IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta   la   straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di  emanare
disposizioni  per  l'utilizzazione  nel  1996  di somme stanziate nel
bilancio dello Stato, relativo al 1995, finalizzate ad interventi per
il  funzionamento  della  pubblica  amministrazione, le cui complesse
procedure   non   e'   stato   possibile  completare  entro  la  fine
dell'esercizio 1995;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 1 aprile 1996;
  Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro
del  tesoro,  di  concerto con il Ministro per la funzione pubblica e
gli affari regionali;
                              E M A N A
                     il seguente decreto-legge:
                               Art. 1.
  1.  Le  disponibilita'  del fondo da ripartire per il finanziamento
delle  attivita'  previste  dagli articoli 3, 12 e 13 del decreto del
Presidente  della  Repubblica  1  febbraio  1986,  n.  13,  di cui al
capitolo 6872 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, non
ripartite entro il 31 dicembre 1995, limitatamente agli importi per i
quali  sono  intervenuti  i  decreti del Presidente del Consiglio dei
Ministri  che hanno approvato e resi esecutivi i progetti finalizzati
di cui all'articolo 26 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive
modificazioni,  nonche'  a quelli occorrenti per il funzionamento del
relativo  comitato tecnico-scientifico fino alla completa definizione
delle  procedure  di  controllo  e  valutazione  dei  progetti,  sono
conservate   nel   conto   dei  residui  per  essere  ripartite,  con
assegnazione  della relativa spesa ai pertinenti capitoli di bilancio
nell'anno successivo.
  2.  Il  Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.