IL DIRIGENTE
CAPO DELLA SEGRETERIA DEL COMITATO NAZIONALE PER LA TUTELA E LA
   VALORIZZAZIONE DELLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE E DELLE  INDICAZIONI
   GEOGRAFICHE TIPICHE DEI VINI E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n.
930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine
dei vini;
  Vista  la  legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina
delle denominazioni di origine dei vini;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.
348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante  disciplina
del  procedimento  di  riconoscimento di denominazione di origine dei
vini;
  Visti i propri decreti con  i  quali  sono  state  riconosciute  le
indicazioni   geografiche   tipiche   per   i   vini  prodotti  nelle
corrispondenti regioni e province autonome ed  approvati  i  relativi
disciplinari di produzione in conformita' dei pareri espressi e delle
proposte  formulate  dal  Comitato  nazionale  per  la  tutela  e  la
valorizzazione delle denominazioni di  origine  e  delle  indicazioni
geografiche tipiche dei vini;
  Visto   il   proprio   decreto  22  novembre  1995  concernente  il
superamento dei limiti di produzione massima delle uve ottenute nella
vendemmia 1995 previsti nei disciplinari di produzione  dei  vini  ad
indicazione  geografica tipica "Alta Valle della Greve", "Colli della
Toscana centrale", "Maremma toscana", "Val  di  Magra",  "Toscano"  o
"Toscana", approvati con decreto dirigenziale 9 ottobre 1995;
  Visto  il  proprio decreto 15 dicembre 1995 contenente disposizioni
concernenti alcune modificazioni  ai  disciplinari  di  produzione  e
l'attuazione  di  adempimenti  conseguenti  al  riconoscimento  delle
indicazioni geografiche tipiche dei  vini  prodotti  nella  vendemmia
1995;
  Visto   il   proprio   decreto   26   febbraio   1996   concernente
l'integrazione ai disciplinari di produzione dei vini ad  indicazione
geografica  tipica  "Alta  Valle  della  Greve", "Colli della Toscana
centrale", "Maremma toscana", "Val di Magra", "Toscano" o  "Toscana",
approvati con decreto dirigenziale 9 ottobre 1995;
  Visto   il   proprio   decreto   27   febbraio   1996   concernente
l'integrazione ai disciplinari di produzione dei vini ad  indicazione
geografica   tipica   "Alto   Livenza",   "Colli-Trevigiani",  "delle
Venezie", "Marca Trevigiana", "Provincia  di  Verona"  o  "Veronese",
"Vallagarina",  "Veneto  orientale",  "Veneto"  approvati con decreto
dirigenziale 21 novembre 1995;
  Considerato che  la  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  dei
predetti   pareri  e  delle  relative  proposte  di  disciplinari  di
produzione delle indicazioni geografiche tipiche  e  dei  conseguenti
conformi decreti di riconoscimento delle stesse e di approvazione dei
corrispondenti  disciplinari  di  produzione  e'  avvenuta  in  tempi
diversi ad iniziare dall'agosto 1995;
  Considerato che nelle more della pubblicazione dei predetti decreti
di  riconoscimento  i  produttori  avevano,  in  larga  misura,  gia'
presentato per la vendemmia  1995  la  dichiarazione  delle  uve  per
quantitativi   di   prodotto  che  sono  risultati,  a  pubblicazione
avvenuta, eccedenti i limiti massimi fissati per la  resa  uva/ettaro
di  vigneto  in  coltura  specializzata,  nell'ambito  aziendale, nei
corrispondenti   disciplinari   di   produzione   delle   indicazioni
geografiche tipiche riconosciute;
  Considerato  che  anteriormente al riconoscimento delle indicazioni
geografiche tipiche non erano previste, per la produzione dei vini da
tavola, limitazioni alla resa massima dell'uva in vino finito, pronto
per il consumo, limite invece fissato, all'art. 5 dei  corrispondenti
disciplinari   di   produzione,   nella   misura   del   75%   e  che
conseguentemente nella presentazione delle  dichiarazioni  delle  uve
ottenute   nella   vendemmia   1995   tale   limite   risulta  essere
frequentemente superato;
  Considerato  che  non  sono   state   ancora   emanate   le   norme
regolamentari  sulla  disciplina  dell'iscrizione  dei terreni vitati
negli elenchi delle vigne e sulla tenuta dei  detti  elenchi  di  cui
all'art. 15, comma 3, della legge 10 febbraio 1992, n. 164;
  Considerato   che   non   sono   state   ancora  emanate  le  norme
regolamentari  sulla  disciplina  dei  termini  e  della  modulistica
concernente  le dichiarazioni delle uve e sugli adempimenti demandati
ai conduttori dei terreni vitati  interessati  di  cui  all'art.  16,
comma 9, della legge 10 febbraio 1992, n. 164;
  Tenuto  conto  che  il  Comitato  nazionale  per  la  tutela  e  la
valorizzazione delle denominazioni di  origine  e  delle  indicazioni
geografiche  tipiche  dei vini al fine di consentire agli interessati
di poter realizzare tutti gli adempimenti previsti per  utilizzare  a
decorrere  dalla  vendemmia  1995  le indicazioni geografiche tipiche
riconosciute e quindi  di  poter  presentare  le  denunce  delle  uve
destinate alla produzione di vini ad indicazione geografica tipica ha
espresso  l'avviso che e' opportuno prorogare i termini previsti agli
articoli 1 e 2 del decreto dirigenziale 15 dicembre 1995;
  Ritenuta rispondente ad un interesse generale e rispettosa  di  una
sostanziale  parita'  di  trattamento degli interessati l'esigenza di
provvedere, limitatamente alla vendemmia 1995, a modificare i  limiti
massimi  fissati  nei  rispettivi  disciplinari  di  produzione delle
indicazioni  geografiche  tipiche  riconosciute,  sia  per  la   resa
uva/ettaro sia per la resa uva in vino finito, pronto per il consumo,
nonche',  sulla  base  dell'avviso  espresso dal Comitato suddetto, a
prorogare i termini per le denunce dei terreni  vitati  agli  elenchi
delle   vigne  e  per  le  dichiarazioni  delle  uve  destinate  alla
produzione dei vini ad indicazione  geografica  tipica  previsti  dai
decreti di riconoscimento delle indicazioni geografiche tipiche, gia'
prorogati al 30 aprile 1996;
  Considerato  che  l'art.  4 del citato decreto del Presidente della
Repubblica 20 aprile 1994, n. 348 concernente  la  procedura  per  il
riconoscimento  delle  denominazioni  di origine e l'approvazione dei
relativi disciplinari di produzione prevede che per i  riconoscimenti
e  le  approvazioni  dei  disciplinari  si  provveda  con decreto del
dirigente responsabile del procedimento;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Ai  fini  della utilizzazione delle indicazioni geografiche tipiche
per i vini prodotti nella vendemmia 1995 il termine previsto all'art.
3,  comma  2,  dei  decreti  di  riconoscimento   delle   indicazioni
geografiche  tipiche  per  la presentazione delle denunce dei terreni
vitati ai fini  dell'iscrizione  agli  elenchi  delle  vigne  o  agli
elenchi   provvisori  sostitutivi  degli  stessi  relativamente  alle
predette indicazioni geografiche tipiche, gia' prorogato al 30 aprile
1996 con decreto dirigenziale 15 dicembre 1995, e'  prorogato  al  31
maggio 1996.