Con   decreto   ministeriale   14   marzo   1996  e'  autorizzata,
limitatamente al periodo dal 7 febbraio 1995 al 30  aprile  1995,  la
corresponsione  del  trattamento  di  integrazione  salariale  di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n.   863,  nella  misura  ivi  prevista,  in  favore  dei  lavoratori
dipendenti dalla S.p.a. Iveco FIAT,  con  sede  in  Torino  e  unita'
Torino  -  Enti centrali, per i quali e' stato stipulato un contratto
di solidarieta' che stabilisce la riduzione  massima  dell'orario  di
lavoro da 40 ore settimanali a 30 ore medie settimanali nei confronti
di  un  numero  massimo  di  lavoratori  pari a n. 2280 unita', su un
organico complessivo di n. 15899 unita'.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza   sociale   e'   altresi'
autorizzato,  nell'ambito  di  quanto  sopra  disposto  in favore dei
lavoratori dipendenti dalla S.p.a.  Iveco  FIAT,  a  corrispondere  i
particolari  benefici  previsti  dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al
successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993,  n.
148, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236,
tenuto  conto  dei  criteri  di  priorita'  individuati  nel  decreto
ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in
data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.
   In via preliminare  all'erogazione  dei  benefici  di  cui  sopra,
trattandosi  di  fattispecie  rientrante  nell'art. 4, comma 1, della
legge 19 luglio 1994, n. 451, l'Istituto nazionale  della  previdenza
sociale verifichera' che i lavoratori interessati nella stessa unita'
produttiva  al trattamento di integrazione salariale straordinaria ed
al  trattamento  di  integrazione  salariale  da  solidarieta'  siano
diversi  e  precisamente  individuati tramite elenchi nominativi come
disciplinato nell'art. 1, lettera  c)  del  decreto  ministeriale  23
dicembre  1994,  registrato dalla Corte dei conti il 9 febbraio 1995,
registro n. 1, foglio n. 40.
   Con decreto ministeriale 14 marzo  1996  e'  autorizzata,  per  il
periodo dal 1 gennaio 1995 al 31 dicembre 1995, la corresponsione del
trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui all'art. 1, primo e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla  S.r.l.  Imos
Italia,  con  sede  in  Torino  e unita' di Casalette (Torino), per i
quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce,
per ventiquattro mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro  da
40  ore  settimanali  a  20 ore medie settimanali nei confronti di un
numero massimo di lavoratori pari a n. 124  unita',  su  un  organico
complessivo di n. 198 unita'.
   L'Istituto   nazionale   della   previdenza  sociale  e'  altresi'
autorizzato, nell'ambito di  quanto  sopra  disposto  in  favore  dei
lavoratori  dipendenti  dalla  S.r.l.  Imos Italia, a corrispondere i
particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti  di  cui  al
successivo  comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236,
tenuto  conto  dei  criteri  di  priorita'  individuati  nel  decreto
ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in
data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.
   Con  decreto  ministeriale  14  marzo  1996 e' autorizzata, per il
periodo dal 3 gennaio 1995 al 31 dicembre 1995, la corresponsione del
trattamento di integrazione salariale di  cui  all'art.  1,  primo  e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi  prevista,  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla S.r.l.
Famcucine Design, con sede in S. Giustino Valdarno (Arezzo) e  unita'
di  S.  Giustino Valdarno (Arezzo), per i quali e' stato stipulato un
contratto di solidarieta' che stabilisce, per ventiquattro  mesi,  la
riduzione  massima  dell'orario  di lavoro da 40 ore settimanali a 20
ore  medie  settimanali  nei  confronti  di  un  numero  massimo   di
lavoratori  pari  a n. 27 unita', su un organico complessivo di n. 27
unita'.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza   sociale   e'   altresi'
autorizzato,  nell'ambito  di  quanto  sopra  disposto  in favore dei
lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Famcucine Design, a  corrispondere
i  particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al
successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993,  n.
148, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236,
tenuto  conto  dei  criteri  di  priorita'  individuati  nel  decreto
ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in
data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.
   Con decreto ministeriale 14 marzo  1996  e'  autorizzata,  per  il
periodo  dal  1  ottobre 1994 al 30 settembre 1995, la corresponsione
del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo  e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi  prevista,  in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. G.M.
Italia, con sede in Napoli e unita' di Napoli, per i quali  e'  stato
stipulato   un   contratto   di   solidarieta'  che  stabilisce,  per
ventiquattro mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro  da  40
ore settimanali a 28 ore medie settimanali nei confronti di un numero
massimo   di  lavoratori  pari  a  n.  201  unita',  su  un  organico
complessivo di n. 201 unita'.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza   sociale   e'   altresi'
autorizzato,  nell'ambito  di  quanto  sopra  disposto  in favore dei
lavoratori dipendenti dalla S.p.a. G.M.  Italia,  a  corrispondere  i
particolari  benefici  previsti  dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al
successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993,  n.
148, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236,
tenuto  conto  dei  criteri  di  priorita'  individuati  nel  decreto
ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in
data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.
   Con decreto ministeriale 14 marzo  1996  e'  autorizzata,  per  il
periodo  dal 10 ottobre 1994 al 9 ottobre 1995, la corresponsione del
trattamento di integrazione salariale di  cui  all'art.  1,  primo  e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Grande
Distribuzione  Avanzata  G.Di.A.,  con sede in San Bovio di Peschiera
Borromeo (Milano) e unita' di Casaletto Vaprio (Cremona),  San  Bovio
di  Peschiera  Borromeo  (Milano),  per i quali e' stato stipulato un
contratto  di  solidarieta'  che  stabilisce,  per  dodici  mesi,  la
riduzione  massima  dell'orario  di lavoro da 40 ore settimanali a 35
ore  medie  settimanali  nei  confronti  di  un  numero  massimo   di
lavoratori pari a n. 900 unita', di cui 91 part-time verticale con 32
settimane  lavorative  su  52  da  40  a 35 ore medie settimanali, 37
part-time da 20 a 17,5 ore medie settimanli, 99 part-time da 24 a  21
ore  medie settimanli e 2 part-time da 25 a 22 ore medie settimanali,
su un organico complessivo di n. 1052 unita'.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza   sociale   e'   altresi'
autorizzato,  nell'ambito  di  quanto  sopra  disposto  in favore dei
lavoratori dipendenti  dalla  S.p.a.  Grande  Distribuzione  Avanzata
G.Di.A.,  a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2
e 4 nei limiti  di  cui  al  successivo  comma  13  dell'art.  5  del
decreto-legge  20  maggio  1993, n. 148, convertito con modificazioni
nella legge 19 luglio 1993, n.  236,  tenuto  conto  dei  criteri  di
priorita'  individuati  nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994,
registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre  1994,  registro
n. 1, foglio n. 237.
   Con  decreto  ministeriale  14  marzo  1996 e' autorizzata, per il
periodo dal 13 aprile 1994 al 12 aprile 1995, la  corresponsione  del
trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui all'art. 1, primo e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi prevista, in favore dei lavoratori  dipendenti  dalla  S.n.c.  La
Sorgente,  con  sede  in  Pessano  con  Bornago  (Milano) e unita' di
Pessano con Bornago (Milano), per  i  quali  e'  stato  stipulato  un
contratto  di  solidarieta' che stabilisce, per ventiquattro mesi, la
riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore  settimanali  a  31
ore   medie  settimanali  nei  confronti  di  un  numero  massimo  di
lavoratori pari a n. 30 unita', su un organico complessivo di  n.  30
unita'.
   L'Istituto   nazionale   della   previdenza  sociale  e'  altresi'
autorizzato, nell'ambito di  quanto  sopra  disposto  in  favore  dei
lavoratori  dipendenti  dalla  S.n.c.  La Sorgente, a corrispondere i
particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti  di  cui  al
successivo  comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236,
tenuto  conto  dei  criteri  di  priorita'  individuati  nel  decreto
ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in
data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.
   Con  decreto  ministeriale  14  marzo  1996 e' autorizzata, per il
periodo dal 1 novembre 1994 al 31 ottobre 1995, la corresponsione del
trattamento di integrazione salariale di  cui  all'art.  1,  primo  e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi  prevista,  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla S.r.l.
M.R.S., con sede in Novara-Veveri (Novara) e unita' di  Novara-Veveri
(Novara), per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta'
che   stabilisce,   per   ventiquattro  mesi,  la  riduzione  massima
dell'orario  di  lavoro  da  40  ore  settimanali  a  20  ore   medie
settimanali  nei  confronti di un numero massimo di lavoratori pari a
n. 22 unita', su un organico complessivo di n. 25 unita'.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza   sociale   e'   altresi'
autorizzato,  nell'ambito  di  quanto  sopra  disposto  in favore dei
lavoratori  dipendenti  dalla  S.r.l.  M.R.S.,  a   corrispondere   i
particolari  benefici  previsti  dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al
successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993,  n.
148, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236,
tenuto  conto  dei  criteri  di  priorita'  individuati  nel  decreto
ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in
data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.
   Con decreto ministeriale 14 marzo  1996  e'  autorizzata,  per  il
periodo  dal  1  ottobre 1994 al 30 settembre 1995, la corresponsione
del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo  e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi  prevista,  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla S.p.a.
Turisanda, con sede in Milano e unita' di  Milano,  per  i  quali  e'
stato  stipulato  un  contratto  di  solidarieta' che stabilisce, per
dodici mesi, la riduzione massima dell'orario di  lavoro  da  40  ore
settimanali  a  30  ore  medie settimanali nei confronti di un numero
massimo di lavoratori pari a n. 87 unita', su un organico complessivo
di n. 116 unita'.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza   sociale   e'   altresi'
autorizzato,  nell'ambito  di  quanto  sopra  disposto  in favore dei
lavoratori dipendenti  dalla  S.p.a.  Turisanda,  a  corrispondere  i
particolari  benefici  previsti  dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al
successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993,  n.
148, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236,
tenuto  conto  dei  criteri  di  priorita'  individuati  nel  decreto
ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in
data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.
   Con decreto ministeriale 14 marzo  1996  e'  autorizzata,  per  il
periodo  dal  1  dicembre 1994 al 30 novembre 1995, la corresponsione
del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo  e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi  prevista,  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla S.p.a.
Brignoli Giuseppe & Figli, con sede in Leffe (Bergamo)  e  unita'  di
Leffe  (Bergamo),  per  i  quali  e'  stato stipulato un contratto di
solidarieta' che stabilisce, per dodici mesi,  la  riduzione  massima
dell'orario   di  lavoro  da  40  ore  settimanali  a  20  ore  medie
settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori  pari  a
n. 29 unita', su un organico complessivo di n. 31 unita'.
   L'Istituto   nazionale   della   previdenza  sociale  e'  altresi'
autorizzato, nell'ambito di  quanto  sopra  disposto  in  favore  dei
lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a.  Brignoli  Giuseppe  & Figli, a
corrispondere i particolari benefici previsti dai commi  2  e  4  nei
limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20
maggio  1993,  n.  148,  convertito  con modificazioni nella legge 19
luglio  1993,  n.  236,  tenuto  conto  dei  criteri   di   priorita'
individuati  nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato
dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio
n. 237.
   Con  decreto  ministeriale   14   marzo   1996   e'   autorizzata,
limitatamente  al periodo dal 30 gennaio 1995 al 30 novembre 1995, la
corresponsione del  trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n.  863,  nella  misura  ivi  prevista,  in  favore  dei   lavoratori
dipendenti  dalla  S.c.  a r.l. Cooperativa farmaceutica, con sede in
Milano  e  unita'  di  Milano,  per  i  quali  e'  stato stipulato un
contratto  di  solidarieta'  che  stabilisce  la  riduzione   massima
dell'orario   di  lavoro  da  40  ore  settimanali  a  34  ore  medie
settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori  pari  a
n. 28 unita', su un organico complessivo di n. 90 unita'.
   L'Istituto   nazionale   della   previdenza  sociale  e'  altresi'
autorizzato, nell'ambito di  quanto  sopra  disposto  in  favore  dei
lavoratori  dipendenti  dalla S.c. a r.l. Cooperativa farmaceutica, a
corrispondere i particolari benefici previsti dai commi  2  e  4  nei
limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20
maggio  1993,  n.  148,  convertito  con modificazioni nella legge 19
luglio  1993,  n.  236,  tenuto  conto  dei  criteri   di   priorita'
individuati  nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato
dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio
n. 237.
   Con decreto ministeriale 14 marzo  1996  e'  autorizzata,  per  il
periodo  dal  4  ottobre 1994 al 3 aprile 1995, la corresponsione del
trattamento di integrazione salariale di  cui  all'art.  1,  primo  e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi  prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Mauri
& C., con sede in Desio (Milano) e unita' di Desio  (Milano),  per  i
quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce,
per  sei  mesi,  la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore
settimanali a 20 ore medie settimanali nei  confronti  di  un  numero
massimo di lavoratori pari a n. 17 unita', su un organico complessivo
di n. 27 unita'.
   L'Istituto   nazionale   della   previdenza  sociale  e'  altresi'
autorizzato, nell'ambito di  quanto  sopra  disposto  in  favore  dei
lavoratori  dipendenti  dalla  S.a.s.  Mauri  & C., a corrispondere i
particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti  di  cui  al
successivo  comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236,
tenuto  conto  dei  criteri  di  priorita'  individuati  nel  decreto
ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in
data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.
   Con  decreto  ministeriale  14  marzo  1996 e' autorizzata, per il
periodo dal 1 aprile 1994 al 31 marzo  1995,  la  corresponsione  del
trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui all'art. 1, primo e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi prevista,  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a.
Ristochef  Servizio Mensa c/o R. Piaggio, con sede in Milano e unita'
di R. Piaggio di  Finale  Ligure  (Savona),  per  i  quali  e'  stato
stipulato  un  contratto  di  solidarieta' che stabilisce, per dodici
mesi,  la  riduzione  massima  dell'orario  di  lavoro  da   40   ore
settimanali  a  30  ore  medie settimanali nei confronti di un numero
massimo di lavoratori pari a n. 11 unita', di cui 5 part-time da 20 a
15 ore medie settimanali, su un organico complessivo di n. 25 unita'.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza   sociale   e'   altresi'
autorizzato,  nell'ambito  di  quanto  sopra  disposto  in favore dei
lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ristochef Servizio  Mensa  c/o  R.
Piaggio,  a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2
e 4 nei limiti  di  cui  al  successivo  comma  13  dell'art.  5  del
decreto-legge  20  maggio  1993, n. 148, convertito con modificazioni
nella legge 19 luglio 1993, n.  236,  tenuto  conto  dei  criteri  di
priorita'  individuati  nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994,
registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre  1994,  registro
n. 1, foglio n. 237.
   Con  decreto  ministeriale  14  marzo  1996 e' autorizzata, per il
periodo dal 5 settembre 1994 al 4 settembre 1995,  la  corresponsione
del  trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi prevista,  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a.
S.A.P.I.O.,  con  sede  in  Bari e unita' di Mungivacca (Bari), per i
quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce,
per sedici mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore
settimanali a 20 ore medie settimanali nei  confronti  di  un  numero
massimo di lavoratori pari a n. 12 unita', su un organico complessivo
di n. 30 unita'.
   L'Istituto   nazionale   della   previdenza  sociale  e'  altresi'
autorizzato, nell'ambito di  quanto  sopra  disposto  in  favore  dei
lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a.  S.A.P.I.O.,  a corrispondere i
particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti  di  cui  al
successivo  comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236,
tenuto  conto  dei  criteri  di  priorita'  individuati  nel  decreto
ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in
data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.
   Con  decreto  ministeriale  14  marzo  1996 e' autorizzata, per il
periodo dal 1 febbraio 1994 al 31 gennaio 1995, la corresponsione del
trattamento di integrazione salariale di  cui  all'art.  1,  primo  e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi  prevista,  in  favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. M-I
Italiana, con sede in Assago (Milano) e unita'  di  Assago  (Milano),
per  i  quali  e'  stato  stipulato  un contratto di solidarieta' che
stabilisce, per dodici mesi,  la  riduzione  massima  dell'orario  di
lavoro  da  38,5  ore  settimanali  a  19  ore  medie settimanali nei
confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 20 unita',  su
un organico complessivo di n. 33 unita'.
   L'Istituto   nazionale   della   previdenza  sociale  e'  altresi'
autorizzato, nell'ambito di  quanto  sopra  disposto  in  favore  dei
lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a. M-I Italiana, a corrispondere i
particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti  di  cui  al
successivo  comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236,
tenuto  conto  dei  criteri  di  priorita'  individuati  nel  decreto
ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in
data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.
   Con  decreto  ministeriale  14  marzo  1996 e' autorizzata, per il
periodo dal 4 gennaio 1993 al 3 gennaio 1994, la  corresponsione  del
trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui all'art. 1, primo e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Victor
meccanica di precisione, con sede in  Bresso  (Milano)  e  unita'  di
Bresso  (Milano),  per  i  quali  e'  stato stipulato un contratto di
solidarieta' che stabilisce, per dodici mesi,  la  riduzione  massima
dell'orario   di  lavoro  da  40  ore  settimanali  a  20  ore  medie
settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori  pari  a
n.  17  unita',  di  cui  1 lavoratore part-time da 32 a 16 ore medie
settimanali e 1 lavoratore da 20 a 16 ore medie  settimanali,  su  un
organico complessivo di n. 18 unita'.
   Il  presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale
n. 13234 del 3 agosto 1993.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza   sociale   e'   altresi'
autorizzato,  nell'ambito  di  quanto  sopra  disposto  in favore dei
lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Victor meccanica di precisione,  a
corrispondere  i  particolari  benefici  previsti dai commi 2 e 4 nei
limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20
maggio 1993, n. 148, convertito  con  modificazioni  nella  legge  19
luglio   1993,   n.  236,  tenuto  conto  dei  criteri  di  priorita'
individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994,  registrato
dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio
n. 237.
   Con  decreto  ministeriale  14  marzo  1996 e' autorizzata, per il
periodo dal 3 gennaio 1994 al 31 maggio 1994, la  corresponsione  del
trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui all'art. 1, primo e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.E.I.
Tecknel, con sede in Pozzuoli (Napoli) e unita' di Pozzuoli, Licola e
Giuliano (Napoli), per i quali e' stato  stipulato  un  contratto  di
solidarieta'  che  stabilisce,  per dodici mesi, la riduzione massima
dell'orario  di  lavoro  da  40  ore  settimanali  a  20  ore   medie
settimanali  nei  confronti di un numero massimo di lavoratori pari a
n. 18 unita', su un organico complessivo di n. 20 unita'.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza   sociale   e'   altresi'
autorizzato,  nell'ambito  di  quanto  sopra  disposto  in favore dei
lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.E.I. Tecknel, a corrispondere  i
particolari  benefici  previsti  dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al
successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993,  n.
148, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236,
tenuto  conto  dei  criteri  di  priorita'  individuati  nel  decreto
ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in
data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.
   Con decreto ministeriale 13 marzo  1996  e'  autorizzata,  per  il
periodo  dal  1  gennaio 1996 al 30 settembre 1996, la corresponsione
del trattamento di integrazione  salariale  di  cui  all'art.  1  del
decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni,
nella  legge  19  dicembre  1984,  n.  863, nella misura ivi prevista
dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1 febbraio 1996,  n.  39,  in
favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. Romana Ediltecnica
soc.  coop. di lavoro, con sede in Roma e unita' di Roma, per i quali
e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che  stabilisce,  per
nove  mesi,  la  riduzione  massima  dell'orario  di lavoro da 40 ore
settimanali a 20 ore medie settimanali nei  confronti  di  un  numero
massimo  di  lavoratori  pari  a  n.  5  unita',  di cui 1 lavoratore
part-time  da  20  a  10  ore  medie  settimanali,  su  un   organico
complessivo di n. 16 unita'.
   L'Istituto   nazionale   della   previdenza  sociale  e'  altresi'
autorizzato, nell'ambito di  quanto  sopra  disposto  in  favore  dei
lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. Romana Ediltecnica soc. coop.
di  lavoro,  a  corrispondere  il  particolare beneficio previsto dal
comma 4 dell'art. 6 del decreto-legge 1 febbraio  1996,  n.  39,  nei
limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di
priorita'  individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996,
registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1,
foglio n. 24.
   Con decreto ministeriale 13 marzo  1996  e'  autorizzata,  per  il
periodo dal 18 settembre 1995 al 17 settembre 1996, la corresponsione
del  trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui all'art. 1 del
decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni,
nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art.
6, comma 3, del decreto-legge 1 febbraio 1996, n. 39, in  favore  dei
lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Atlantic Zenith Ceramica, con sede
in  Fiorano  (Modena)  e  unita'  di Medolla (Modena), per i quali e'
stato stipulato un contratto  di  solidarieta'  che  stabilisce,  per
dodici  mesi,  la  riduzione  massima dell'orario di lavoro da 40 ore
settimanali a 16 ore medie settimanali nei  confronti  di  un  numero
massimo di lavoratori pari a n. 17 unita', su un organico complessivo
di n. 398 unita'.
   L'Istituto   nazionale   della   previdenza  sociale  e'  altresi'
autorizzato, nell'ambito di  quanto  sopra  disposto  in  favore  dei
lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a.  Atlantic  Zenith  Ceramica,  a
corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4 dell'art.
6 del decreto-legge 1 febbraio 1996, n.  39,  nei  limiti  finanziari
posti  dal  comma  stesso,  tenuto  conto  dei  criteri  di priorita'
individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato
dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio  n.
24.
   Con  decreto  ministeriale  13  marzo  1996 e' autorizzata, per il
periodo dal 1 gennaio 1996 al 31 dicembre 1996, la corresponsione del
trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui  all'art.   1   del
decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni,
nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art.
6,  comma  3, del decreto-legge 1 febbraio 1996, n. 39, in favore dei
lavoratori dipendenti dalla S.c. a  r.l.  Coop.  Toscana  Lazio  soc.
coop.  di  lavoro,  con sede in Piombino (Livorno) e unita' di Avenza
(Massa Carrara), per i quali  e'  stato  stipulato  un  contratto  di
solidarieta'  che  stabilisce,  per dodici mesi, la riduzione massima
dell'orario di lavoro  da  40  ore  settimanali  a  25,34  ore  medie
settimanali  nei  confronti di un numero massimo di lavoratori pari a
n. 114 unita', di cui 26 lavoratori part-time da 24 a 16,44 ore medie
settimanali,  4  lavoratori  part-time  da  20  a  13,7   ore   medie
settimanali,   1  lavoratore  part-time  da  16  a  10,96  ore  medie
settimanali, su un organico complessivo di n. 2558 unita'.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza   sociale   e'   altresi'
autorizzato,  nell'ambito  di  quanto  sopra  disposto  in favore dei
lavoratori dipendenti dalla S.c. a  r.l.  Coop.  Toscana  Lazio  soc.
coop.  di  lavoro,  a corrispondere il particolare beneficio previsto
dal comma 4 dell'art. 6 del decreto-legge 1 febbraio 1996, n. 39, nei
limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di
priorita' individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio  1996,
registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1,
foglio n. 24.
   Con  decreto  ministeriale  13  marzo  1996 e' autorizzata, per il
periodo dal 5 febbraio 1996 al 1 febbraio 1997, la corresponsione del
trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui  all'art.   1   del
decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni,
nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art.
6,  comma  3, del decreto-legge 1 febbraio 1996, n. 39, in favore dei
lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Elettronica, con sede  in  Roma  e
unita'  di  Roma,  per  i  quali  e'  stato stipulato un contratto di
solidarieta' che stabilisce, per dodici mesi,  la  riduzione  massima
dell'orario   di  lavoro  da  40  ore  settimanali  a  28  ore  medie
settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori  pari  a
n. 712 unita', su un organico complessivo di n. 822 unita'.
   L'Istituto   nazionale   della   previdenza  sociale  e'  altresi'
autorizzato, nell'ambito di  quanto  sopra  disposto  in  favore  dei
lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a. Elettronica, a corrispondere il
particolare  beneficio  previsto  dal  comma  4   dell'art.   6   del
decreto-legge 1 febbraio 1996, n. 39, nei limiti finanziari posti dal
comma  stesso,  tenuto conto dei criteri di priorita' individuati nel
decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei
conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.