IL MINISTRO DELLE RISORSE
                  AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI
  Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del  24
luglio  1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle
funzioni  amministrative  relative  agli  interventi  conseguenti   a
calamita'   naturali   o   avversita'   atmosferiche   di   carattere
eccezionale;
  Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n.  590,  che  estende
alle  regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e
Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente  della
Repubblica  24  luglio  1977,  n.  616, nonche' le disposizioni della
stessa legge n. 590/1981;
  Vista la legge 14 febbraio  1992,  n.  185,  concernente  la  nuova
disciplina del Fondo di solidarieta' nazionale;
  Visto  l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che
demanda al Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali la
dichiarazione dell'esistenza di eccezionale  calamita'  o  avversita'
atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e
le  provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da
parte delle regioni e province autonome;
  Vista la richiesta di declaratoria  della  regione  Calabria  degli
eventi   calamitosi  di  seguito  indicati,  per  l'applicazione  nei
territori danneggiati delle provvidenze  del  Fondo  di  solidarieta'
nazionale:
   piogge  persistenti dal 25 novembre 1995 al 10 febbraio 1996 nella
provincia di Reggio Calabria;
   piogge persistenti dal 16 dicembre 1995 al 15 febbraio 1996  nella
provincia di Catanzaro;
   piogge  persistenti  dal 20 dicembre 1995 al 5 febbraio 1996 nella
provincia di Crotone;
  Accertata  l'esistenza  del  carattere  eccezionale  degli   eventi
calamitosi   segnalati,   per  effetto  dei  danni  alle  produzioni,
strutture aziendali, opere di bonifica;
                              Decreta:
  E' dichiarata l'esistenza del carattere  eccezionale  degli  eventi
calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per effetto
dei danni alle produzioni, strutture aziendali, opere di bonifica nei
sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione
le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:
  Catanzaro:
   piogge  persistenti  dal  16  dicembre  1995  al 30 dicembre 1995,
dall'8 gennaio 1996 al 29 gennaio 1996, dal 1  febbraio  1996  al  15
febbraio  1996,  provvidenze  di cui all'art. 3, comma 2, lettere b),
c), d), f), g), nel  territorio  dei  comuni  di  Andali,  Belcastro,
Botricello,  Catanzaro,  Cropani,  Fossato  Serralta,  Sellia Marina,
Soveria Simeri;
   piogge persistenti dal 16  dicembre  1995  al  30  dicembre  1995,
dall'8  gennaio  1996  al  29 gennaio 1996, dal 1 febbraio 1996 al 15
febbraio 1996, provvidenze di cui all'art. 3, comma  2,  lettera  e),
nel  territorio  dei  comuni  di  Albi,  Amaroni,  Andali, Belcastro,
Botricello, Catanzaro, Cerva, Cropani, Fossato Serralta,  Gimigliano,
Magisano,  Marcedusa,  Pentone,  Sellia  Marina,  Sorbo  San  Basile,
Taverna, Tiriolo, Zagarise;
   piogge  persistenti  dal  16  dicembre  1995  al 30 dicembre 1995,
dall'8 gennaio 1996 al 29 gennaio 1996, dal 1  febbraio  1996  al  15
febbraio  1996,  provvidenze  di cui all'art. 3, comma 3, lettera b),
nel territorio dei comuni di Andali, Belcastro, Botricello,  Cropani,
Sellia Marina;
  Crotone:
   piogge  persistenti  dal  20  dicembre  1995  al  5 febbraio 1996,
provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere a), b), c),  d),  nel
territorio  dei  comuni  di  Crotone,  Cutro,  Isola di Capo Rizzuto,
Mesoraca, Rocca di Neto, Roccabernarda, Strongoli;
   piogge persistenti dal  20  dicembre  1995  al  5  febbraio  1996,
provvidenze  di  cui  all'art.  3,  comma  2, lettera e), nell'intero
territorio provinciale;
 Reggio Calabria:
   piogge persistenti dal 25  novembre  1995  al  10  febbraio  1996,
provvidenze  di  cui  all'art. 3, comma 2, lettera e), nel territorio
dei comuni di Africo,  Agnana  Calabra,  Anoia,  Antonimina,  Ardore,
Bagaladi,  Benestare,  Bianco,  Bivongi, Bova, Bova Marina, Bovalino,
Brancaleone, Bruzzano Zeffirio, Calanna, Camini, Canolo, Caraffa  del
Bianco,  Cardeto,  Careri,  Casignana,  Caulonia, Cimina', Condofuri,
Feroleto della Chiesa, Ferruzzano, Gerace, Giffone,  Gioiosa  Ionica,
Grotteria,  Laganadi,  Locri,  Mammola,  Marina  di  Gioiosa  Ionica,
Maropati, Martone,  Melicucca',  Melito  di  Porto  Salvo,  Molochio,
Monasterace, Montebello Ionico, Motta San Giovanni, Oppido Mamertina,
Palizzi,  Palmi,  Pazzano,  Placanica,  Plati',  Portigliola,  Reggio
Calabria, Riace, Rizziconi, Roccaforte del  Greco,  Roccella  Ionica,
Roghudi,  Samo,  San  Giorgio  Morgeto,  San  Giovanni di Gerace, San
Lorenzo, San Luca, San Pietro di Carida',  San  Procopio,  Sant'Agata
del Bianco, Sant'Alessio d'Aspromonte, Sant'Ilario dello Ionio, Santa
Cristina  d'Aspromonte, Santo Stefano in Aspromonte, Scido, Seminara,
Siderno, Staiti, Stignano, Stilo, Terranova Sappo Minulio, Varapodio;
   piogge persistenti dal 25  novembre  1995  al  10  febbraio  1996,
provvidenze  di  cui  all'art. 3, comma 3, lettera b), nel territorio
dei comuni di Agnana Calabra,  Anoia,  Bianco,  Canolo,  Caraffa  del
Bianco, Gerace, Locri, Oppido Mamertina.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 22 marzo 1996
                                                Il Ministro: LUCHETTI