IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare disposizioni per le attivita' di recupero edilizio nei centri urbani, nonche' per la riqualificazione urbana nel comune di Napoli; Ritenuta, altresi', la straordinaria necessita' ed urgenza di differire ulteriormente l'applicazione della normativa prevista dal nuovo codice della strada in materia di veicoli eccezionali e di trasporti in condizioni di eccezionalita'; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 1 aprile 1996; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e dei Ministri dei lavori pubblici e dell'ambiente e dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro dell'interno; E M A N A il seguente decreto-legge: Art. 1. 1. Al fine del recupero edilizio il sindaco, con propria ordinanza, individua gli edifici che costituiscono fonte di pericolo per la pubblica igiene, la sicurezza o l'incolumita'. Agli edifici cosi' individuati si applica quanto previsto dall'articolo 28, quinto comma e seguenti, della legge 5 agosto 1978, n. 457. L'ordinanza del sindaco equivale a dichiarazione di urgenza, necessita' ed indifferibilita' delle opere. 2. Per l'approvazione dei progetti di recupero di cui al comma 1 si applica quanto previsto dall'articolo 11 del decreto-legge 2 maggio 1974, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 giugno 1974, n. 247. 3. Con delibera del consiglio comunale e' approvato il regolamento per la determinazione dei canoni e per l'assegnazione degli alloggi recuperati ai sensi dell'articolo 28, quinto comma, lettera b), della legge 5 agosto 1978, n. 457. La residenza negli alloggi individuati ai sensi del comma 1 costituisce titolo di preferenza per la successiva assegnazione.