dell'approvazione  relativa  al  programma  per
ristrutturazione  aziendale,  intervenuta  con  il  presente  decreto
ministeriale   del  22  giugno  1995,  e'  autorizzata  la  ulteriore
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale,  gia' disposta con decreto ministeriale del 22 giugno 1995
con effetto dal 21 marzo 1994, in favore dei lavoratori  interessati,
dipendenti  dalla ditta S.r.l. Agusta Eli dal 30 dicembre 1994 Mecaer
- Mecccanica aeronautica, con sede in Roma e  unita'  di  Borgomanero
(Novara), per il periodo dal 21 settembre 1995 al 20 marzo 1996.
   Istanza aziendale presentata il 23 ottobre 1995 con decorrenza
21 settembre 1995;
    5)  e'  approvata  la modifica del programma per riorganizzazione
aziendale, relativa al periodo dal 1 giugno 1995 al 31  agosto  1995,
della  ditta S.p.a. Ave Sud, con sede in Aprilia (Latina) e unita' di
Aprilia (Latina).
   Parere comitato tecnico del 31 gennaio 1996: favorevole.
   A seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
ulteriore    corresponsione    del   trattamento   straordinario   di
integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, gia'  disposta
con  decreto  ministeriale del 19 aprile 1995 con effetto dal 1 marzo
1994, in favore dei lavoratori interessati,  dipendenti  dalla  ditta
S.p.a.  Ave  Sud,  con  sede  in Aprilia (Latina) e unita' di Aprilia
(Latina), per il periodo dal 1 giugno 1995 al 31 agosto 1995.
   Istanza aziendale presentata il 2 giugno 1995 con decorrenza
1 giugno 1995;
    6) a seguito dell'approvazione del programma programma per  crisi
aziendale,  intervenuta  con  il  decreto  ministeriale del 16 giugno
1995, e' autorizzata  la  ulteriore  corresponsione  del  trattamento
straordinario  di  integrazione  salariale, gia' disposta con decreto
ministeriale del 16 giugno 1995 con effetto dal  4  luglio  1994,  in
favore  dei  lavoratori  interessati,  dipendenti  dalla ditta S.r.l.
Inelco Erisys - Gruppo Finmeccanica, con sede in Milano e  unita'  di
Bologna,  Genova,  Milano,  Padova, Roma, Sesto Fiorentino (Firenze),
Torino, per il periodo dal 4 gennaio 1995 al 3 luglio 1995.
   Istanza aziendale presentata il 16 febbraio 1995 con decorrenza
4 gennaio 1995;
    7) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale,
intervenuta con il decreto  ministeriale  del  1  dicembre  1995,  e'
autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario
di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del
1  dicembre  1995  con  effetto  dal  12  giugno  1995, in favore dei
lavoratori  interessati,  dipendenti  dalla  ditta  S.r.l.   Cantiere
navalmeccanico  di  Senigallia,  con  sede  in  Senigallia (Ancona) e
unita' di Senigallia (Ancona), per il periodo dal  12  dicembre  1995
all'11 giugno 1996.
   Istanza aziendale presentata il 23 gennaio 1996 con decorrenza
12 dicembre 1995.
   L'Istituto  nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle
esplicite concessioni in deroga, eventualmente  recate  dal  presente
provvedimento,  verifica  il  rispetto  del limite massimo di 36 mesi
nell'arco del  quinquennio  previsto  dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del trattamento
ordinario di  integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione  o
sospensione   dell'attivita'  produttiva  determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.