IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di  prorogare
l'attivita'  del  Fondo  per  lo  sviluppo  della  meccanizzazione in
agricoltura,  al  fine  di consentire la prosecuzione delle attivita'
per  il miglioramento genetico del bestiame, per l'approvvigionamento
idrico,  nonche'  di intervenire nella regolamentazione del regime di
produzione lattiera;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 1 aprile 1996;
  Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro
del  tesoro  e  del  Ministro  delle  risorse  agricole, alimentari e
forestali,  di  concerto  con  il  Ministro  dei  lavori  pubblici  e
dell'ambiente;
                              E M A N A
                     il seguente decreto-legge:
                               Art. 1.
                  Proroga del Fondo per lo sviluppo
                della meccanizzazione in agricoltura
  1.  Il  termine  di  cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 agosto
1975,  n.  377, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 ottobre
1975,  n.  493,  relativo alla durata del Fondo per lo sviluppo della
meccanizzazione in agricoltura, di cui all'articolo 12 della legge 27
ottobre  1966,  n. 910, e successive integrazioni, e' prorogato al 31
dicembre 2002.