IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO Visto il decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97, recante: "Riordino delle funzioni in materia di turismo, spettacolo e sport", convertito in legge 30 maggio 1995, n. 203; Visto il proprio decreto 18 settembre 1995 recante approvazione dei progetti a carattere regionale per la realizzazione di strutture turistiche, ricettive e tecnologiche per la regione Campania; Considerato che il termine utile ai fini della stipula delle convenzioni viene a scadere il 20 febbraio 1996; Ritenuto che durante il periodo di fine ed inizio d'anno gli operatori, impegnati in un momento di picco della loro attivita', non sono stati in grado di attendere alla predisposizione della documentazione necessaria alla stipula delle convenzioni; Vista la nota in tal senso della regione Campania; Considerato che le motivazioni addotte appaiono apprezzabili in quanto il termine dell'art. 2, comma 3, della legge n. 556/1988, non appare sufficiente al perfezionamento degli atti di concessione; Ritenuto che nella situazione cosi' delineatasi non sussistono ragioni per esercitare legittimamente la facolta' di revoca dei finanziamenti gia' deliberati; Decreta: Per gli adempimenti previsti dall'art. 2, comma 3, della legge n. 556/1988, la regione Campania provvedera' alla segnalazione delle inadempienze verificatesi, decorsi ulteriori novanta giorni dalla data di scadenza dei termini di cui al decreto 18 settembre 1995 indicato nelle premesse. Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di controllo. Roma, 20 febbraio 1996 Il Sottosegretario di Stato: D'ADDIO