IL MINISTRO DELLA SANITA'
  Vista la legge 15 febbraio 1963, n. 281, modificata dalla  legge  8
marzo  1968,  n. 399 e dal decreto del Presidente della Repubblica 31
marzo 1988, n. 152, concernente la disciplina  della  preparazione  e
del commercio dei mangimi;
  Visto,  in  particolare,  l'art.  1,  comma  8,  lettera  e), della
suindicata legge;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1 marzo  1992,  n.
228,  con il quale e' stata recepita la direttiva 70/524/CEE relativa
agli additivi nell'alimentazione degli animali, modificato da  ultimo
attraverso il decreto 13 febbraio 1995;
  Visto  in particolare l'art. 3, comma 2, del suindicato decreto del
Presidente della Repubblica;
  Visto l'art. 20 della legge 16 aprile 1987, n. 183;
  Viste le direttive 94/77/CE e 95/55/CE, entrambe della  Commissione
che  modificano  la  direttiva  70/524/CEE  nella parte relativa agli
allegati;
  Considerato che, alla luce dell'esperienza acquisita in vari  Stati
membri,  puo'  essere  autorizzata l'utilizzazione dell'Ardacin, come
additivo appartenente al gruppo degli antibiotici;
  Considerato che lo studio di  alcuni  additivi  gia'  riportati  in
allegato II al decreto del Presidente della Repubblica
1  marzo  1992,  n.  228,  non e' stato ancora concluso e pertanto e'
necessario prorogare il termine di autorizzazione  di  tali  sostanze
per un periodo determinato;
  Ritenuto  necessario  adeguare  la vigente normativa nazionale alle
disposizioni  contenute  nelle  suindicate   direttive   comunitarie,
nell'ambito  dell'adeguamento  al progresso delle conoscenze in campo
scientifico e tecnico;
  Sentita la Commissione tecnica mangimi, istituita dall'art. 9 della
citata legge 15  febbraio  1963,  n.  281,  che  ha  espresso  parere
favorevole nelle sedute del 18 settembre 1995 e 10 novembre 1995;
  Visto  l'art.  6,  sub  u),  della  legge 23 dicembre 1978, n. 833,
concernente  le  funzioni  amministrative  riservate  allo  Stato  in
materia sanitaria;
  Vista  la  legge 14 gennaio 1994, n. 20, contenente disposizioni in
materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  L'allegato II del decreto del Presidente della Repubblica  1  marzo
1992,  n.  228,  e' modificato conformemente all'allegato al presente
decreto.
  Il presente  decreto  e'  inviato  alla  Corte  dei  conti  per  il
controllo  preventivo  di  legittimita'  ed entra in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana.
   Roma, 1 febbraio 1996
                                                Il Ministro: GUZZANTI
Registrato alla Corte dei conti il 13 marzo 1996
Registro n. 1 Sanita', foglio n. 29