IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
  Visto  il  decreto-legge  29  marzo 1995, n. 97, recante: "Riordino
delle funzioni in materia di turismo, spettacolo e sport", convertito
in legge 30 maggio 1995, n. 203;
  Visto il proprio decreto 18 settembre 1995 recante approvazione dei
progetti a carattere regionale  per  la  realizzazione  di  strutture
turistiche, ricettive e tecnologiche per la regione Campania;
  Considerato  che  il  termine  utile  ai  fini  della stipula delle
convenzioni viene a scadere il 20 febbraio 1996;
  Ritenuto che durante il  periodo  di  fine  ed  inizio  d'anno  gli
operatori, impegnati in un momento di picco della loro attivita', non
sono   stati   in  grado  di  attendere  alla  predisposizione  della
documentazione necessaria alla stipula delle convenzioni;
  Vista la nota in tal senso della regione Campania;
  Considerato che le motivazioni  addotte  appaiono  apprezzabili  in
quanto  il termine dell'art. 2, comma 3, della legge n. 556/1988, non
appare sufficiente al perfezionamento degli atti di concessione;
  Ritenuto che nella  situazione  cosi'  delineatasi  non  sussistono
ragioni  per  esercitare  legittimamente  la  facolta'  di revoca dei
finanziamenti gia' deliberati;
                              Decreta:
  Per gli adempimenti previsti dall'art. 2, comma 3, della  legge  n.
556/1988,  la  regione  Campania  provvedera' alla segnalazione delle
inadempienze verificatesi, decorsi  ulteriori  novanta  giorni  dalla
data  di  scadenza  dei  termini  di cui al decreto 18 settembre 1995
indicato nelle premesse.
  Il  presente  decreto  sara'  trasmesso  ai  competenti  organi  di
controllo.
   Roma, 20 febbraio 1996
                                 Il Sottosegretario di Stato: D'ADDIO