IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta  la straordinaria necessita' ed urgenza di adottare misure
per  la razionalizzazione e il contenimento della spesa farmaceutica,
assicurando,  al  contempo,  la  copertura finanziaria della maggiore
spesa del corrente anno rispetto alle previsioni;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 1 aprile 1996;
  Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro
del tesoro e del Ministro della sanita';
                              E M A N A
                     il seguente decreto-legge:
                               Art. 1.
  1.  I  medicinali appartenenti alle classi a) e b) dell'articolo 8,
comma  10,  della  legge  24  dicembre 1993, n. 537, devono essere in
commercio   in   confezioni   in   grado   di  assicurare  l'ottimale
soddisfacimento  delle esigenze terapeutiche, evitando la dispersione
di  risorse,  in  conformita'  dei criteri riportati nell'allegato al
presente decreto.
  2.  Entro il 15 dicembre 1995 le imprese titolari di autorizzazione
all'immissione  in  commercio di medicinali collocati nelle classi di
cui  alle lettere a), anche con limitazione all'uso ospedaliero, e b)
dell'articolo  8,  comma  10,  della  legge 24 dicembre 1993, n. 537,
devono   presentare   domanda  diretta  a  ottenere  modifiche  delle
confezioni   autorizzate  o  nuove  confezioni  conformi  ai  criteri
dell'allegato  di cui al comma 1. Entro lo stesso termine, le imprese
interessate  devono  inviare  al  Ministero  della  sanita', per ogni
medicinale  che  risulta in commercio in una confezione gia' conforme
ai  predetti  criteri,  sintetica  comunicazione dimostrativa di tale
conformita'.   I   prezzi   delle  nuove  confezioni  debbono  essere
proporzionalmente allineati a quelli delle confezioni da sostituire.
  3. Le domande e le comunicazioni, presentate ai sensi dei commi 1 e
2,  sono  sottoposte  alle  valutazioni  della  Commissione unica del
farmaco.  In  caso  di  mancata pronuncia entro il 30 giugno 1996, le
domande si intendono accolte e i prodotti oggetto delle comunicazioni
di  cui  al  secondo  periodo  del  comma  2 si intendono conformi ai
criteri dell'allegato di cui al comma 1.
 4. Entro il 30 giugno 1996 il Ministero della sanita' pubblica nella
Gazzetta  Ufficiale  il numero di codice delle confezioni conformi ai
criteri  dell'allegato  di  cui al comma 1, anche in base al disposto
del comma 3.
  5.  Le  confezioni  di  cui  al  comma  4 possono essere immesse in
commercio  e  dispensate  con  oneri  a carico del Servizio sanitario
nazionale,    alle   condizioni   previste   dai   provvedimenti   di
classificazione  della  Commissione  unica del farmaco, a partire dal
quindicesimo  giorno  successivo  a  quello della pubblicazione nella
Gazzetta  Ufficiale  ai  sensi  del comma 4. Le confezioni diverse da
quelle  di  cui  al comma 4 non sono piu' poste a carico del Servizio
sanitario nazionale dal 1 settembre 1996.
  6.  Per  le  modifiche  di  confezioni  e  per  le nuove confezioni
richieste in base alle disposizioni del presente articolo, le imprese
interessate  non  sono tenute al pagamento delle tariffe previste dal
decreto  del  Ministro  della  sanita'  in  data  14  febbraio  1991,
pubblicato  nel  supplemento  ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 63
del 15 marzo 1991, e successive modificazioni ed integrazioni.