IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare disposizioni per l'utilizzazione nel 1996 di somme stanziate nel bilancio dello Stato, relativo al 1995, finalizzate ad interventi per il funzionamento della pubblica amministrazione, le cui complesse procedure non e' stato possibile completare entro la fine dell'esercizio 1995; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 1 aprile 1996; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali; E M A N A il seguente decreto-legge: Art. 1. 1. Le disponibilita' del fondo da ripartire per il finanziamento delle attivita' previste dagli articoli 3, 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 1986, n. 13, di cui al capitolo 6872 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, non ripartite entro il 31 dicembre 1995, limitatamente agli importi per i quali sono intervenuti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri che hanno approvato e resi esecutivi i progetti finalizzati di cui all'articolo 26 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni, nonche' a quelli occorrenti per il funzionamento del relativo comitato tecnico-scientifico fino alla completa definizione delle procedure di controllo e valutazione dei progetti, sono conservate nel conto dei residui per essere ripartite, con assegnazione della relativa spesa ai pertinenti capitoli di bilancio nell'anno successivo. 2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.