IL DIRIGENTE CAPO DELLA SEGRETERIA DEL COMITATO NAZIONALE PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DELLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE E DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE TIPICHE DEI VINI E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini; Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini; Visti i propri decreti con i quali sono state riconosciute le indicazioni geografiche tipiche per i vini prodotti nelle corrispondenti regioni e province autonome ed approvati i relativi disciplinari di produzione in conformita' dei pareri espressi e delle proposte formulate dal Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini; Visto il proprio decreto 22 novembre 1995 concernente il superamento dei limiti di produzione massima delle uve ottenute nella vendemmia 1995 previsti nei disciplinari di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica "Alta Valle della Greve", "Colli della Toscana centrale", "Maremma toscana", "Val di Magra", "Toscano" o "Toscana", approvati con decreto dirigenziale 9 ottobre 1995; Visto il proprio decreto 15 dicembre 1995 contenente disposizioni concernenti alcune modificazioni ai disciplinari di produzione e l'attuazione di adempimenti conseguenti al riconoscimento delle indicazioni geografiche tipiche dei vini prodotti nella vendemmia 1995; Visto il proprio decreto 26 febbraio 1996 concernente l'integrazione ai disciplinari di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica "Alta Valle della Greve", "Colli della Toscana centrale", "Maremma toscana", "Val di Magra", "Toscano" o "Toscana", approvati con decreto dirigenziale 9 ottobre 1995; Visto il proprio decreto 27 febbraio 1996 concernente l'integrazione ai disciplinari di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica "Alto Livenza", "Colli-Trevigiani", "delle Venezie", "Marca Trevigiana", "Provincia di Verona" o "Veronese", "Vallagarina", "Veneto orientale", "Veneto" approvati con decreto dirigenziale 21 novembre 1995; Considerato che la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dei predetti pareri e delle relative proposte di disciplinari di produzione delle indicazioni geografiche tipiche e dei conseguenti conformi decreti di riconoscimento delle stesse e di approvazione dei corrispondenti disciplinari di produzione e' avvenuta in tempi diversi ad iniziare dall'agosto 1995; Considerato che nelle more della pubblicazione dei predetti decreti di riconoscimento i produttori avevano, in larga misura, gia' presentato per la vendemmia 1995 la dichiarazione delle uve per quantitativi di prodotto che sono risultati, a pubblicazione avvenuta, eccedenti i limiti massimi fissati per la resa uva/ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell'ambito aziendale, nei corrispondenti disciplinari di produzione delle indicazioni geografiche tipiche riconosciute; Considerato che anteriormente al riconoscimento delle indicazioni geografiche tipiche non erano previste, per la produzione dei vini da tavola, limitazioni alla resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, limite invece fissato, all'art. 5 dei corrispondenti disciplinari di produzione, nella misura del 75% e che conseguentemente nella presentazione delle dichiarazioni delle uve ottenute nella vendemmia 1995 tale limite risulta essere frequentemente superato; Considerato che non sono state ancora emanate le norme regolamentari sulla disciplina dell'iscrizione dei terreni vitati negli elenchi delle vigne e sulla tenuta dei detti elenchi di cui all'art. 15, comma 3, della legge 10 febbraio 1992, n. 164; Considerato che non sono state ancora emanate le norme regolamentari sulla disciplina dei termini e della modulistica concernente le dichiarazioni delle uve e sugli adempimenti demandati ai conduttori dei terreni vitati interessati di cui all'art. 16, comma 9, della legge 10 febbraio 1992, n. 164; Tenuto conto che il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini al fine di consentire agli interessati di poter realizzare tutti gli adempimenti previsti per utilizzare a decorrere dalla vendemmia 1995 le indicazioni geografiche tipiche riconosciute e quindi di poter presentare le denunce delle uve destinate alla produzione di vini ad indicazione geografica tipica ha espresso l'avviso che e' opportuno prorogare i termini previsti agli articoli 1 e 2 del decreto dirigenziale 15 dicembre 1995; Ritenuta rispondente ad un interesse generale e rispettosa di una sostanziale parita' di trattamento degli interessati l'esigenza di provvedere, limitatamente alla vendemmia 1995, a modificare i limiti massimi fissati nei rispettivi disciplinari di produzione delle indicazioni geografiche tipiche riconosciute, sia per la resa uva/ettaro sia per la resa uva in vino finito, pronto per il consumo, nonche', sulla base dell'avviso espresso dal Comitato suddetto, a prorogare i termini per le denunce dei terreni vitati agli elenchi delle vigne e per le dichiarazioni delle uve destinate alla produzione dei vini ad indicazione geografica tipica previsti dai decreti di riconoscimento delle indicazioni geografiche tipiche, gia' prorogati al 30 aprile 1996; Considerato che l'art. 4 del citato decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348 concernente la procedura per il riconoscimento delle denominazioni di origine e l'approvazione dei relativi disciplinari di produzione prevede che per i riconoscimenti e le approvazioni dei disciplinari si provveda con decreto del dirigente responsabile del procedimento; Decreta: Art. 1. Ai fini della utilizzazione delle indicazioni geografiche tipiche per i vini prodotti nella vendemmia 1995 il termine previsto all'art. 3, comma 2, dei decreti di riconoscimento delle indicazioni geografiche tipiche per la presentazione delle denunce dei terreni vitati ai fini dell'iscrizione agli elenchi delle vigne o agli elenchi provvisori sostitutivi degli stessi relativamente alle predette indicazioni geografiche tipiche, gia' prorogato al 30 aprile 1996 con decreto dirigenziale 15 dicembre 1995, e' prorogato al 31 maggio 1996.